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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 44886 /2024 all'udienza del
20/03/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Jacopo Tei pec: e dall'Avv. Francesco Biagiotti pec: Email_1
giusta procura in calce al ricorso. Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: annullamento cartella di pagamento n. 09720030315819208501
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 06/12/24, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva relativa agli anni 1997, 1998, 1999 e 2002, la prescrizione dei contributi relativi alle annualità 1997, 1998, 1999 e 2002 e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata nonché, in via subordinata, l'accertamento della nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti ad esso presupposti.
La prima udienza veniva fissata in data 20/3/025. All'udienza, dato atto che le parti convenute non si erano costituite in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alle parti convenute.
Queste ultime non essendo state portate a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non sono ovviamente neppure state poste in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui : “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso, di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 20/03/2025
Il giudice
(Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Addetto Ufficio per il Processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG N 44886 /2024 all'udienza del
20/03/2025 , mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dall'Avv. Jacopo Tei pec: e dall'Avv. Francesco Biagiotti pec: Email_1
giusta procura in calce al ricorso. Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO
NONCHE'
Controparte_2
RESISTENTE NON COSTITUITO
Oggetto: annullamento cartella di pagamento n. 09720030315819208501
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 06/12/24, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva relativa agli anni 1997, 1998, 1999 e 2002, la prescrizione dei contributi relativi alle annualità 1997, 1998, 1999 e 2002 e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata nonché, in via subordinata, l'accertamento della nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti ad esso presupposti.
La prima udienza veniva fissata in data 20/3/025. All'udienza, dato atto che le parti convenute non si erano costituite in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui : “in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alle parti convenute.
Queste ultime non essendo state portate a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non sono ovviamente neppure state poste in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui : “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso, di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 20/03/2025
Il giudice
(Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Addetto Ufficio per il Processo- Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)