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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5510/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Melluso, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva affermato che Persona_1
l'interessata era affetta da “cardiopatia ipertensiva, obesità con complicanze artrosiche, sindrome ansioso depressiva, discopatie lombari” ed era da considerare invalido nella misura del 68%.
Nonostante la regolarità della notifica ricevuta, l' resistente non si è costituito in CP_2
giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% (art. 2 e 12 L. 118/71) e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o alla indennità di accompagnamento o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%; requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento, infine, è, oltre allo stato di totale inabilità, la conseguente impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o di compiere gli atti della vita quotidiana, con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2
della visita della perizianda e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, in continuità con quanto sostenuto dal consulente della fase dell'A.T.P., ha concluso che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche in soggetto con patologia discoerniaria lombare, Cardiopatia ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale in ottimale trattamento farmacologico (terapia sospesa 2020) in buon compenso (I-II classe NYHA), Calo del tono dell'umore di lieve/media entità” e che la medesima, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 68%.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide
2 l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e CP_4
che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5510/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 godimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5510/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Melluso, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Opponente -
CONTRO
l' in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Opposto contumace -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, l'odierna ricorrente ha convenuto in giudizio l' per CP_1
contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., nella parte in cui il consulente, dott.ssa , aveva affermato che Persona_1
l'interessata era affetta da “cardiopatia ipertensiva, obesità con complicanze artrosiche, sindrome ansioso depressiva, discopatie lombari” ed era da considerare invalido nella misura del 68%.
Nonostante la regolarità della notifica ricevuta, l' resistente non si è costituito in CP_2
giudizio, per cui se ne deve dichiarare la contumacia.
La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
1 All'esito dell'udienza del 07.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, sulla base degli atti di causa, va rilevata la tempestività del ricorso, la competenza territoriale di questo Tribunale e la ritualità delle notifiche.
Nel merito, va osservato quanto segue.
La ricorrente ha domandato il riconoscimento della invalidità lavorativa totale e permanente al
100% (art. 2 e 12 L. 118/71) e il conseguente diritto alla pensione di inabilità o alla indennità di accompagnamento o, in subordine, il riconoscimento della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, e il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali.
Si rammenti al riguardo che requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 Legge 118/71 e succ. modif. è rappresentato dall'avere subìto una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, mentre requisito sanitario richiesto per il conseguimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 Legge 118/71 e succ. modif., è costituito dall'avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%; requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento, infine, è, oltre allo stato di totale inabilità, la conseguente impossibilità di deambulare autonomamente, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o di compiere gli atti della vita quotidiana, con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Ciò posto, nella fattispecie di cui al presente giudizio il C.T.U., dott. , sulla base Persona_2
della visita della perizianda e dell'esame della documentazione sanitaria presente in atti, in continuità con quanto sostenuto dal consulente della fase dell'A.T.P., ha concluso che la ricorrente è affetta da “Obesità con complicanze artrosiche in soggetto con patologia discoerniaria lombare, Cardiopatia ipertensiva in soggetto con fibrillazione atriale in ottimale trattamento farmacologico (terapia sospesa 2020) in buon compenso (I-II classe NYHA), Calo del tono dell'umore di lieve/media entità” e che la medesima, a causa di tale complesso patologico, è da reputare invalido nella misura del 68%.
Tali conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dopo aver sottoposto la ricorrente ai necessari accertamenti medico-legali, vanno condivise perché conseguenza di logiche e convincenti argomentazioni.
Le altre domande, dirette alla condanna dell' alla corresponsione delle Controparte_3
provvidenze in questione, vanno dichiarate inammissibili, giacché questo giudice condivide
2 l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario e CP_4
che, pertanto, non può sfociare in pronunce di condanna alla corresponsione dei benefici economici richiesti.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante che la ricorrente soccombente ha presentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. la dichiarazione di esenzione.
Per la medesima ragione, le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, invece, vanno CP_ poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 5510/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa: dichiara che non è in possesso del requisito sanitario previsto per il Parte_1 godimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali;
dichiara inammissibili le domande di natura condannatoria;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
CP_ pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Catania, 7 maggio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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