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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/11/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia
SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 24.06.2025 – celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Teramo, alla Via Galileo C.F._2
Galilei n. 118/A- Fraz. San Nicolò a Tordino presso lo studio dell'Avv.
OL Scarciollache li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano
CR e dall'Avv. Adamo Biolo in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 51/A presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Altamura;
Convenuta/Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 27.03.2017 e ritualmente notificato,
[...]
(in qualità di debitore principale) e (in qualità di Pt_1 Parte_2 coobbligata), hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 119/2017 del
3.02.2017 con cui questo Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di €23.289,08 oltre interessi e spese della procedura, convenendo in giudizio la (anche solo “ ), al fine di ottenere la Controparte_1 CP_2
revoca del provvedimento monitorio.
In particolare, gli attori, premettendo che il titolo su cui si fonda il decreto monitorio era rappresentato dal contratto di finanziamento n.
0000005164497200, concesso da per l'importo di Controparte_1
€25.621,03 e garantito da fideiussione, hanno dedotto in sintesi:
- il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento stante l'assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà riconducibile alla
Banca;
- la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
- la violazione, da parte della Banca, dell'art. 118 T.U.B. nell'esercizio del proprio potere di ius variandi con conseguente nullità delle clausole relative alla determinazione del saggio di interessi e degli interessi pattuiti;
- la nullità della clausola contrattuale contenente l'illegittima capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
- l'inammissibilità delle commissioni finanziare e delle commissioni accessorie in quanto non pattuite;
- la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede ex artt.
1175, 1337 e 1375 e c.c.;
- l'illegittima applicazione degli interessi usurai;
- l'intervenuta liberazione del coobbligato per obbligazione futura ex art. 1956 c.c., avendo l'opposta, senza autorizzazione del coobbligato, concesso il finanziamento al debitore, pur conoscendo che le
2 condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Tanto dedotto gli attori hanno concluso chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o invalidità del contratto di finanziamento e della relativa garanzia, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 eccependo in sintesi:
- la totale genericità delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione;
- la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La banca ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario mediante la documentazione prodotta dalle parti;
la medesima, assegnata alla scrivente Giudice in data
07.10.2021, ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
All'udienza del 24.06.2025 (tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla richiesta di revoca dell'ordinanza e ammissione dei mezzi istruttori.
In via preliminare, si conferma l'ordinanza resa in data 15.11.2018 con cui il
Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti.
3 Di conseguenza, deve essere disattesa la richiesta, più volte reiterata dalle opponenti (anche in sede di conclusionali), di rimessione della causa in istruttoria ai fini dello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che la finalità della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa parte tenda, con esso, a supplire alle lacune delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In sostanza, salvo che nell'ipotesi di C.T.U. percipiente, detto mezzo non può in nessun caso ovviare all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Nel caso di specie, come diffusamente si dirà di qui a breve, le contestazioni nel merito del rapporto di prestito sono state formulate dagli attori in modo del tutto generico e apodittico, in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
1.1 Parimenti, non può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Come certamente noto, detto mezzo istruttorio è un provvedimento discrezionale del giudice riguardante documenti che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi e, anch'esso, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
occorre quindi che questa versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo, in quanto l'ordine richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento e l'indicazione di elementi idonei a renderne attuabile l'esibizione in giudizio (vd., tra le altre, Cass. Civ. n.12611 del 28.8.2003 e n. 11709 del
5.8.2002);
4 Nel caso in esame, gli attori hanno chiesto di ordinare “la produzione di copia autentica di tutti gli estratti conto inerenti al contratto di finanziamento oggetto di causa e di tutte le distinte attestanti le operazioni tutte ivi annotate dalla data di stipula”.
Ad avviso del Tribunale, non si prospettano esistenti i requisiti indicati per l'ammissibilità della richiesta, finalizzata peraltro a comprovare fatti suscettibili di prova attraverso diversi mezzi istruttori, né gli attori hanno effettuato alcuna specifica deduzione in merito all'indispensabilità dei documenti richiesti.
Inoltre, gli attori non hanno offerto elementi comprovanti con certezza l'attuale esistenza e l'effettivo possesso dei documenti da parte dei soggetti cui l'ordine dovrebbe indirizzarsi.
II. Il merito della controversia.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Al fine di un'organica e completa analisi della fattispecie si ritiene opportuno vagliare separatamente i singoli motivi posti a fondamento dell'opposizione.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, gli attori si dolgono del fatto che il contratto di finanziamento si sarebbe perfezionato malgrado l'assenza di accettazione da parte della Banca.
L'eccezione trova chiara smentita nella documentazione versata in atti.
In particolare, nella copia del contratto di finanziamento allegato dalla si CP_2 evince la propria sottoscrizione, per accettazione, dell'offerta finanziaria
“Prestitempo” proveniente dal Gruppo Detusche Bank S.p.a. (cfr. contratto depositato nel fascicolo monitorio).
In ogni caso, giova rammentare che il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117 t.u.b. va inteso non in senso strutturale, bensì funzionale: di conseguenza non è nullo il contratto bancario quando il documento viene redatto per iscritto e ne viene consegnata una copia al cliente, debitamente da lui sottoscritta, senza che sia necessaria la sottoscrizione anche dell'istituto di credito, il cui consenso può desumersi per fatti concludenti (cfr. ex multiis, Cass.
5 6 giugno 2018, n. 14646; Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 22385; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
Ne deriva che i contratti di finanziamento, (ai quali è evidentemente estensibile il principio appena esposto), anche quando fossero stati firmati soltanto dagli attori, non sarebbero stati inficiati da alcuna nullità, avendone la banca regolarmente consegnato copia ai medesimi, come risulta dagli atti.
Dunque, l'eccezione va respinta.
2.2 Gli opponenti ribadiscono, a più riprese e al fine di sostenere la nullità della clausola sugli interessi ultralegali pattuiti, che: “Il contratto di finanziamento stabilisce l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, capitalizzai nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto”.
(cfr. pag.
5 - atto di citazione)
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio. Infatti, nessun concreto elemento è stato evidenziato dagli opponenti a sostegno della propria tesi essendosi, al contrario, limitati a effettuare un generico richiamo alla giurisprudenza in materia.
2.3 Sotto altro profilo e con particolare riguardo alla censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera dell'opposta, giova rammentare che l'art. 118 TUB - dedicato appunto alla “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” da parte della banca - subordina in ogni caso la predetta facoltà, oltre che alla approvazione specifica da parte del cliente, anche all'invio di una comunicazione della modifica unilaterale, secondo le modalità previste dalla legge, comminando la sanzione dell'inefficacia di quelle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate le citate condizioni.
Dall'esame della documentazione versata in atti, è emerso che, nel contratto di apertura del contratto di prestito personale, è presente, all'art. 8, la clausola relativa alla modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni, la quale espressamente dispone che: “La si riserva di modificare le condizioni CP_2 contrattuali del presente contratto, qualora sussiste un giustificato motivo (…)
6 Nel caso di variazioni la invierà una comunicazione scritta al CP_2
Cliente(…)”, ponendosi quindi in linea con la disciplina di cui all'art. 118 TUB.
Ciò chiarito, la contestazione mossa sul punto dagli opponenti appare lacunosa, poiché non è dato comprendere di cosa esattamente si dolgano, non avendo costoro indicato quali siano le variazioni contrattuali rispetto alle quali lamentano la violazione, da parte della banca, della normativa di riferimento.
2.4 Quanto alla eccepita nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche detta eccezione è infondata, stante la totale assenza di individuazione di elementi tali da poter dar prova dell'eccepita nullità.
Gli opponenti non hanno nemmeno allegato specificatamente – prima ancora che provato – quale clausola contrattuale prevedesse l'applicazione della capitalizzazione trimestrale.
2.5 Deve essere respinta anche l'ulteriore censura sull'illegittimo addebito delle commissioni finanziare e delle commissioni accessorie, in quanto le argomentazioni a sostegno dell'asserita illegittimità sono generiche e non consentono di individuare gli importi a tal fine contestati.
2.6 Non risulta essere meritevole di accoglimento neppure l'ulteriore censura mossa dagli attori in ordine alla condotta della Banca alla quale è stato imputato il mancato rispetto del principio di buona fede, sia nella fase delle trattative precontrattuali sia nella fase di esecuzione del contratto.
Infatti, anche rispetto a detta censura gli opponenti si limitano a richiamare principi di diritto e ad elencare riferimenti giurisprudenziali al riguardo, senza però indicare quale sarebbe stata, concretamente, la condotta tenuta dalla convenuta in violazione del principio di buona fede.
2.7 Quanto alla lamentata applicazione di interessi usurari, si osserva quanto segue.
Nonostante la genericità del motivo di opposizione articolato in citazione, gli attori, con la I memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., hanno fornito alcune formule di calcolo e riferimenti percentuali, affermando che il TSU pari “al
7 21,06%, (sarebbe) di gran lunga superiore a quello di riferimento del periodo
(Marzo 2013) del 17,65%.” (cfr. pag. 8 – I memoria ex art. 183 c.p.c.)
Ad una simile conclusione, la difesa degli opponenti è approdata effettuando un calcolo del tutto errato, perché ha incluso nel TEG anche la commissione di estinzione anticipata. Quest'ultima, invero, viene in rilievo solo ipoteticamente
(al pari degli interessi moratori, di cui si tratterà di qui a breve), con la conseguenza che essa non può essere anticipatamente connesse al momento genetico dell'erogazione del mutuo. Peraltro, la commissione di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra.
Analoghe considerazioni valgono per la sommatoria degli interessi moratori.
Ed infatti, se da un lato è indubitabile che la disciplina antiusura si applichi anche gli interessi moratori (in tal senso, Cass. SU 18 settembre 2020 n. 19597), dall'altro, deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato semplicemente sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento.
Ne deriva quindi che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il
TEGM, maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla Banca d'Italia.
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato dagli attori.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3. Con riguardo all'intervenuta liberazione del coobbligato per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c., si osserva quanto segue.
8 La disposizione codicistica richiamata sanziona con la perdita della fideiussione per obbligazioni future (art. 1938 c.c.) il creditore che trascura il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e gli accorda ugualmente credito. La norma è coerente con l'esigenza di tutelare la posizione del fideiussore che, per agevolare la concessione di credito a favore del soggetto garantito, presta una fideiussione per obbligazioni future facendo affidamento sulla situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia. Perché operi la liberazione del fideiussore è necessario che il creditore accordi ulteriore credito al debitore senza una speciale autorizzazione del fideiussore pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali. Devono, dunque, ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n.
2524 del 07/02/2006, Sez. III, Sentenza n. 10870/2005)
Costituisce ormai dato pacifico che per l'operatività della norma è necessario che il fideiussore non fosse già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento in peius della situazione patrimoniale del debitore prima della concessione dell'ulteriore credito.
La liberazione del fideiussore viene, invero, negata qualora — per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento (recesso per le obbligazioni future e rilievo ex art. 1953 per quelle passate).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di dichiarare infondata l'eccezione.
9 Infatti, come chiarito anche dalla non ricorrono i presupposti per ritenere CP_2 la garanzia estinta “per obbligazione futura”, dal momento che nessun ulteriore credito è stato concesso dalla al debitore (odierno attore), nonostante il CP_2 suo stato di insolvenza;
il rapporto contrattuale garantito dal coobbligato è costituito solo ed esclusivamente dal contratto di finanziamento n.
0000005164497200 sottoscritto da entrambe gli opponenti (uno in qualità di richiedente, l'altro in qualità di coobbligato).
4. In sede di comparsa conclusionale, gli attori hanno poi eccepito il carattere vessatorio di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, evidenziando come, sebbene le parti rivestano la qualifica di consumatori, il
Giudice del procedimento monitorio non abbia effettuato d'ufficio il controllo sulle predette clausole.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, va osservato che gli attori hanno proposto l'eccezione in termini del tutto generici;
i medesimi hanno infatti dedotto che le clausole relative “agli interessi di mora, spese, penali, commissioni, oneri, ecc.”, sono da considerarsi abusive e, quindi, inefficaci, non essendo stato provato che l'inserimento delle medesime avvenne a seguito di apposita trattativa tra le parti.
Gli attori, tuttavia, non hanno nemmeno allegato – prima ancora che provato – quali clausole del contratto sarebbero vessatorie. Non appare a questo punto superfluo al Tribunale evidenziare che, sebbene la più recente giurisprudenza di legittimità (citata anche dagli attori) abbia precisato che il controllo sulla vessatorietà delle clausole va fatto anche d'ufficio, ciò non toglie che, qualora la parte sollevi tale eccezione, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. art. 2697 c.c.).
4.1 In ogni caso, come appena precisato, è ormai costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia l'orientamento secondo cui l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli
10 organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21,
FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Il Giudice quindi è chiamato ad accertare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto e, con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia Persona_1
stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Ciò posto, con riguardo alla clausola relativa agli interessi di mora (applicato entro i 10 punti percentuali del tasso B.C.E.), non si ritiene che essa abbia determinato un significativo squilibro tra le parti, in quanto, per vero, il credito vantato in sede monitoria dalla banca è costituito, per la maggior parte, dalla sorte capitale. Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla si CP_2 evince che, a fronte di un debito residuo pari ad €.21.165,21, la somma ingiunta agli attori è pari ad €.23.289,08.
Non risulta quindi che sia stato pattuito un tasso di mora tale da squilibrare le posizioni delle parti né che detto tasso fosse di importo tale che, se il consumatore fosse stato reso edotto della sua portata, non avrebbe aderito alle condizioni contrattuali proposte dalla banca.
11 Analogamente è a dirsi con riguardo alla clausola di decadenza dal beneficio del termine, in quanto l'art. 7 del contratto prevede un termine di pagamento per il debitore pari a 15 giorni, corrispondente, quindi, al termine minimo previsto dalla legge nazionale nelle ipotesi di messa in mora.
Parimenti, non risulta vessatoria la clausola relativa al rimborso anticipato, poiché essa contempla un indennizzo nei limiti di legge (1% e 0,5%).
Dunque, alla luce della natura non vessatoria delle clausole, l'eccezione va respinta.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e già esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidante come in dispositivo alla luce dell'applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022
(scaglione da €5.201 a €26.000; applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio che liquida in favore della banca convenuta in €.4.237,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 4 novembre 2025
Il Giudice
Silvia SP
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia
SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 24.06.2025 – celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, promossa da
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Teramo, alla Via Galileo C.F._2
Galilei n. 118/A- Fraz. San Nicolò a Tordino presso lo studio dell'Avv.
OL Scarciollache li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori/Opponenti
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano
CR e dall'Avv. Adamo Biolo in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 51/A presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Altamura;
Convenuta/Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
24.06.2025. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 27.03.2017 e ritualmente notificato,
[...]
(in qualità di debitore principale) e (in qualità di Pt_1 Parte_2 coobbligata), hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 119/2017 del
3.02.2017 con cui questo Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di €23.289,08 oltre interessi e spese della procedura, convenendo in giudizio la (anche solo “ ), al fine di ottenere la Controparte_1 CP_2
revoca del provvedimento monitorio.
In particolare, gli attori, premettendo che il titolo su cui si fonda il decreto monitorio era rappresentato dal contratto di finanziamento n.
0000005164497200, concesso da per l'importo di Controparte_1
€25.621,03 e garantito da fideiussione, hanno dedotto in sintesi:
- il mancato perfezionamento del contratto di finanziamento stante l'assenza di qualsivoglia manifestazione di volontà riconducibile alla
Banca;
- la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
- la violazione, da parte della Banca, dell'art. 118 T.U.B. nell'esercizio del proprio potere di ius variandi con conseguente nullità delle clausole relative alla determinazione del saggio di interessi e degli interessi pattuiti;
- la nullità della clausola contrattuale contenente l'illegittima capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
- l'inammissibilità delle commissioni finanziare e delle commissioni accessorie in quanto non pattuite;
- la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede ex artt.
1175, 1337 e 1375 e c.c.;
- l'illegittima applicazione degli interessi usurai;
- l'intervenuta liberazione del coobbligato per obbligazione futura ex art. 1956 c.c., avendo l'opposta, senza autorizzazione del coobbligato, concesso il finanziamento al debitore, pur conoscendo che le
2 condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Tanto dedotto gli attori hanno concluso chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o invalidità del contratto di finanziamento e della relativa garanzia, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_1 eccependo in sintesi:
- la totale genericità delle argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione;
- la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La banca ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita dal Giudice precedente assegnatario mediante la documentazione prodotta dalle parti;
la medesima, assegnata alla scrivente Giudice in data
07.10.2021, ha subito diversi rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte durante l'assenza della scrivente Giudice per congedo di maternità.
All'udienza del 24.06.2025 (tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sulla richiesta di revoca dell'ordinanza e ammissione dei mezzi istruttori.
In via preliminare, si conferma l'ordinanza resa in data 15.11.2018 con cui il
Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti.
3 Di conseguenza, deve essere disattesa la richiesta, più volte reiterata dalle opponenti (anche in sede di conclusionali), di rimessione della causa in istruttoria ai fini dello svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che la finalità della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze;
pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negato dal giudice qualora la stessa parte tenda, con esso, a supplire alle lacune delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In sostanza, salvo che nell'ipotesi di C.T.U. percipiente, detto mezzo non può in nessun caso ovviare all'inosservanza dell'onere probatorio gravante sulle parti.
Nel caso di specie, come diffusamente si dirà di qui a breve, le contestazioni nel merito del rapporto di prestito sono state formulate dagli attori in modo del tutto generico e apodittico, in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.
1.1 Parimenti, non può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Come certamente noto, detto mezzo istruttorio è un provvedimento discrezionale del giudice riguardante documenti che risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi e, anch'esso, non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante;
occorre quindi che questa versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo, in quanto l'ordine richiede, quale requisito di ammissibilità, la certezza dell'esistenza del documento e l'indicazione di elementi idonei a renderne attuabile l'esibizione in giudizio (vd., tra le altre, Cass. Civ. n.12611 del 28.8.2003 e n. 11709 del
5.8.2002);
4 Nel caso in esame, gli attori hanno chiesto di ordinare “la produzione di copia autentica di tutti gli estratti conto inerenti al contratto di finanziamento oggetto di causa e di tutte le distinte attestanti le operazioni tutte ivi annotate dalla data di stipula”.
Ad avviso del Tribunale, non si prospettano esistenti i requisiti indicati per l'ammissibilità della richiesta, finalizzata peraltro a comprovare fatti suscettibili di prova attraverso diversi mezzi istruttori, né gli attori hanno effettuato alcuna specifica deduzione in merito all'indispensabilità dei documenti richiesti.
Inoltre, gli attori non hanno offerto elementi comprovanti con certezza l'attuale esistenza e l'effettivo possesso dei documenti da parte dei soggetti cui l'ordine dovrebbe indirizzarsi.
II. Il merito della controversia.
Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Al fine di un'organica e completa analisi della fattispecie si ritiene opportuno vagliare separatamente i singoli motivi posti a fondamento dell'opposizione.
2.1 Con il primo motivo di opposizione, gli attori si dolgono del fatto che il contratto di finanziamento si sarebbe perfezionato malgrado l'assenza di accettazione da parte della Banca.
L'eccezione trova chiara smentita nella documentazione versata in atti.
In particolare, nella copia del contratto di finanziamento allegato dalla si CP_2 evince la propria sottoscrizione, per accettazione, dell'offerta finanziaria
“Prestitempo” proveniente dal Gruppo Detusche Bank S.p.a. (cfr. contratto depositato nel fascicolo monitorio).
In ogni caso, giova rammentare che il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117 t.u.b. va inteso non in senso strutturale, bensì funzionale: di conseguenza non è nullo il contratto bancario quando il documento viene redatto per iscritto e ne viene consegnata una copia al cliente, debitamente da lui sottoscritta, senza che sia necessaria la sottoscrizione anche dell'istituto di credito, il cui consenso può desumersi per fatti concludenti (cfr. ex multiis, Cass.
5 6 giugno 2018, n. 14646; Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 22385; Cass. ord. 12 ottobre 2023, n. 28500).
Ne deriva che i contratti di finanziamento, (ai quali è evidentemente estensibile il principio appena esposto), anche quando fossero stati firmati soltanto dagli attori, non sarebbero stati inficiati da alcuna nullità, avendone la banca regolarmente consegnato copia ai medesimi, come risulta dagli atti.
Dunque, l'eccezione va respinta.
2.2 Gli opponenti ribadiscono, a più riprese e al fine di sostenere la nullità della clausola sugli interessi ultralegali pattuiti, che: “Il contratto di finanziamento stabilisce l'addebito di interessi composti o anatocistici sugli interessi primari, capitalizzai nei singoli periodi trimestrali di contabilizzazione del rapporto”.
(cfr. pag.
5 - atto di citazione)
Tale doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto del tutto generica e priva di qualsiasi riscontro probatorio. Infatti, nessun concreto elemento è stato evidenziato dagli opponenti a sostegno della propria tesi essendosi, al contrario, limitati a effettuare un generico richiamo alla giurisprudenza in materia.
2.3 Sotto altro profilo e con particolare riguardo alla censura relativa all'illegittimo esercizio dello ius variandi ad opera dell'opposta, giova rammentare che l'art. 118 TUB - dedicato appunto alla “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” da parte della banca - subordina in ogni caso la predetta facoltà, oltre che alla approvazione specifica da parte del cliente, anche all'invio di una comunicazione della modifica unilaterale, secondo le modalità previste dalla legge, comminando la sanzione dell'inefficacia di quelle variazioni contrattuali sfavorevoli per il cliente per le quali non siano state osservate le citate condizioni.
Dall'esame della documentazione versata in atti, è emerso che, nel contratto di apertura del contratto di prestito personale, è presente, all'art. 8, la clausola relativa alla modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni, la quale espressamente dispone che: “La si riserva di modificare le condizioni CP_2 contrattuali del presente contratto, qualora sussiste un giustificato motivo (…)
6 Nel caso di variazioni la invierà una comunicazione scritta al CP_2
Cliente(…)”, ponendosi quindi in linea con la disciplina di cui all'art. 118 TUB.
Ciò chiarito, la contestazione mossa sul punto dagli opponenti appare lacunosa, poiché non è dato comprendere di cosa esattamente si dolgano, non avendo costoro indicato quali siano le variazioni contrattuali rispetto alle quali lamentano la violazione, da parte della banca, della normativa di riferimento.
2.4 Quanto alla eccepita nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche detta eccezione è infondata, stante la totale assenza di individuazione di elementi tali da poter dar prova dell'eccepita nullità.
Gli opponenti non hanno nemmeno allegato specificatamente – prima ancora che provato – quale clausola contrattuale prevedesse l'applicazione della capitalizzazione trimestrale.
2.5 Deve essere respinta anche l'ulteriore censura sull'illegittimo addebito delle commissioni finanziare e delle commissioni accessorie, in quanto le argomentazioni a sostegno dell'asserita illegittimità sono generiche e non consentono di individuare gli importi a tal fine contestati.
2.6 Non risulta essere meritevole di accoglimento neppure l'ulteriore censura mossa dagli attori in ordine alla condotta della Banca alla quale è stato imputato il mancato rispetto del principio di buona fede, sia nella fase delle trattative precontrattuali sia nella fase di esecuzione del contratto.
Infatti, anche rispetto a detta censura gli opponenti si limitano a richiamare principi di diritto e ad elencare riferimenti giurisprudenziali al riguardo, senza però indicare quale sarebbe stata, concretamente, la condotta tenuta dalla convenuta in violazione del principio di buona fede.
2.7 Quanto alla lamentata applicazione di interessi usurari, si osserva quanto segue.
Nonostante la genericità del motivo di opposizione articolato in citazione, gli attori, con la I memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., hanno fornito alcune formule di calcolo e riferimenti percentuali, affermando che il TSU pari “al
7 21,06%, (sarebbe) di gran lunga superiore a quello di riferimento del periodo
(Marzo 2013) del 17,65%.” (cfr. pag. 8 – I memoria ex art. 183 c.p.c.)
Ad una simile conclusione, la difesa degli opponenti è approdata effettuando un calcolo del tutto errato, perché ha incluso nel TEG anche la commissione di estinzione anticipata. Quest'ultima, invero, viene in rilievo solo ipoteticamente
(al pari degli interessi moratori, di cui si tratterà di qui a breve), con la conseguenza che essa non può essere anticipatamente connesse al momento genetico dell'erogazione del mutuo. Peraltro, la commissione di anticipata estinzione è calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed è evidentemente finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative, che si escludono l'una con l'altra.
Analoghe considerazioni valgono per la sommatoria degli interessi moratori.
Ed infatti, se da un lato è indubitabile che la disciplina antiusura si applichi anche gli interessi moratori (in tal senso, Cass. SU 18 settembre 2020 n. 19597), dall'altro, deve escludersi che il rispetto del tasso soglia vada verificato semplicemente sommando gli interessi moratori con quelli corrispettivi. Ciò in ragione del fatto che, mentre i primi verranno ad esistenza se e quando vi sarà inadempimento, i secondi sono dovuti dal momento dell'erogazione del finanziamento.
Ne deriva quindi che l'usurarietà degli interessi moratori va calcolata separatamente rispetto agli interessi corrispettivi, confrontando il tasso moratorio pattuito, nonché il tasso concretamente applicato in caso di inadempimento con il
TEGM, maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla Banca d'Italia.
Nulla di tutto questo è stato allegato e provato dagli attori.
Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.
3. Con riguardo all'intervenuta liberazione del coobbligato per obbligazione futura ai sensi dell'art. 1956 c.c., si osserva quanto segue.
8 La disposizione codicistica richiamata sanziona con la perdita della fideiussione per obbligazioni future (art. 1938 c.c.) il creditore che trascura il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e gli accorda ugualmente credito. La norma è coerente con l'esigenza di tutelare la posizione del fideiussore che, per agevolare la concessione di credito a favore del soggetto garantito, presta una fideiussione per obbligazioni future facendo affidamento sulla situazione patrimoniale del debitore al momento del rilascio della garanzia. Perché operi la liberazione del fideiussore è necessario che il creditore accordi ulteriore credito al debitore senza una speciale autorizzazione del fideiussore pur essendo a conoscenza del peggioramento delle sue condizioni patrimoniali. Devono, dunque, ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di ulteriore affidamento successivamente al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, con onere della prova della ricorrenza di tali requisiti a carico della parte che ne deduce l'operatività (Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n.
2524 del 07/02/2006, Sez. III, Sentenza n. 10870/2005)
Costituisce ormai dato pacifico che per l'operatività della norma è necessario che il fideiussore non fosse già in condizione di conoscere l'avvenuto mutamento in peius della situazione patrimoniale del debitore prima della concessione dell'ulteriore credito.
La liberazione del fideiussore viene, invero, negata qualora — per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento (recesso per le obbligazioni future e rilievo ex art. 1953 per quelle passate).
L'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame consente di dichiarare infondata l'eccezione.
9 Infatti, come chiarito anche dalla non ricorrono i presupposti per ritenere CP_2 la garanzia estinta “per obbligazione futura”, dal momento che nessun ulteriore credito è stato concesso dalla al debitore (odierno attore), nonostante il CP_2 suo stato di insolvenza;
il rapporto contrattuale garantito dal coobbligato è costituito solo ed esclusivamente dal contratto di finanziamento n.
0000005164497200 sottoscritto da entrambe gli opponenti (uno in qualità di richiedente, l'altro in qualità di coobbligato).
4. In sede di comparsa conclusionale, gli attori hanno poi eccepito il carattere vessatorio di alcune clausole contenute nel contratto di finanziamento, evidenziando come, sebbene le parti rivestano la qualifica di consumatori, il
Giudice del procedimento monitorio non abbia effettuato d'ufficio il controllo sulle predette clausole.
L'eccezione è infondata.
Anzitutto, va osservato che gli attori hanno proposto l'eccezione in termini del tutto generici;
i medesimi hanno infatti dedotto che le clausole relative “agli interessi di mora, spese, penali, commissioni, oneri, ecc.”, sono da considerarsi abusive e, quindi, inefficaci, non essendo stato provato che l'inserimento delle medesime avvenne a seguito di apposita trattativa tra le parti.
Gli attori, tuttavia, non hanno nemmeno allegato – prima ancora che provato – quali clausole del contratto sarebbero vessatorie. Non appare a questo punto superfluo al Tribunale evidenziare che, sebbene la più recente giurisprudenza di legittimità (citata anche dagli attori) abbia precisato che il controllo sulla vessatorietà delle clausole va fatto anche d'ufficio, ciò non toglie che, qualora la parte sollevi tale eccezione, ha l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. art. 2697 c.c.).
4.1 In ogni caso, come appena precisato, è ormai costante nella giurisprudenza della Corte di giustizia l'orientamento secondo cui l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli
10 organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21,
FY c. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej).
Il Giudice quindi è chiamato ad accertare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto e, con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole, occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013,
C-415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia Persona_1
stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_1
Ciò posto, con riguardo alla clausola relativa agli interessi di mora (applicato entro i 10 punti percentuali del tasso B.C.E.), non si ritiene che essa abbia determinato un significativo squilibro tra le parti, in quanto, per vero, il credito vantato in sede monitoria dalla banca è costituito, per la maggior parte, dalla sorte capitale. Ed infatti, dall'esame dell'estratto conto prodotto dalla si CP_2 evince che, a fronte di un debito residuo pari ad €.21.165,21, la somma ingiunta agli attori è pari ad €.23.289,08.
Non risulta quindi che sia stato pattuito un tasso di mora tale da squilibrare le posizioni delle parti né che detto tasso fosse di importo tale che, se il consumatore fosse stato reso edotto della sua portata, non avrebbe aderito alle condizioni contrattuali proposte dalla banca.
11 Analogamente è a dirsi con riguardo alla clausola di decadenza dal beneficio del termine, in quanto l'art. 7 del contratto prevede un termine di pagamento per il debitore pari a 15 giorni, corrispondente, quindi, al termine minimo previsto dalla legge nazionale nelle ipotesi di messa in mora.
Parimenti, non risulta vessatoria la clausola relativa al rimborso anticipato, poiché essa contempla un indennizzo nei limiti di legge (1% e 0,5%).
Dunque, alla luce della natura non vessatoria delle clausole, l'eccezione va respinta.
5. Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e già esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidante come in dispositivo alla luce dell'applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022
(scaglione da €5.201 a €26.000; applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi per la fase di istruttoria/trattazione, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, deduzioni o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio che liquida in favore della banca convenuta in €.4.237,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 4 novembre 2025
Il Giudice
Silvia SP
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