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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 205 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova.
appellante
CONTRO
c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Andrea Bava per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellato
Oggetto: Assistenza - Vittime del terrorismo
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 30.5.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 29.5.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova in data 14.2.2023 Parte_2 ha agito nei confronti del per il
[...] Parte_1 riconoscimento della qualità di vittima del terrorismo, o comunque di vittima del dovere, e del diritto ai conseguenti benefici di legge in relazione all'infermità “ipoacusia percettiva bilaterale” contratta nel corso della partecipazione alle operazioni del contingente militare operante in Iraq
Tallil - An Nassiryah con finalità di contrasto del terrorismo locale, a causa delle forti detonazioni alle quali era stato esposto durante i conflitti a fuoco cui aveva preso parte nel periodo dal 18 marzo 2004 al 14 luglio 2004.
Il si è costituito eccependo la prescrizione dei diritti azionati, Parte_1
stante la presentazione della domanda amministrativa solo in data 6.6.2018,
e l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza in data 17.6.2024 il Tribunale, espletata CTU medico- legale, ha dichiarato il ricorrente vittima del terrorismo in relazione all'infermità “ipoacusia percettiva bilaterale” con invalidità complessiva del
25% e, ritenuta la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, ha condannato il al pagamento dell'assegno vitalizio previsto Parte_1 dall'art. 2 l. 407/98 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 3, comma 5, l.
206/2004 entro il limite prescrizionale dei dieci anni anteriori alla domanda amministrativa nonché al riconoscimento, nel medesimo limite prescrizionale, degli ulteriori benefici di legge (assistenza psicologica a carico dello Stato ed esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C e dal ticket).
Avverso la sentenza il propone appello per la integrale riforma Parte_1
della decisione. L'appellato resiste proponendo appello incidentale in punto prescrizione e quantificazione del danno morale.
La Corte, espletata nuova CTU medico-legale, ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato telematicamente note conclusive nel termine perentorio fissato (4.6.2025).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della Parte_1
decisione in punto prescrizione dei diritti azionati, dolendosi
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dell'immotivata adesione del giudice al principio affermato in materia dalla
Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17440 del 2022 e riproponendo le considerazioni critiche a detto orientamento svolte in primo grado che il
Tribunale avrebbe omesso di esaminare.
1.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo si osserva che la motivazione della sentenza, in ossequio all'obbligo di sinteticità degli atti e concisa esposizione delle ragioni della decisione, previsti dagli artt. 121 e 133 c.p.c., e alla luce dell'art. 118 disp. att. c.p.c., può essere resa per relationem, attraverso il richiamo ad altri provvedimenti giudiziari, purché la condivisione non si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento ma dia conto dell'autonomo vaglio dei relativi contenuti e della pertinenza all'oggetto del giudizio.
Nella specie, il Tribunale ha adeguatamente assolto a detti obblighi.
Dopo un'accurata ricostruzione del quadro normativo della materia, il giudice ha operato un diffuso e testuale richiamo alle argomentazioni e ai principi espressi dalla S.C. nel precedente citato (n. 17440 del 2022) in merito alla riconducibilità delle vittime del dovere alla nozione più evoluta di status, come tale indisponibile e imprescrittibile ex art. 2934, co. 2, c.c., quale situazione giuridica di una particolare categoria di soggetti destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite.
Il Tribunale ha quindi svolto un'analisi ragionata dell'applicabilità di detti principi alla presente fattispecie, riguardante l'analoga categoria delle vittime del terrorismo, basandola sul rilievo della “sostanziale equiparazione normativa tra le diverse figure di “vittime” (del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed equiparate) previste nell'ordinamento e, quindi, della riconducibilità d'esse a un'unica grande categoria (soggetta a una disciplina omogenea, anche - deve ritenersi - in materia di prescrizione, salva l'esistenza di specifiche disposizioni derogatorie), nonché della ravvisabilità, pur guardando alla particolare situazione delle vittime del terrorismo, di tutti i presupposti dello status,
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nello specifico senso di cui alla giurisprudenza citata”.
Ha infine conclusivamente ribadito, correttamente, l'imprescrittibilità dello status e l'ordinaria prescrizione decennale dei singoli benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
1.2 L'indirizzo interpretativo, cui il Tribunale si è motivatamente conformato sul presupposto dichiarato della sua condivisibilità, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 13556 del
2025 e le altre ivi citate: Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023,
9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025, 5426 del 2025). Le contrarie argomentazioni dell'appellante - corredate di ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza precedenti al revirement citato - non costituiscono ragioni per discostarsi dal più recente orientamento, basato sulla convincente rielaborazione evolutiva della nozione di status, già espressa dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 483 del 2000 (“La categoria degli status è di costruzione teorica poiché, quando la legge adopera l'espressione "stato" (ad es. nell' art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.), si riferisce ad una posizione di appartenenza ad una comunità (status civitatis, status familiae), dalla quale nasce una serie a priori indeterminata di altre situazioni soggettive, attive e passive. Però la dottrina più recente pone in luce come, in seguito allo sviluppo della tutela, legislativa e amministrativa, delle categorie di cittadini più deboli, debba accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria nè discontinua;
una situazione che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri. Benché questa posizione soggettiva sia caratterizzata principalmente dalla potenzialità ossia dall'impossibilità di definirne a priori il contenuto, si concorda che essa possa essere accertata in sede giudiziaria, e più precisamente possano esserne accertati i fatti costitutivi, poiché il convenuto può valutarne, sia pure con approssimazione, gli effetti per lui svantaggiosi e così apprestare la propria difesa. L'interesse ad agire (art.
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100 cod. proc. civ.) è poi dato dalla contestazione dello status da parte di soggetto controinteressato”.
Va dunque confermata l'imprescrittibilità del diritto all'accertamento dello status.
2. In applicazione dei principi richiamati al punto che precede, è infondato anche il primo motivo dell'appello incidentale, con cui l'appellato contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto alla speciale elargizione e ai ratei degli assegni vitalizi antecedenti il decennio precedente la domanda amministrativa del giugno 2018. In particolare,
l'appellato sostiene che i termini prescrizionali dei singoli benefici non sarebbero decorsi ai sensi dell'art. 2935 c.c., in quanto alla data di stabilizzazione della lesione (agosto 2004) e fino al 31.12.2009 egli non avrebbe avuto la possibilità di esercitare il diritto per il vuoto normativo esistente in tema di criteri giuridici di calcolo percentuale della invalidità, vuoto che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6214/2022, perdurava dal 1999 (quando l'art. 23
D.P.R. 510/99 aveva abrogato tutti i criteri in vigore) e sarebbe stato colmato solo con l'entrata in vigore del D.P.R. 181/2009.
2.1 Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell'esercizio del diritto e nessun rilievo a tal fine può assumere l'impossibilità di fatto o l'esistenza di contrari orientamenti giurisprudenziali.
Anche le difficoltà o i dubbi sulla interpretazione di una norma inerenti le concrete modalità di esercizio del diritto, quale nella specie quella che attiene ai criteri di quantificazione dell'invalidità cui si correlano i diversi benefici previsti per vittime del terrorismo, costituiscono meri impedimenti fattuali all'esercizio del diritto medesimo e non producono effetti sul decorso della prescrizione ex art. 2935 cit. (cfr. Cass. 13343/2022, Cass.
4235/1996). Di ciò si trae conferma dalla stessa pronuncia della Sezioni
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Unite citata dall'appellante, posto che il vuoto normativo invocato nel motivo non attiene alla possibilità legale di accedere ai benefici in questione, quanto ai criteri di liquidazione delle prestazioni cui, secondo detta pronuncia, si era comunque “in concreto ovviato con l'applicazione delle tabelle militari o quelle dell'Inail, entrambe sulle lesioni fisiche”.
3. Con il secondo motivo dell'appello principale, il censura la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il nesso causale tra la lesione dell'apparato uditivo e l'evento terroristico sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze in atti.
In particolare, l'appellante critica la decisione:
- per l'eccessivo rilievo attribuito a documentazione neutra e insufficiente
(quali l'elogio, l'onorificenza e una Croce commemorativa per attività di soccorso internazionale in Iraq, dai quali non si evincerebbe la prova di lesioni o ferite o anche solo del coinvolgimento in atti terroristici);
- per l'erronea lettura degli atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei quali non risulta tra coloro che CP_1
hanno riportato ferite per effetto di atti terroristici;
- per l'erroneo valore riconosciuto alla dichiarazione resa dal Brigadiere
Per_
commilitone dell'appellato, integrante una testimonianza scritta irritualmente assunta.
3.1 Il motivo è infondato.
Il Tribunale è pervenuto all'accertamento della derivazione causale della lesione uditiva dalla partecipazione a conflitti a fuoco con le forze terroristiche, nel corso delle operazioni del contingente internazionale, sulla scorta di una accurata e puntuale disamina di molteplici risultanze documentali, di segno convergente e in parte provenienti dallo stesso
. Parte_1
Oltre ai riconoscimenti ufficiali citati dall'appellante - in uno dei quali è chiaramente menzionata la partecipazione ad uno scontro a fuoco e in altro si autorizza il a fregiarsi del distintivo d'onore di “Ferito in CP_1
Operazioni” – il giudice ha correttamente evidenziato: le relazioni dei tre
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militari dell'Arma dei CC che componevano la squadra dell'appellante, tra i quali anche il comandante dove sono indicati in maniera Per_2
circostanziata gli scontri a fuoco nei quali è rimasto coinvolto anche il il giudizio di idoneità al servizio del 25.8.2004 al rientro CP_1 dall'estero con diagnosi “ipoacusia percettiva bilaterale a grado non esimente”; il riconoscimento della patologia, con esiti permanenti, come
“causa di servizio”.
Oltre a tale compendio documentale, il giudice ha richiamato la valutazione medico-legale del CTU - il quale ha ritenuto che l'ipoacusia bilaterale percettiva, maggiore a destra, accertata con indagini strumentali per la prima volta in data 6.8.2004 al rientro dalla missione, fosse
“compatibile con la partecipazione alle operazioni militari in atti” - e gli elementi contenuti negli atti di indagine della Procura della Repubblica di
Roma acquisiti in corso di causa. Da tali atti emergono diversi episodi di aggressioni ai danni del contingente italiano posti in essere da miliziani locali, con finalità terroristiche, anche mediante l'utilizzo di mitragliatrici, granate di mortaio e razzi RPG, che hanno comportato reazioni con l'utilizzo di armamento adeguato e la sicura esposizione del Centrone a situazioni di estremo “rumore”, idoneo a determinare la lesione uditiva.
Parimenti condivisibile, poiché logica e coerente con il quadro univoco delle risultanze richiamate, è poi la conclusione del Tribunale circa il fatto che la mancata inclusione dell'appellante tra coloro che avevano riportato lesioni negli atti di indagine penale (poi conclusisi con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei reati) non fosse di per sé ostativa, essendo plausibile che la comunicazione facesse riferimento a lesioni immediatamente accertabili quali conseguenze delle aggressioni armate (es. ferite da colpi da arma da fuoco, da schegge, da caduta per spostamento d'aria, …).
Va pertanto disattesa la censura e confermato il nesso causale, concordemente riconosciuto dagli organi sanitari militari e da entrambi i consulenti di ufficio nominati nei due gradi di giudizio.
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4. Con il terzo motivo di appello principale, il lamenta Parte_1
l'erroneità della sentenza nelle parti in cui il giudice ha recepito la valutazione del CTU, riguardante la quantificazione dell'IC nella misura del
25%, l'attribuzione della 8^ categoria Tabella A e la quantificazione del danno morale in 1/3 del danno biologico, senza tenere conto delle censure svolte dall'appellante e dei successivi aggravamenti dovuti ad altre cause.
4.1 Il motivo è infondato.
La Corte ha disposto il rinnovo della CTU e anche il nuovo consulente ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente del Tribunale in merito alla quantificazione dell'I.C. nella medesima percentuale del 25%
- risultante dall'applicazione della formula prevista dal D.P.R. 181/2009 (IC
- 13 (DB) + 4 (DM) + [21 (IP) -13 (DB)] = 25%) - utilizzando per la valutazione del danno biologico le Tabelle Inail (voce 312), determinando il danno morale in misura pari a 1/3 del danno biologico e l'invalidità permanente in applicazione del minimo previsto dalla 8^ categoria della
Tabella A di cui al D.P.R. 915 del 1978 (voce 30 per analogia).
Il CTU ha riconosciuto l'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (giugno 2018), osservando che tale entità del danno risaliva comunque all'agosto 2004, senza considerare gli aggravamenti successivi non riconducibili ai postumi dell'evento lavorativo.
Il CTU ha adeguatamente replicato ai rilievi critici del consulente di parte del , riferiti all'applicazione della 8^ categoria della Tabella A Parte_1
invece della Tabella B, osservando che in quest'ultima categoria, accanto a patologie apparentemente più “importanti” dell'ipoacusia (quali la “Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico”) risultano comprese voci - quali “Gastrite cronica”,
“Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti”, Otite media purulenta cronica semplice”, “Congiuntiviti manifestamente croniche” - che per analogia non sono più gravi di un deficit uditivo bilaterale quale quello già rilevato all'appellante nel 2004. Anzi, proprio la bilateralità della lesione - come
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previsto nella voce 30 della Tabella A (“Diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico”) a differenza della Tabella B (dove si fa riferimento nella voce 16 alla “Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno”) - è l'elemento che, ad avviso del CTU, assume rilievo decisivo al fine di orientare la valutazione all'8^ categoria, pur se con applicazione del valore minimo del range (21-30%).
Le approfondite considerazioni del CTU meritano di essere recepite in quanto basate su un'attenta e compiuta valutazione delle risultanze in atti e su opzioni medico-legali logiche e coerenti, oltre che in linea con le conclusioni del precedente consulente.
Ugualmente condivisibile è la quantificazione del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico, pari alla metà del massimo, tenuto conto che lo stesso CTP del ha ritenuto congrua detta misura. Parte_1
5. Su quest'ultimo punto, va altresì disatteso il secondo motivo di appello incidentale dell'appellato, volto al riconoscimento del danno morale in misura maggiore e prossima al massimo (2/3 del danno biologico). Non risultano infatti provati una sofferenza o una lesione della dignità della persona di entità tale da eccedere gli effetti presuntivamente ricollegabili ad una riduzione dell'udito che, pur se bilaterale e dunque fonte di apprezzabili condizionamenti e turbamenti d'animo, non ha comunque pacificamente inciso sull'idoneità al servizio dell'appellante.
6. Per tutte le ragioni esposte devono essere respinti entrambi gli appelli. L'esito del giudizio, con la reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del grado.
7. Non occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in relazione al rigetto delle impugnazioni, principale e incidentale, atteso che la norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo unificato (Cass. S.U. 6214/2022), e che
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per le vittime del terrorismo vige il regime di esonero previsto dall'art. 10, comma 1, l. 206 del 2004.
P. Q. M.
Visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c.
Respinge entrambi gli appelli;
Compensa tra e parti le spese del grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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