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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 864/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 11,00, innanzi al dott. Helenia Ercoli, sono comparsi:
Per 'avv. Sciarretta in sostituzione dell'Avv. Spinicelli Parte_1
Per 'avv. FRANCESCHINI MARCO e la parte personalmente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sciarretta insiste nelle eccezioni, domande e richieste già formulate, in particolare, nella richiesta di rimessione della causa in istruttoria, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, con rigetto delle eccezioni e domande di controparte.
L'Avv. Franceschini si riporta alle conclusioni anche istruttorie rassegnate ed alle note conclusionali depositate, contestando quelle avversarie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alle parti presenti.
Verbale chiuso alle h. 16,00.
Il Giudice Onorario
dott. Helenia Ercoli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Spinicelli, elettivamente domiciliata in Perugia, via XX Settembre 57, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCHINI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BARBARASA 23 05100 TERNI, presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1 199/2024 emesso dall'intestato Tribunale a seguito di ricorso dell'Avv. ed avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della somma di € 25.000,00, chiedendo al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese e competenze;
nel merito dichiarare che nulla è dovuto all'opposto e comunque non nella misura dallo stesso rivendicato;
sempre nel merito condannare l'opposto al risarcimento di tutti i danni cagionati in ragione degli errori commessi nell'esercizio della propria attività professionale e ciò nella misura che sarà ritenuta equa e\o di giustizia.
Affermava l'opponente che l'Avv. aveva allegato di aver svolto delle prestazioni CP_1 professionali, giudiziali ed extragiudiziali, su mandato della opponente che non erano state pagate e, quindi, aveva richiesto ed ottenuto dall'Ordine degli Avvocati di Terni un parere favorevole di congruità in data 02.02.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 49\2023; sulla base di tale parere l'opposto aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 2 di 7 L'opponente ha eccepito la inammissibilità della domanda formulata in sede di procedimento monitorio, in quanto con l'art. 7 della legge 49\2023 è stato introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, co. 2, n. 1 c.p.c.) avente ad oggetto la liquidazione del compenso degli avvocati e di tutti i professionisti appartenenti alle categorie ordinistiche.
L'opponente ha affermato che tale provvedimento stragiudiziale di natura amministrativa viene ora fatto rientrare tra “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” previsti dall'articolo 474, co. 2, n. 1 c.p.c. in grado di legittimare un'esecuzione forzata, ma, nel caso di specie, la opponente non era stata resa edotta dell'apertura del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del parere de quo.
Eccepiva, quindi, che il procedimento era viziato ed il parere era nullo e\o inefficace.
Affermava poi, nel merito, che l'opposto è il figlio della sig.ra cugina del Sig. Parte_2 [...]
marito della opponente e che il rapporto di fiducia professionale con la opponente si era Per_1 instaurato in ragione di tale parentela e riferiva, inoltre, che l'opposto era stato cliente della “Italconsult snc”, società che si occupa di tenuta di contabilità e consulenza fiscale, di cui la opponente era socia al
50% con il marito e che dal 2005 la sua contabilità era stata tenuta dalla Italconsult, cui l'opposto non aveva versato nulla (pur avendo maturato un debito di € 9.000,00) e che per evitare di far fronte ai debiti accumulati con la Italconsult, l'opposto aveva proposto allo zio di occuparsi gratuitamente della controversia legale che la opponente avrebbe dovuto intraprendere nei confronti della Società Ospedaliera di Terni, all'esito della morte della propria madre e per intraprendere il giudizio l'opposto aveva richiesto ed ottenuto un anticipo sulle spese in data 22.12.2010 di € 1.000,00.
Riferiva che, relativamente al giudizio così instaurato, su suggerimento dell'opposto, aveva raggiunto un accordo transattivo al fine di vedersi liquidate le spese di lite di I e II grado e nell'occasione ed alla luce di quanto pattuito al momento del conferimento dell'incarico, il sig. in nome e Persona_1 per conto della moglie , aveva effettuato un bonifico a saldo delle prestazioni dell'opposto Parte_1 nella misura di € 4.747,42 (da sommare alle precedenti € 2.200,00 già versate) e che, quindi, nulla era dovuto all'opposto.
Affermava che l'opposto aveva formulato la propria richiesta di liquidazione degli onorari in base ad un parametro spropositato (52.000,00 – 260.000,00), ma aveva raggiunto un risultato di minimo valore anche in ragione di propri errori ampiamente e diffusamente sottolineati nella sentenza della Corte di
Appello pubblicata il 01.03.2023, che produceva.
Con provvedimento dell'11.07.2024, ai sensi dell'art. 281 undecies, cpc il giudice fissava udienza per il
25.10.2024, assegnando termine per la notifica alla controparte.
Con comparsa del 07.08.2024 si costituiva in giudizio l'opposto, il quale formulava istanza di anticipazione dell'udienza fissata al 25.10.2024 per il fondato e concreto timore che il passare del tempo impedisse o pregiudicasse le possibilità di una esecuzione fruttuosa e, in via preliminare, chiedeva che il Tribunale, verificato che la opposizione non era fondata su prova scritta o di semplice soluzione dichiarasse, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 199/24 per l'intera somma ingiunta oltre le spese e gli interessi;
in via preliminare subordinata, affinché la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 199/24 fosse limitata alla sola minore somma di € 14.000,00, perché già percepita dalla opponente quale rimborso spese legali di primo e secondo grado da parte dell' nel merito, in via principale Parte_3 per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in essa contenuta perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del diritto del deducente al pagamento dei compensi come richiesti o, in via meramente subordinata, in quella diversa misura ritenuta di giustizia anche tenuto conto della riduzione spontaneamente operata dall'opposto. In ogni caso con vittoria di spese di lite e condanna della opponente al risarcimento del pagina 3 di 7 danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
L'opposto ha riferito circa l'attività giudiziale svolta per la opponente, che si concludeva con una transazione, secondo la ferma ed espressa volontà della predetta ed affermava che la stessa, ottenuto dall' il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza della Corte di Appello, Parte_3 nonché di quanto convenuto in aggiunta in via transattiva, versava all'opposto solo la somma liquidata per spese legali per il secondo giudizio di appello oggetto di condanna (per un importo pari ad €
4.747,42) e tratteneva invece, arbitrariamente e illegittimamente, € 14.000,00 percepiti in via transattiva per contributo rimborso quota spese legali dei primi due gradi di giudizio: riferiva, quindi, che la opponente, dopo aver incassato la somma, non pagava all'opposto il corrispettivo dovuto per l'opera prestata per i primi due gradi di giudizio, per i procedimenti cautelari e per la trattativa finale.
Precisava l'opposto che la opponente si appropriava della somma di € 14.000,00 ottenuta direttamente dall' con il consenso dello stesso opposto il quale, con fiducia sull'onestà della Parte_3 propria assistita, aveva acconsentito al pagamento diretto in favore della medesima che poi, invece, si era rifiutata di riversargli quanto ottenuto e di pagare i compensi che lo stesso aveva maturato in dodici anni di intenso impegno professionale.
Per questo motivo l'opposto chiedeva e otteneva l'opinamento della propria parcella presso il competente Ordine professionale. Sulla base della liquidazione emessa, applicata spontaneamente una riduzione di quanto liquidato (€ 30.561,50), chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo per la somma di
€ 25.000,00.
L'opposto, poi, contestava anche le altre avverse censure, sia sotto l'aspetto procedurale – inapplicabilità della evocata norma – che nel merito, per infondatezza delle ragioni di opposizione.
Con provvedimento del 13.09.20224 il giudice anticipava l'udienza al 27.09.2024: in seno a tale udienza il legale di parte opponente dava atto di essere receduto dal mandato e chiedeva termine per la costituzione di nuovo difensore;
parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice, rilevato, quanto alla rinuncia al mandato difensivo che, ai sensi dell'art. 85 cpc, non vi erano i presupposti per concedere un rinvio e ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e che i motivi di opposizione non erano idonei a paralizzare la pretesa del creditore, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate e, dopo richieste di rinvio delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del giudizio, basato sulle produzioni documentali delle parti, si osserva quanto segue.
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Terni, per due ordini di ragioni.
In primis, l'opponente ha sostenuto che la procedura monitoria promossa dall'opposto fosse illegittima e, di conseguenza, ha eccepito la illegittimità del relativo decreto ingiuntivo, costituendo l'opinamento della parcella titolo, in caso di mancata opposizione e per sostenere tale tesi ha richiamato il disposto dell'art. 7 della L. 49/23 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).
Tale norma dispone che “in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se
pagina 4 di 7 rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice ci procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Tuttavia, ai sensi del precedente art. 2, tale legge “si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.
Posto ciò, è chiaro che l'art. 7 della L. 49/23 richiamato da parte attrice non è applicabile alla fattispecie di causa, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Nel merito, si rileva che, ai fini della richiesta di pagamento dei compensi, privi di pregio sono i riferimenti, fatti dall'opponente, al fatto che l'opposto era il figlio della sig.ra , cugina Parte_2 del Sig. marito della opponente, che il rapporto di fiducia professionale con la Persona_1 opponente si era instaurato in ragione di tale parentela e che lo stesso era stato cliente della “Italconsult snc”, società che si occupa di tenuta di contabilità e consulenza fiscale, di cui la opponente era socia al 50% con il marito e che aveva potuto avviare la propria attività di avvocato nel foro di Terni anche grazie al supporto del marito della opponente e che dal 2005, anno di conseguimento dell'abilitazione professionale dell'Avv. la contabilità di quest'ultimo era stata tenuta dalla Italconsult, cui CP_1 l'Avv. non aveva versato alcuna somma, pur avendo maturato un debito di € 9.000,00. CP_1
Circa il fatto, riferito dall'opponente, che l'opposto, proprio in virtù del suddetto debito, aveva proposto al sig. di occuparsi gratuitamente della controversia legale che la opponente avrebbe dovuto Per_1 intraprendere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Terni all'esito della morte della madre, tale fatto è stato contestato dall'opposto e non è stato dimostrato.
I mezzi di prova – prove testimoniali – con cui l'opponente ha chiesto di provare quanto sopra, sono stati rigettati da questo giudice, in quanto, per un verso le dedotte circostanze sono ininfluenti ai fini del decidere e, quanto al fatto che l'opposto aveva maturato un debito di € 9.000,00 per la tenuta della contabilità e che, per questo motivo aveva concordato di seguire la causa gratuitamente, tale circostanza non è stata in alcun modo provata documentalmente: è chiaro, infatti, che ove fosse maturato il debito richiamato dalla opponente, lo stesso avrebbe dovuto essere provato tramite documenti che, nella fattispecie, non sono stati prodotti.
Parimenti è stato contestato e, comunque, non dimostrato che per intraprendere il giudizio l'opponente aveva richiesto ed ottenuto un anticipo sulle spese di € 1.000,00 ovvero di € 2.200,00.
Quanto agli errori nella impostazione della causa, imputati dall'opponente all'opposto, gli stessi non sono risultati fondati: ciò in quanto, dalla lettura della documentazione versata in atti ed in particolare, dagli atti dei giudizi nell'ambito dei quali è maturato il compenso richiesto dall'Avv. e CP_1 oggetto della presente opposizione, si evince che: l'Avv. ha assunto nell'anno 2011 la difesa CP_1 della opponente in un giudizio che si è sviluppato in vari gradi ed in particolare, il primo grado avanti il
Tribunale di Terni proc. n. 382/11 R.G., il secondo grado avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n.
421/13 R.G., il sub procedimento cautelare avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n. 421/13 sub 1 R.G., il giudizio di legittimità (non patrocinato dall'Avv. Diamanti) avanti la Corte di Cassazione proc. n. 8054/17, il giudizio di rinvio (anche in prosecuzione del mandato conferito per i primi due gradi di giudizio) avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n. 170/20 R.G., l'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza del giudizio di rinvio, proc. n. 170/20 Sub 1 R.G. 3, la transazione stragiudiziale con rinuncia al nuovo giudizio per Cassazione.
pagina 5 di 7 Risulta provato che all'esito di tali giudizi - durati oltre dieci anni - la opponente ha ottenuto dalla Azienda Ospedaliera di Terni il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza della Corte di Appello, le spese legali per il giudizio di secondo grado pari ad € 4.747,42 (versate dall'opponente) e l'ulteriore importo di € 14.000,00, sempre per spese legali, ottenute in via transattiva, ma trattenute e non versate.
Alla luce di ciò, l'opposto aveva elaborato una parcella per le attività svolte (ad eccezione del giudizio di rinvio per il quale aveva ottenuto il pagamento) ed aveva chiesto ed ottenuto l'opinamento presso l'Ordine degli Avvocati di Terni, che ne aveva validato il contenuto: l'opposto aveva spontaneamente operato una riduzione di quanto ritenuto corretto dall'Ordine (€ 30.561,50) ed instaurato la procedura monitoria per la somma di € 25.000,00.
Per contro, l'opponente non ha dimostrato l'asserita responsabilità professionale contestata, poiché il mero fatto che la domanda della opponente sia stata accolta solo parzialmente dalla Corte di Appello di Perugia non è sufficiente a dimostrare la richiamata responsabilità, in quanto per costante giurisprudenza, nella materia che ci occupa, per la asserita condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare (Cass. 10526/2015) la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente.
È necessario dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016).
Non è stata, infine, dimostrata la responsabilità dell'opposto rispetto a danni richiesti dalla opponente, non dimostrati, così come non dimostrato è il fatto che il compenso richiesto sia stato calcolato su di uno scaglione di valore errato.
Posto ciò, in atti vi è dunque la prova della effettiva sussistenza e quantificazione del credito oggetto della procedura monitoria e del presente giudizio: non sono stati, invece, dimostrati avvenuti pagamenti o altre circostanze estintive dell'obbligazione, né è stata dimostrata una responsabilità professionale dell'opposto.
Per tali motivi le richieste avanzate dalla opponente devono essere rigettate, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 emesso dal Tribunale di Terni e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla medesima opponente Parte_1 perché infondata;
-condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, Avv. Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...]
pagina 6 di 7 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Terni, 18 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 864/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 11,00, innanzi al dott. Helenia Ercoli, sono comparsi:
Per 'avv. Sciarretta in sostituzione dell'Avv. Spinicelli Parte_1
Per 'avv. FRANCESCHINI MARCO e la parte personalmente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Sciarretta insiste nelle eccezioni, domande e richieste già formulate, in particolare, nella richiesta di rimessione della causa in istruttoria, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, con rigetto delle eccezioni e domande di controparte.
L'Avv. Franceschini si riporta alle conclusioni anche istruttorie rassegnate ed alle note conclusionali depositate, contestando quelle avversarie.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura alle parti presenti.
Verbale chiuso alle h. 16,00.
Il Giudice Onorario
dott. Helenia Ercoli
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Helenia Ercoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 864/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Spinicelli, elettivamente domiciliata in Perugia, via XX Settembre 57, presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCESCHINI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BARBARASA 23 05100 TERNI, presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. si opponeva al decreto ingiuntivo n. Parte_1 199/2024 emesso dall'intestato Tribunale a seguito di ricorso dell'Avv. ed avente Controparte_1 ad oggetto il pagamento della somma di € 25.000,00, chiedendo al Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, per tutte le ragioni esposte in narrativa, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo con ogni conseguenziale pronuncia sulle spese e competenze;
nel merito dichiarare che nulla è dovuto all'opposto e comunque non nella misura dallo stesso rivendicato;
sempre nel merito condannare l'opposto al risarcimento di tutti i danni cagionati in ragione degli errori commessi nell'esercizio della propria attività professionale e ciò nella misura che sarà ritenuta equa e\o di giustizia.
Affermava l'opponente che l'Avv. aveva allegato di aver svolto delle prestazioni CP_1 professionali, giudiziali ed extragiudiziali, su mandato della opponente che non erano state pagate e, quindi, aveva richiesto ed ottenuto dall'Ordine degli Avvocati di Terni un parere favorevole di congruità in data 02.02.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 49\2023; sulla base di tale parere l'opposto aveva poi chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
pagina 2 di 7 L'opponente ha eccepito la inammissibilità della domanda formulata in sede di procedimento monitorio, in quanto con l'art. 7 della legge 49\2023 è stato introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, co. 2, n. 1 c.p.c.) avente ad oggetto la liquidazione del compenso degli avvocati e di tutti i professionisti appartenenti alle categorie ordinistiche.
L'opponente ha affermato che tale provvedimento stragiudiziale di natura amministrativa viene ora fatto rientrare tra “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” previsti dall'articolo 474, co. 2, n. 1 c.p.c. in grado di legittimare un'esecuzione forzata, ma, nel caso di specie, la opponente non era stata resa edotta dell'apertura del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del parere de quo.
Eccepiva, quindi, che il procedimento era viziato ed il parere era nullo e\o inefficace.
Affermava poi, nel merito, che l'opposto è il figlio della sig.ra cugina del Sig. Parte_2 [...]
marito della opponente e che il rapporto di fiducia professionale con la opponente si era Per_1 instaurato in ragione di tale parentela e riferiva, inoltre, che l'opposto era stato cliente della “Italconsult snc”, società che si occupa di tenuta di contabilità e consulenza fiscale, di cui la opponente era socia al
50% con il marito e che dal 2005 la sua contabilità era stata tenuta dalla Italconsult, cui l'opposto non aveva versato nulla (pur avendo maturato un debito di € 9.000,00) e che per evitare di far fronte ai debiti accumulati con la Italconsult, l'opposto aveva proposto allo zio di occuparsi gratuitamente della controversia legale che la opponente avrebbe dovuto intraprendere nei confronti della Società Ospedaliera di Terni, all'esito della morte della propria madre e per intraprendere il giudizio l'opposto aveva richiesto ed ottenuto un anticipo sulle spese in data 22.12.2010 di € 1.000,00.
Riferiva che, relativamente al giudizio così instaurato, su suggerimento dell'opposto, aveva raggiunto un accordo transattivo al fine di vedersi liquidate le spese di lite di I e II grado e nell'occasione ed alla luce di quanto pattuito al momento del conferimento dell'incarico, il sig. in nome e Persona_1 per conto della moglie , aveva effettuato un bonifico a saldo delle prestazioni dell'opposto Parte_1 nella misura di € 4.747,42 (da sommare alle precedenti € 2.200,00 già versate) e che, quindi, nulla era dovuto all'opposto.
Affermava che l'opposto aveva formulato la propria richiesta di liquidazione degli onorari in base ad un parametro spropositato (52.000,00 – 260.000,00), ma aveva raggiunto un risultato di minimo valore anche in ragione di propri errori ampiamente e diffusamente sottolineati nella sentenza della Corte di
Appello pubblicata il 01.03.2023, che produceva.
Con provvedimento dell'11.07.2024, ai sensi dell'art. 281 undecies, cpc il giudice fissava udienza per il
25.10.2024, assegnando termine per la notifica alla controparte.
Con comparsa del 07.08.2024 si costituiva in giudizio l'opposto, il quale formulava istanza di anticipazione dell'udienza fissata al 25.10.2024 per il fondato e concreto timore che il passare del tempo impedisse o pregiudicasse le possibilità di una esecuzione fruttuosa e, in via preliminare, chiedeva che il Tribunale, verificato che la opposizione non era fondata su prova scritta o di semplice soluzione dichiarasse, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 199/24 per l'intera somma ingiunta oltre le spese e gli interessi;
in via preliminare subordinata, affinché la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto n. 199/24 fosse limitata alla sola minore somma di € 14.000,00, perché già percepita dalla opponente quale rimborso spese legali di primo e secondo grado da parte dell' nel merito, in via principale Parte_3 per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in essa contenuta perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l'esistenza del diritto del deducente al pagamento dei compensi come richiesti o, in via meramente subordinata, in quella diversa misura ritenuta di giustizia anche tenuto conto della riduzione spontaneamente operata dall'opposto. In ogni caso con vittoria di spese di lite e condanna della opponente al risarcimento del pagina 3 di 7 danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
L'opposto ha riferito circa l'attività giudiziale svolta per la opponente, che si concludeva con una transazione, secondo la ferma ed espressa volontà della predetta ed affermava che la stessa, ottenuto dall' il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza della Corte di Appello, Parte_3 nonché di quanto convenuto in aggiunta in via transattiva, versava all'opposto solo la somma liquidata per spese legali per il secondo giudizio di appello oggetto di condanna (per un importo pari ad €
4.747,42) e tratteneva invece, arbitrariamente e illegittimamente, € 14.000,00 percepiti in via transattiva per contributo rimborso quota spese legali dei primi due gradi di giudizio: riferiva, quindi, che la opponente, dopo aver incassato la somma, non pagava all'opposto il corrispettivo dovuto per l'opera prestata per i primi due gradi di giudizio, per i procedimenti cautelari e per la trattativa finale.
Precisava l'opposto che la opponente si appropriava della somma di € 14.000,00 ottenuta direttamente dall' con il consenso dello stesso opposto il quale, con fiducia sull'onestà della Parte_3 propria assistita, aveva acconsentito al pagamento diretto in favore della medesima che poi, invece, si era rifiutata di riversargli quanto ottenuto e di pagare i compensi che lo stesso aveva maturato in dodici anni di intenso impegno professionale.
Per questo motivo l'opposto chiedeva e otteneva l'opinamento della propria parcella presso il competente Ordine professionale. Sulla base della liquidazione emessa, applicata spontaneamente una riduzione di quanto liquidato (€ 30.561,50), chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo per la somma di
€ 25.000,00.
L'opposto, poi, contestava anche le altre avverse censure, sia sotto l'aspetto procedurale – inapplicabilità della evocata norma – che nel merito, per infondatezza delle ragioni di opposizione.
Con provvedimento del 13.09.20224 il giudice anticipava l'udienza al 27.09.2024: in seno a tale udienza il legale di parte opponente dava atto di essere receduto dal mandato e chiedeva termine per la costituzione di nuovo difensore;
parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Il Giudice, rilevato, quanto alla rinuncia al mandato difensivo che, ai sensi dell'art. 85 cpc, non vi erano i presupposti per concedere un rinvio e ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e che i motivi di opposizione non erano idonei a paralizzare la pretesa del creditore, concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente il giudice rigettava le richieste istruttorie avanzate e, dopo richieste di rinvio delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del giudizio, basato sulle produzioni documentali delle parti, si osserva quanto segue.
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Terni, per due ordini di ragioni.
In primis, l'opponente ha sostenuto che la procedura monitoria promossa dall'opposto fosse illegittima e, di conseguenza, ha eccepito la illegittimità del relativo decreto ingiuntivo, costituendo l'opinamento della parcella titolo, in caso di mancata opposizione e per sostenere tale tesi ha richiamato il disposto dell'art. 7 della L. 49/23 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali).
Tale norma dispone che “in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se
pagina 4 di 7 rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice ci procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
Tuttavia, ai sensi del precedente art. 2, tale legge “si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3”.
Posto ciò, è chiaro che l'art. 7 della L. 49/23 richiamato da parte attrice non è applicabile alla fattispecie di causa, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Nel merito, si rileva che, ai fini della richiesta di pagamento dei compensi, privi di pregio sono i riferimenti, fatti dall'opponente, al fatto che l'opposto era il figlio della sig.ra , cugina Parte_2 del Sig. marito della opponente, che il rapporto di fiducia professionale con la Persona_1 opponente si era instaurato in ragione di tale parentela e che lo stesso era stato cliente della “Italconsult snc”, società che si occupa di tenuta di contabilità e consulenza fiscale, di cui la opponente era socia al 50% con il marito e che aveva potuto avviare la propria attività di avvocato nel foro di Terni anche grazie al supporto del marito della opponente e che dal 2005, anno di conseguimento dell'abilitazione professionale dell'Avv. la contabilità di quest'ultimo era stata tenuta dalla Italconsult, cui CP_1 l'Avv. non aveva versato alcuna somma, pur avendo maturato un debito di € 9.000,00. CP_1
Circa il fatto, riferito dall'opponente, che l'opposto, proprio in virtù del suddetto debito, aveva proposto al sig. di occuparsi gratuitamente della controversia legale che la opponente avrebbe dovuto Per_1 intraprendere nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Terni all'esito della morte della madre, tale fatto è stato contestato dall'opposto e non è stato dimostrato.
I mezzi di prova – prove testimoniali – con cui l'opponente ha chiesto di provare quanto sopra, sono stati rigettati da questo giudice, in quanto, per un verso le dedotte circostanze sono ininfluenti ai fini del decidere e, quanto al fatto che l'opposto aveva maturato un debito di € 9.000,00 per la tenuta della contabilità e che, per questo motivo aveva concordato di seguire la causa gratuitamente, tale circostanza non è stata in alcun modo provata documentalmente: è chiaro, infatti, che ove fosse maturato il debito richiamato dalla opponente, lo stesso avrebbe dovuto essere provato tramite documenti che, nella fattispecie, non sono stati prodotti.
Parimenti è stato contestato e, comunque, non dimostrato che per intraprendere il giudizio l'opponente aveva richiesto ed ottenuto un anticipo sulle spese di € 1.000,00 ovvero di € 2.200,00.
Quanto agli errori nella impostazione della causa, imputati dall'opponente all'opposto, gli stessi non sono risultati fondati: ciò in quanto, dalla lettura della documentazione versata in atti ed in particolare, dagli atti dei giudizi nell'ambito dei quali è maturato il compenso richiesto dall'Avv. e CP_1 oggetto della presente opposizione, si evince che: l'Avv. ha assunto nell'anno 2011 la difesa CP_1 della opponente in un giudizio che si è sviluppato in vari gradi ed in particolare, il primo grado avanti il
Tribunale di Terni proc. n. 382/11 R.G., il secondo grado avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n.
421/13 R.G., il sub procedimento cautelare avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n. 421/13 sub 1 R.G., il giudizio di legittimità (non patrocinato dall'Avv. Diamanti) avanti la Corte di Cassazione proc. n. 8054/17, il giudizio di rinvio (anche in prosecuzione del mandato conferito per i primi due gradi di giudizio) avanti la Corte di Appello di Perugia proc. n. 170/20 R.G., l'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza del giudizio di rinvio, proc. n. 170/20 Sub 1 R.G. 3, la transazione stragiudiziale con rinuncia al nuovo giudizio per Cassazione.
pagina 5 di 7 Risulta provato che all'esito di tali giudizi - durati oltre dieci anni - la opponente ha ottenuto dalla Azienda Ospedaliera di Terni il pagamento di quanto dovuto in forza della sentenza della Corte di Appello, le spese legali per il giudizio di secondo grado pari ad € 4.747,42 (versate dall'opponente) e l'ulteriore importo di € 14.000,00, sempre per spese legali, ottenute in via transattiva, ma trattenute e non versate.
Alla luce di ciò, l'opposto aveva elaborato una parcella per le attività svolte (ad eccezione del giudizio di rinvio per il quale aveva ottenuto il pagamento) ed aveva chiesto ed ottenuto l'opinamento presso l'Ordine degli Avvocati di Terni, che ne aveva validato il contenuto: l'opposto aveva spontaneamente operato una riduzione di quanto ritenuto corretto dall'Ordine (€ 30.561,50) ed instaurato la procedura monitoria per la somma di € 25.000,00.
Per contro, l'opponente non ha dimostrato l'asserita responsabilità professionale contestata, poiché il mero fatto che la domanda della opponente sia stata accolta solo parzialmente dalla Corte di Appello di Perugia non è sufficiente a dimostrare la richiamata responsabilità, in quanto per costante giurisprudenza, nella materia che ci occupa, per la asserita condotta inadempiente dell'avvocato, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare (Cass. 10526/2015) la sussistenza del danno e il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente.
È necessario dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni: diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 1984/2016).
Non è stata, infine, dimostrata la responsabilità dell'opposto rispetto a danni richiesti dalla opponente, non dimostrati, così come non dimostrato è il fatto che il compenso richiesto sia stato calcolato su di uno scaglione di valore errato.
Posto ciò, in atti vi è dunque la prova della effettiva sussistenza e quantificazione del credito oggetto della procedura monitoria e del presente giudizio: non sono stati, invece, dimostrati avvenuti pagamenti o altre circostanze estintive dell'obbligazione, né è stata dimostrata una responsabilità professionale dell'opposto.
Per tali motivi le richieste avanzate dalla opponente devono essere rigettate, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo avanzata da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 199/2024 del 02.04.2024 emesso dal Tribunale di Terni e lo dichiara definitivamente esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla medesima opponente Parte_1 perché infondata;
-condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta, Avv. Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 7.600,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e
[...]
pagina 6 di 7 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Terni, 18 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott. Helenia Ercoli
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