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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 18/09/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2411/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lessio Manuela del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 09/05/1977 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Frassineto Po (AL) il 07/05/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto del 24/01/2017 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Frassineto Po (AL) il 07/05/2000, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA che l'abitazione coniugale, sita in Ticineto (AL), Via Piave n. 13, di proprietà del sig. ed allo stesso già assegnata in sede di separazione, continuerà a Parte_1 restare assegnata a quest'ultimo, con tutti gli arredi in essa contenuti;
2. DÀ ATTO che i figli e sono divenuti nel frattempo maggiorenni, ma non sono Per_1 Per_2 ancora del tutto economicamente indipendenti;
pertanto, continueranno a risiedere prevalentemente con il padre, e frequenteranno la madre a loro discrezione, sia per quanto attiene ai fine settimana, sia per quanto attiene ai periodi feriali di Natale, Pasqua ed estivi, in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi;
3. DISPONE, quanto al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che come già avvenuto durante la separazione, anche successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettivo pernottamento, e sì farà carico nella misura del 50% delle spese di natura straordinaria;
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che le spese di assistenza legale verranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2411/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Lessio Manuela del Foro di Alessandria
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 09/05/1977 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cerrato Danilo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/07/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Frassineto Po (AL) il 07/05/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto del 24/01/2017 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Frassineto Po (AL) il 07/05/2000, trascritto nei Registri dello
[...] Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2000 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. CONFERMA che l'abitazione coniugale, sita in Ticineto (AL), Via Piave n. 13, di proprietà del sig. ed allo stesso già assegnata in sede di separazione, continuerà a Parte_1 restare assegnata a quest'ultimo, con tutti gli arredi in essa contenuti;
2. DÀ ATTO che i figli e sono divenuti nel frattempo maggiorenni, ma non sono Per_1 Per_2 ancora del tutto economicamente indipendenti;
pertanto, continueranno a risiedere prevalentemente con il padre, e frequenteranno la madre a loro discrezione, sia per quanto attiene ai fine settimana, sia per quanto attiene ai periodi feriali di Natale, Pasqua ed estivi, in considerazione del raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi;
3. DISPONE, quanto al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non indipendenti, che come già avvenuto durante la separazione, anche successivamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettivo pernottamento, e sì farà carico nella misura del 50% delle spese di natura straordinaria;
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che le spese di assistenza legale verranno integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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