Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
L'art. 1398 cod. civ., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno. Una volta ravvisato il presupposto soggettivo per il risarcimento in capo al terzo rimane, d'altro canto, esclusa la possibilità di configurare, agli effetti dell'art. 1227 cod. civ., un concorso del fatto colposo del terzo stesso, giacchè, il concorso del fatto colposo del creditore è ontologicamente inconciliabile con le situazioni - come quella di cui alla norma dell'art. 1398 - nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, espressione del pi- generale principio dell'affidamento incolpevole, in quanto l'esistenza di un comportamento colposo del terzo impedirebbe di ravvisarne l'affidamento incolpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2004, n. 23199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23199 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODOLFO LANCIANI 74, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ESPOSITO, difeso dall'avvocato PIER COSTANZO REINERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI NZ, NI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13/1, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA VALENSISE, che li difende unitamente all'avvocato UGO BERTELLO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1108/00 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 13 luglio 2000, depositata il 31/07/00; R.G. 1381/99. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/09/04 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato REINERI PIER COSTANZO;
Udito l'Avvocato VALENSISE CAROLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, assorbimento nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1992 alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di RI AV LA deduceva che il proprio padre AV NI TT con contratto in data 25.1.1992 aveva concesso in affitto a IC EN e IC EL la cascina "Fausone" comprendente terreni di cui essa era proprietaria esclusiva o comproprietaria, dichiarando di agire in proprio e "per conto dei familiari proprietari e comproprietari, avendone giusto titolo", mentre nessun mandato gli era stato conferito. Deduceva altresì che con altra scrittura privata in pari data il padre aveva concesso ai IC in comodato gratuito per tutta la durata dell'affittanza i macchinari e le attrezzature esistenti nella cascina. Aggiungeva che i IC avevano pure arato e seminato terreni di sua proprietà non espressamente menzionati nel predetto contratto di affitto. Formulava, quindi, domande sotto più profili.
La vicenda si svolgeva, con plurime statuizioni, in un lungo iter processuale.
Per quel che però interessa attualmente, attinente al solo appello incidentale proposto da AV LA nella qualità di erede del padre, con sentenza del 31.7.2000 la Corte d'appello di RI (che ha giudicato in sede di rinvio da Corte di Cassazione 12.11.1998 n. 11453), in accoglimento dell'appello incidentale stesso, riduceva al 40% la misura del risarcimento in favore dei IC per i danni subiti avendo AV NI TT agito quale falsus procurator e, per l'effetto, dichiarava tenuta e condannava AV LA a risarcire il 40% di tali danni, da liquidarsi in separato giudizio.
Per la cassazione di detta sentenza ha ora proposto ricorso la medesima AV LA con quattro motivi. Resistono con controricorso IC EL e IC EN. Le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1227 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, in quanto, ritenuta dai giudici d'appello la colpevolezza dei IC nell'avere confidato nei poteri rappresentativi del falsus procurator AV NI TT, ciò ostava radicalmente al riconoscimento d'un qualsiasi risarcimento, anche se in forma ridotta.
Nel secondo motivo la ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. in una a vizi di motivazione, assumendo che, nel caso di specie, avendo la Corte torinese accolto l'appello incidentale di essa AV, non poteva logicamente ne' giuridicamente porsi un problema di contemperamento di un danno il cui titolo era in radice escluso.
1.1. I due motivi, che vanno esaminati insieme come involgenti la risarcibilità dei danni derivati dal negozio compiuto dal falsus procurator, sono fondati.
1.2. La sentenza impugnata ha invero rimarcato la ormai definitivamente acclarata inescusabilità della negligenza e dell'errore in cui i IC sono incorsi circa la pretesa esistenza nel AV NI TT dei poteri rappresentativi dal medesimo vantati, il che rifletteva indubbiamente i suoi effetti negativi circa la sussistenza del presupposto soggettivo per il risarcimento del danno ex art. 1398 c.c. (ovvero l'assenza di colpevolezza) in capo agli attuali controricorrenti. Nè pare persuasivo il rilievo di parte controricorrente, che deduce che il disposto dell'art. 1398 non esclude affatto che sia del tutto irrilevante il comportamento del falsus procurator, poiché, se così fosse, dovrebbe addirittura escludersi una responsabilità nel caso in cui il rappresentante che ha agito senza poteri lo abbia fatto con dolo.
La posizione soggettiva del falsus procurator (di dolo o di colpa) non è, infatti, per nulla considerata dall'art. 1398 c.c., che ne riconosce la responsabilità verso il terzo incolpevole per il solo fatto dell'aver contrattato senza poteri rappresentativi, sicché non ha importanza accertare l'intenzionalità e il dolo del falsus procurator, ovvero la sua colpa nella causazione del danno subito dal terzo incolpevole.
L'attenzione dell'art. 1398 è invece esclusivamente incentrata sulla sola posizione soggettiva del terzo contraente che, per essere beneficiario di un risarcimento del danno subito, deve provare di avere confidato senza colpa nella validità del contratto stesso. Tutto ciò - come ricorda parte ricorrente - trova peraltro esplicita espressione nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha osservato che chiunque invochi una propria incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile deve fornire la prova di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente;
non occorre, invece, neanche nell'ipotesi di rappresentanza apparente, che sussista l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza, poiché la posizione giuridica di colui al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, deve essere tutelata, nel conflitto di interessi contrapposti, anche senza ed indipendentemente dal concorso di un simile elemento (v. sent. n. 2020/1993).
1.3. L'adozione, in questo caso, del criterio del concorso del fatto colposo del creditore, di cui all'art. 1227 c.c., si pone, così, in termini di "ontologica inconciliabilità" con il principio dell'apparenza del diritto.
Ed infatti, in tempi assai vicini, questa Corte ha statuito che il concorso del fatto colposo del creditore è inconciliabile con le situazioni nelle quali operi il principio dell'apparenza del diritto, atteso che quest'ultimo, riconducibile al più generale principio dell'affidamento incolpevole (che può essere invocato, in tema di rappresentanza, dal terzo che in buona fede sia stato tratto in inganno sulla qualità del rappresentante apparente, allorquando l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, il che è stato nella specie escluso del tutto v. pag. 22 dell'impugnata sentenza ), presuppone che risulti sempre accertata la buona fede del terzo non dipendente da errore colpevole, circostanza, quest'ultima, evidentemente inconciliabile con un comportamento concorrente colposo dello stesso terzo, che, se esistente, farebbe venir meno la stessa situazione di affidamento (v. sent. n. 10133/2004). Ma, nel caso che occupa, per quel che del resto si è innanzi evidenziato, il giudice di merito a quo ha reputato "grave ed inescusabile negligenza" quella dei fratelli IC ed "inescusabile l'errore in cui essi incorsero circa l'esistenza, nel AV padre, dei poteri dal medesimo vantati".
2. I primi due motivi vanno dunque accolti, restando assorbita l'indagine relativa al terzo motivo (con cui si deduce che la Corte di merito è incorsa in equivoco, avendo confuso i ruoli delle parti, non essendo "danneggianti", ai fini considerati, i IC) e quarto motivo (con cui si deduce che la Corte sembra introdurre in luogo di quello di un danno precontrattuale, un risarcimento di un danno contrattuale).
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di RI, che si atterrà, tra l'altro, ai principi di diritto che "L'art. 1398 c.c. considera la sola posizione soggettiva del terzo contraente, che, per essere beneficiario di un risarcimento del danno subito, deve provare di aver confidato senza colpa nella situazione apparente e, quindi, nella validità del contratto concluso dal falsus procurator" e che "L'applicazione del criterio del concorso del fatto colposo del creditore, di cui all'art. 1227 c.c., si pone in termini di ontologica incompatibilità con il principio dell'apparenza del diritto".
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di RI. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2004