TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13028/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa NA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13028/2012 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del Sindaco pro tempore e del dirigente del settore Parte_1 competente, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Iacobone, presso il cui studio sito in Canosa in
Puglia (BAT) alla via Oberdan n. 12 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Favia, presso il cui studio sito in
Valenzano (Ba) alla via Bari n. 179 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto disciplinare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.11.2012, il
, in persona del sindaco e del dirigente del settore competente, incaricato Parte_1
in virtù di delibera della Giunta comunale n. 127 del 09.11.2012, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2031/2011 del 17.09.2012 (notificato il 02.10.2012), emesso dal Tribunale di
Bari nel procedimento R.G. n. 10109/2012 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 15.600,00, oltre al pagamento Controparte_2
di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo alla realizzazione di un punto sport nell'area comunale di – convenendo in giudizio la società Parte_1 cooperativa al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) revocare CP_1
l'impugnato decreto n. 2031/2012 emesso dal Tribunale di Bari in data 17.09.2012; 2) condannare
l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 01.04.2011 il Parte_1 stipulava con la un contratto disciplinare di incarico per l'espletamento del servizio di CP_1
progettazione esecutiva e direzione lavori, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riferito all'opera di realizzazione di un punto sport in area comunale in Canosa in Puglia tra le vie Saffi, e Franklin. Per_1
L'art. 5 della convenzione stipulata tra le parti disciplinava le modalità di pagamento degli onorari, prevedendo che “il pagamento relativo sarà disposto su presentazione di regolare fattura e comunque dopo il materiale accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore”; segnalava, dunque, l'opponente che nonostante i ripetuti solleciti, l'Ente finanziatore Provincia di Bari non aveva provveduto ad accreditare le somme in questione, sicchè illegittimo il pagamento dei compensi richiesti dall'opposta CP_1
Deduceva, quindi, il Comune che nel momento in cui aveva sottoscritto la convenzione l era ben a conoscenza della circostanza che condizione per ottenere il pagamento dei CP_1 compensi era l'erogazione della somma da parte della Provincia di Bari. Pertanto, per evitare aggravi di spese, l'opposta avrebbe potuto chiedere informazioni sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore, anzichè proporre un'azione giudiziaria avverso il Parte_1
Concludeva, dunque, l'opponente per l'illegittimità, inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese del giudizio.
NA RA Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13.02.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la , la quale Controparte_2 contestava le argomentazioni della parte opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta premetteva che in data 04.05.2011 il le aveva conferito Parte_1 incarico di “espletamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, compreso coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferita al seguente lavoro: realizzazione di un punti sport in area comunale tra le vie Saffi, Franklin”. Per_1
Il compenso previsto all'art. 5 della convenzione, precisava, ammontava a €. 9.981,05, oltre
IVA e Cassa previdenziale.
Con determinazione dirigenziale n. 318 del 30.11.2010 il progetto veniva rielaborato a seguito di sopravvenute esigenze dell'Ente, prevedendo la realizzazione della struttura in via Balilla
Roosevelt; pertanto, in data 14.04.2011, il tecnico incaricato dell' aveva inviato al CP_1 la fattura n. 8, pari a €. 15.600,00. Il mancato pagamento di tale somma Parte_1
giustificava, quindi, il ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.09.2012.
Deduceva innanzitutto l'opposta che il non contestava né la natura del Parte_1
credito, né il quantum convenzionalmente e contrattualmente stabilito;
la questione giuridica su cui concentrarsi, quindi, rimaneva la tempistica della corresponsione del dovuto.
Tuttavia, precisava la Archithesis, in data 05.02.2013 l'opponente aveva predisposto Pt_1 bonifico bancario di €. 10.595,00 (+ €. 5,00 di commissioni) afferenti alla fattura n. 8 del 14.04.2011.
Andava evidenziata inoltre, aggiungeva l'opposta, la vessatorietà dell'art. 5 della convenzione de qua; inoltre, assumeva la che l'Ente accreditante non avesse erogato la restante parte CP_1
finale del finanziamento destinato, in quanto il non aveva fornito la Parte_1
rendicontazione finale e, quindi, tutte le fatturazioni.
Nello specifico, la delibera n. 178 del Consiglio Regionale del 14.10.2008, avente ad oggetto
“l.r. 33/2006 – Titolo II – artt. 7-8: Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi sportivi anni 2008-2010” all'art.
5.6 prevedeva espressamente che l'erogazione del contributo si suddivideva in due parti, l'80% subito, mentre la restante parte a rendicontazione presentata.
Eccepiva, infine, l'opposta l'inesistenza del mandato conferito a un dirigente del e Pt_1 non al legale rappresentante dell'Ente, a cui l'ingiunzione era diretta.
Concludeva, quindi, l' per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese CP_1
del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, il precedente Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione,
NA RA anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione sollevata da parte opposta circa l'inesistenza del mandato conferito al dirigente del settore competente ing.
[...]
è infondata. Parte_2
Infatti, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è interdetta la delega della rappresentanza processuale dal Sindaco ai dirigenti, a meno che essa non sia oggetto di espressa delibera, fondata su una previsione statutaria (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Un. n.
12868/2005; Cass. Civ. n. 4556/2012; Cass. Civ. n. 7402/2014; Cass. Civ. ord. n. 6651/2017).
Nel giudizio de quo, infatti, tale delega risulta dall'allegata comunicazione di conferimento di incarico legale del 12.11.2012, la quale fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n.
127 del 09.11.2012, a sua volta fondata sull'art. 50 dell'allora vigente Statuto Parte_3
(cfr. all. 3 al fascicolo dell'opponente).
[...]
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto rilevare che nel giudizio de quo è sempre stato pacifico l'an debeatur, nonché il riconoscimento del quantum del compenso professionale alla , sicchè Controparte_2
la vicenda appare incentrata sulla tempistica di corresponsione delle somme dovute a parte opposta.
In data 05.02.2013 il Comune predisponeva bonifico di €. 10.600,00, riferito alla fattura n. 8 del 14.04.2011; non procedeva a versare l'intera somma ingiunta (mancando, infatti, €. 5.000,00) poiché aveva più volte sollecitato la Provincia di Bari affinché le somme fossero erogate celermente.
In tesi di parte opponente la era a conoscenza di tale condizione Controparte_2 avendone sottoscritto il contratto;
pertanto, non poteva intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del non avendo la disponibilità delle somme dovute. Parte_1
Fondava, quindi, l'opposizione assumendo che l' avrebbe dovuto, prima di CP_1 intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del chiedere Parte_1 informazioni sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore.
Osserva il Tribunale che le deduzioni di parte opponente non meritano accoglimento.
Come condivisibilmente eccepito da l'art.
5.6 della Delibera del Consiglio CP_1
Regionale n. 178/2008 prevedeva che, in materia di concessione ed erogazione, il contributo dovesse
NA RA essere erogato nell'80% immediatamente, quale acconto, e solo il restante 20%, quale saldo, una volta che fosse presentata all'Ente Finanziatore Provincia di Bari la relativa rendicontazione (cfr. all. 4 al fascicolo dell'opposta).
Pertanto, l'art. 5 della convenzione stipulata tra le parti si pone in contrasto con tale norma regionale, ed è quindi nullo nella parte in cui subordina il pagamento dell'intero compenso all'invio, da parte del nonché parte deputata al pagamento stesso, della Parte_1 rendicontazione all'Ente impositore Provincia di Bari.
Ne consegue, quindi, la legittimità dell'azione giudiziaria volta a ottenere la somma ingiunta con decreto ingiuntivo da parte della società cooperativa CP_1
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, ottenuta la disponibilità delle somme da corrispondere a parte opposta, in data 25.09.2013, il provvedeva al pagamento della fattura n. Parte_1
8 del 14.04.2011 emessa da CP_1
Tuttavia, la parte opponente assumeva l'illegittimità della richiesta degli onorari e spese riconosciute con il decreto ingiuntivo in quanto l' avrebbe dovuto, prima di intraprendere CP_1 un'azione giudiziaria nei confronti del chiedere informazioni Parte_1 sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore, atteso che pur essendosi tempestivamente attivato presso la Provincia di Bari fornendo la rendicontazione finale dei lavori, la tempistica per l'erogazione delle somme è stata piuttosto lunga ma non per responsabilità addebitabile al
[...]
. Parte_1
Parte opposta, dal canto proprio, sul presupposto dell'avvenuto versamento della sorte capitale e del mancato pagamento di quanto previsto a titolo di spese e compensi professionali dovuti e liquidati, ritenendo l'opposizione dilatoria e strumentale ha avanzato richiesta di richiesta condanna del ex art. 96 co. 3 c.p.c.. Parte_1
La domanda di condanna per responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c., avanzata dall'opposta, non merita accoglimento.
Va osservato che la norma, nel disciplinare il potere concesso al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli
NA RA elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 13028/2012, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 2031/2012 (R.G. n. 10109/2012) e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in €. 1.698,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 26.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA RA
NA RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa NA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13028/2012 di R.G., vertente fra le parti:
, in persona del Sindaco pro tempore e del dirigente del settore Parte_1 competente, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Iacobone, presso il cui studio sito in Canosa in
Puglia (BAT) alla via Oberdan n. 12 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Favia, presso il cui studio sito in
Valenzano (Ba) alla via Bari n. 179 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto disciplinare.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.09.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
NA RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12.11.2012, il
, in persona del sindaco e del dirigente del settore competente, incaricato Parte_1
in virtù di delibera della Giunta comunale n. 127 del 09.11.2012, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2031/2011 del 17.09.2012 (notificato il 02.10.2012), emesso dal Tribunale di
Bari nel procedimento R.G. n. 10109/2012 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di €. 15.600,00, oltre al pagamento Controparte_2
di spese, competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo alla realizzazione di un punto sport nell'area comunale di – convenendo in giudizio la società Parte_1 cooperativa al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “1) revocare CP_1
l'impugnato decreto n. 2031/2012 emesso dal Tribunale di Bari in data 17.09.2012; 2) condannare
l'opposto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La parte opponente esponeva in fatto che in data 01.04.2011 il Parte_1 stipulava con la un contratto disciplinare di incarico per l'espletamento del servizio di CP_1
progettazione esecutiva e direzione lavori, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, riferito all'opera di realizzazione di un punto sport in area comunale in Canosa in Puglia tra le vie Saffi, e Franklin. Per_1
L'art. 5 della convenzione stipulata tra le parti disciplinava le modalità di pagamento degli onorari, prevedendo che “il pagamento relativo sarà disposto su presentazione di regolare fattura e comunque dopo il materiale accredito delle somme da parte dell'Ente finanziatore”; segnalava, dunque, l'opponente che nonostante i ripetuti solleciti, l'Ente finanziatore Provincia di Bari non aveva provveduto ad accreditare le somme in questione, sicchè illegittimo il pagamento dei compensi richiesti dall'opposta CP_1
Deduceva, quindi, il Comune che nel momento in cui aveva sottoscritto la convenzione l era ben a conoscenza della circostanza che condizione per ottenere il pagamento dei CP_1 compensi era l'erogazione della somma da parte della Provincia di Bari. Pertanto, per evitare aggravi di spese, l'opposta avrebbe potuto chiedere informazioni sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente finanziatore, anzichè proporre un'azione giudiziaria avverso il Parte_1
Concludeva, dunque, l'opponente per l'illegittimità, inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese del giudizio.
NA RA Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 13.02.2012, si costituiva tempestivamente in giudizio la , la quale Controparte_2 contestava le argomentazioni della parte opponente, instando per il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
La società opposta premetteva che in data 04.05.2011 il le aveva conferito Parte_1 incarico di “espletamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, compreso coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferita al seguente lavoro: realizzazione di un punti sport in area comunale tra le vie Saffi, Franklin”. Per_1
Il compenso previsto all'art. 5 della convenzione, precisava, ammontava a €. 9.981,05, oltre
IVA e Cassa previdenziale.
Con determinazione dirigenziale n. 318 del 30.11.2010 il progetto veniva rielaborato a seguito di sopravvenute esigenze dell'Ente, prevedendo la realizzazione della struttura in via Balilla
Roosevelt; pertanto, in data 14.04.2011, il tecnico incaricato dell' aveva inviato al CP_1 la fattura n. 8, pari a €. 15.600,00. Il mancato pagamento di tale somma Parte_1
giustificava, quindi, il ricorso per decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 17.09.2012.
Deduceva innanzitutto l'opposta che il non contestava né la natura del Parte_1
credito, né il quantum convenzionalmente e contrattualmente stabilito;
la questione giuridica su cui concentrarsi, quindi, rimaneva la tempistica della corresponsione del dovuto.
Tuttavia, precisava la Archithesis, in data 05.02.2013 l'opponente aveva predisposto Pt_1 bonifico bancario di €. 10.595,00 (+ €. 5,00 di commissioni) afferenti alla fattura n. 8 del 14.04.2011.
Andava evidenziata inoltre, aggiungeva l'opposta, la vessatorietà dell'art. 5 della convenzione de qua; inoltre, assumeva la che l'Ente accreditante non avesse erogato la restante parte CP_1
finale del finanziamento destinato, in quanto il non aveva fornito la Parte_1
rendicontazione finale e, quindi, tutte le fatturazioni.
Nello specifico, la delibera n. 178 del Consiglio Regionale del 14.10.2008, avente ad oggetto
“l.r. 33/2006 – Titolo II – artt. 7-8: Programma regionale triennale per l'impiantistica e gli spazi sportivi anni 2008-2010” all'art.
5.6 prevedeva espressamente che l'erogazione del contributo si suddivideva in due parti, l'80% subito, mentre la restante parte a rendicontazione presentata.
Eccepiva, infine, l'opposta l'inesistenza del mandato conferito a un dirigente del e Pt_1 non al legale rappresentante dell'Ente, a cui l'ingiunzione era diretta.
Concludeva, quindi, l' per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese CP_1
del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, il precedente Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni;
dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione,
NA RA anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024, per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Preliminarmente deve essere rigettata, siccome infondata, l'eccezione sollevata da parte opposta circa l'inesistenza del mandato conferito al dirigente del settore competente ing.
[...]
è infondata. Parte_2
Infatti, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è interdetta la delega della rappresentanza processuale dal Sindaco ai dirigenti, a meno che essa non sia oggetto di espressa delibera, fondata su una previsione statutaria (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Un. n.
12868/2005; Cass. Civ. n. 4556/2012; Cass. Civ. n. 7402/2014; Cass. Civ. ord. n. 6651/2017).
Nel giudizio de quo, infatti, tale delega risulta dall'allegata comunicazione di conferimento di incarico legale del 12.11.2012, la quale fa riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n.
127 del 09.11.2012, a sua volta fondata sull'art. 50 dell'allora vigente Statuto Parte_3
(cfr. all. 3 al fascicolo dell'opponente).
[...]
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Mette conto rilevare che nel giudizio de quo è sempre stato pacifico l'an debeatur, nonché il riconoscimento del quantum del compenso professionale alla , sicchè Controparte_2
la vicenda appare incentrata sulla tempistica di corresponsione delle somme dovute a parte opposta.
In data 05.02.2013 il Comune predisponeva bonifico di €. 10.600,00, riferito alla fattura n. 8 del 14.04.2011; non procedeva a versare l'intera somma ingiunta (mancando, infatti, €. 5.000,00) poiché aveva più volte sollecitato la Provincia di Bari affinché le somme fossero erogate celermente.
In tesi di parte opponente la era a conoscenza di tale condizione Controparte_2 avendone sottoscritto il contratto;
pertanto, non poteva intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del non avendo la disponibilità delle somme dovute. Parte_1
Fondava, quindi, l'opposizione assumendo che l' avrebbe dovuto, prima di CP_1 intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del chiedere Parte_1 informazioni sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore.
Osserva il Tribunale che le deduzioni di parte opponente non meritano accoglimento.
Come condivisibilmente eccepito da l'art.
5.6 della Delibera del Consiglio CP_1
Regionale n. 178/2008 prevedeva che, in materia di concessione ed erogazione, il contributo dovesse
NA RA essere erogato nell'80% immediatamente, quale acconto, e solo il restante 20%, quale saldo, una volta che fosse presentata all'Ente Finanziatore Provincia di Bari la relativa rendicontazione (cfr. all. 4 al fascicolo dell'opposta).
Pertanto, l'art. 5 della convenzione stipulata tra le parti si pone in contrasto con tale norma regionale, ed è quindi nullo nella parte in cui subordina il pagamento dell'intero compenso all'invio, da parte del nonché parte deputata al pagamento stesso, della Parte_1 rendicontazione all'Ente impositore Provincia di Bari.
Ne consegue, quindi, la legittimità dell'azione giudiziaria volta a ottenere la somma ingiunta con decreto ingiuntivo da parte della società cooperativa CP_1
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'opposizione.
Nelle more del giudizio, ottenuta la disponibilità delle somme da corrispondere a parte opposta, in data 25.09.2013, il provvedeva al pagamento della fattura n. Parte_1
8 del 14.04.2011 emessa da CP_1
Tuttavia, la parte opponente assumeva l'illegittimità della richiesta degli onorari e spese riconosciute con il decreto ingiuntivo in quanto l' avrebbe dovuto, prima di intraprendere CP_1 un'azione giudiziaria nei confronti del chiedere informazioni Parte_1 sull'avvenuto accredito da parte dell'Ente Finanziatore, atteso che pur essendosi tempestivamente attivato presso la Provincia di Bari fornendo la rendicontazione finale dei lavori, la tempistica per l'erogazione delle somme è stata piuttosto lunga ma non per responsabilità addebitabile al
[...]
. Parte_1
Parte opposta, dal canto proprio, sul presupposto dell'avvenuto versamento della sorte capitale e del mancato pagamento di quanto previsto a titolo di spese e compensi professionali dovuti e liquidati, ritenendo l'opposizione dilatoria e strumentale ha avanzato richiesta di richiesta condanna del ex art. 96 co. 3 c.p.c.. Parte_1
La domanda di condanna per responsabilità ex art. 96 co. 3 c.p.c., avanzata dall'opposta, non merita accoglimento.
Va osservato che la norma, nel disciplinare il potere concesso al giudice di procedere di ufficio alla liquidazione quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo e del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (cfr. Cass. Civ. n. 4443/2015).
Nel caso di specie, la parte istante non ha fornito adeguata prova né dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave sottesa all'azione giurisdizionale (anche ammessa la totale infondatezza dell'opposizione), né di quello oggettivo, non essendo possibile ravvisare quegli
NA RA elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese di lite.
D'altronde, di recente, è intervenuto nuovamente il Supremo Consesso per ribadire il principio secondo cui “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, di natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. Civ.
n. 2805/2018).
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria, con riduzione del 50% in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 13028/2012, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 2031/2012 (R.G. n. 10109/2012) e lo DICHIARA definitivamente esecutivo;
2) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
3) CONDANNA parte attrice opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposta delle spese del presente giudizio che Controparte_2 liquida in €. 1.698,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 26.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa NA RA
NA RA