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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai Magistrati
dr. Roberto Rezzonico Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa Maria UC NG Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4/2020
da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/99/1973 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Niscemi
presso lo studio del difensore, Via Sampieri n. 309, rappresentata e difesa dall'Avv. UC
Antonella Spata;
Appellante
contro
(già (C.F. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del procuratore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Francesco Controparte_3 Mancuso e dall'Avv. Antonio Sanmartino ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Mario F. Mancuso alla Piazza Giovanni XXIII, n. 8;
Appellata
nonché
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Dr. Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Perone ed elettivamente Controparte_5
domiciliata presso lo studio del difensore in Rotondi alla Via Appia n. 75;
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata ordinanza per quanto
evidenziato, ed in accoglimento di quanto richiesto in seno all'atto introduttivo di lite,
così provvedere: 1) dichiarare ed accertare che le cassette de quo, ubicate in Niscemi
(CL) alla via Madonna nn. 40 e 42 a ridosso degli immobili di proprietà della sig.
sono state allocate dalle società odierne appellate in assenza di Parte_1
autorizzazione da parte della P.A. e senza il consenso della deducente;
2) indi, dire parte
appellata ad ogni titolo responsabile della lesione subita dalla sig.ra per la Parte_1
privazione del libero godimento del diritto di proprietà sugli immobili di cui è titolare;
3) di conseguenza, condannare le società e Controparte_1 [...]
ciascuno per la propria spettanza, alla immediata rimozione delle cabine CP_4
apposte sui muri di proprietà della ricorrente ed al risarcimento del danno non
patrimoniale subito, danno che andrà quantificato e liquidato nella misura sopra indicata
2 o in quella, anche maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta nel corso del
giudizio, oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dalla denuncia sulla somma via
via rivalutata dal dì dell'inadempimento all'effettivo soddisfo;
4) con condanna alle
spese e compensi integrali di lite del presente grado di giudizio e di quello di primo
grado”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita così Controparte_4
provvedere:
- Rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
- Vinte le spese del doppio grado”.
Per l'appellata “Voglia la Corte adita, rigettare l'appello Controparte_1
proposto e tutte le domande avversarie rivolte nei confronti della esponente in quanto del
tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate. Vittoria di spese e compensi di
giudizio. Si reiterano per completezza le richieste istruttorie avanzate in primo grado e
ritenute superflue dal Giudice a quo in relazione alla chiara infondatezza dell'azione
avversaria. Si evidenzia che i riferimenti ai documenti sono relativi alla produzione
effettuata con la comparsa di risposta del primo grado. Senza recesso -dunque- da quanto
dedotto in via dirimente, in caso di contestazione, si chiede ammettersi prova per testi
con il sig. domiciliato in Caltanissetta, viale S. Candura n. 33 sui seguenti Testimone_1
capitoli: a) “vero o non vero che nella cassetta grigia ritratta, sulla destra, nella
fotografia che le si mostra (doc.n.4) è contenuta apparecchiatura ed il contatore CP_4
per la fornitura chiesta dalla detta ” b) “Vero o non vero che nella cassetta più CP_4
alta presente sulla sinistra vi sono solo apparecchiature della ”. c) “vero o non CP_4
3 vero che la ha richiesto l'attivazione nel proprio interesse di una fornitura di CP_4
energia elettrica impegnandosi a mettere in opera e poi eseguendo la allocazione della
cassetta (contatore in vetroresina) per l'allocazione del contatore (mostrando al teste il
doc. n. 5)”. Solo in caso di contestazione, e previo assolvimento dell'onere probatorio
dalla controparte, si chiede, occorrendo, disporsi CTU per verificare: a) che nella
cassetta indicata sulla destra nella fotografia (doc.n.4) si trova unicamente il contatore
riferito ad utenza ed apparecchiatura ed in quella a sinistra CP_4 CP_4
apparecchiature ; b) che le cassette sono poste su suolo pubblico”. CP_4
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza pubblicata il 26/11/2019, resa a definizione del procedimento sommario di cognizione incoato da , il Tribunale di Gela rigettava la domanda con Parte_1
cui la ricorrente aveva invocato la rimozione di due cassette elettriche adiacenti alla propria abitazione, riferite alle società convenute, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale patito, determinato in misura pari ad € 6.000,00 complessivi (ovvero € 3.000,00 per ciascuna cabina).
Il Tribunale, sulla scorta del compendio documentale acquisito agli atti di causa,
accertava che l'installazione delle cassette era avvenuta sul suolo pubblico, circostanza,
secondo il giudice di prime cure, idonea ad escludere:
- la configurabilità di una servitù illegittima a carico dell'immobile di proprietà della ricorrente;
- l'applicazione delle disposizioni contemplate nel d.lgs. 259/2003 (Codice delle
Comunicazioni Elettroniche) trattandosi di normativa che postulava l'installazione dell'impianto nella proprietà privata o, almeno, sulla facciata di un immobile, mentre, nel
4 caso di specie, i manufatti in questione insistevano sul marciapiede e non risultavano materialmente collegati all'abitazione della ricorrente;
- l'inidoneità delle cassette oggetto di causa a ledere le facoltà dominicali della ricorrente,
arrecando un pregiudizio tale da legittimarne la rimozione ed a fondare il riconoscimento dell'invocato ristoro.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, rappresentava il Tribunale come non vi fosse alcuna prova che la cassetta costituisse un peso o un aggravio per la proprietà altrui, stante il difetto di un collegamento strutturale tra la stessa e le installazioni.
Parimenti indimostrate, secondo il Tribunale, dovevano considerarsi le allegazioni attoree alla cui stregua tali manufatti avevano comportato una riduzione di valore dell'immobile e ne avrebbero altresì impedito l'unificazione rispetto all'adiacente unità
immobiliare, anch'essa appartenente alla Parte_1
Avverso la suddetta ordinanza, la proprietaria soccombente proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. condensando le proprie doglianze in un unico motivo di appello, articolato in vari profili.
L'appellante censurava invero la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rimozione dei manufatti e di risarcimento del danno, invocandone la nullità per violazione delle norme in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
dell'obbligo di pronuncia secondo diritto, nonché delle disposizioni del Codice delle
Comunicazioni e degli artt. 42 e 117 Cost.
Nell'ambito del medesimo motivo, richiamava inoltre, quali ulteriori cause di nullità,
l'omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dei criteri di valutazione della prova, nonché del principio iura novit curia, ritenendo la motivazione
5 illogica e comunque apparente.
Nello specifico, quale primo profilo di censura, sottolineava l'omessa analisi dei documenti prodotti in giudizio, che avrebbe posto in evidenza l'assenza delle autorizzazioni,
in favore di necessarie all'apposizione delle cassette, intervenute solo CP_2
successivamente alla loro installazione, rendendo l'opera abusiva.
Aspetto, quest'ultimo, desumibile, anche dalla documentazione fotografica in atti, ove emergeva che le cassette erano state allocate ad una distanza di appena 1,5 cm dal muro costituente il prospetto dell'immobile di proprietà dell'appellante, sì da rendere impossibile qualunque intervento sull'immobile medesimo.
Secondariamente, l'appellante lamentava il mancato rispetto del principio di cui all'art. 113 co. 1 c.p.c. – iura novit curia – sulla scorta del fatto che sarebbe stato compito del giudicante porre a fondamento della decisione la corretta qualificazione giuridica dei fatti di causa, in luogo della ricostruzione, eventualmente diversa, effettuata dalle parti.
Più nello specifico, la censura concerneva l'erroneo richiamo della ricorrente alla normativa relativa allo spostamento degli impianti - non applicabile al caso di specie, secondo il Tribunale, presupponendo la realizzazione della rete nella proprietà del privato – sulla scorta della clausola generale di cui all'art. 86 CCE (Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, d.lgs 259/2003), che renderebbe pertinente e valida l'applicazione, alla fattispecie in esame, dei successivi artt. 91 co. 3 e 92 .
In relazione al terzo profilo di doglianza, lamentava ancora l'appellante come le cassette in questione, in virtù delle loro dimensioni, rappresentassero un vero e proprio peso sul proprio immobile, idoneo a limitarne il libero uso secondo la sua destinazione.
Lamentava ancora la il mancato rispetto della larghezza minima del Parte_1
6 passaggio pedonale che, alla stregua del DM Infrastrutture e Trasporti del 5.11.2001, non poteva essere inferiore a due metri.
Da ultimo, l'appellante contestava il rigetto della domanda risarcitoria del danno patito,
consistente nell'impossibilità di procedere alla ristrutturazione ed unificazione dei due immobili, che giammai avrebbero potuto essere unificati dall'interno – così come sostenuto dal Tribunale – trattandosi di unità totalmente indipendenti tra loro.
Con particolare riferimento alla liquidazione del danno, lamentava poi la violazione del principio di equità, atteso che il Tribunale – invece di rigettare la domanda di ristoro sull'erroneo assunto della mancanza di prova in ordine alla riduzione del valore dell'immobile - avrebbe dovuto determinare la misura del risarcimento in via equitativa,
stante la prova dell'esistenza del danno, non dimostrabile solo rispetto alla sua precisa entità
economica.
Infine, veniva censurata la scelta del giudice di primo grado di non procedere alla conversione del rito da sommario ad ordinario, sì da assumere gli atti di istruzione ritenuti più opportuni.
Sulla scorta dei motivi di impugnazione sopra richiamati, l'appellante chiedeva conclusivamente, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'immediata rimozione delle cabine apposte e la condanna delle società appellate al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 3.000,00 per ciascuna cabina o nella diversa somma equitativamente stabilita.
La società costituitasi nel presente giudizio con comparsa di Controparte_4
risposta depositata il 13.03.2020, eccepiva l'infondatezza del gravame, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante.
Osservava invero l'appellata:
7 - che le cabine oggetto di contestazione fossero insistenti su suolo pubblico;
- che la loro installazione aveva costituito oggetto di espressa autorizzazione;
- che le stesse risultavano funzionali alla distribuzione di servizi pubblici essenziali.
Rappresentava, ancora, come la ricorrente avesse esercitato un'actio negatoria servitutis
priva tuttavia degli elementi costitutivi, in quanto fondata sull'esistenza, genericamente allegata, di un peso imposto al suo fondo, in assenza della precisa qualificazione della sua natura giuridica.
Sosteneva come le doglianze dell'appellante scaturissero solo da un Controparte_4
mero “fastidio”, insuscettibile di tutela risarcitoria, che si inseriva nella più ampia tematica dell'uso degli spazi urbani nell'interesse delle collettività.
Evidenziava, sotto tale profilo, come la realizzazione di opere e di impianti per la distribuzione del servizio telefonico costituisse un'esigenza primaria del territorio.
In ordine all'asserita violazione del principio iura novit curia da parte del Tribunale,
rappresentava come l'appellante non avesse proposto alcuna valida alternativa sotto il profilo della qualificazione giuridica della fattispecie, essendosi limitata a richiamare, come già fatto nel primo grado del giudizio, la disciplina della servitù e la normativa in materia di spostamento degli impianti a carico dell'Operatore.
Contestava, poi, l'asserita modifica del valore dell'immobile causato dai manufatti,
trattandosi di abitazioni dalle ordinarie caratteristiche costruttive e non meritevoli di specifica tutela, sì da non poter essere compromesse dall'esistenza delle cabine sul marciapiede antistante.
Contestava infine la doglianza relativa al mancato mutamento del rito.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto e la
8 condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
La Società costituitasi con comparsa di risposta il 25.03.2020, Controparte_1
evidenziava come le cassette stradali in questione fossero state installate da altro soggetto
(nella specie , di talché essa doveva considerarsi del tutto estranea all'asserito CP_4
fatto illecito.
Evidenziava poi che la proprietà attorea risultava libera da qualsiasi installazione e chiedeva pertanto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 25/01/2024, svolta in modalità
cartolare, veniva incamerata per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di impugnazione, pur nei diversi profili in cui risulta declinato, risulta infondato e non meritevole di accoglimento.
In particolare, per quel che concerne il carattere abusivo delle cassette poiché realizzate in assenza di autorizzazione amministrativa, è sufficiente rilevare come dall'esame del compendio documentale in atti emerga agevolmente l'avvenuta autorizzazione, con provvedimento n. 119 del 30.11.2016 del Comune di Niscemi in favore di CP_4 CP_4
alla posa delle cc.dd. “paline” (ovvero cassette stradali) nell'ambito delle opere di
[...]
collocazione della fibra ottica (cfr. doc. 6 fascicolo appellante).
Irrilevante risulta, rispetto alla posizione della che l'autorizzazione sia Parte_1
intervenuta, come sostenuto nell'atto di appello, in epoca successiva rispetto alla concreta installazione delle cabine, trattandosi di profilo rimesso alla valutazione discrezionale della
PA la quale, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto di autorizzare “ex post”
9 un'attività comunque rispondente all'utilità generale della collettività di fruire del servizio telefonico e di internet a banda larga.
Parimenti infondato, oltre che mal posto, si rivela il profilo di censura afferente l'asserita violazione, da parte del Tribunale, del principio “iura novit curia”.
Ed invero, il giudice di prime cure ha correttamente sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della normativa del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, difettando il presupposto fondamentale dell'installazione dell'impianto nella proprietà del privato o sul prospetto di un immobile.
A fronte di tale valutazione, l'appellante limitandosi, ancora una volta, ad invocare –
impropriamente, come si dirà nel prosieguo – l'applicazione della normativa contenuta nel d.lgs 259/2003 (art. 86, 91 e 92 nella numerazione previgente) ha omesso di allegare le ragioni poste a fondamento del detto richiamo.
Ed invero, l'art. 86 CCE (ora art. 43, a seguito delle modifiche apportate ad opera del d.lgs 48/2024, del d.lgs 138/2024 e della l. 193/2024) che disciplina “le Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio” non statuisce, come sostenuto dall'appellante, un'indiscriminata applicabilità delle disposizioni contenute nel codice alle proprietà pubbliche o private, ma il riferimento a queste ultime è solo per stabilire che “le
autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso,
entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni
e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai
sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di
installare infrastrutture”.
E, dunque, le proprietà pubbliche e private vengono in rilievo rispetto al vaglio
10 demandato alle autorità competenti in ordine al rilascio delle necessarie concessioni.
Analogamente, l'art. 91 (ora art. 52) CCE, se al comma 4 stabilisce che “ i fili, cavi ed
ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione”, è norma che si inserisce nel più ampio contesto delle limitazioni legali della proprietà atteso che “gli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a
quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto” ed è
persino previsto, al comma 2 che “Il proprietario od il condominio non può opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro
impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli
inquilini o dei condomini”.
Presupposto dunque del suddetto contemperamento tra l'interesse generale alla fruizione di impianti di reti di comunicazione elettronica e il diritto del proprietario ad esercitare il libero uso della cosa secondo la sua destinazione è che si tratti di un'installazione effettuata nella proprietà facente capo al privato atteso che ove l'impianto insista sulla proprietà
pubblica il rilascio della concessione è demandato alla valutazione delle autorità competenti.
Del tutto inconferente in relazione al caso in esame si rivela poi il richiamo all'art. 92
CCE (ora art. 53) che disciplina l'ipotesi della costituzione di servitù per il passaggio della rete “con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51,
sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante”, atteso che le cassette oggetto di causa, come più volte ricordato, risultano installate nel marciapiede senza alcun appoggio.
Tali considerazioni valgono ad escludere la fondatezza anche della censura, connessa al
11 profilo ora esaminato, relativa all'asserito peso che le cabine avrebbero comportato per la proprietà dell'appellante poiché, per le loro dimensioni, non consentirebbero il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
Ed invero, esclusa l'applicabilità della normativa sopra richiamata ed esclusa altresì la concreta configurazione di una servitù, non può discutersi di “peso” giuridicamente rilevante.
Parimenti ininfluente rispetto alla vicenda in esame si rivela poi il richiamo al DM
Infrastrutture e Trasporto del 5.11.2001, trattandosi di normativa secondaria dettata per l'approvazione di norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al comma 1 dell'art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e destinata, in quanto tale,
per espresso disposto dell'art. 2 del detto DM “a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico”.
In ordine al profilo del danno lamentato – sebbene le considerazioni sopra svolte elidano in nuce qualsiasi connotazione illecita alla condotta delle società appellate – è necessario evidenziare come l'appellante, limitandosi ad un'astratta e generica allegazione circa l'impossibilità di procedere, a causa delle cassette, all'unificazione dei due immobili, ha omesso di dimostrare come in concreto tali installazioni possano impedire l'esecuzione delle opere volte a rendere comunicanti le due distinte unità abitative, atteso che non è stato prodotto alcun progetto tecnico, né alcuna perizia di parte volta a comprovare il superiore assunto o ad esplicitare i lavori da svolgere e gli effetti asseritamente ostativi delle cabine rispetto alla realizzazione degli stessi.
La doglianza concernente la mancata applicazione di una valutazione equitativa,
concernendo la liquidazione del ristoro, risulta poi assorbita dal rigetto delle pregresse censure che si pongono, rispetto ad essa, in ordine di priorità logica e giuridica.
12 Quanto, infine, alla contestazione inerente il mancato mutamento del rito, è sufficiente osservare come si tratti di scelta rimessa, ex art. 702 ter co. 3 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie, alla valutazione del giudice, il quale può fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c. e procedere nelle forme del rito ordinario ove ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria, tenuto conto altresì che, nella fattispecie in esame,
l'appellante non ha indicato, neppure in punto di mera allegazione, le eventuali attività
istruttorie da compiere per sostenere probatoriamente la sua domanda risarcitoria.
Deve, quindi, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado, liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi
€ 1.984,00 (esclusa la fase istruttoria) per ciascuna parte appellata, in considerazione dell'esito della causa, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge,
seguono la soccombenza e devono pertanto porsi a carico dell'appellante.
Ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, l'appellante è tenuta a versare, ove dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da avverso l'ordinanza del 26.11.2019 Parte_1
del Tribunale di Gela che, per l'effetto, conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna società appellata, alle spese di lite del presente grado pari ad € 1.984,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare, ove dovuto, un ulteriore importo a
13 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, il 27.3.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria UC NG Dott. Roberto Rezzonico
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