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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1751/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE DELLA Parte_1 P.IVA_1
REPUBBLICA, 239 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. GRIGNOLIO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PITTALIS MARCO ( ) VIA ORFEO, 22 40124 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
RUCELLAI & RAFFAELLI 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MARTINO pagina 1 di 8 GABRIELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CONTI LORENZO EMANUEL ( ) VIA MONTE C.F._2
NAPOLEONE 20121 MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza respinta, ritenuti fondati gli esposti motivi di appello, in accoglimento del gravame proposto ed in totale riforma della sentenza appellata, voglia conseguentemente accogliere le conclusioni di merito già rassegnate in primo grado e in questa sede riproposte dalla comparente Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Amina Simonetti, il
10.1.2021, depositato il 3.2.2021, n. 1762/2021 del 3.2.2021 - RG n. 41747/2020, notificato via pec alla comparente società in data 3.2.2021, per tutti i motivi dedotti come in atti indicati, in quanto infondato e non provato.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie dedotte per i motivi tutti già precisati nelle già svolte difese.
Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili e dei rimborsi nella misura del 15%, come da parametri vigenti, oltre spese di
CTU, nonché CAP ed IVA come per legge.
pagina 2 di 8 In ogni caso, con condanna dell'appellata alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, così giudicare:
In via preliminare in rito:
- dichiarare l'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 4289/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4289/2024 emessa dal Tribunale di Milano per i motivi Pt_1
esposti nel presente atto.
In subordine ed via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto da e tutte le domande ivi svolte in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 4289/2024.
Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi otteneva dal Tribunale di Milano, nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
Part (d'ora in poi , il decreto ingiuntivo n. 1762\2021 per l'importo complessivo di euro 69.662,00 oltre accessori, quale corrispettivo per attività di consulenza e project management svolta, per la quale erano state emesse le fatture nn. 918002023 del 27-9-2018, 918002510 del 12-10-2018, 918002687 del 27-
12-2018, 919000087 del 7-2-2019. Part proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo di nulla dovere alla ricorrente, in quanto:
-il contratto stipulato con alla quale era stato affidato l'incarico di svolgere attività di CP_1
Part consulenza e project management, era collegato a quello stipulato dalla con la committente finale che aveva commissionato alla opponente la realizzazione di una struttura Parte_2
alberghiera a Salò;
-la committente dopo avere inizialmente rispettato gli accordi, non provvedeva più al Parte_2
pagamento di quanto dovuto alla Ges, accampando inesistenti inadempimenti dei professionisti a vario titolo incaricati da quest'ultima, sino a giungere a risolvere il contratto previa diffida del 30-1-2019;
-il collegamento economico tra i due contratti comportava che l'interruzione dei pagamenti di
[...]
Part
determinava il venir meno dell'obbligo di quest'ultima di pagare a sua volta Parte_3 CP_1
Part
-ove peraltro le eccezioni sollevate da per risolvere il contratto con fossero Parte_2
risultate vere, la responsabilità di quanto accaduto doveva ricadere in gran parte su CP_1
Part
-nessuna somma era pertanto dovuta da che aveva regolarmente corrisposto quanto dovuto ad nel 2018, eseguendo bonifici per complessivi euro 57.950,00; CP_1
-la fattura della ricorrente n. 918002023 di euro 47.580,00 emessa per l'attività svolta da aprile 2018 a settembre 2018, non teneva conto che l'attività per i mesi di aprile a maggio 2018 era già stata pagata con bonifico del 14-6-2018;
-pertanto nulla era dovuto ad sia per l'inesistenza di un suo credito, sia per l'inesatto CP_1
adempimento contestato da Parte_2
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.4289\2024 pubblicata il 17-4-2024 respingeva l'opposizione,
Part confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese processuali. pagina 4 di 8 Part Il primo giudice rilevava che le fatture emesse da a carico di delle quali Parte_2
l'opponente lamentava il mancato pagamento da parte della propria committente, erano state emesse, secondo quanto indicato negli atti di causa, l'11-2-2019 ed il 6-3-2019, ma non erano state prodotte in giudizio, e l'impossibilità del loro esame impediva di verificare se vi fosse coincidenza temporale, e Part quindi causale, tra l'inadempimento di nei confronti di e l'inadempimento di Parte_2 quest'ultima nei confronti di e ciò rendeva superfluo accertare se ricorresse un collegamento CP_1
negoziale tra i due contratti.
Quanto all'asserito parziale pagamento, per le prestazioni relative ai mesi aprile e maggio 2018, della fattura n.918002023, il tribunale osservava come dall'esame della documentazione prodotta in giudizio si ricavava che il bonifico invocato dall'opponente si riferiva in realtà alle attività svolte da in CP_1
precedenza, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Part Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da parte di che chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e CP_1
chiedendo comunque il rigetto nel merito della impugnazione.
Respinta, con ordinanza collegiale depositata il 20-1-2025, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni cinquanta), l'udienza del
25 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 marzo 2025, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di collegamento negoziale formulata.
Secondo l'appellante, il tribunale non aveva considerato come il collegamento doveva essere inteso non tra i pagamenti eseguiti nell'ambito dei due contratti, ma tra i due negozi, con la conseguenza che la risoluzione dell'uno si riverberava sulla risoluzione dell'altro.
Assume la Ges come la prestazione resa da non fosse temporalmente frazionabile ma unica, CP_1 perché il rapporto tra le parti non era scindibile in fasi e prestazioni, in quanto riguardava un'unica attività.
pagina 5 di 8 Pertanto, risolto il contratto a monte, si risolveva anche quello a valle e le prestazioni pregresse non erano scindibili, perché facenti parte di una attività unica.
Il motivo è infondato.
Anche prescindendo dal rilievo che la prospettazione dell'appellante, circa la infrazionabilità delle prestazioni rese nel corso del tempo dalla è stata avanzata solo in questo grado di giudizio, la CP_1
stessa è del tutto infondata, ed in palese contraddizione con le allegazioni formulate in primo grado, nell'ambito delle quali l'opponente affermava che “venuti a mancare i pagamenti da parte di Pt_2
Part
, ha dovuto interrompere i pagamenti ad mentre, per il passato “..aveva
[...] Controparte_1 regolarmente corrisposto quanto dovuto a fronte delle fatture emesse da nel 2018 per € Controparte_2
57.950,00…quando provvedeva ai regolari pagamenti di quanto dalla stessa dovuto a Parte_2
Part
.
E' quindi la stessa appellante che ha ancorato, causalmente e temporalmente, il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria in questo giudizio all'interruzione dei pagamenti in proprio favore da parte della . Parte_2
Ciò osservato, la critica dell'appellante risulta da un lato estranea alla ratio decidendi del primo giudice, dall'altro non del tutto comprensibile. Part Non è infatti chiaro se la intenda sostenere che anche se il proprio inadempimento nei confronti di si collocava in epoca antecedente a quello della propria committente, questo provocava con CP_1
effetto retroattivo la risoluzione del contratto dedotto in questo giudizio.
Anche se questa fosse la tesi dell'appellante, quest'ultima non indica per quali ragioni giuridiche le prestazioni eseguite dalla in un momento in cui la provvedeva ancora ad eseguire CP_1 Parte_2
regolarmente i propri pagamenti, non dovrebbero essere remunerate.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come, dando luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione, era parte opposta, nella sua veste sostanziale di attrice, gravata dall'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, risultando sufficiente per l'opponente la mera allegazione dei vizi. Part Il primo giudice avrebbe quindi dovuto, secondo la in via preliminare statuire in ordine alla prova della pretesa dalla parte ingiungente.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inadempimento e sulla mancata prova della domanda, e ciò a fronte dell'assenza di qualsivoglia effettiva contestazione in relazione alla documentazione dalla medesima prodotta, volta ad pagina 6 di 8 allegare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte. CP_1
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, oltre a presentare profili di inammissibilità, sono infondati.
Il primo rilievo discende dalla genericità che connota l'eccezione di inadempimento, atteso che l'appellante neppure indica, con la necessaria specificità, quali sarebbero i vizi della prestazione resa dalla né la individuazione di questi potrebbe ricavarsi dal riferimento, parimenti vago ed CP_1
indeterminato, alla documentazione prodotta in giudizio.
I motivi sono in ogni caso privi di fondamento.
Come si evince dall'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, l'esecuzione delle attività per le quali è stato chiesto in via monitoria il pagamento, non è stato oggetto di specifica
Part contestazione da parte della che anzi ha eccepito -infondatamente come ritenuto dal primo giudice senza rilievi sul punto da parte dell'appellante- di avere parzialmente pagato una delle fatture azionate.
Neppure, come sopra osservato, sono state indicate le inesattezze delle prestazioni fornite dalla CP_1
non potendo questa ricavarsi dalla espressione formulata in via dubitativa dall'opponente in primo grado, circa le contestazioni sollevate dalla per giustificare la interruzione dei pagamenti Parte_2
(“..se fossero vere le eccezioni di poste a fondamento della risoluzione contrattuale nei Parte_2
Part confronti di è di tutta evidenza che la responsabilità di quanto accaduto ricadrebbe in gran parte su
Part Part
), che la stessa ha ritenuto essere infondate (v. lettere da a dell'1- Controparte_1 Parte_2
3-2019 e del 9-4-2019, doc.ti 6 e 8 fascicolo primo grado opponente). Part Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui CP_1
al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1751/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE DELLA Parte_1 P.IVA_1
REPUBBLICA, 239 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. GRIGNOLIO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
PITTALIS MARCO ( ) VIA ORFEO, 22 40124 BOLOGNA;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
RUCELLAI & RAFFAELLI 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. DI MARTINO pagina 1 di 8 GABRIELLA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
CONTI LORENZO EMANUEL ( ) VIA MONTE C.F._2
NAPOLEONE 20121 MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, ogni contraria istanza respinta, ritenuti fondati gli esposti motivi di appello, in accoglimento del gravame proposto ed in totale riforma della sentenza appellata, voglia conseguentemente accogliere le conclusioni di merito già rassegnate in primo grado e in questa sede riproposte dalla comparente Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Amina Simonetti, il
10.1.2021, depositato il 3.2.2021, n. 1762/2021 del 3.2.2021 - RG n. 41747/2020, notificato via pec alla comparente società in data 3.2.2021, per tutti i motivi dedotti come in atti indicati, in quanto infondato e non provato.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie dedotte per i motivi tutti già precisati nelle già svolte difese.
Con vittoria, per entrambi i gradi di giudizio, dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili e dei rimborsi nella misura del 15%, come da parametri vigenti, oltre spese di
CTU, nonché CAP ed IVA come per legge.
pagina 2 di 8 In ogni caso, con condanna dell'appellata alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, previa ogni pronuncia e declaratoria del caso, disattesa e/o respinta ogni avversa deduzione, eccezione, così giudicare:
In via preliminare in rito:
- dichiarare l'inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 4289/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano per i motivi esposti nel presente atto;
- dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4289/2024 emessa dal Tribunale di Milano per i motivi Pt_1
esposti nel presente atto.
In subordine ed via principale, nel merito:
- rigettare l'appello proposto da e tutte le domande ivi svolte in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare la sentenza n. 4289/2024.
Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
pagina 3 di 8
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
La (d'ora in poi otteneva dal Tribunale di Milano, nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
Part (d'ora in poi , il decreto ingiuntivo n. 1762\2021 per l'importo complessivo di euro 69.662,00 oltre accessori, quale corrispettivo per attività di consulenza e project management svolta, per la quale erano state emesse le fatture nn. 918002023 del 27-9-2018, 918002510 del 12-10-2018, 918002687 del 27-
12-2018, 919000087 del 7-2-2019. Part proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, assumendo di nulla dovere alla ricorrente, in quanto:
-il contratto stipulato con alla quale era stato affidato l'incarico di svolgere attività di CP_1
Part consulenza e project management, era collegato a quello stipulato dalla con la committente finale che aveva commissionato alla opponente la realizzazione di una struttura Parte_2
alberghiera a Salò;
-la committente dopo avere inizialmente rispettato gli accordi, non provvedeva più al Parte_2
pagamento di quanto dovuto alla Ges, accampando inesistenti inadempimenti dei professionisti a vario titolo incaricati da quest'ultima, sino a giungere a risolvere il contratto previa diffida del 30-1-2019;
-il collegamento economico tra i due contratti comportava che l'interruzione dei pagamenti di
[...]
Part
determinava il venir meno dell'obbligo di quest'ultima di pagare a sua volta Parte_3 CP_1
Part
-ove peraltro le eccezioni sollevate da per risolvere il contratto con fossero Parte_2
risultate vere, la responsabilità di quanto accaduto doveva ricadere in gran parte su CP_1
Part
-nessuna somma era pertanto dovuta da che aveva regolarmente corrisposto quanto dovuto ad nel 2018, eseguendo bonifici per complessivi euro 57.950,00; CP_1
-la fattura della ricorrente n. 918002023 di euro 47.580,00 emessa per l'attività svolta da aprile 2018 a settembre 2018, non teneva conto che l'attività per i mesi di aprile a maggio 2018 era già stata pagata con bonifico del 14-6-2018;
-pertanto nulla era dovuto ad sia per l'inesistenza di un suo credito, sia per l'inesatto CP_1
adempimento contestato da Parte_2
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando il fondamento dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.4289\2024 pubblicata il 17-4-2024 respingeva l'opposizione,
Part confermando il decreto opposto e condannando al pagamento delle spese processuali. pagina 4 di 8 Part Il primo giudice rilevava che le fatture emesse da a carico di delle quali Parte_2
l'opponente lamentava il mancato pagamento da parte della propria committente, erano state emesse, secondo quanto indicato negli atti di causa, l'11-2-2019 ed il 6-3-2019, ma non erano state prodotte in giudizio, e l'impossibilità del loro esame impediva di verificare se vi fosse coincidenza temporale, e Part quindi causale, tra l'inadempimento di nei confronti di e l'inadempimento di Parte_2 quest'ultima nei confronti di e ciò rendeva superfluo accertare se ricorresse un collegamento CP_1
negoziale tra i due contratti.
Quanto all'asserito parziale pagamento, per le prestazioni relative ai mesi aprile e maggio 2018, della fattura n.918002023, il tribunale osservava come dall'esame della documentazione prodotta in giudizio si ricavava che il bonifico invocato dall'opponente si riferiva in realtà alle attività svolte da in CP_1
precedenza, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018.
Part Detta pronuncia è stata impugnata, in forza di tre motivi di appello, da parte di che chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e CP_1
chiedendo comunque il rigetto nel merito della impugnazione.
Respinta, con ordinanza collegiale depositata il 20-1-2025, la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, veniva fissata per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. (ridotto il primo a giorni cinquanta), l'udienza del
25 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Entrambe le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 25 marzo 2025, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
L'appellante con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui aveva disatteso l'eccezione di collegamento negoziale formulata.
Secondo l'appellante, il tribunale non aveva considerato come il collegamento doveva essere inteso non tra i pagamenti eseguiti nell'ambito dei due contratti, ma tra i due negozi, con la conseguenza che la risoluzione dell'uno si riverberava sulla risoluzione dell'altro.
Assume la Ges come la prestazione resa da non fosse temporalmente frazionabile ma unica, CP_1 perché il rapporto tra le parti non era scindibile in fasi e prestazioni, in quanto riguardava un'unica attività.
pagina 5 di 8 Pertanto, risolto il contratto a monte, si risolveva anche quello a valle e le prestazioni pregresse non erano scindibili, perché facenti parte di una attività unica.
Il motivo è infondato.
Anche prescindendo dal rilievo che la prospettazione dell'appellante, circa la infrazionabilità delle prestazioni rese nel corso del tempo dalla è stata avanzata solo in questo grado di giudizio, la CP_1
stessa è del tutto infondata, ed in palese contraddizione con le allegazioni formulate in primo grado, nell'ambito delle quali l'opponente affermava che “venuti a mancare i pagamenti da parte di Pt_2
Part
, ha dovuto interrompere i pagamenti ad mentre, per il passato “..aveva
[...] Controparte_1 regolarmente corrisposto quanto dovuto a fronte delle fatture emesse da nel 2018 per € Controparte_2
57.950,00…quando provvedeva ai regolari pagamenti di quanto dalla stessa dovuto a Parte_2
Part
.
E' quindi la stessa appellante che ha ancorato, causalmente e temporalmente, il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria in questo giudizio all'interruzione dei pagamenti in proprio favore da parte della . Parte_2
Ciò osservato, la critica dell'appellante risulta da un lato estranea alla ratio decidendi del primo giudice, dall'altro non del tutto comprensibile. Part Non è infatti chiaro se la intenda sostenere che anche se il proprio inadempimento nei confronti di si collocava in epoca antecedente a quello della propria committente, questo provocava con CP_1
effetto retroattivo la risoluzione del contratto dedotto in questo giudizio.
Anche se questa fosse la tesi dell'appellante, quest'ultima non indica per quali ragioni giuridiche le prestazioni eseguite dalla in un momento in cui la provvedeva ancora ad eseguire CP_1 Parte_2
regolarmente i propri pagamenti, non dovrebbero essere remunerate.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta come, dando luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo ad un ordinario giudizio di cognizione, era parte opposta, nella sua veste sostanziale di attrice, gravata dall'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, risultando sufficiente per l'opponente la mera allegazione dei vizi. Part Il primo giudice avrebbe quindi dovuto, secondo la in via preliminare statuire in ordine alla prova della pretesa dalla parte ingiungente.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta come il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inadempimento e sulla mancata prova della domanda, e ciò a fronte dell'assenza di qualsivoglia effettiva contestazione in relazione alla documentazione dalla medesima prodotta, volta ad pagina 6 di 8 allegare l'inadempimento di alle obbligazioni assunte. CP_1
Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la loro connessione, oltre a presentare profili di inammissibilità, sono infondati.
Il primo rilievo discende dalla genericità che connota l'eccezione di inadempimento, atteso che l'appellante neppure indica, con la necessaria specificità, quali sarebbero i vizi della prestazione resa dalla né la individuazione di questi potrebbe ricavarsi dal riferimento, parimenti vago ed CP_1
indeterminato, alla documentazione prodotta in giudizio.
I motivi sono in ogni caso privi di fondamento.
Come si evince dall'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado, l'esecuzione delle attività per le quali è stato chiesto in via monitoria il pagamento, non è stato oggetto di specifica
Part contestazione da parte della che anzi ha eccepito -infondatamente come ritenuto dal primo giudice senza rilievi sul punto da parte dell'appellante- di avere parzialmente pagato una delle fatture azionate.
Neppure, come sopra osservato, sono state indicate le inesattezze delle prestazioni fornite dalla CP_1
non potendo questa ricavarsi dalla espressione formulata in via dubitativa dall'opponente in primo grado, circa le contestazioni sollevate dalla per giustificare la interruzione dei pagamenti Parte_2
(“..se fossero vere le eccezioni di poste a fondamento della risoluzione contrattuale nei Parte_2
Part confronti di è di tutta evidenza che la responsabilità di quanto accaduto ricadrebbe in gran parte su
Part Part
), che la stessa ha ritenuto essere infondate (v. lettere da a dell'1- Controparte_1 Parte_2
3-2019 e del 9-4-2019, doc.ti 6 e 8 fascicolo primo grado opponente). Part Per le ragioni che precedono, l'appello proposto da va respinto, con la conseguente conferma della sentenza.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui CP_1
al DM n.55\2014 (e successive modifiche), in euro 9.991,00 per compenso, utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001 ad euro 260.000, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando celebrata la fase istruttoria, oltre iva cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte, definitamente pronunciando:
a)respinge l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore della liquidate in euro 9.991,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_1
spese forfettarie;
c) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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