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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1180/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. , (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , tutte nella qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 _1
(deceduto il 29.9.2023), rappresentate e difese dagli avvocati Marco Sgroi e Anna D'Antuono.
-ATTRICI in riassunzione-
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Marino. CP C.F._4
-CONVENUTA in riassunzione-
OGGETTO: “Azione di regolamento dei confini”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il 27.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2024, , e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di (deceduto il 29.9.2023), hanno convenuto, dinanzi a questa Corte, _1
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte CP della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 33777/2023, pubblicata il 4.12.2023), della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.1.2022.
pagina 1 di 11 In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da (con riferimento ad _1 entrambi i motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi) avverso la detta sentenza n.301/2022, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di NA, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 301/2022 questa Corte aveva rigettato l'appello proposto da _1
(condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, ) avverso la CP sentenza n. 2634/2014 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Gragnano, pubblicata il 7.10.2024, con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, , aveva condannato il CP convenuto ( ) al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere abusivamente _1 realizzate sulla porzione di terreno come meglio descritta nella CTU e, in particolare, a restituire a parte attorea la zonetta di terreno di circa metri 4,70 verso il lato ovest, ripristinando l'esatto confine tra le particelle 1432 e 1435 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Pimonte, in linea con il tipo di frazionamento n. 16649 del 1984, rigettando ogni altra domanda (e condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, con attribuzione al difensore antistatario di quest'ultima, ponendo definitivamente a carico del le spese di Per_1 ctu e ordinando, infine, al Conservatore dei registri immobiliari di NA, la trascrizione della sentenza).
****
In particolare, in primo grado aveva convenuto in giudizio , deducendo di CP _1 essere proprietaria del terreno sito in Pimonte, in via Piana distinto al NCT, fgl. 2, p.lla 1432, per averlo acquistato in data 4 maggio 1986 e aggiungendo che le parti, nel 1990, avevano nominato, di comune accordo, un tecnico, arch. , per delimitare il confine dei due appezzamenti di terreno, lamentando, tuttavia, che il Controparte_2 tecnico avesse provveduto a tale delimitazione in maniera corrispondente alla porzione di fabbricato delle parti anziché all'effettiva linea di confine come risultante dal tipo di frazionamento (n. 16649/1984) allegato ai titoli di provenienza.
Lamentando, così, che il convenuto si fosse impossessato di parte del terreno di sua proprietà, aveva chiesto, dunque, l'accertamento dell'esatto confine tra i due fondi contigui, con condanna del convenuto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa.
, costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse domande chiedendo, in via _1 riconvenzionale, che fosse dichiarata l'intervenuta usucapione della porzione di terreno controversa per averla posseduta continuativamente e pacificamente per oltre 15 anni.
****
Proposto appello da , questa Corte d'Appello, con la detta sentenza n.301/2022, l'aveva _1 rigettato reputando infondata, quanto al primo motivo di impugnazione, la tesi dell'appellante circa il fatto che pagina 2 di 11 fosse intercorso un accordo tra le parti da qualificarsi quale negozio informale di accertamento, con conseguente improponibilità della domanda attorea ex art 950 c.c.
Secondo tale sentenza, in particolare, sarebbe stata necessaria, in ossequio a quanto statuito dall'art 1350 c.c., la forma scritta prevista ad substantiam per tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali.
Con la conseguenza, che in mancanza di tale forma scritta, l'incarico d'individuare i confini tra le p.lle 1432 e
1435, conferito da entrambe le parti all'arch. , e la sua esecuzione di fatto, non avrebbe potuto Persona_2 produrre - ad avviso di questa Corte - effetti giuridici tra le parti, essendo l'accordo sotteso a tale incarico affetto da nullità insanabile per difetto di forma ab substantiam.
Questa Corte, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso (nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.) la destinazione agricola del fondo del convenuto/appellante.
****
La Corte di Cassazione, con la detta ordinanza 33777/2023, in accoglimento dei due motivi di ricorso proposti da (nello specifico quest'ultimo aveva lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme _1 di diritto, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che il negozio di accertamento dei confini richiedesse la forma scritta ad substantiam, annoverando i negozi di accertamento di confini fra gli atti che comportino il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali), ha cassato la sentenza impugnata (la n.301/2022, si ribadisce), ritenendo che questa Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam nel caso di un negozio avente ad oggetto un accordo bonario sui confini tra i proprietari di fondi vicini, ponendosi così in contrasto “con l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum”.
E ha affermato il seguente principio di diritto: “Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto
e gli effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza;
in particolare, ove le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante attuazione (cd. comportamento concludente)”.
****
, e , riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte (tutte, Parte_1 Parte_2 Parte_3 si ribadisce, nella qualità di eredi di , deceduto il 29.9.2023), hanno rassegnato le seguenti _1
pagina 3 di 11 conclusioni:
“A) per quanto meglio esposto in narrativa, respingere la domanda della SI.ra dando atto del giudicato maturato in CP favore del SI. e, per esso, delle eredi SIg.re e ovvero, in ogni caso, accertando la _1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pregressa sussistenza fra le parti di risalente accordo amichevole di regolamentazione dei confini, in tutti i casi dichiarare la conseguente non esperibilità o comunque l'infondatezza della domanda proposta dalla SI.ra ; B) per l'effetto, dato atto della CP esecuzione spontanea (con riserva) delle sentenze di merito da parte del SI. , condannare la SI.ra _1 CP
a restituire alle SIg.re e , nello loro qualità di eredi del SI. , la porzione il fondo de Pt_1 Pt_2 Parte_3 _1 quo ripristinando i luoghi nello stato in cui erano prima dell'esecuzione ordinandosi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti e opportune annotazioni, cancellazioni e trascrizioni;
C) condannare inoltre la SI.ra a corrispondere CP alle SIg.re e , nello loro qualità di eredi del SI. , la somma di €9.883,23 Pt_1 Pt_2 Parte_3 _1
(novemilaottocentottantatré/23) per la rifusione delle spese di demolizione sostenute dal SI. per l'esecuzione _1 spontanea delle sentenze di merito, nonché - per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione delle opere demolite al momento dell'esecuzione delle sentenze di merito - condannare sempre la SI.ra a pagare, in favore delle SIg.re CP Pt_1
e , nello loro qualità di eredi del SI. , la somma di € 33.285,00 Pt_2 Parte_3 _1
(trentatremiladuecentoottantacinque/00) oltre IVA e accessori di legge ovvero quella maggiore o minore di giustizia, nonché a corrispondere alle concludenti un ulteriore importo da determinarsi sempre in via equitativa e di giustizia a titolo di risarcimento del danno per l'indisponibilità forzata e il mancato godimento, da parte , della porzione di terreno restituita e del casotto abbattuto, sin dal Per_1 maggio 2022 (data di esecuzione spontanea) e fino all'effettivo ripristino della situazione quo ante;
D) annullare, ove ritenuto necessario, la sanzione ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, disposta dalla sentenza n. 301/2022 della Corte d'appello di NA poi annullata dall'Ordinanza n. 33777/2023 della Corte di Cassazione;
E) disporre in favore delle SIg.re e Pt_1 Pt_2 Parte_3 sotto il profilo delle spese dell'intero giudizio e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla refusione delle spese di lite della CP presente fase e di tutte quelle precedenti, di merito e di legittimità (ex Cass. Ord. 33777/2023), secondo i parametri di legge (oltre accessori dovuti) e rimborso delle spese vive, con ordine di restituzione alle SIg.re e , nello loro qualità Pt_1 Pt_2 Parte_3 di eredi del SI. , delle somme già corrisposte dal SI. per le spese processuali, pari a € 8.000,00 _1 Per_1
(ottomila/00) oltre interessi nella misura di legge dal maggio 2022 fino all'effettivo soddisfo”.
Iscritta la causa al n. 1180/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
10.9.2024, , rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- respingere l'appello promosso nei confronti della CP concludente in quanto inammissibile, infondato e destituito in subordine di fondamento. 2)- confermare, in subordine, integralmente la sentenza di primo grado impugnata, e dichiararsi il passaggio in giudicato delle stessa. Il tutto con il favore delle spese e competenze di lite anche del giudizio di legittimità da attribuirsi.”.
Con decreto del 16.10.2024, in parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 11.9.2024 (con cui la causa era stata rinviata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, all'udienza del 27.1.2026 per la rimessione della causa in decisione), è stata disposta l'anticipazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione dinanzi al Consigliere Istruttore nominato al 25.2.2025 (tenuto conto che, trattandosi di un giudizio riassunto, ai sensi dell'art. 392 e ss. c.p.c., a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, dovesse essere definito prioritariamente), assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola pagina 4 di 11 precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Depositate (il 27.12.2024) le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.2.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 26.2.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Corte di Cassazione, si ribadisce, con la detta ordinanza 33777/2023, in accoglimento dei due motivi di ricorso proposti da (nello specifico quest'ultimo aveva lamentato la violazione e/o falsa _1 applicazione di norme di diritto, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che il negozio di accertamento dei confini richiedesse la forma scritta ad substantiam, annoverando i negozi di accertamento di confini fra gli atti che comportino il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali), ha cassato la sentenza impugnata (la n.301/2022), ritenendo che questa Corte
d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam nel caso di un negozio avente ad oggetto un accordo bonario sui confini tra i proprietari di fondi vicini, ponendosi così in contrasto “con
l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio
d'accertamento che, libero da forme non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum”.
Alla luce, dunque, del principio fissato dalla Corte di Cassazione nell'accogliere i due motivi di ricorso, ed essendo questa Corte vincolata dal detto principio, va rigettata la domanda formulata in primo grado da CP
, volta ad ottenere la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e,
[...] _1 dunque, alla restituzione di parte di terreno oggetto di sconfinamento, in conseguenza dell'invocato accertamento dei confini sulla base del frazionamento n. 16649/84 allegato ai rispettivi atti di compravendita (anziché del regolamento amichevole, come invece statuito dalla Suprema Corte).
Secondo il detto principio, infatti, il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude, si ribadisce, ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum.
Il che significa, per l'appunto, che, attesa la sussistenza di tale negozio di accertamento amichevole, CP
non avrebbe potuto esperire l'azione di accertamento dei confini e, di conseguenza, neanche la restituzione,
[...] da parte del , della porzione di terreno che è stata oggetto, sì, dell'accertato (in primo grado) Per_1
pagina 5 di 11 sconfinamento in base sulla base del frazionamento n. 16649/84 allegato ai rispettivi atti di compravendita, ma non anche in base a tale regolamento amichevole.
In altri termini, dovendo necessariamente considerare, quanto ai confini tra le dette parti, il regolamento amichevole eseguito dal tecnico incaricato da entrambe le parti, non vi è stato alcuno sconfinamento da parte di
(sconfinamento che, invece, è stato accertato dal primo giudice, e confermato in appello, sulla _1 scorta della ctu espletata sulla base dei titoli di provenienza).
Né può essere, ormai, messa in discussione in questa sede la sussistenza di tale regolamento amichevole, contrariamente a quanto sostenuto da secondo cui, sebbene la Cassazione avesse ritenuto non CP necessaria la forma scritta sul punto, nulla avrebbe detto sull'accertamento dell'esistenza stessa dell'accordo
(accordo che sarebbe stato, da lei, sempre disconosciuto).
Ed infatti, a parte la considerazione che era stata la stessa che, si ribadisce, nell'ambito dell'atto CP di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (atto ridepositato telematicamente anche in questo giudizio di rinvio) aveva dedotto espressamente che le parti avevano nominato, di comune accordo, un tecnico, arch.
, per delimitare il confine dei due appezzamenti di terreno, lamentando, tuttavia, che il tecnico Controparte_2 avesse provveduto a tale delimitazione in maniera corrispondente alla porzione di fabbricato delle parti anziché all'effettiva linea di confine come risultante dal tipo di frazionamento (n. 16649/1984) allegato ai titoli di provenienza (il che significa, inequivocabilmente, che aveva espressamente fatto riferimento alla sussistenza di tale accordo e alla sua esecuzione da parte del tecnico incaricato, sebbene ritenendola errata), va detto che l'esistenza del regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi e la sua esecuzione (da parte, si ribadisce, del tecnico incaricato dalle parti) ha costituito, dal punto di vista logico – giuridico, il presupposto necessario per la decisione della Corte di Cassazione, ossia per enunciare tale principio di diritto annullando la sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello.
Il che comporta che debba necessariamente essere reputato sussistente in questa sede.
A ciò va aggiunto che, essendosi formato il giudicato interno sulla domanda risarcitoria (per equivalente monetario) proposta dalla stessa in primo grado ma rigettata dal Tribunale di NA (per assenza CP di prova del pregiudizio lamentato) e non oggetto di successivo gravame, tale profilo non va, invece, più esaminato.
Vanno richiamati, in relazione a quanto detto sino ad ora, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord.,
pagina 6 di 11 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n.
7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez.
V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (come, si ribadisce, nel caso di specie, sia con riferimento alle questioni relative al primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato rigettato, sia in riferimento alla valutazione delle prove orali espletate in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. V,
01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
pagina 7 di 11 In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n. 3165;
Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
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In virtù, poi, dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza n. 301/2022 emessa da questa Corte d'Appello e del conseguente rigetto, per quanto sino ad ora esposto, della domanda di riduzione in pristino formulata in primo grado da , quest'ultima va condannata, come chiesto dalle CP attrici in riassunzione, alle restituzioni e alla riduzione in pristino dei luoghi (sebbene nei limiti di seguito indicati) conseguenti all'esecuzione spontanea, da parte di , delle precedenti pronunce di merito (ormai _1 venute meno).
Ciò ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.”.
Si tratta, innanzitutto, della restituzione delle spese processuali corrisposte da in _1 esecuzione delle pronunce di merito, pari all'importo di euro 8.000,00 (come documentato dalle attrici in riassunzione;
cfr. le ricevute di pagamento di cui al doc. n.3), cui aggiungere (come richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio) gli interessi legali, con decorrenza dal giorno del pagamento (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 14/03/2023, n. 7420 Sez. III, Ord., 30/10/2020, n. 24171; Sez. III, 06/04/1999, n. 3291; Sez. lavoro,
17/12/2010, n. 25589; Sez. III, 23/03/2010, n. 6942; Sez. III, 06/04/1999, n. 3291) che, nel caso di specie si individua nel 10.1.2023 (ossia nella data dell'ultima ricevuta prodotta dalle attrici in riassunzione, anziché dal mese di maggio 2022, come invece chiesto da queste ultime).
va, poi, condannata alla restituzione, in favore di , e CP Parte_1 Parte_2
(tutte nella qualità di eredi di ), dell'importo di euro €.9.883,26 (cfr. all.5 Parte_3 _1 all'atto di citazione in riassunzione), corrisposto da a titolo di spese di demolizione per _1
pagina 8 di 11 l'esecuzione spontanea delle sentenze di merito (o, meglio della sentenza di appello, che è sostitutiva di quella di primo grado anche se confermativa), oltre interessi legali con decorrenza, anche in questo caso, dal giorno del pagamento e, dunque, dal 9.11.2022.
Sempre in virtù dell'art. 389 c.p.c., va condannata al ripristino dello stato dei luoghi preesistente CP all'esecuzione spontanea della sentenza n.301/2022 di questa Corte poi annullata dalla Cassazione e, dunque, precedente al 30.11.2022 (cfr. data del verbale di esecuzione spontanea di cui all'allegato n.4 all'atto di citazione in riassunzione), ma non mediante il pagamento dell'importo di € 33.285,00, come invece richiesto dalle attrici in riassunzione in base ai preventivi di spesa prodotti, bensì a cura e spese della stessa (che, CP nell'ambito dell'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, può evidentemente scegliere di affidarsi ad imprese di sua fiducia e di concordarne i costi).
Non può, infine, essere accolta l'ulteriore domanda dalle attrici volta ad ottenere la condanna di CP anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa “per l'indisponibilità forzata e il mancato godimento, da parte , della porzione di terreno restituita e del casotto abbattuto, sin dal maggio 2022 (data di Per_1 esecuzione spontanea) e fino all'effettivo ripristino della situazione quo ante”.
Ed infatti, sebbene tale tutela risarcitoria rientri, in astratto, negli obblighi ripristinatori e restitutori di cui all'art. 389 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/05/2003, n. 7270; Sez. III, 05/06/1996, n. 5265; Sez. III, 05/02/1987, n. 1135),
è altrettanto vero che non può essere accordata, nel caso di specie, per la mancanza assoluta di allegazione e (a- fortiori) di prova (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33659), circa il pregiudizio patito in conseguenza del mancato godimento della porzione di terreno che ha dovuto rilasciare ad in _1 CP esecuzione della più volte richiamata sentenza n.301/2022 di questa Corte (che ha confermato, si ripete, quella di primo grado).
Quanto, inoltre, alla ulteriore richiesta delle attrici in riassunzione volta ad ottenere che fosse ordinato “al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti e opportune annotazioni, cancellazioni e trascrizioni”, la Corte non può provvedere, sul punto, in questa sede, non essendo le eventuali trascrizioni state né indicate (specificandone i dati di riferimento) né, soprattutto, documentate.
****
La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
pagina 9 di 11 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), va condannata al pagamento delle spese CP processuali dei primi tre gradi di giudizio in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(tutte nella qualità di eredi di , deceduto il 29.9.2023). _1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli minimi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM n. 55/2014) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . CP
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1180/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 33777/2023, pubblicata il 4.12.2023, della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.1.2022, così provvede:
1. Rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere la condanna del convenuto CP
alla restituzione di parte del terreno meglio descritta nell'atto di citazione in primo grado e al _1 conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
2. Letto l'art. 389 c.p.c., dichiara tenuta e condanna : CP
a) A restituire a , a e a (tutte nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
), l'importo complessivo di euro 8.000,00, oltre interessi legali dal 10.1.2023 sino al soddisfo;
_1
b) a restituire a , a e a (tutte nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
), l'importo complessivo di euro 9.883,26, oltre interessi legali dal 9.11.2022; _1
c) a ripristinare, a sua cura e spese, lo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione spontanea - di cui al verbale del 30.11.2022 - della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello.
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata da , da Parte_1
e da con l'atto di citazione in riassunzione. Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 11 4. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , di CP Parte_1 Parte_2
e di (tutte nella qualità di eredi di ), delle spese del primo grado, liquidate Parte_3 _1 complessivamente in euro 3.808,00 (per compensi), di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro
2.756,5 (per compensi) e del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 5.540,5 (di cui euro
545,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di . CP
NA, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, e vertente tra
(c.f. , (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. , tutte nella qualità di eredi di Parte_3 C.F._3 _1
(deceduto il 29.9.2023), rappresentate e difese dagli avvocati Marco Sgroi e Anna D'Antuono.
-ATTRICI in riassunzione-
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Marino. CP C.F._4
-CONVENUTA in riassunzione-
OGGETTO: “Azione di regolamento dei confini”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di rinvio e da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate il 27.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.3.2024, , e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di (deceduto il 29.9.2023), hanno convenuto, dinanzi a questa Corte, _1
, riassumendo il giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito di annullamento, con rinvio, da parte CP della Corte Suprema di Cassazione (con ordinanza n. 33777/2023, pubblicata il 4.12.2023), della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.1.2022.
pagina 1 di 11 In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da (con riferimento ad _1 entrambi i motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi) avverso la detta sentenza n.301/2022, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa a questa Corte d'Appello di NA, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
****
Con la sentenza n. 301/2022 questa Corte aveva rigettato l'appello proposto da _1
(condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, ) avverso la CP sentenza n. 2634/2014 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, ex sezione distaccata di Gragnano, pubblicata il 7.10.2024, con cui, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, , aveva condannato il CP convenuto ( ) al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere abusivamente _1 realizzate sulla porzione di terreno come meglio descritta nella CTU e, in particolare, a restituire a parte attorea la zonetta di terreno di circa metri 4,70 verso il lato ovest, ripristinando l'esatto confine tra le particelle 1432 e 1435 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Pimonte, in linea con il tipo di frazionamento n. 16649 del 1984, rigettando ogni altra domanda (e condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, con attribuzione al difensore antistatario di quest'ultima, ponendo definitivamente a carico del le spese di Per_1 ctu e ordinando, infine, al Conservatore dei registri immobiliari di NA, la trascrizione della sentenza).
****
In particolare, in primo grado aveva convenuto in giudizio , deducendo di CP _1 essere proprietaria del terreno sito in Pimonte, in via Piana distinto al NCT, fgl. 2, p.lla 1432, per averlo acquistato in data 4 maggio 1986 e aggiungendo che le parti, nel 1990, avevano nominato, di comune accordo, un tecnico, arch. , per delimitare il confine dei due appezzamenti di terreno, lamentando, tuttavia, che il Controparte_2 tecnico avesse provveduto a tale delimitazione in maniera corrispondente alla porzione di fabbricato delle parti anziché all'effettiva linea di confine come risultante dal tipo di frazionamento (n. 16649/1984) allegato ai titoli di provenienza.
Lamentando, così, che il convenuto si fosse impossessato di parte del terreno di sua proprietà, aveva chiesto, dunque, l'accertamento dell'esatto confine tra i due fondi contigui, con condanna del convenuto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa.
, costituitosi in giudizio, aveva contestato le avverse domande chiedendo, in via _1 riconvenzionale, che fosse dichiarata l'intervenuta usucapione della porzione di terreno controversa per averla posseduta continuativamente e pacificamente per oltre 15 anni.
****
Proposto appello da , questa Corte d'Appello, con la detta sentenza n.301/2022, l'aveva _1 rigettato reputando infondata, quanto al primo motivo di impugnazione, la tesi dell'appellante circa il fatto che pagina 2 di 11 fosse intercorso un accordo tra le parti da qualificarsi quale negozio informale di accertamento, con conseguente improponibilità della domanda attorea ex art 950 c.c.
Secondo tale sentenza, in particolare, sarebbe stata necessaria, in ossequio a quanto statuito dall'art 1350 c.c., la forma scritta prevista ad substantiam per tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali.
Con la conseguenza, che in mancanza di tale forma scritta, l'incarico d'individuare i confini tra le p.lle 1432 e
1435, conferito da entrambe le parti all'arch. , e la sua esecuzione di fatto, non avrebbe potuto Persona_2 produrre - ad avviso di questa Corte - effetti giuridici tra le parti, essendo l'accordo sotteso a tale incarico affetto da nullità insanabile per difetto di forma ab substantiam.
Questa Corte, poi, aveva confermato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso (nel rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.) la destinazione agricola del fondo del convenuto/appellante.
****
La Corte di Cassazione, con la detta ordinanza 33777/2023, in accoglimento dei due motivi di ricorso proposti da (nello specifico quest'ultimo aveva lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme _1 di diritto, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che il negozio di accertamento dei confini richiedesse la forma scritta ad substantiam, annoverando i negozi di accertamento di confini fra gli atti che comportino il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali), ha cassato la sentenza impugnata (la n.301/2022, si ribadisce), ritenendo che questa Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam nel caso di un negozio avente ad oggetto un accordo bonario sui confini tra i proprietari di fondi vicini, ponendosi così in contrasto “con l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d'accertamento che, libero da forme non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum”.
E ha affermato il seguente principio di diritto: “Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto
e gli effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza;
in particolare, ove le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante attuazione (cd. comportamento concludente)”.
****
, e , riassumendo il giudizio dinanzi a questa Corte (tutte, Parte_1 Parte_2 Parte_3 si ribadisce, nella qualità di eredi di , deceduto il 29.9.2023), hanno rassegnato le seguenti _1
pagina 3 di 11 conclusioni:
“A) per quanto meglio esposto in narrativa, respingere la domanda della SI.ra dando atto del giudicato maturato in CP favore del SI. e, per esso, delle eredi SIg.re e ovvero, in ogni caso, accertando la _1 Pt_1 Pt_2 Parte_3 pregressa sussistenza fra le parti di risalente accordo amichevole di regolamentazione dei confini, in tutti i casi dichiarare la conseguente non esperibilità o comunque l'infondatezza della domanda proposta dalla SI.ra ; B) per l'effetto, dato atto della CP esecuzione spontanea (con riserva) delle sentenze di merito da parte del SI. , condannare la SI.ra _1 CP
a restituire alle SIg.re e , nello loro qualità di eredi del SI. , la porzione il fondo de Pt_1 Pt_2 Parte_3 _1 quo ripristinando i luoghi nello stato in cui erano prima dell'esecuzione ordinandosi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti e opportune annotazioni, cancellazioni e trascrizioni;
C) condannare inoltre la SI.ra a corrispondere CP alle SIg.re e , nello loro qualità di eredi del SI. , la somma di €9.883,23 Pt_1 Pt_2 Parte_3 _1
(novemilaottocentottantatré/23) per la rifusione delle spese di demolizione sostenute dal SI. per l'esecuzione _1 spontanea delle sentenze di merito, nonché - per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione delle opere demolite al momento dell'esecuzione delle sentenze di merito - condannare sempre la SI.ra a pagare, in favore delle SIg.re CP Pt_1
e , nello loro qualità di eredi del SI. , la somma di € 33.285,00 Pt_2 Parte_3 _1
(trentatremiladuecentoottantacinque/00) oltre IVA e accessori di legge ovvero quella maggiore o minore di giustizia, nonché a corrispondere alle concludenti un ulteriore importo da determinarsi sempre in via equitativa e di giustizia a titolo di risarcimento del danno per l'indisponibilità forzata e il mancato godimento, da parte , della porzione di terreno restituita e del casotto abbattuto, sin dal Per_1 maggio 2022 (data di esecuzione spontanea) e fino all'effettivo ripristino della situazione quo ante;
D) annullare, ove ritenuto necessario, la sanzione ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, disposta dalla sentenza n. 301/2022 della Corte d'appello di NA poi annullata dall'Ordinanza n. 33777/2023 della Corte di Cassazione;
E) disporre in favore delle SIg.re e Pt_1 Pt_2 Parte_3 sotto il profilo delle spese dell'intero giudizio e, per l'effetto, condannare la SI.ra alla refusione delle spese di lite della CP presente fase e di tutte quelle precedenti, di merito e di legittimità (ex Cass. Ord. 33777/2023), secondo i parametri di legge (oltre accessori dovuti) e rimborso delle spese vive, con ordine di restituzione alle SIg.re e , nello loro qualità Pt_1 Pt_2 Parte_3 di eredi del SI. , delle somme già corrisposte dal SI. per le spese processuali, pari a € 8.000,00 _1 Per_1
(ottomila/00) oltre interessi nella misura di legge dal maggio 2022 fino all'effettivo soddisfo”.
Iscritta la causa al n. 1180/2024 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
10.9.2024, , rassegnando le seguenti conclusioni: “1)- respingere l'appello promosso nei confronti della CP concludente in quanto inammissibile, infondato e destituito in subordine di fondamento. 2)- confermare, in subordine, integralmente la sentenza di primo grado impugnata, e dichiararsi il passaggio in giudicato delle stessa. Il tutto con il favore delle spese e competenze di lite anche del giudizio di legittimità da attribuirsi.”.
Con decreto del 16.10.2024, in parziale modifica dell'ordinanza depositata in data 11.9.2024 (con cui la causa era stata rinviata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, all'udienza del 27.1.2026 per la rimessione della causa in decisione), è stata disposta l'anticipazione dell'udienza per la rimessione della causa in decisione dinanzi al Consigliere Istruttore nominato al 25.2.2025 (tenuto conto che, trattandosi di un giudizio riassunto, ai sensi dell'art. 392 e ss. c.p.c., a seguito di annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione, dovesse essere definito prioritariamente), assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola pagina 4 di 11 precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Depositate (il 27.12.2024) le c.d. note di trattazione scritta per l'udienza del 25.2.2025, svoltasi in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
Consigliere istruttore del 26.2.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso va precisato, nel delineare il thema decidendum e, quindi, l'ambito della valutazione che questa
Corte è chiamata ad esprimere in sede di rinvio, quanto segue.
La Corte di Cassazione, si ribadisce, con la detta ordinanza 33777/2023, in accoglimento dei due motivi di ricorso proposti da (nello specifico quest'ultimo aveva lamentato la violazione e/o falsa _1 applicazione di norme di diritto, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale affermato che il negozio di accertamento dei confini richiedesse la forma scritta ad substantiam, annoverando i negozi di accertamento di confini fra gli atti che comportino il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali), ha cassato la sentenza impugnata (la n.301/2022), ritenendo che questa Corte
d'appello avesse erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam nel caso di un negozio avente ad oggetto un accordo bonario sui confini tra i proprietari di fondi vicini, ponendosi così in contrasto “con
l'orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio
d'accertamento che, libero da forme non richiede la forma scritta "ad substantiam" e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum”.
Alla luce, dunque, del principio fissato dalla Corte di Cassazione nell'accogliere i due motivi di ricorso, ed essendo questa Corte vincolata dal detto principio, va rigettata la domanda formulata in primo grado da CP
, volta ad ottenere la condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi e,
[...] _1 dunque, alla restituzione di parte di terreno oggetto di sconfinamento, in conseguenza dell'invocato accertamento dei confini sulla base del frazionamento n. 16649/84 allegato ai rispettivi atti di compravendita (anziché del regolamento amichevole, come invece statuito dalla Suprema Corte).
Secondo il detto principio, infatti, il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude, si ribadisce, ogni ulteriore contestazione e, quindi, l'esperibilità dell'actio finium regundorum.
Il che significa, per l'appunto, che, attesa la sussistenza di tale negozio di accertamento amichevole, CP
non avrebbe potuto esperire l'azione di accertamento dei confini e, di conseguenza, neanche la restituzione,
[...] da parte del , della porzione di terreno che è stata oggetto, sì, dell'accertato (in primo grado) Per_1
pagina 5 di 11 sconfinamento in base sulla base del frazionamento n. 16649/84 allegato ai rispettivi atti di compravendita, ma non anche in base a tale regolamento amichevole.
In altri termini, dovendo necessariamente considerare, quanto ai confini tra le dette parti, il regolamento amichevole eseguito dal tecnico incaricato da entrambe le parti, non vi è stato alcuno sconfinamento da parte di
(sconfinamento che, invece, è stato accertato dal primo giudice, e confermato in appello, sulla _1 scorta della ctu espletata sulla base dei titoli di provenienza).
Né può essere, ormai, messa in discussione in questa sede la sussistenza di tale regolamento amichevole, contrariamente a quanto sostenuto da secondo cui, sebbene la Cassazione avesse ritenuto non CP necessaria la forma scritta sul punto, nulla avrebbe detto sull'accertamento dell'esistenza stessa dell'accordo
(accordo che sarebbe stato, da lei, sempre disconosciuto).
Ed infatti, a parte la considerazione che era stata la stessa che, si ribadisce, nell'ambito dell'atto CP di citazione introduttivo del primo grado di giudizio (atto ridepositato telematicamente anche in questo giudizio di rinvio) aveva dedotto espressamente che le parti avevano nominato, di comune accordo, un tecnico, arch.
, per delimitare il confine dei due appezzamenti di terreno, lamentando, tuttavia, che il tecnico Controparte_2 avesse provveduto a tale delimitazione in maniera corrispondente alla porzione di fabbricato delle parti anziché all'effettiva linea di confine come risultante dal tipo di frazionamento (n. 16649/1984) allegato ai titoli di provenienza (il che significa, inequivocabilmente, che aveva espressamente fatto riferimento alla sussistenza di tale accordo e alla sua esecuzione da parte del tecnico incaricato, sebbene ritenendola errata), va detto che l'esistenza del regolamento amichevole della linea di confine tra i due fondi e la sua esecuzione (da parte, si ribadisce, del tecnico incaricato dalle parti) ha costituito, dal punto di vista logico – giuridico, il presupposto necessario per la decisione della Corte di Cassazione, ossia per enunciare tale principio di diritto annullando la sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello.
Il che comporta che debba necessariamente essere reputato sussistente in questa sede.
A ciò va aggiunto che, essendosi formato il giudicato interno sulla domanda risarcitoria (per equivalente monetario) proposta dalla stessa in primo grado ma rigettata dal Tribunale di NA (per assenza CP di prova del pregiudizio lamentato) e non oggetto di successivo gravame, tale profilo non va, invece, più esaminato.
Vanno richiamati, in relazione a quanto detto sino ad ora, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di rinvio.
Il giudice di rinvio, nel caso di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (come nel caso di specie), è tenuto a uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può modificare l'accertamento in fatto né la valutazione dei dati acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
04/02/2025, n. 2627; Sez. lavoro, Ord., 20/06/2024, n. 17008; Sez. I, Ord., 21/12/2024, n. 33840; Sez. V, Ord.,
pagina 6 di 11 12/12/2023, n. 34789), dovendo uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 26/02/2024, n. 5090; Sez. VI - 1, Ord., 08/03/2022, n. 7565; Sez. I, 03/03/2022, n.
7091), senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/01/2019, n. 45; Sez. III, Ord., 22/08/2018, n. 20887; Sez.
V, 16/10/2015, n. 20981; Sez. Unite, 22/05/2014, n. 11303).
Nell'ambito di tale giudizio è, inoltre, precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni ed al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, nè egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/11/2021,
n. 33458).
Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, e ogni riferimento da loro fatto a domande ed eccezioni pregresse, e in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte spiegate nel giudizio, salve naturalmente le preclusioni conseguenti alla formazione del giudicato interno (come, si ribadisce, nel caso di specie, sia con riferimento alle questioni relative al primo motivo di ricorso per Cassazione, che è stato rigettato, sia in riferimento alla valutazione delle prove orali espletate in primo grado;
cfr. Cass. civ., Sez. V,
01/10/2003, n. 14616; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, 18/04/2007, n. 9224; Sez. V, 23/05/2005, n. 10844).
In definitiva, in questa sede, i termini oggettivi della controversia non sono più modificabili e la riassunzione è un mero atto di impulso (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 05/03/2015, n. 4536; Sez. lavoro, 16/05/2011, n. 10732;
Sez. II, 27/10/2010, n. 21961).
Il giudizio di rinvio integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/06/2023, n. 17722; Sez. lavoro, Ord., 27/05/2022, n. 17284; Sez. V, Ord.,
02/12/2021, n. 38047; Sez. II, Ord., 31/05/2021, n. 15143).
pagina 7 di 11 In altri termini il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti, poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 10/12/2019, n. 32127; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 07/02/2025, n. 3165;
Sez. II, 12/12/2024, n. 32079).
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In virtù, poi, dell'annullamento, con rinvio, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza n. 301/2022 emessa da questa Corte d'Appello e del conseguente rigetto, per quanto sino ad ora esposto, della domanda di riduzione in pristino formulata in primo grado da , quest'ultima va condannata, come chiesto dalle CP attrici in riassunzione, alle restituzioni e alla riduzione in pristino dei luoghi (sebbene nei limiti di seguito indicati) conseguenti all'esecuzione spontanea, da parte di , delle precedenti pronunce di merito (ormai _1 venute meno).
Ciò ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui “Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.”.
Si tratta, innanzitutto, della restituzione delle spese processuali corrisposte da in _1 esecuzione delle pronunce di merito, pari all'importo di euro 8.000,00 (come documentato dalle attrici in riassunzione;
cfr. le ricevute di pagamento di cui al doc. n.3), cui aggiungere (come richiesto nell'atto introduttivo del presente giudizio di rinvio) gli interessi legali, con decorrenza dal giorno del pagamento (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 14/03/2023, n. 7420 Sez. III, Ord., 30/10/2020, n. 24171; Sez. III, 06/04/1999, n. 3291; Sez. lavoro,
17/12/2010, n. 25589; Sez. III, 23/03/2010, n. 6942; Sez. III, 06/04/1999, n. 3291) che, nel caso di specie si individua nel 10.1.2023 (ossia nella data dell'ultima ricevuta prodotta dalle attrici in riassunzione, anziché dal mese di maggio 2022, come invece chiesto da queste ultime).
va, poi, condannata alla restituzione, in favore di , e CP Parte_1 Parte_2
(tutte nella qualità di eredi di ), dell'importo di euro €.9.883,26 (cfr. all.5 Parte_3 _1 all'atto di citazione in riassunzione), corrisposto da a titolo di spese di demolizione per _1
pagina 8 di 11 l'esecuzione spontanea delle sentenze di merito (o, meglio della sentenza di appello, che è sostitutiva di quella di primo grado anche se confermativa), oltre interessi legali con decorrenza, anche in questo caso, dal giorno del pagamento e, dunque, dal 9.11.2022.
Sempre in virtù dell'art. 389 c.p.c., va condannata al ripristino dello stato dei luoghi preesistente CP all'esecuzione spontanea della sentenza n.301/2022 di questa Corte poi annullata dalla Cassazione e, dunque, precedente al 30.11.2022 (cfr. data del verbale di esecuzione spontanea di cui all'allegato n.4 all'atto di citazione in riassunzione), ma non mediante il pagamento dell'importo di € 33.285,00, come invece richiesto dalle attrici in riassunzione in base ai preventivi di spesa prodotti, bensì a cura e spese della stessa (che, CP nell'ambito dell'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, può evidentemente scegliere di affidarsi ad imprese di sua fiducia e di concordarne i costi).
Non può, infine, essere accolta l'ulteriore domanda dalle attrici volta ad ottenere la condanna di CP anche al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa “per l'indisponibilità forzata e il mancato godimento, da parte , della porzione di terreno restituita e del casotto abbattuto, sin dal maggio 2022 (data di Per_1 esecuzione spontanea) e fino all'effettivo ripristino della situazione quo ante”.
Ed infatti, sebbene tale tutela risarcitoria rientri, in astratto, negli obblighi ripristinatori e restitutori di cui all'art. 389 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 12/05/2003, n. 7270; Sez. III, 05/06/1996, n. 5265; Sez. III, 05/02/1987, n. 1135),
è altrettanto vero che non può essere accordata, nel caso di specie, per la mancanza assoluta di allegazione e (a- fortiori) di prova (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33659), circa il pregiudizio patito in conseguenza del mancato godimento della porzione di terreno che ha dovuto rilasciare ad in _1 CP esecuzione della più volte richiamata sentenza n.301/2022 di questa Corte (che ha confermato, si ripete, quella di primo grado).
Quanto, inoltre, alla ulteriore richiesta delle attrici in riassunzione volta ad ottenere che fosse ordinato “al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti e opportune annotazioni, cancellazioni e trascrizioni”, la Corte non può provvedere, sul punto, in questa sede, non essendo le eventuali trascrizioni state né indicate (specificandone i dati di riferimento) né, soprattutto, documentate.
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La regolamentazione delle spese di lite, da compiersi per tutti i gradi di giudizio, in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c. (e anche di quello del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema
Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 21/06/2024, n. 17174; Sez. III, 18/06/2003, n. 9690; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3, Ord., 13/12/2017, n. 29888).
E, applicato il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., in base all'esito globale del processo piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 29/12/2023, n. 36353; Sez. Unite, Ord.,
pagina 9 di 11 08/11/2022, n. 32906; Sez. I, 09/10/2015, n. 20289), va condannata al pagamento delle spese CP processuali dei primi tre gradi di giudizio in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(tutte nella qualità di eredi di , deceduto il 29.9.2023). _1
I compensi spettanti alla parte vittoriosa vanno liquidati, in particolare, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli minimi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile per tutti i gradi del giudizio, vigente al momento della presente pronuncia resa in sede di rinvio;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
15/04/2024, n. 10056), tenendo conto della tabella n. 2 per il giudizio di primo grado, della tabella n. 12 per il giudizio di appello e per quello di rinvio innanzi a questa Corte di Appello, nonché della tabella n. 13 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00 in considerazione del valore (indeterminabile, ex art. 5, co.6, DM n. 55/2014) della controversia.
Sempre in base al principio della soccombenza le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede in conseguenza dell'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente e interamente a carico di . CP
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1180/2024 R.G.A.C., quale giudice di rinvio, ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c., a seguito a seguito di annullamento, da parte della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 33777/2023, pubblicata il 4.12.2023, della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello, pubblicata il 27.1.2022, così provvede:
1. Rigetta la domanda, proposta in primo grado da , volta ad ottenere la condanna del convenuto CP
alla restituzione di parte del terreno meglio descritta nell'atto di citazione in primo grado e al _1 conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
2. Letto l'art. 389 c.p.c., dichiara tenuta e condanna : CP
a) A restituire a , a e a (tutte nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
), l'importo complessivo di euro 8.000,00, oltre interessi legali dal 10.1.2023 sino al soddisfo;
_1
b) a restituire a , a e a (tutte nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
), l'importo complessivo di euro 9.883,26, oltre interessi legali dal 9.11.2022; _1
c) a ripristinare, a sua cura e spese, lo stato dei luoghi preesistente all'esecuzione spontanea - di cui al verbale del 30.11.2022 - della sentenza n.301/2022 emessa da questa Corte d'Appello.
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni per equivalente monetario formulata da , da Parte_1
e da con l'atto di citazione in riassunzione. Parte_2 Parte_3
pagina 10 di 11 4. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di , di CP Parte_1 Parte_2
e di (tutte nella qualità di eredi di ), delle spese del primo grado, liquidate Parte_3 _1 complessivamente in euro 3.808,00 (per compensi), di quelle del grado di appello, liquidate complessivamente in euro 4.995,5 (per compensi), nonché delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in euro
2.756,5 (per compensi) e del presente giudizio di rinvio, liquidate complessivamente in euro 5.540,5 (di cui euro
545,00 per esborsi ed euro 4.995,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico di . CP
NA, 4.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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