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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 991/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VINCENZO PALETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANNA MARIA TADDEO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
e contro
, CF difeso dal Capo Controparte_2 P.IVA_2 dell' pro-tempore Dott. LUIGI NUVOLETTO, CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) Sospendere, per le ragioni esposte in atto, l'efficacia dell'impugnata intimazione di pagamento e di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, incluso il titolo esecutivo. Nel merito:
2) Accertare e dichiarare che i crediti di cui all'impugnata intimazione di pagamento si sono estinti, successivamente alla formazione del titolo, per intervenuta prescrizione.
3) Per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata e, quindi, annullare e/o dichiarare inefficace l'opposta intimazione di pagamento.
4) In ogni caso, condannare l' e l' , in Controparte_4 Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido fra loro ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE ADER
IN VIA PRELIMINARE:
- respingere la richiesta di sospensione;
- dichiarare l'inammissibilità per decorrenza termine ad impugnare;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- che vengano dichiarate esistenti e valide le intimazioni di pagamento e tutti gli atti impositivi, perché regolarmente notificati e quindi che il credito venga dichiarato non prescritto;
- che venga dichiarata legittima la pretesa creditoria di Controparte_1
- che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condannare controparte al pagamento delle spese, indennità ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Controparte_6
Ritenere e dichiarare legittimamente emessa la Cartella esattoriale, e richiesto il pagamento
[...] delle sanzioni amministrative e, per l'effetto, confermare il provvedimento opposto, rigettando il ricorso avversario. Con il favore delle spese di lite da liquidarsi ai sensi dell'art 9 comma 2 D.lgs 149/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio. I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di causa impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto.
L'8 e il 10 luglio 2006 il Servizio di Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale di inistero del CP_2
Lavoro e della Previdenza Sociale ha notificato a e all'amministratrice di quest'ultima, Parte_2 Parte_1
, due distinti verbali di illecito amministrativo, redatti il 29 giugno precedente per numerose
[...] Co irregolarità relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società (docc. 6/9 resistente ).
In assenza di pagamento delle sanzioni nella misura ridotta e in assenza di difese da parte della società e dell'amministratrice, con ordinanze-ingiunzioni n. 30/08 e n. 31/08 la predetta Direzione Provinciale ha ingiunto il pagamento rispettivamente delle somme di € 2.088,31 e di € 61.043,36.
Co Le ordinanze-ingiunzioni sono state notificate all'amministratrice il 4 aprile 2008 (docc. 2 e 4 ).
, con il ricorso introduttivo di questo giudizio (depositato il 31 gennaio 2024 e iscritto Parte_1 erroneamente al ruolo del contenzioso ordinario, ma successivamente assegnato a questa giudice del lavoro, funzionalmente competente a decidere), ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., contro l'intimazione di pagamento notificatale da per la complessiva somma di € 158.012,50, relativa CP_8 alle ordinanze-ingiunzioni di cui si tratta, con capitale aumentato di interessi e spese.
In particolare, la ricorrente sostiene l'estinzione del credito per prescrizione quinquennale, che afferma essere intervenuta tra la notifica della cartella esattoriale, che nell'intimazione di pagamento opposta è indicata come avvenuta il 13 luglio 2011, e la notifica della stessa intimazione opposta.
Co
ed si sono costituiti per il rigetto del ricorso, richiamando atti ritenuti interruttivi della prescrizione. CP_8
2. L'eccezione di di inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione. CP_8
Risulta infondata e deve, quindi, essere respinta l'eccezione, svolta da , d'inammissibilità del ricorso CP_8 per asserita decorrenza del termine previsto dagli artt. 18/22 del D. L.vo n. 546/1992 rispetto alla cartella di pagamento emessa nell'anno 2011.
Invero non si discute qui della legittimità di tale cartella, bensì del decorso del termine di prescrizione successivo alla sua notifica e pertanto non rileva il tema della c.d. “irretrattabilità” del credito contributivo;
si deve, invece, verificare se quel credito si sia o meno estinto per il successivo decorso del termine di prescrizione.
3. La durata quinquennale della prescrizione e gli atti interruttivi della medesima.
Correttamente parte ricorrente ha evidenziato che il termine da considerare è quinquennale e non decennale. Invero, deve considerarsi il termine di cinque anni per la prescrizione stabilito dall'art. 28 della L. n. 689/1981 in quanto, in assenza di una sentenza passata in giudicato, non si applica la c.d.
“conversione” stabilita dall'art. 2953 c.c. (v., tra le altre, Cass. n. 33797/2019). Peraltro, questo principio non è contestato dalle parti resistenti, che, invece, invocano atti interruttivi della prescrizione. A quest'ultimo riguardo va, in primo luogo, evidenziato che debitrice principale per le obbligazioni di cui si tratta è l'opponente, che ha personalmente compiuto gli illeciti amministrativi contestati, mentre la società da lei amministrata al momento degli illeciti è obbligata in via solidale (v. citate ordinanze-ingiunzioni).
Trattandosi di obbligazione solidale, deve essere richiamato il principio stabilito dal primo comma dell'art. 1310 c.c., secondo cui: “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Vengono, dunque, in rilievo i documenti depositati da , che attestano l'interruzione del decorso del CP_8 termine quinquennale di prescrizione, ancorché gli stessi non siano stati diretti alla ricorrente, bensì alla società da lei amministrata. Va precisato che non rileva il fatto, emergente dalla visura della CCIA (doc. 2 di ), che la carica di amministratrice di sia cessata il 18 settembre 2006, CP_8 Parte_1 proprio perché le notifiche alla società rilevano nei confronti dell'opponente non per la sua – cessata – qualità di amministratrice, bensì come atti interruttivi della prescrizione che hanno effetto anche nei confronti della debitrice principale secondo quanto disposto dal citato art. 1310 c.c..
Partendo dalle già richiamate notifiche delle ordinanze-ingiunzioni, fatte nell'aprile 2008 sia alla ricorrente Co (citati docc. 2 e 4 di ) sia alla società (docc. 3 e 5 della stessa parte), si osserva che nel 2011 sono state emesse due distinte cartelle, l'una nei confronti di e l'altra nei confronti della Parte_1 società, rispettivamente con i numeri 06820110369988907 000 e 06820110369988907 001 (v. estratti di ruolo depositati da quali docc. 1/3). CP_8
È stato dimostrato che la cartella nei confronti della società è stata notificata a quest'ultima l'8 marzo 2012 (doc. 1 ). Va precisato che questa notifica, come quelle successive, è stata correttamente effettuata CP_8 presso la sede principale della società ad Abbiategrasso, in via Fratelli Cervi n. 8: tale sede è quella ancora risultante dalla visura C.C.I.A.A. e pertanto il fatto che non vi fossero persone delegate al ritiro della corrispondenza e neppure targhe indicative della società non comporta alcun vizio della notifica (né di quelle successive), posto che il messo comunale ha correttamente dato atto di non poter procedere alla consegna del plico e ha affisso all'albo pretorio del Comune l'avviso di deposito, come previsto dalle disposizioni allora vigenti per queste notifiche.
La notifica dell'intimazione di pagamento emessa nel 2016 anche per la cartella di cui si tratta è avvenuta, sempre mediante vano accesso del messo comunale presso la sede della società, in data 6 aprile 2016, e successiva pubblicazione, il 13 e il 14 aprile 2016, nell'albo pretorio del Comune (doc. 3 ). CP_8
Si tralascia, perché comunque superflua al fine dell'interruzione del quinquennio della prescrizione, la notifica del 2017 attuata mediante invio telematico all'ufficio della C.C.I.A.A. (doc. 4 ). CP_8
Infatti, prima del decorso dei cinque anni rispetto al 14 aprile 2016, v'è stato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, in data 27 giugno 2018, costituito dall'intimazione di pagamento che richiama la cartella del 2011, notificato sempre attraverso la vana ricerca della sede sociale e la pubblicazione nell'albo pretorio (doc. 5 ). CP_8
Infine, il 4 giugno 2022 e il 25 agosto 2022 il messo comunale ha nuovamente cercato la società nella sede sociale e il 25 agosto 2022 ha depositato l'intimazione di pagamento nella casa comunale, con contestuale pubblicazione nell'albo pretorio (doc. 6 ). CP_8 Ne deriva che quando, il 9 gennaio 2024, a è stata notificata l'intimazione qui Parte_1 opposta (doc. 7 ), il termine di prescrizione quinquennale non era maturato e il credito, pertanto, CP_8 diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, non era estinto.
Per tutte le ragioni sin qui esposte le domande proposte con il ricorso devono essere respinte.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'istruzione probatoria è stata meramente documentale e che si è celebrata una sola udienza.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato l'11 giugno 2024:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di Controparte_9 lite, che liquida in € 6.115,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna la ricorrente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in Controparte_3
€ 6.115,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso delle spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza nel termine di trenta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 18 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani