Versione
1 agosto 1965
1 agosto 1965
Art. 15. Tenuta dei conti delle aziende
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 ottobre ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1 gennaio.
A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.
Il conto di cui al primo comma del presente articolo e' chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.
Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu'
recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente
articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.
Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.
I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1 ottobre ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1 gennaio.
A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.
Il conto di cui al primo comma del presente articolo e' chiuso al 31 dicembre di ciascun anno con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.
Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sara' chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi piu'
recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente
articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.
Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.
I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo articolo 19.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/1985, n. 1403Provvedimento: Il rinvio che l'art. 52 della legge 13 luglio 1965 n. 859, contenente norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, effettua, per quanto non previsto dalla stessa legge, alle Disposizioni vigenti per l'Assicurazione generale obbligatoria, comporta, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi al fondo di previdenza per il personale predetto, l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dalle Disposizioni sull'Assicurazione generale, non essendo configurabile nella legge n. 859 del 1965, e, in particolare, nell'art. 15 di essa (che contempla non interessi di mora, mancando il requisito del ritardo, ma particolari interessi, che …Leggi di più...
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- mancato o ritardato pagamento dei contributi al fondo di previdenza di detto personale·
- portata·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- incidenza sull'attività giudiziaria d'interpretazione della legge·
- previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea·
- sistema sanzionatorio previsto per l'assicurazione generale·
- art. 4 n. 22 del d.p.r. n. 639 del 1970·
- inps·
- rinvio dell'art. 52 della legge n. 859 del 1965·
- applicabilità·
- obbligo e diritto alle assicurazioni·
- compito del consiglio di amministrazione dell'inps·
- sanzioni civili·
- esclusione