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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2607/2024 V.G. introdotta da
, nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mariano Colucci ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Del Gallitello nr. 47
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Parte_2
Colucci ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Del Gallitello nr. 47
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni depositate telematicamente, con nota del 07.04.2025, così come ulteriormente modificate all'udienza del 17.04.2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 04.12.2024, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Potenza il 16.09.2000 e che dalla loro unione sono nati i figli (in data Per_1
08.08.2006), maggiorenne ma non economicamente indipendente e (nato il [...]), Per_2 minorenne - hanno dedotto l'insorgenza di contrasti insanabili, tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Potenza alla Via Copenaghen n. 4, intestata alla sig.ra , viene assegnata a quest'ultima con quanto in essa contenuto, con Parte_1 facoltà per il sig. di asportate i propri effetti personali.
3. Il sig. Parte_2 Parte_2 verserà alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Parte_1
la somma di € 400,00 e ulteriori € 400,00 in favore del figlio maggiorenne non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4. Il figlio minorenne rimane Per_2 affidato nella forma dell'affido condiviso ex art. 155 2°co. c.c. ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, attraverso l'esercizio della potestà genitoriale. I figli ed avranno collocazione preferenziale e residenza presso la madre con la quale Per_2 Per_1 continueranno a vivere;
5. Il sig. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra relative ai Pt_2 figli e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
2 universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. I coniugi rinunciano reciprocamente a contributi economici a titolo di mantenimento personale;
7. Gli assegni familiari spetteranno esclusivamente alla sig.ra .
8. I coniugi esprimono Parte_1 reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”.
All'udienza del 17.04.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, le parti hanno concordato la revoca del mantenimento in favore della IG.ra ed hanno reiterato la richiesta di Parte_1 omologa della separazione.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
3 Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 04.12.2024, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in Potenza, il 16.09.2000, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'Anno 2000, Atto nr. 225, Parte II, Serie A,
Volume 1.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore, ad entrambi i genitori, Persona_3
con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 17.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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