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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 636/2021 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. CASSIA GIUSEPPE Parte_1 P.IVA_1
contro
, rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_2
MAIOLINO SALVATORE
Avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24/06/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 150/2021 del Tribunale di Siracusa dell'importo di € 24.644,00 oltre spese ed accessori fondato su crediti per prestazione intellettuale inerente la consulenza e l'elaborazione meccanografica degli adempimenti relativi all'amministrazione del personale dipendente, nonché tutti gli adempimenti relativi alla consulenza fiscale e contabile. Con l'opposizione veniva disconosciuta la firma apposta sulla pagina 1 di 5 convenzione prodotta nel procedimento monitorio, sulla cui base è stato emesso il decreto ingiuntivo.
Oltre a disconoscere la firma e la riferibilità al legale rappresentante della sig. , Parte_1 CP_2
l'opponente eccepiva la mancanza di data. Inoltre, l'opponente deduceva l'eccessività della cifra richiesta rispetto alla misura delle prestazioni erogate. Deduceva, altresì, che erano stati effettuati vari pagamenti con bonifici bancari (€ 4.000,00 in data 15.5.2019, € 3.800,00 in data 31.5.2019, € 5.320 in data
18.12.2019). Quanto ad € 3.600,00 di cui alla fattura n° 45/2020 essendo stato esercitato il diritto di recesso sarebbe stata senza titolo. In definitiva sarebbero residuate solo € 7.924,00. Tuttavia, l'opponente contestava anche € 3.600,00 di cui alla fattura 21/2020 che farebbe riferimento ai cedolini II trimestre
2020, essendo stata chiusa la struttura per l'emergenza COVID 19 dal 15.3.2020 al 30 giugno 2020.
Ancora l'opponente deduceva che anche la fattura n° 12/2020 relativa al primo trimestre 2020 di €
3.600,00 andrebbe ridotta a causa della chiusura anticipata della struttura, residuando in definitiva solo l'importo di € 724,00, importo che riconosceva di dover dare.
Si costituiva parte convenuta la quale deduceva che la società per l'espletamento CP_1
dell'attività di cui alla convenzione (cd.conferimento dell'incarico) aveva elaborato i cedolini agosto/
dicembre, primo trimestre 2020, secondo semestre 2020, nonché i cedolini di luglio 2020, mensilità
aggiuntiva XIV, mancato preavviso per cessazione anticipata incarico e procedura CIG emettendo rispettivamente le fatture n° 87/2019 dell'importo di € 7.320,00, n°12/2020 dell'importo di € 4.392,00,
n° 21/2020 dell'importo di € 4.392,00, e n° 45/2020 dell'importo di € 8.540,00. Complessivamente €
24.644,00. I crediti erano stati regolarmente registrati nel registro vendite della vidimati dal CP_1
Notaio e con dichiarazione di regolarità contabile della Dott.ssa per gli anni 2018/2019. Persona_1
Deduceva altresì, la che la aveva riconosciuto in una sua pec del 22.9.2020, versata CP_1 Pt_1
in atti, le prestazioni effettuate ad esclusione dell'importo di € 3.600,00 indicate come mancato preavviso per cessazione anticipata incarico.
Veniva negata la concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. ai sensi dell'art. 648 cpc.
pagina 2 di 5 Veniva nominato un CTU contabile affinchè “quantificasse i compensi relativi alle prestazioni
professionali resi dalla sia in ordine alla tenuta del Libro del Lavoro che CP_1
all'amministrazione del personale per gli anni 2019 e 2020, nonché per la richiesta e gestione dei periodi
di CIG usufruiti dall'azienda nello stesso periodo.” Quindi la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
In ordine alla validità ed efficacia della convenzione di conferimento dell'incarico si rileva quanto segue:
il disconoscimento della scrittura privata da parte del legale rappresentante della e la mancanza Parte_1
di istanza di verificazione rende la scrittura privata non utilizzabile ai fini del giudizio.
L'efficacia probatoria di una scrittura privata è condizionata dal fatto che sia autenticata o sia giudizialmente riconosciuta. Se la parte contro cui è prodotta la disconosce, chi intende valersene deve proporre l'istanza di verificazione. Il relativo giudizio (art. 216 c.p.c.) consiste nell'accertamento dell'autenticità della scrittura. Qualora tale istanza non venga sollevata, scatta la presunzione assoluta per cui la parte non intende valersi della citata scrittura come mezzo di prova. Quindi, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione priva il documento disconosciuto di efficacia probatoria e preclude al giudice di valutarlo al fine del raggiungimento del proprio convincimento. Un documento disconosciuto dalla parte contro cui è prodotto, qualora non sia fatto oggetto di istanza di verificazione,
non può essere utilizzato dal giudice come prova e non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Tuttavia, l'inefficacia della convenzione non esclude che la prestazione effettuata debba essere comunque pagata, essendo stata contestata solo in parte la prestazione resa.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del soggetto incaricato. La prova pagina 3 di 5 dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data con ogni mezzo istruttorio.
Nel caso specifico a dare la prova del conferimento dell'incarico è la pec del 22.9.2020 della che Pt_1
esprime prima di tutto la disponibilità ad onorare le obbligazioni derivanti dal rapporto professionale
intercorso, e fa inoltre riferimento al contratto di conferimento di incarico professionale contestando la voce del “mancato preavviso per cessazione anticipata incarico” di € 3.600,00, prevedendo il contratto al contrario “il diritto di recesso in qualsiasi momento, senza che da ciò derivi il pagamento di una qualsiasi indennità compenso e altro”.
Pertanto, non si può accogliere la doglianza principale dell'opposizione, che non vi fosse una convenzione su cui si basasse l'emissione delle fatture ed il relativo importo, in quanto questa circostanza
è smentita dal contenuto della pec e dalla periodicità delle fatture emesse nonché la continuità dei periodi di riferimento di ciascuna fattura e la loro mancata contestazione. Stante il riconoscimento del rapporto di prestazione d'opera non può che essere confermato l'obbligo del pagamento delle fatture richieste in giudizio.
In ordine al quantum dei compensi, poiché non vi è prova agli atti che il pagamento dei compensi sia effettivamente avvenuto in quanto i bonifici del 16.5.2019 e del 3.6.2019 sono stati effettuati dal Best
Hotel srl che è un soggetto giuridico diverso rispetto a quanto al pagamento del 31.12.2019 Parte_1
non è stato documentato se non tramite un estratto conto della stessa non riferibile ad alcun Parte_1
Istituto bancario e non riscontrabile quindi come effettivamente percepito dalla parte opposta. Non vi è
prova quindi dei pagamenti delle fatture indicate nel procedimento monitorio.
Alla luce dei calcoli effettuati dal CTU che sono privi di errori logico giuridici e che possono essere posti alla base della decisione, l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore della parte opposta dell'importo di € 18.498,41.
pagina 4 di 5 L'opposizione, pertanto, non può essere accolta che parzialmente, cioè limitatamente alla differenza tra l'importo richiesto nel procedimento monitorio (€ 24.644,00) e l'importo riconosciuto dal CTU come dovuto in relazione al lavoro svolto dall'opposta (€ 18.498,41), il decreto ingiuntivo va revocato e va condannata parte opponente al pagamento dell'importo di € 18.498,41 oltre accessori di legge.
Quanto alle spese seguono la soccombenza parziale con compensazione limitatamente ad un quarto e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod. scaglione fino ad € 26.000,00
parametri medi tutte le fasi.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo.
- Dichiara dovuta in favore di la somma di € 18.498,41 e conseguentemente condanna CP_1
la parte opponente al pagamento in favore dell'importo di € 18.498,41 oltre CP_1
accessori.
- Condanna la parte opponente alla rifusione di tre quarti delle spese del giudizio che liquida complessivamente in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge ed alla rifusione sempre nella misura di tre quarti del totale del costo della CTU che liquida complessivamente in € 1.200,00 oltre accessori di legge.
Siracusa, 24/03/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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