CA
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott.ssa Maria Tulumello Presidente
Rep. N.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 1153/2019
Dott. Faustino De Palma Consigliere rel.
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1153/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17/09/2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28/06/2023
d a
OGGETTO: appalto:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 altre ipotesi ex artt. 1655 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maffi ed elettivamente domiciliata e ss. c.c. presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo alla Via F.Cucchi n. 5
APPELLANTE
c o n t ro
in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Boldizzoni e Lucia
Peroni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia alla Via
pagina 1 di 12 Moretto n. 42
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1662/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11/07/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: Si insiste affinchè codesta ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 Cod. Proc.
Civ., ritenuta la necessarietà dell'attività istruttoria qui richiesta, voglia:
- disporre integrazione alla già svolta C.T.U. e all'uopo nominare consulente al fine di meglio chiarire la sussistenza degli errori di progettazione commessi dall'Ing. nella progettazione del soppalco e solo sommariamente Per_1
rilevati nel corso delle operazioni di C.T.U. nell'ambito del giudizio di primo grado;
- disporre l'escussione testimoniale dei sig.ri e Controparte_3
GEOM. da escutersi sui capitoli di prova n. 15, 16, 19, Persona_2
20 e 21 di cui alla memoria ex art. 183, VI c., n. 2), Cod. Proc. Civ. di parte appellante e da intendersi qui integralmente ritrascritti.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In riforma del capo in fatto ed in diritto della qui impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019,
pubblicata il 16.07.2019, accertato e dichiarato che Parte_1
pagina 2 di 12 ha subito, a causa delle infiltrazioni di a carico delle tettoie, un Pt_1
danno patrimoniale documentato pari ad € 561,93 oltre al danno conseguente al fermo dell'attività della per fatto e colpa esclusiva di Parte_1 [...]
condannare quest'ultima al risarcimento di ogni danno stesso, CP_4
quantificabile in € 561,93 e/o nella somma che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento oltre al danno conseguente al fermo dell'attività
della , parimenti da quantificarsi nella somma che risulterà di Parte_1
giustizia all'esito del giudizio, anche equitativamente liquidato.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In riforma del capo in fatto ed in diritto della qui impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019,
pubblicata il 16.07.2019, accertata e dichiarata, per i motivi di cui alla narrativa, l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti e relativo alla fornitura e alla posa del soppalco, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_4
della somma di € 3.660,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria computati dal pagamento alla restituzione effettiva nonché al risarcimento di ogni danno patito dall'attrice, anche equitativamente liquidato da codesto on. le Tribunale adito.
IN OGNI CASO: Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
Dell'appellata:
In via principale: respinta ogni avversa istanza, respingere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019 pubblicata in data pagina 3 di 12 16.7.2019, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi in atti e in comparsa di costituzione in appello.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa.
In via istruttoria: la società appellata si oppone:
1. alla richiesta integrazione della C.T.U. in quanto l'appellante non ha indicato alcun errore di progettazione e, comunque, l'asserito problema è stato sollevato tardivamente, come rilevato dal Giudice di prime cure. L'istanza è
pertanto, oltre che tardiva, esplorativa e quindi inammissibile.
2. all'escussione dei testi e Geom. in quanto, Controparte_3 Persona_2
come ben motivato dal Tribunale di Bergamo, sarebbe totalmente irrilevante:
ci si riporta in proposito a quanto dedotto in premesse sub A.
In via istruttoria subordinata: in caso di ammissione della prova per testimoni come richiesta dall'appellante, chiede ammettersi i capitoli dedotti a prova contraria come da memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 del 10.12.2015 e n. 3 del 4.1.2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con proprio ricorso la soc. Parte_2
adì il Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento – in suo favore e a carico della ditta Autocarrozzeria Pt_1
– della complessiva somma di € 5.307,00 (oltre interessi e spese
[...]
della procedura monitoria) per l'avvenuta esecuzione di opere di rimozione,
modifica e rimontaggio di una tettoia. Il giudice adito, in accoglimento del pagina 4 di 12 predetto ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 6651/2014, che venne opposto dalla odierna appellante che ne chiese la revoca. Inoltre, chiese che, previo accertamento dell'inadempimento dell'odierna appellata in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti per la realizzazione ed il montaggio di due tettoie, fosse condannata a rimuoverne i vizi e a risarcire i danni CP_4
da essi derivanti, nonché a consegnare i certificati di conformità necessari per consentirne il collaudo. Chiese, ancora, che, accertato l'inadempimento di CP_4
nella realizzazione di un soppalco, fosse dichiarato risolto il relativo
[...]
contratto di appalto e che l'odierna appellata fosse condannata a restituire la somma di € 3.660,00, già ad essa corrisposta a titolo di acconto.
Si costituì, quindi, in giudizio la soc. Parte_2
che chiese il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e
[...]
delle domande riconvenzionali formulate dall'odierna appellante, ritenute inammissibili ed infondate.
In corso di causa la eseguì spontaneamente i lavori necessari a Org_1
porre rimedio alle infiltrazioni d'acqua lamentate dall'appellante e consegnò la documentazione necessaria per effettuare il collaudo. Quanto alle opere relative al soppalco, l'appellata contestò le argomentazioni esposte in ordine all'inadempimento dedotto dall' che, in particolare, Parte_1
si doleva della mancata applicazione di vernice ignifuga a tale manufatto.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU tecnica e con l'assunzione
delle prove orali, il Tribunale di Bergamo, esperiti ripetuti (ma vani)
pagina 5 di 12 tentativi di conciliazione, con propria sentenza n. 1662/2019 del
11/07/2019, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò
l a versare all'odierna appellata la somma Parte_1
di € 5.307,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 19/04/2016 al saldo.
Inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rimozione dei vizi e di consegna dei certificati proposta dall' , rigettò tutte le altre domande formulate dalle parti. Parte_1
Infine, poste a carico dell' le spese di CTU e compensate per Parte_1
1/3 le spese di lite, la condannò a rifondere all'odierna appellata la residua parte.
A sostegno della decisione assunta il giudice di primo grado, verificato che l'appellata aveva eseguito gli interventi che avevano dato luogo ai vizi della tettoia e che essa aveva consegnato la relativa certificazione di conformità,
ritenne che rispetto alle domande proposte dall'odierna appellante in ordine alla tettoia fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere,
restando – quindi – ingiustificato il successivo diniego opposto dall' al pagamento di quanto dovuto a per la Parte_1 Controparte_4
tettoia. Quanto alle domande riguardanti il distinto contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione e la posa in opera di un soppalco, il Tribunale di
Bergamo, dopo aver rigettato l'eccezione – proposta dall'odierna appellata - di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall' , rilevò che “Con riferimento alle modalità di esecuzione Parte_1
pagina 6 di 12 dell'opera la consulenza tecnica espletata ha con-sentito di accertate che la
struttura è stata eseguita a regola d'arte e che la necessità di una verniciatura
speciale, originariamente non prevista, non deriva da un'esecuzione non
corretta, ma dal tipo di attività svolta dal committente che comporta
l'applicabilità della normativa speciale antincendio. La necessità di tale
lavorazione, quindi, non appare correlabile ad un inadempimento
dell'appaltatrice e, in ogni caso, trattandosi di trattamento comunque
applicabile all'opera così come già realizzata, non può giustificare la
risoluzione del contratto di appalto che, anche in corso d'opera, presuppone
l'emergenza di difetti ineliminabili che rendano l'opera del tutto inidonea alla
sua destinazione” (pagg. 11-12 della sentenza impugnata).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
che ha affidato l'impugnativa ai seguenti motivi: 1) erronea
[...]
pronuncia in ordine ai danni da essa subiti a causa delle infiltrazioni a carico della tettoia installata sul retro dell'autocarrozzeria da nel corso del CP_4
mese di febbraio 2014; 2) erronea pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto di appalto relativo al soppalco per inidoneità del bene con condanna di alla restituzione delle Controparte_4
somme già ricevute;
3) erronea pronuncia in ordine al riparto delle spese di lite.
Si è, quindi, costituita in giudizio la soc. Parte_2
che ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso proposto.
[...]
pagina 7 di 12 All'esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è
pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/06/2023,
tenutasi mediante lo scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la Corte ha concesso, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, riservandosi di deliberare dopo la loro scadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della sussistenza di un vizio di seguito riparato dall'appellata. Trattasi, in particolare, delle infiltrazioni d'acqua provenienti da una delle tettoie, che causarono – secondo l – Parte_1
danni al quadro elettrico ed al compressore, quantificati in € 561,93. A tal riguardo, contesta la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto che tali danni fossero privi di adeguati riscontri probatori, censurando la mancata ammissione della prova testimoniale con riferimento ai capitoli di prova relativi ai danni de quibus.
La censura è infondata.
La Corte osserva che non vi è prova che i lavori di riparazione effettuati dall'appellata si riferiscano specificamente al vizio che avrebbe determinato i danni lamentati dall'appellante, e – soprattutto – non vi è prova dell'eventuale pagina 8 di 12 sussistenza di un nesso di causalità e dell'effettiva produzione dei citati danni.
A colmare tale deficit probatorio sarebbe stata irrilevante l'eventuale assunzione della prova testimoniale, in quanto su tale specifico punto i capitoli di prova dedotti dall' sono quantomai generici, non riportando Parte_1
il periodo in cui tali danni si sarebbero verificati, né la chiara indicazione delle modalità della causazione del danno.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto concluso inter partes per la fornitura e posa in opera di un soppalco e di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme già versate dall' per la realizzazione del Parte_1
manufatto in questione. A tal riguardo, l'appellante ribadisce che, come accertato anche dal CTU, il soppalco risultava privo di verniciatura ignifuga,
benché nel prezzo dei preventivi trasmessi dall'appellata fosse compresa anche la verniciatura del manufatto. Tanto premesso, trattandosi di appalto “a corpo” avrebbe dovuto eseguire le prestazioni pattuite anche se CP_4
avessero comportato spese superiori a quelle preventivate, dovendo comunque assicurare la realizzazione di un prodotto che fosse idoneo all'uso, idoneità
che nel caso di specie – in considerazione dell'attività esercitata dall'appellante – richiedeva l'applicazione al soppalco di una vernice antincendio. Da ultimo, l' contesta anche la presenza di gravi e Parte_1
pagina 9 di 12 grossolani errori progettuali nella struttura del soppalco e la non congruità dei prezzi praticati dall'appellata.
La censura è infondata.
La Corte osserva, anzitutto, che nei preventivi trasmessi dall'appellata, sulla base dei quali è stato di fatto concluso il contratto di appalto, era sì compresa la verniciatura del manufatto, ma non la verniciatura ignifuga. Ciò precisato,
nell'appalto a corpo eventuali incrementi quantitativi e/o qualitativi riguardano solo le prestazioni già concordate, e non anche quelle diverse che dovessero rendersi necessarie per diverse e sopravvenute esigenze del committente. Ciò
significa che nel caso di specie, una volta indicata nei preventivi l'applicazione di una vernice “ordinaria”, non può ritenersi che l'appellata sarebbe stata tenuta ad applicare una vernice, quella ignifuga, del tutto diversa.
Sarebbe stato onere dell'appellante, invece, richiedere e pattuire da subito l'applicazione di una vernice ignifuga, che costituisce una prestazione diversa da quella in concreto pattuita. Ciò significa anche che avrebbe dovuto essere l'appellante ad effettuare in via preventiva (e, quindi, prima della stipula del contratto) la valutazione della “idoneità all'uso” della vernice offerta dall'appellata in rapporto alle caratteristiche particolari dell'attività esercitata ed alla normativa di settore che la disciplina. Quanto alle ulteriori contestazioni esposte dall'appellante (errori nella progettazione del soppalco ed incongruità dei prezzi) va condivisa la decisione del primo giudice, che ne ha rilevato la tardività, non essendo state formulate nell'atto di citazione in pagina 10 di 12 opposizione a decreto ingiuntivo, né nella successiva memoria ex art. 183, c.
1, c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza impugnata con riferimento al riparto delle spese di lite, evidenziando che il diniego alla corresponsione della somma dovuta per la tettoia, anche dopo l'eliminazione dei vizi e la consegna dei certificati, trovava – comunque –
giustificazione nella istanza risarcitoria proposta con riferimento ai danni al quadro elettrico ed al compressore.
La censura è infondata.
Come già sopra precisato, la domanda risarcitoria è infondata e, quindi, deve essere confermata la statuizione del primo giudice anche in relazione al riparto delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e, poste a carico di quest'ultimo, in considerazione dei parametri ex D.M. n. 147/2022 e della complessità delle questioni trattate,
vengono liquidate nella complessiva somma di € 3.966,00 (di cui € 1.134,00
per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 1) rigetta l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza n. 1662/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11/07/2019;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole nella complessiva somma di € 3.966,00 (di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, ed € 1.911,00
per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, come modificato dalla legge 228/2012, per il pagamento doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile,
tenutasi in modalità telematica in data 04/01/2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Faustino De Palma Maria Tulumello
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Cron. N.
Dott.ssa Maria Tulumello Presidente
Rep. N.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
R. Gen. N. 1153/2019
Dott. Faustino De Palma Consigliere rel.
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1153/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 17/09/2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28/06/2023
d a
OGGETTO: appalto:
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 altre ipotesi ex artt. 1655 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maffi ed elettivamente domiciliata e ss. c.c. presso lo studio di quest'ultimo in Bergamo alla Via F.Cucchi n. 5
APPELLANTE
c o n t ro
in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Boldizzoni e Lucia
Peroni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia alla Via
pagina 1 di 12 Moretto n. 42
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 1662/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 11/07/2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: Si insiste affinchè codesta ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 Cod. Proc.
Civ., ritenuta la necessarietà dell'attività istruttoria qui richiesta, voglia:
- disporre integrazione alla già svolta C.T.U. e all'uopo nominare consulente al fine di meglio chiarire la sussistenza degli errori di progettazione commessi dall'Ing. nella progettazione del soppalco e solo sommariamente Per_1
rilevati nel corso delle operazioni di C.T.U. nell'ambito del giudizio di primo grado;
- disporre l'escussione testimoniale dei sig.ri e Controparte_3
GEOM. da escutersi sui capitoli di prova n. 15, 16, 19, Persona_2
20 e 21 di cui alla memoria ex art. 183, VI c., n. 2), Cod. Proc. Civ. di parte appellante e da intendersi qui integralmente ritrascritti.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In riforma del capo in fatto ed in diritto della qui impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019,
pubblicata il 16.07.2019, accertato e dichiarato che Parte_1
pagina 2 di 12 ha subito, a causa delle infiltrazioni di a carico delle tettoie, un Pt_1
danno patrimoniale documentato pari ad € 561,93 oltre al danno conseguente al fermo dell'attività della per fatto e colpa esclusiva di Parte_1 [...]
condannare quest'ultima al risarcimento di ogni danno stesso, CP_4
quantificabile in € 561,93 e/o nella somma che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento oltre al danno conseguente al fermo dell'attività
della , parimenti da quantificarsi nella somma che risulterà di Parte_1
giustizia all'esito del giudizio, anche equitativamente liquidato.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In riforma del capo in fatto ed in diritto della qui impugnata sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019,
pubblicata il 16.07.2019, accertata e dichiarata, per i motivi di cui alla narrativa, l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto intercorso tra le parti e relativo alla fornitura e alla posa del soppalco, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice Controparte_4
della somma di € 3.660,00, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria computati dal pagamento alla restituzione effettiva nonché al risarcimento di ogni danno patito dall'attrice, anche equitativamente liquidato da codesto on. le Tribunale adito.
IN OGNI CASO: Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.
Dell'appellata:
In via principale: respinta ogni avversa istanza, respingere l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1662/2019 pubblicata in data pagina 3 di 12 16.7.2019, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi in atti e in comparsa di costituzione in appello.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di causa.
In via istruttoria: la società appellata si oppone:
1. alla richiesta integrazione della C.T.U. in quanto l'appellante non ha indicato alcun errore di progettazione e, comunque, l'asserito problema è stato sollevato tardivamente, come rilevato dal Giudice di prime cure. L'istanza è
pertanto, oltre che tardiva, esplorativa e quindi inammissibile.
2. all'escussione dei testi e Geom. in quanto, Controparte_3 Persona_2
come ben motivato dal Tribunale di Bergamo, sarebbe totalmente irrilevante:
ci si riporta in proposito a quanto dedotto in premesse sub A.
In via istruttoria subordinata: in caso di ammissione della prova per testimoni come richiesta dall'appellante, chiede ammettersi i capitoli dedotti a prova contraria come da memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. n. 2 del 10.12.2015 e n. 3 del 4.1.2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con proprio ricorso la soc. Parte_2
adì il Tribunale di Bergamo, al fine di ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento – in suo favore e a carico della ditta Autocarrozzeria Pt_1
– della complessiva somma di € 5.307,00 (oltre interessi e spese
[...]
della procedura monitoria) per l'avvenuta esecuzione di opere di rimozione,
modifica e rimontaggio di una tettoia. Il giudice adito, in accoglimento del pagina 4 di 12 predetto ricorso, emise il decreto ingiuntivo n. 6651/2014, che venne opposto dalla odierna appellante che ne chiese la revoca. Inoltre, chiese che, previo accertamento dell'inadempimento dell'odierna appellata in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti per la realizzazione ed il montaggio di due tettoie, fosse condannata a rimuoverne i vizi e a risarcire i danni CP_4
da essi derivanti, nonché a consegnare i certificati di conformità necessari per consentirne il collaudo. Chiese, ancora, che, accertato l'inadempimento di CP_4
nella realizzazione di un soppalco, fosse dichiarato risolto il relativo
[...]
contratto di appalto e che l'odierna appellata fosse condannata a restituire la somma di € 3.660,00, già ad essa corrisposta a titolo di acconto.
Si costituì, quindi, in giudizio la soc. Parte_2
che chiese il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta e
[...]
delle domande riconvenzionali formulate dall'odierna appellante, ritenute inammissibili ed infondate.
In corso di causa la eseguì spontaneamente i lavori necessari a Org_1
porre rimedio alle infiltrazioni d'acqua lamentate dall'appellante e consegnò la documentazione necessaria per effettuare il collaudo. Quanto alle opere relative al soppalco, l'appellata contestò le argomentazioni esposte in ordine all'inadempimento dedotto dall' che, in particolare, Parte_1
si doleva della mancata applicazione di vernice ignifuga a tale manufatto.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU tecnica e con l'assunzione
delle prove orali, il Tribunale di Bergamo, esperiti ripetuti (ma vani)
pagina 5 di 12 tentativi di conciliazione, con propria sentenza n. 1662/2019 del
11/07/2019, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò
l a versare all'odierna appellata la somma Parte_1
di € 5.307,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dal 19/04/2016 al saldo.
Inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di rimozione dei vizi e di consegna dei certificati proposta dall' , rigettò tutte le altre domande formulate dalle parti. Parte_1
Infine, poste a carico dell' le spese di CTU e compensate per Parte_1
1/3 le spese di lite, la condannò a rifondere all'odierna appellata la residua parte.
A sostegno della decisione assunta il giudice di primo grado, verificato che l'appellata aveva eseguito gli interventi che avevano dato luogo ai vizi della tettoia e che essa aveva consegnato la relativa certificazione di conformità,
ritenne che rispetto alle domande proposte dall'odierna appellante in ordine alla tettoia fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere,
restando – quindi – ingiustificato il successivo diniego opposto dall' al pagamento di quanto dovuto a per la Parte_1 Controparte_4
tettoia. Quanto alle domande riguardanti il distinto contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione e la posa in opera di un soppalco, il Tribunale di
Bergamo, dopo aver rigettato l'eccezione – proposta dall'odierna appellata - di inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall' , rilevò che “Con riferimento alle modalità di esecuzione Parte_1
pagina 6 di 12 dell'opera la consulenza tecnica espletata ha con-sentito di accertate che la
struttura è stata eseguita a regola d'arte e che la necessità di una verniciatura
speciale, originariamente non prevista, non deriva da un'esecuzione non
corretta, ma dal tipo di attività svolta dal committente che comporta
l'applicabilità della normativa speciale antincendio. La necessità di tale
lavorazione, quindi, non appare correlabile ad un inadempimento
dell'appaltatrice e, in ogni caso, trattandosi di trattamento comunque
applicabile all'opera così come già realizzata, non può giustificare la
risoluzione del contratto di appalto che, anche in corso d'opera, presuppone
l'emergenza di difetti ineliminabili che rendano l'opera del tutto inidonea alla
sua destinazione” (pagg. 11-12 della sentenza impugnata).
Avverso detta sentenza ha proposto appello l' Parte_1
che ha affidato l'impugnativa ai seguenti motivi: 1) erronea
[...]
pronuncia in ordine ai danni da essa subiti a causa delle infiltrazioni a carico della tettoia installata sul retro dell'autocarrozzeria da nel corso del CP_4
mese di febbraio 2014; 2) erronea pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della risoluzione del contratto di appalto relativo al soppalco per inidoneità del bene con condanna di alla restituzione delle Controparte_4
somme già ricevute;
3) erronea pronuncia in ordine al riparto delle spese di lite.
Si è, quindi, costituita in giudizio la soc. Parte_2
che ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso proposto.
[...]
pagina 7 di 12 All'esito della trattazione, su istanza dei procuratori delle parti, la causa è
pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28/06/2023,
tenutasi mediante lo scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la Corte ha concesso, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica, riservandosi di deliberare dopo la loro scadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa della sussistenza di un vizio di seguito riparato dall'appellata. Trattasi, in particolare, delle infiltrazioni d'acqua provenienti da una delle tettoie, che causarono – secondo l – Parte_1
danni al quadro elettrico ed al compressore, quantificati in € 561,93. A tal riguardo, contesta la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto che tali danni fossero privi di adeguati riscontri probatori, censurando la mancata ammissione della prova testimoniale con riferimento ai capitoli di prova relativi ai danni de quibus.
La censura è infondata.
La Corte osserva che non vi è prova che i lavori di riparazione effettuati dall'appellata si riferiscano specificamente al vizio che avrebbe determinato i danni lamentati dall'appellante, e – soprattutto – non vi è prova dell'eventuale pagina 8 di 12 sussistenza di un nesso di causalità e dell'effettiva produzione dei citati danni.
A colmare tale deficit probatorio sarebbe stata irrilevante l'eventuale assunzione della prova testimoniale, in quanto su tale specifico punto i capitoli di prova dedotti dall' sono quantomai generici, non riportando Parte_1
il periodo in cui tali danni si sarebbero verificati, né la chiara indicazione delle modalità della causazione del danno.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto concluso inter partes per la fornitura e posa in opera di un soppalco e di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme già versate dall' per la realizzazione del Parte_1
manufatto in questione. A tal riguardo, l'appellante ribadisce che, come accertato anche dal CTU, il soppalco risultava privo di verniciatura ignifuga,
benché nel prezzo dei preventivi trasmessi dall'appellata fosse compresa anche la verniciatura del manufatto. Tanto premesso, trattandosi di appalto “a corpo” avrebbe dovuto eseguire le prestazioni pattuite anche se CP_4
avessero comportato spese superiori a quelle preventivate, dovendo comunque assicurare la realizzazione di un prodotto che fosse idoneo all'uso, idoneità
che nel caso di specie – in considerazione dell'attività esercitata dall'appellante – richiedeva l'applicazione al soppalco di una vernice antincendio. Da ultimo, l' contesta anche la presenza di gravi e Parte_1
pagina 9 di 12 grossolani errori progettuali nella struttura del soppalco e la non congruità dei prezzi praticati dall'appellata.
La censura è infondata.
La Corte osserva, anzitutto, che nei preventivi trasmessi dall'appellata, sulla base dei quali è stato di fatto concluso il contratto di appalto, era sì compresa la verniciatura del manufatto, ma non la verniciatura ignifuga. Ciò precisato,
nell'appalto a corpo eventuali incrementi quantitativi e/o qualitativi riguardano solo le prestazioni già concordate, e non anche quelle diverse che dovessero rendersi necessarie per diverse e sopravvenute esigenze del committente. Ciò
significa che nel caso di specie, una volta indicata nei preventivi l'applicazione di una vernice “ordinaria”, non può ritenersi che l'appellata sarebbe stata tenuta ad applicare una vernice, quella ignifuga, del tutto diversa.
Sarebbe stato onere dell'appellante, invece, richiedere e pattuire da subito l'applicazione di una vernice ignifuga, che costituisce una prestazione diversa da quella in concreto pattuita. Ciò significa anche che avrebbe dovuto essere l'appellante ad effettuare in via preventiva (e, quindi, prima della stipula del contratto) la valutazione della “idoneità all'uso” della vernice offerta dall'appellata in rapporto alle caratteristiche particolari dell'attività esercitata ed alla normativa di settore che la disciplina. Quanto alle ulteriori contestazioni esposte dall'appellante (errori nella progettazione del soppalco ed incongruità dei prezzi) va condivisa la decisione del primo giudice, che ne ha rilevato la tardività, non essendo state formulate nell'atto di citazione in pagina 10 di 12 opposizione a decreto ingiuntivo, né nella successiva memoria ex art. 183, c.
1, c.p.c.
Con il terzo motivo di gravame, infine, l'appellante censura la sentenza impugnata con riferimento al riparto delle spese di lite, evidenziando che il diniego alla corresponsione della somma dovuta per la tettoia, anche dopo l'eliminazione dei vizi e la consegna dei certificati, trovava – comunque –
giustificazione nella istanza risarcitoria proposta con riferimento ai danni al quadro elettrico ed al compressore.
La censura è infondata.
Come già sopra precisato, la domanda risarcitoria è infondata e, quindi, deve essere confermata la statuizione del primo giudice anche in relazione al riparto delle spese di lite.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio, seguono la soccombenza dell'appellante e, poste a carico di quest'ultimo, in considerazione dei parametri ex D.M. n. 147/2022 e della complessità delle questioni trattate,
vengono liquidate nella complessiva somma di € 3.966,00 (di cui € 1.134,00
per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Prima sezione civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 11 di 12 1) rigetta l'appello proposto dall' avverso Parte_1
la sentenza n. 1662/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
11/07/2019;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidandole nella complessiva somma di € 3.966,00 (di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, ed € 1.911,00
per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002, come modificato dalla legge 228/2012, per il pagamento doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile,
tenutasi in modalità telematica in data 04/01/2024.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Faustino De Palma Maria Tulumello
pagina 12 di 12