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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1171/2024 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE', rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SCERRA LUISA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 21.8.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie A
n. 150, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Sentenza n. 20/2022 del 17.1.2022 il Tribunale 1 di Gela aveva pronunciato la loro separazione personale, senza disporre l'assegnazione della casa coniugale né prevedere alcuna forma di mantenimento.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione personale.
La causa, con ordinanza emessa in data 19.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 16.12.2019 (cfr. sentenza di separazione irrevocabile allegata al ricorso) – che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto senza rilievi delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a Gela il [...], in [...]
[...] CP_1
21.8.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 150 Parte II Serie A dell'anno 2014.
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21.8.2014, riportate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto sottoscritto.
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 21.1.2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1171/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. NASTASI DIONISIO GIOSUE', rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SCERRA LUISA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 21.8.2014, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2014 Parte II Serie A
n. 150, unione dalla quale non sono nati figli, e che con Sentenza n. 20/2022 del 17.1.2022 il Tribunale 1 di Gela aveva pronunciato la loro separazione personale, senza disporre l'assegnazione della casa coniugale né prevedere alcuna forma di mantenimento.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio – non essendosi medio tempore riconciliati – chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto e la sostanziale conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione personale.
La causa, con ordinanza emessa in data 19.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare fissata per tale data, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 – ossia dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 16.12.2019 (cfr. sentenza di separazione irrevocabile allegata al ricorso) – che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione– il collegio ritiene di poter prendere atto senza rilievi delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a Gela il [...], in [...]
[...] CP_1
21.8.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 150 Parte II Serie A dell'anno 2014.
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21.8.2014, riportate nel ricorso Parte_1 CP_1 congiunto sottoscritto.
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 21.1.2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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