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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 25\3\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7212\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, difeso dall'avv. F. Carbone , presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
in persona dei legali rappr.ti p.t. , difesi dall'avv. C. Barone Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15\12\23 è stato impugnato l' avviso di addebito n.
37120230006582488000, notificato il 30\11\23, afferente il mancato pagamento dei contributi alla gestione artigiani per gli anni 2021 e 2022.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria per avvenuto scioglimento e massa in liquidazione della società Ricamificio Dieffe sas, di cui lo stesso era socio accomandatario, sin dal 23\12\20.
L' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto CP_2
della domanda.
Più in particolare già nella memoria difensiva l'ente resistente ha eccepito l'avvenuto sgravio delle somme portate dal titolo.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa. Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione avanzata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché il ricorso è stato depositato, per come sopra detto, in data 22\11\23, quindi nel termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo
46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c.
Pur sussistente è l'interesse ad agire.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ( n. 19704\2015) risolvendo un contrasto più volte manifestatosi tra le Sezioni ha statuito: “ E' ammissibile l'impugnazione della cartella Pt_2
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto
a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ( nel ns caso avviso di pagamento notificato ndr) , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca
l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tali principi, espressi in una controversia relativa alla materia tributaria, possono senz'altro essere applicati anche nel caso in cui il credito sia rappresentato da CP_ contributi previdenziali rivendicati dall' attesa l'identità di ratio e quindi dei principi giuridici applicabili.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dall'avvenuto sgravio dell'atto impugnato in alcun modo contestato da parte ricorrente.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, tengono conto del principio della cd.
“soccombenza virtuale” e sono state quantificate in virtù del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 1.120,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 25\3\25 Il G.O.P. dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 25\3\25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7212\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza
TRA
, difeso dall'avv. F. Carbone , presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
in persona dei legali rappr.ti p.t. , difesi dall'avv. C. Barone Controparte_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15\12\23 è stato impugnato l' avviso di addebito n.
37120230006582488000, notificato il 30\11\23, afferente il mancato pagamento dei contributi alla gestione artigiani per gli anni 2021 e 2022.
Il ricorrente ha dedotto la nullità dela pretesa creditoria per avvenuto scioglimento e massa in liquidazione della società Ricamificio Dieffe sas, di cui lo stesso era socio accomandatario, sin dal 23\12\20.
L' previdenziale ha rassegnato conclusioni in rito e nel merito, concludendo per il rigetto CP_2
della domanda.
Più in particolare già nella memoria difensiva l'ente resistente ha eccepito l'avvenuto sgravio delle somme portate dal titolo.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, la causa è stata decisa. Va, innanzitutto, qualifica l'azione, che ben può intendersi come opposizione all'esecuzione, atteso che il ricorrente, tramite l'eccezione avanzata, ha inteso contestare il diritto stesso di procedere in executivis.
Essa è da ritenersi rituale e tempestiva, poiché il ricorso è stato depositato, per come sopra detto, in data 22\11\23, quindi nel termine di quaranta gg. previsto dall'art. 24 c. V^ del d.lo
46\99, contenente espresso richiamo all'art. 615 c.p.c.
Pur sussistente è l'interesse ad agire.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ( n. 19704\2015) risolvendo un contrasto più volte manifestatosi tra le Sezioni ha statuito: “ E' ammissibile l'impugnazione della cartella Pt_2
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto
a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario ( nel ns caso avviso di pagamento notificato ndr) , senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca
l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”. Tali principi, espressi in una controversia relativa alla materia tributaria, possono senz'altro essere applicati anche nel caso in cui il credito sia rappresentato da CP_ contributi previdenziali rivendicati dall' attesa l'identità di ratio e quindi dei principi giuridici applicabili.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dall'avvenuto sgravio dell'atto impugnato in alcun modo contestato da parte ricorrente.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) o di atti con natura e valenza normativa.
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore (nel caso di specie intervento legislativo) deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
( ex multis, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ( essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni ( cfr. Cass. 13588\07) .
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, tengono conto del principio della cd.
“soccombenza virtuale” e sono state quantificate in virtù del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, attesa la natura documentale della controversia.
PQM
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi € 1.120,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore di parte ricorrente per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 25\3\25 Il G.O.P. dott. Maurizio Ricigliano