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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I AD
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DAL BO DOMENICO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. LEARDINI LORENZO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_5 P.IVA_1
PLAZZOGNA LUCA, con il patrocinio di Avv. LEARDINI LORENZO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle PARTI
DI PARTE ATTRICE
in via principale pagina 1 di 14 - previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 e Persona_1
1111 c.c. degli immobili identificati al NCT del Comune di AD EN (VR), foglio 4,
mapp.li 53-54-77-154-326-335-350-351-454-455-456-457-485-486-487-488-522-523; foglio
8, mapp.li 21-117-122-123-705-709-711-998-999-1316-1317-1318 nonché al NCEU del
Comune di AD EN (VR), foglio 8, mapp. 1433 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, sub. 7 , sub. 8; foglio 8, mapp. 1404 – 1405 e/o di quelli che saranno ritenuti costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius, salvo il diverso ed aggiornato dato catastale, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. all'occorrenza CP_6 anche ai sensi dell'art. 720 c.c.;
- condannarsi i convenuti sigg.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento dei frutti civili non goduti dal sig. a far data Controparte_4 CP_6 dal 21.03.2007, data di apertura della successione del de cuius , alla data di Persona_1 divisione nella misura quantificata in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 Persona_2
e 1111 c.c. degli immobili identificati al NCT del Comune di AD EN (VR), foglio 4, mapp.li 53-54-77-154-326-335-350-351-454-455-456-457-485-486-487-488-522-523; foglio
8, mapp.li 21-117-122-123-705-709-711-998-999-1316-1317-1318 nonché al NCEU del
Comune di AD EN (VR), foglio 8, mapp. 1433 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, sub. 7 , sub. 8; foglio 8, mapp. 1404 – 1405 e/o di quelli che saranno ritenuti costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius, salvo il diverso ed aggiornato dato catastale, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. all'occorrenza CP_6 anche ai sensi dell'art. 720 c.c.;
- previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 Persona_2
e 1111 c.c. dei seguenti beni mobili di cui all'inventario a firma notaio del Persona_3
24.05.2022 – Rep. 17.886 con la liquidazione della relativa quota di spettanza del sig.
, e segnatamente : i) c/c n. 008800022188 acceso presso banco BPM Spa CP_6
– filiale di Tregnago (VR) pari ad euro 24.460,50; ii) la proprietà di una carabina calibro 22 marca “ matricola n. 4349; iii) autovettura Honda HRV – tg. BJ 575 MC;
iv) quota CP_7 di partecipazione pari al 25% della (P. Iva corrente in Controparte_5 P.IVA_1
AD EN (VR); Via del Faggi n.38/40 e, per l'effetto, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. ; CP_6
- previa stima del valore della quota di partecipazione del 25% della (P. Controparte_5
Iva corrente in AD EN (VR); Via del Faggi n.38/40 riconducibile al P.IVA_1 de cuius , nonché dell'indennità per la carica di Presidente del CdA svolta Persona_2 dal medesimo dal 06/2002 al 09/2021, condannarsi la (P. Iva Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore alla liquidazione della P.IVA_1
pagina 2 di 14 quota di spettanza del sig. nella misura come in narrativa indicato e/o nella CP_6 diversa che risulterà in corso di causa;
- ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i RR. II. di Verona e l' Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità civile e/o penale;
- con vittoria di diritti, onorari, spese, spese generali 15%;
DI PARTE CONVENUTA EL AS + 3
Nel merito:
•accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza delle domande, tutte, presentate dalla RA , in qualità di tutrice del figlio signor Parte_1 CP_6
nei confronti degli eredi aventi a oggetto la divisione della comunione ereditaria
[...] costituitasi sui beni del de cuius signor per tutte le ragioni indicate nel Persona_1 presente atto e, in particolare, per essere parte attrice decaduta dal termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. entro cui esercitare il diritto di accettare l'eredità stessa con beneficio di inventario, in favore del figlio/interdetto . CP_6
E, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande svolte da parte attrice, nella pretesa (ma insussistente) veste di erede del sig. ; Persona_1
•dichiararsi, in ogni caso, inammissibile e/o totalmente (o parzialmente) infondata la domanda di indennizzo proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, con riferimento al periodo in cui il sig. avrebbe occupato la casa caduta in successione Persona_2 ereditaria, da un lato perché controparte pretenderebbe di essere indennizzata (pro quota) anche per la parte che spetterebbe invece ai soli eredi di (e l'attore, come Persona_1 si è detto, non vanta alcun diritto sull'eredità del nonno) e dall'altro perché, essendo il erede di , più che vantare dei diritti nei confronti degli eredi CP_6 Persona_2 di quest'ultimo, si trova invece nella condizione di dover rispondere del debito maturato dal medesimo nei confronti degli odierni convenuti, nella loro precipua qualità Persona_2 di eredi del sig. , proprio per le ragioni in punto di fatto e di diritto Persona_1 rappresentate nell'atto di citazione, ossia, per aver il sig. occupato la casa Persona_2 caduta in successione dalla morte del padre sig. avvenuta il 21.03.2007, Persona_1 sino al 06.09.2021;
•dal momento che i sig.ri , , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
intendono mantenere, tra di loro, il regime di comunione già in essere sugli CP_3 immobili oggetto di causa, disporsi la divisione dei medesimi caduti in comunione ereditaria a seguito della successione del defunto (e già prima in regime di Persona_2 comunione tra i convenuti, quali eredi del sig. ), con attribuzione in natura e Persona_1 in piena ed esclusiva proprietà, della parte spettante al signor , per la quota CP_6 di spettanza, pari a 1/25 (ossia, 1/5 della quota di 1/5 dei beni immobili lasciati in eredità dal signor al figlio , che potrà essere concretamente individuata Persona_1 Per_2 attraverso l'attribuzione di un appezzamento / porzione di terreno (a tal riguardo i convenuti non hanno particolari preferenze riguardo tale scelta, purché il valore sia congruo con pagina 3 di 14 quello della rispettiva quota), con esclusione quindi, della casa, di cui si chiede pertanto l'assegnazione per intero agli odierni convenuti, persone fisiche pro indiviso;
•rigettarsi la domanda presentata dalla RA , in qualità di tutrice del figlio Parte_1 signor , nei confronti degli eredi per ottenere la liquidazione della Carabina CP_6 appartenuta al signor , per le ragioni espresse nel presente atto e, in Persona_2 particolare, per aver la stessa RA partecipato alla procedura diretta alla Parte_1 rottamazione/distruzione della stessa, la quale non prevede alcun rimborso;
•rigettarsi la domanda presentata dalla RA , in qualità di tutrice del figlio Parte_1 signor , nei confronti degli eredi per ottenere la liquidazione del valore della CP_6 vettura che fu intestata al signor Honda HRV, targata Controparte_8
BJ575MC - per le ragioni espresse nel presente atto e, in particolare, per non aver avuto alcun valore commerciale e, anzi, per aver costituito un “passivo” dell'eredità;
•dichiararsi inammissibili e rigettarsi – in ogni caso – tutte le richieste di “liquidazione” in denaro sui beni mobili appartenuti al sig. , così come formulate da parte Persona_2 attrice, in quanto il nostro ordinamento non prevede alcun diritto del coerede di pretendere di ottenere lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, imponendo agli altri coeredi di corrispondergli una somma di denaro corrispondente al presunto valore dei beni stessi;
parte attrice, oltretutto, non può in alcun modo pretendere lo scioglimento della comunione rispetto alle somme di denaro giacenti sul c/c illo tempore intestato ad Per_2
ovvero, lo scioglimento della comunione rispetto alla partecipazione sociale di
[...]
nella società in quanto gli eredi, tutti, vantano nei confronti Persona_2 Controparte_5 della suddetta banca e/o società semplicemente dei crediti, pro quota, iure ereditatis, né più
né meno.
In via riconvenzionale:
•si chiede, dunque, che il Giudice voglia condannare il signor , per il tramite CP_6 della tutrice RA , al pagamento in favore degli eredi del signor , Parte_1 Per_1 odierni convenuti, della somma di € 15.570,00 (1/5 di sua spettanza) a titolo di occupazione abusiva della casa caduta in successione ed originariamente di proprietà del defunto
, da parte del dante causa , per le ragioni tutte esposte in Persona_1 Persona_2 narrativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
•disporsi in capo al signor , per il tramite della tutrice RA CP_6 Pt_1
, l'obbligo di rifondere la quota di propria spettanza – pari a 1/5 del totale -
[...] relativamente alle spese funerarie per il de cuius anticipate dal signor Persona_2
, quota pari all'importo di € 1.690,00 (1/5 del totale di € 3.200,00, come da Controparte_2 fattura di C.O.F. NORD EST S.R.L. allegata sub doc. 10 per la realizzazione della lapide e
1/5 del totale di € 5.250,00 come da fattura di C.O.F. NORD EST S.R.L. allegata sub doc.
13 per il servizio funebre);
•disporsi in capo al signor , per il tramite della tutrice RA CP_6 Pt_1
, l'obbligo di risarcire i co-eredi/odierni convenuti per le spese di gestione del conto
[...] corrente che fu intestato al signor – pari a € 154,73, attuali, oltre costi e Persona_2 pagina 4 di 14 spese maturandi sino all'estinzione del conto corrente - per non aver (ingiustificatamente) dato il necessario consenso per procedere con l'estinzione del conto corrente stesso, i cui costi stanno continuando a maturare dal 2021 a tutt'oggi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario
15% c.p.a. e i.v.a se dovuta, con condanna di parte attrice a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede.
DI PARTE CONVENUTA Controparte_5
In via preliminare/pregiudiziale
1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità di tutte le domande svolte dalla SI.ra Pt_1
, in qualità di tutrice del figlio SI. , nei confronti della società
[...] CP_6
per le ragioni indicate in diritto al punto I del presente atto. Controparte_5
2) Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di impresa, per le ragioni indicate in diritto al punto II del presente atto.
3) Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, di tutte le domande svolte dalla SI.ra , in qualità di tutrice del figlio SI. Parte_1
, nei confronti della società per le ragioni indicate in CP_6 Controparte_5 diritto al punto III del presente atto.
Nel merito
4) In via principale, rigettarsi tutte le domande svolte dalla SI.ra , in qualità Parte_1 di tutrice del figlio SI. , nei confronti della società in CP_6 Controparte_5 quanto infondate per le ragioni indicate in diritto al punto IV del presente atto.
5) In subordine, ridursi le pretese attoree nella minor somma che risulterà di giustizia per le ragioni indicate in diritto al punto IV del presente atto.
6) Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);
pagina 5 di 14 richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale nell'interesse del figlio interdetto Parte_1 CP_6
quale erede dei defunti e
[...] Persona_1 Per_2
, ha chiesto lo scioglimento della comunione in morte dei predetti e
[...]
la divisione delle due masse ereditarie, nonchè svolto nei confronti della società domande di liquidazione iure hereditatis della Controparte_5
quota sociale facente capo al de cuius e di pagamento di Persona_2
indennità di carica sociale allo stesso spettante;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta dei convenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
e con la quale gli stessi – per CP_3 Controparte_4 quanto qui interessa - hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di sul presupposto Persona_1
pagina 6 di 14 che l'attore non sarebbe mai devenuto erede del de cuius, per non avere accettato l'eredità e non avere mai fatto l'inventario; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale la società convenuta - per Controparte_5 quanto qui interessa - ha preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona per avere le domande attoree nei confronti della società (di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento di indennità di
[...] Controparte_5
carcia) natura societaria ed essere, quindi, di competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia;
partendo dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dai convenuti
+ 3; Controparte_1
osservato, al riguardo, che parte attrice: i) ha provveduto alla produzione dell'atto di accettazione dell'eredità di da parte del tutore Persona_1 dell'interdetto come doc. 26; ii) ha sottolineato come la CP_6 redazione dell'inventario costituisca uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio di inventario, sicchè, se si provvede alla sola accettazione senza redazione dell'inventario, il minore e/o interdetto non perde la qualità di erede ma sarà considerato erede puro e semplice;
iii) ha conseguentemente chiesto il rigetto della eccezione preliminare dei convenuti ed invocato, a conferma del proprio assunto, i principi da ultimo espressi da Cass. SS.UU. n. 31310/24, intervenuta proprio sul caso della accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte di incapaci;
osservato che i convenuti hanno contestato, di per sé, la natura dirimente della produzione dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ed hanno evidenziato: i) che è pacifico in atti che il tutore dell'interdetto non ha mai proceduto alla stesura dell'inventario; ii) che il procedimento complesso per l'acquisizione della qualità di erede da parte dell'incapace (l'attore interdetto non è, pertanto, CP_6 perfezionato;
iii) che l'attore non può conseguentemente acquisire la qualità di erede, essendo l'accettazione nulla per non avere rispettato tutti i requisiti di forma e sostanza;
iv) che, infatti, la sola dichiarazione di accettazione pagina 7 di 14 dell'eredità ex art. 484 cod.civ. non seguita dalla redazione dell'inventario non comporta l'acquisto della qualità di erede, e il minore/incapace resta nello stato di chiamato all'eredità sino al corretto completamento della procedura per l'accettazione beneficiata (che può avvenire o con la stesura da parte del legale rappresentante dell'inventario dei beni lasciati dal de cuius oppure con la stesura, da parte dell'interessato il cui stato di incapacità risulti essere cessato, dell'inventario dei beni lasciati dal de cuius entro 1 anno dal venir meno della causa di incapacità), il tutto, in ogni caso, fino allo spirare del termine di prescrizione di 10 anni dall'apertura della successione, decorso il quale l'incapace decade dall'acquisto della qualità di erede;
ritenuto che
l'eccezione preliminare in esame (inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di per non essere Persona_1
l'attore erede del de cuius avendo omesso di redigere l'inventario) non risulti sufficientemente persuasiva;
osservato che, sul tema, va affermato il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'eredità devoluta all'incapace (minore o interdetto) e accettata dal legale rappresentante con beneficio di inventario comporta, anche nel caso in cui l'inventario non sia redatto, l'acquisto della qualità di erede da parte dell'incapace; rilevato che in tale direzione si è espressa in tempi recenti Cass. SS.UU.
n. 31310/24, che ha confermato l'indirizzo interpretativo1 che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, sul presupposto, del tutto pacifico, che l'accettazione beneficiata è sempre 1 Indirizzo espresso attraverso le sentenze della Suprema Corte n. 15267 del 2019, n.
8832 del 1999, n. 2276 del 1995, n. 8034 del 1993, e motivato dal rilievo che la posizione del minore, una volta che l'eredità a suo favore sia stata debitamente accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dalla norma, di carattere speciale, dettata dall'art. 489 cod. civ., secondo cui la decadenza a suo carico si verifica soltanto se nell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto l'inventario. Il minore divenuto maggiorenne, nell'ipotesi considerata, non può rinunciare all'eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all'inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice. Infatti, l'art. 489 cod. civ., che consente ai minori, entro il compimento di un anno dalla maggiore età, di conformarsi alle norme sul beneficio di inventario e perciò, tra l'altro, di compiere l'inventario, commina, nel caso di inosservanza delle norme suddette, non già la nullità dell'accettazione con conseguente perdita della qualità di erede, ma la mera decadenza dal beneficio. pagina 8 di 14 accettazione dell'eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto;
rilevato che, nella richiamata pronuncia, la Corte non ha mancato di precisare: i) che la legge ripudia l'idea che l'intenzione di avvalersi del beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell'accettazione, tale da esprimere la volontà del dichiarante di essere erede solo se risponderà dei debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ricevuti;
ii) che l'accettazione con beneficio d'inventario comporta ex sé l'acquisto della qualità di erede, tanto che gli art. 485 e seguenti cod. civ. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita;
iii) che deve escludersi che, ad accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede;
osservato, pertanto, che, a fronte dei rilievi che precedono, appare non condivisibile l'argomento prospettato dai convenuti, secondo cui in mancanza dell'inventario “…la accettazione rimarrà priva di alcun effetto e il soggetto vulnerabile resterà nella posizione di chiamato all'eredità, sino alla redazione dell'inventario o sino alla decorrenza del termine prescrizionale”, sicchè, nel caso di specie, “…stante l'assoluta impossibilità per l'interdetto
di poter essere considerato erede puro e semplice – non è infatti Parte_2 mai venuta meno la causa della sua interdizione, ed è questa l'unica ipotesi per la quale egli avrebbe potuto acquisire detta qualità – egli, in qualità di chiamato all'eredità, è incorso a tutti gli effetti nel termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. e ha, così, perso il diritto di accettare
l'eredità del nonno ” (cfr. nota autorizzata dei convenuti dep. Per_4
24/09/25, pag. 8-9); ritenuto, invero, che i predetti assunti dei convenuti non possano essere condivisi, tenuto conto che i sopra riportati principi espressi dalla Corte operano non soltanto nel caso dell'incapace minore di età ma anche nel caso dell'incapace interdetto;
pagina 9 di 14 osservato, che la stessa Corte nella richiamata sentenza Cass. SS.UU.
n. 31310/24 ha sottolineato che argomenti contrari alla tesi in esame (qui sposata dai convenuti + 3) possono essere tratti proprio Controparte_1
dalla disciplina ricavabile dagli artt. 471 e 473 cod. civ., i quali, pur imponendo per i minori e gli incapaci, il primo, e per i corpi morali, il secondo, l'accettazione nella forma beneficiata, lasciano emergere due situazioni nettamente diverse e perciò diversamente tutelate, tenuto conto che mentre la condizione che impedisce agli enti morali di accettare l'eredità ultra vires è considerata dalla legge insita nella loro condizione o natura, ed
è quindi definitiva, per gli incapaci ( cioè sia i minori che gli interdetti) si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, per gli interdetti, al cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ., sicché se per gli enti morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall'art. 485 cod. civ. con riguardo al termine entro cui l'inventario deve essere redatto, per gli incapaci [si legga, tutti] opera il diverso termine previsto dalla norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età o venuta meno la situazione di incapacità, la mancata redazione dell'inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale (cfr. Cass. SS.UU. n. 31310/24, in motivazione2 ); osservato, in tale prospettiva, che la Corte non ha mancato di sottolineare che, in base all'art. 487, comma 1, cod. civ., secondo l'interpretazione corrente, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità è impedita dall'atto di accettazione con beneficio di inventario, senza necessità che entro il termine prescrizionale l'inventario sia compiuto, precisando che tale conclusione è coerente con l'affermazione che la dichiarazione di accettazione beneficiata disgiunta dall'inventario vale come accettazione dell'eredità; osservato che, a fronte di quanto sopra, non convince neanche l'ulteriore rilievo critico dei convenuti, secondo i quali “Mentre per il minore si è certi che al compimento della maggiore età egli sceglierà se beneficiare o meno degli effetti della redazione dell'inventario (ma anche qui… se il minore al momento dell'apertura della successione ha 1 anno… dovremmo attenderne altri 18 per dare concretezza alla situazione ereditaria?!), per l'interdetto tale momento non potrebbe arrivare mai” (cfr. nota autorizzata dei convenuti dep. 24/09/25, pag. 8), tenuto conto che va preso atto che la disciplina legale si impernia sull'esigenza, che l'ordinamento considera primaria e prevalente anche su quella di dare certezza alle situazioni ereditarie, di dettare una regolamentazione di accentuato favore per gli incapaci chiamati a succedere, sia che si tratti di minori (destinati naturalmente a raggiungere la maggiore età, cioè la condizione per l'assunzione di responsabilità ultra vires per omessa redazione di inventario) sia, a fortiori, che si tratti di interdetti (cioè di soggetti che potrebbero potenzialmente perdurare sine die nella condizione di incapacità, con proporzionale rinvio in avanti, insieme al termine per l'inventario, anche del tempo di maturazione della condizione per l'assunzione di responsabilità ultra vires in caso di omessa redazione dell'inventario); ritenuto, pertanto, che quanto sopra sia sufficiente a respingere per infondatezza l'eccezione preliminare dei convenuti di inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di , dovendo Persona_1 affermarsi che l'attore è erede del de cuius;
passando all'eccezione preliminare sollevata dalla società CP_5
di incompetenza funzionale della domanda attorea di liquidazione della
[...]
quota ereditaria di nella società stessa e di pagamento CP_6 dell'indennità di carica spettante al defunto per essere di competenza del
Tribunale delle Imprese di Venezia;
ritenuto che
l'eccezione colga nel segno;
pagina 11 di 14 richiamato sul punto il contenuto dell'atto di citazione;
osservato che la liquidazione della partecipazione detenuta dal SI.
nella società va quantificata con le Persona_2 Controparte_5 modalità previste dall'art. 2473 cod.civ., così come richiamato dagli artt. 8 e
9 dello statuto di quest'ultima; rilevato che appare evidente che l'oggetto della domanda investe i rapporti societari e in particolare, a fronte delle norme che regolano le società (e, in particolare, dell'art. 2469 cod.civ.), i diritti disponibili che nascono dalla estinzione in capo ad un socio del rapporto societario in favore degli eredi del socio stesso, potenzialmente legittimati a subentrare nella società (vedi in senso analogo anche Trib. Venezia n. 345 del 2020, prodotta dalla società convenuta sub doc. 20); osservato che, in forza dell'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa riguarda le cause che investono, in generale, i rapporti societari, cioè le relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e le situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale;
osservato che in tale ampia nozione rientrano anche le relazioni derivanti dall'estinzione dei detti rapporti societari e dal trasferimento delle partecipazioni sociali, sia le relazioni tra la società e i propri amministratori attuali e passati (cfr., per es., Cass. n. 2759/2016); rilevato, quindi, che, per gli stessi superiori rilievi, anche l'ulteriore domanda attorea di condanna di al pagamento iure Controparte_5 successionis dell'indennità per la carica di Presidente del CdA svolta dal de cuius dal 06/2002 al 09/2021 (cfr. atto di citazione, pag. 16) deve Per_2
essere considerata di competenza del Tribunale di Venezia - Sezione
Specializzata in materia di impresa. ritenuto, quindi, che le domande svolte dall'attore nei confronti della società (liquidazione di quota sociale facente capo ad Controparte_5
e pagamento di indennità di carica) rientrino nella competenza del Per_2
Tribunale delle Imprese;
pagina 12 di 14 osservato, quindi, che sulle dette domande debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Verona, per essere competente il Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata di Venezia;
osservato, quanto alle spese di lite, che, nel rapporto tra l'attore e i convenuti + 3, le spese vanno rimesse alla sentenza Controparte_1
definitiva; rilevato, per contro, che nel rapporto tra l'attore e la società CP_5
le spese seguono la soccombenza dell'attore, tenuto conto che con la
[...] declinatoria di competenza il giudice adito "…chiude il processo davanti a lui", ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.; osservato, pertanto, che le spese tra l'attore e la società vanno liquidate come in parte dispositiva, ai sensi dei valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della domanda stessa come prospettato nell'atto introduttivo e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare dei convenuti + 3 di Controparte_1 inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di Per_1
;
[...]
2) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona rispetto alle domande attoree di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento iure successionis Controparte_5 dell'indennità per la carica di Presidente del CdA, essendo competente sulle stesse il Tribunale delle Imprese istituito presso il Tribunale di Venezia;
3) dispone la separazione dalla presente causa della causa avente per oggetto le domande attoree di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento iure successionis
[...] Controparte_5 dell'indennità per la carica di Presidente del CdA,
4) concede il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente provvedimento per la riassunzione innanzi al Tribunale competente;
5) condanna l'attore a rimborsare alla società le spese di Controparte_5
pagina 13 di 14 lite, che si liquidano in € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
6) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria e la decisione sulle ulteriori domande di parte attrice.
Verona, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A sostegno della conclusione qui accolta, la Corte declina ulteriori argomenti.
Una prima conferma può trarsi dalla previsione dell'art. 320, comma 3, cod. civ., che sottopone l'accettazione dell'eredità del minore alla autorizzazione del giudice tutelare, tenuto conto che la necessità della preventiva autorizzazione implica che la legge riconosce all'atto di accettazione beneficiata, compiuto dal legale rappresentante, effetti nella sfera giuridica del minore, che non si vede possano essere diversi da quello dell'acquisto della qualità di erede.
In senso analogo - dice la Corte - milita l'art. 484 cod. civ., che prevede l'inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall'inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registri immobiliari, che, pur non avendo essa efficacia costitutiva, presuppone il riconoscimento alla relativa dichiarazione di un autonomo effetto ai fini della pubblicità, il quale, anche in questo caso, non può che identificarsi nella accettazione dell'eredità. pagina 10 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I AD
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
DAL BO DOMENICO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5 con il patrocinio dell'Avv. LEARDINI LORENZO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio hanno eletto domicilio;
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_5 P.IVA_1
PLAZZOGNA LUCA, con il patrocinio di Avv. LEARDINI LORENZO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle PARTI
DI PARTE ATTRICE
in via principale pagina 1 di 14 - previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 e Persona_1
1111 c.c. degli immobili identificati al NCT del Comune di AD EN (VR), foglio 4,
mapp.li 53-54-77-154-326-335-350-351-454-455-456-457-485-486-487-488-522-523; foglio
8, mapp.li 21-117-122-123-705-709-711-998-999-1316-1317-1318 nonché al NCEU del
Comune di AD EN (VR), foglio 8, mapp. 1433 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, sub. 7 , sub. 8; foglio 8, mapp. 1404 – 1405 e/o di quelli che saranno ritenuti costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius, salvo il diverso ed aggiornato dato catastale, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. all'occorrenza CP_6 anche ai sensi dell'art. 720 c.c.;
- condannarsi i convenuti sigg.ri , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento dei frutti civili non goduti dal sig. a far data Controparte_4 CP_6 dal 21.03.2007, data di apertura della successione del de cuius , alla data di Persona_1 divisione nella misura quantificata in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 Persona_2
e 1111 c.c. degli immobili identificati al NCT del Comune di AD EN (VR), foglio 4, mapp.li 53-54-77-154-326-335-350-351-454-455-456-457-485-486-487-488-522-523; foglio
8, mapp.li 21-117-122-123-705-709-711-998-999-1316-1317-1318 nonché al NCEU del
Comune di AD EN (VR), foglio 8, mapp. 1433 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, sub. 7 , sub. 8; foglio 8, mapp. 1404 – 1405 e/o di quelli che saranno ritenuti costituenti la massa ereditaria del predetto de cuius, salvo il diverso ed aggiornato dato catastale, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. all'occorrenza CP_6 anche ai sensi dell'art. 720 c.c.;
- previo accertamento delle rispettive quote di comproprietà delle parti in causa, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria in morte del de cuius ex artt. 713 Persona_2
e 1111 c.c. dei seguenti beni mobili di cui all'inventario a firma notaio del Persona_3
24.05.2022 – Rep. 17.886 con la liquidazione della relativa quota di spettanza del sig.
, e segnatamente : i) c/c n. 008800022188 acceso presso banco BPM Spa CP_6
– filiale di Tregnago (VR) pari ad euro 24.460,50; ii) la proprietà di una carabina calibro 22 marca “ matricola n. 4349; iii) autovettura Honda HRV – tg. BJ 575 MC;
iv) quota CP_7 di partecipazione pari al 25% della (P. Iva corrente in Controparte_5 P.IVA_1
AD EN (VR); Via del Faggi n.38/40 e, per l'effetto, disporsi la liquidazione della quota di spettanza del sig. ; CP_6
- previa stima del valore della quota di partecipazione del 25% della (P. Controparte_5
Iva corrente in AD EN (VR); Via del Faggi n.38/40 riconducibile al P.IVA_1 de cuius , nonché dell'indennità per la carica di Presidente del CdA svolta Persona_2 dal medesimo dal 06/2002 al 09/2021, condannarsi la (P. Iva Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore alla liquidazione della P.IVA_1
pagina 2 di 14 quota di spettanza del sig. nella misura come in narrativa indicato e/o nella CP_6 diversa che risulterà in corso di causa;
- ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso i RR. II. di Verona e l' Agenzia del
Territorio, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità civile e/o penale;
- con vittoria di diritti, onorari, spese, spese generali 15%;
DI PARTE CONVENUTA EL AS + 3
Nel merito:
•accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e/o l'infondatezza delle domande, tutte, presentate dalla RA , in qualità di tutrice del figlio signor Parte_1 CP_6
nei confronti degli eredi aventi a oggetto la divisione della comunione ereditaria
[...] costituitasi sui beni del de cuius signor per tutte le ragioni indicate nel Persona_1 presente atto e, in particolare, per essere parte attrice decaduta dal termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. entro cui esercitare il diritto di accettare l'eredità stessa con beneficio di inventario, in favore del figlio/interdetto . CP_6
E, per l'effetto, rigettarsi tutte le domande svolte da parte attrice, nella pretesa (ma insussistente) veste di erede del sig. ; Persona_1
•dichiararsi, in ogni caso, inammissibile e/o totalmente (o parzialmente) infondata la domanda di indennizzo proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, con riferimento al periodo in cui il sig. avrebbe occupato la casa caduta in successione Persona_2 ereditaria, da un lato perché controparte pretenderebbe di essere indennizzata (pro quota) anche per la parte che spetterebbe invece ai soli eredi di (e l'attore, come Persona_1 si è detto, non vanta alcun diritto sull'eredità del nonno) e dall'altro perché, essendo il erede di , più che vantare dei diritti nei confronti degli eredi CP_6 Persona_2 di quest'ultimo, si trova invece nella condizione di dover rispondere del debito maturato dal medesimo nei confronti degli odierni convenuti, nella loro precipua qualità Persona_2 di eredi del sig. , proprio per le ragioni in punto di fatto e di diritto Persona_1 rappresentate nell'atto di citazione, ossia, per aver il sig. occupato la casa Persona_2 caduta in successione dalla morte del padre sig. avvenuta il 21.03.2007, Persona_1 sino al 06.09.2021;
•dal momento che i sig.ri , , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
intendono mantenere, tra di loro, il regime di comunione già in essere sugli CP_3 immobili oggetto di causa, disporsi la divisione dei medesimi caduti in comunione ereditaria a seguito della successione del defunto (e già prima in regime di Persona_2 comunione tra i convenuti, quali eredi del sig. ), con attribuzione in natura e Persona_1 in piena ed esclusiva proprietà, della parte spettante al signor , per la quota CP_6 di spettanza, pari a 1/25 (ossia, 1/5 della quota di 1/5 dei beni immobili lasciati in eredità dal signor al figlio , che potrà essere concretamente individuata Persona_1 Per_2 attraverso l'attribuzione di un appezzamento / porzione di terreno (a tal riguardo i convenuti non hanno particolari preferenze riguardo tale scelta, purché il valore sia congruo con pagina 3 di 14 quello della rispettiva quota), con esclusione quindi, della casa, di cui si chiede pertanto l'assegnazione per intero agli odierni convenuti, persone fisiche pro indiviso;
•rigettarsi la domanda presentata dalla RA , in qualità di tutrice del figlio Parte_1 signor , nei confronti degli eredi per ottenere la liquidazione della Carabina CP_6 appartenuta al signor , per le ragioni espresse nel presente atto e, in Persona_2 particolare, per aver la stessa RA partecipato alla procedura diretta alla Parte_1 rottamazione/distruzione della stessa, la quale non prevede alcun rimborso;
•rigettarsi la domanda presentata dalla RA , in qualità di tutrice del figlio Parte_1 signor , nei confronti degli eredi per ottenere la liquidazione del valore della CP_6 vettura che fu intestata al signor Honda HRV, targata Controparte_8
BJ575MC - per le ragioni espresse nel presente atto e, in particolare, per non aver avuto alcun valore commerciale e, anzi, per aver costituito un “passivo” dell'eredità;
•dichiararsi inammissibili e rigettarsi – in ogni caso – tutte le richieste di “liquidazione” in denaro sui beni mobili appartenuti al sig. , così come formulate da parte Persona_2 attrice, in quanto il nostro ordinamento non prevede alcun diritto del coerede di pretendere di ottenere lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione, imponendo agli altri coeredi di corrispondergli una somma di denaro corrispondente al presunto valore dei beni stessi;
parte attrice, oltretutto, non può in alcun modo pretendere lo scioglimento della comunione rispetto alle somme di denaro giacenti sul c/c illo tempore intestato ad Per_2
ovvero, lo scioglimento della comunione rispetto alla partecipazione sociale di
[...]
nella società in quanto gli eredi, tutti, vantano nei confronti Persona_2 Controparte_5 della suddetta banca e/o società semplicemente dei crediti, pro quota, iure ereditatis, né più
né meno.
In via riconvenzionale:
•si chiede, dunque, che il Giudice voglia condannare il signor , per il tramite CP_6 della tutrice RA , al pagamento in favore degli eredi del signor , Parte_1 Per_1 odierni convenuti, della somma di € 15.570,00 (1/5 di sua spettanza) a titolo di occupazione abusiva della casa caduta in successione ed originariamente di proprietà del defunto
, da parte del dante causa , per le ragioni tutte esposte in Persona_1 Persona_2 narrativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria;
•disporsi in capo al signor , per il tramite della tutrice RA CP_6 Pt_1
, l'obbligo di rifondere la quota di propria spettanza – pari a 1/5 del totale -
[...] relativamente alle spese funerarie per il de cuius anticipate dal signor Persona_2
, quota pari all'importo di € 1.690,00 (1/5 del totale di € 3.200,00, come da Controparte_2 fattura di C.O.F. NORD EST S.R.L. allegata sub doc. 10 per la realizzazione della lapide e
1/5 del totale di € 5.250,00 come da fattura di C.O.F. NORD EST S.R.L. allegata sub doc.
13 per il servizio funebre);
•disporsi in capo al signor , per il tramite della tutrice RA CP_6 Pt_1
, l'obbligo di risarcire i co-eredi/odierni convenuti per le spese di gestione del conto
[...] corrente che fu intestato al signor – pari a € 154,73, attuali, oltre costi e Persona_2 pagina 4 di 14 spese maturandi sino all'estinzione del conto corrente - per non aver (ingiustificatamente) dato il necessario consenso per procedere con l'estinzione del conto corrente stesso, i cui costi stanno continuando a maturare dal 2021 a tutt'oggi;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario
15% c.p.a. e i.v.a se dovuta, con condanna di parte attrice a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede.
DI PARTE CONVENUTA Controparte_5
In via preliminare/pregiudiziale
1) Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità di tutte le domande svolte dalla SI.ra Pt_1
, in qualità di tutrice del figlio SI. , nei confronti della società
[...] CP_6
per le ragioni indicate in diritto al punto I del presente atto. Controparte_5
2) Accertarsi e dichiararsi l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Verona in favore del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di impresa, per le ragioni indicate in diritto al punto II del presente atto.
3) Accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, ex art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, di tutte le domande svolte dalla SI.ra , in qualità di tutrice del figlio SI. Parte_1
, nei confronti della società per le ragioni indicate in CP_6 Controparte_5 diritto al punto III del presente atto.
Nel merito
4) In via principale, rigettarsi tutte le domande svolte dalla SI.ra , in qualità Parte_1 di tutrice del figlio SI. , nei confronti della società in CP_6 Controparte_5 quanto infondate per le ragioni indicate in diritto al punto IV del presente atto.
5) In subordine, ridursi le pretese attoree nella minor somma che risulterà di giustizia per le ragioni indicate in diritto al punto IV del presente atto.
6) Con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n.
22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);
pagina 5 di 14 richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo
Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale nell'interesse del figlio interdetto Parte_1 CP_6
quale erede dei defunti e
[...] Persona_1 Per_2
, ha chiesto lo scioglimento della comunione in morte dei predetti e
[...]
la divisione delle due masse ereditarie, nonchè svolto nei confronti della società domande di liquidazione iure hereditatis della Controparte_5
quota sociale facente capo al de cuius e di pagamento di Persona_2
indennità di carica sociale allo stesso spettante;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta dei convenuti Controparte_1 Controparte_2 [...]
e con la quale gli stessi – per CP_3 Controparte_4 quanto qui interessa - hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di sul presupposto Persona_1
pagina 6 di 14 che l'attore non sarebbe mai devenuto erede del de cuius, per non avere accettato l'eredità e non avere mai fatto l'inventario; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale la società convenuta - per Controparte_5 quanto qui interessa - ha preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona per avere le domande attoree nei confronti della società (di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento di indennità di
[...] Controparte_5
carcia) natura societaria ed essere, quindi, di competenza delle Sezioni
Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia;
partendo dall'esame dell'eccezione preliminare sollevata dai convenuti
+ 3; Controparte_1
osservato, al riguardo, che parte attrice: i) ha provveduto alla produzione dell'atto di accettazione dell'eredità di da parte del tutore Persona_1 dell'interdetto come doc. 26; ii) ha sottolineato come la CP_6 redazione dell'inventario costituisca uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio di inventario, sicchè, se si provvede alla sola accettazione senza redazione dell'inventario, il minore e/o interdetto non perde la qualità di erede ma sarà considerato erede puro e semplice;
iii) ha conseguentemente chiesto il rigetto della eccezione preliminare dei convenuti ed invocato, a conferma del proprio assunto, i principi da ultimo espressi da Cass. SS.UU. n. 31310/24, intervenuta proprio sul caso della accettazione di eredità con beneficio di inventario da parte di incapaci;
osservato che i convenuti hanno contestato, di per sé, la natura dirimente della produzione dell'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, ed hanno evidenziato: i) che è pacifico in atti che il tutore dell'interdetto non ha mai proceduto alla stesura dell'inventario; ii) che il procedimento complesso per l'acquisizione della qualità di erede da parte dell'incapace (l'attore interdetto non è, pertanto, CP_6 perfezionato;
iii) che l'attore non può conseguentemente acquisire la qualità di erede, essendo l'accettazione nulla per non avere rispettato tutti i requisiti di forma e sostanza;
iv) che, infatti, la sola dichiarazione di accettazione pagina 7 di 14 dell'eredità ex art. 484 cod.civ. non seguita dalla redazione dell'inventario non comporta l'acquisto della qualità di erede, e il minore/incapace resta nello stato di chiamato all'eredità sino al corretto completamento della procedura per l'accettazione beneficiata (che può avvenire o con la stesura da parte del legale rappresentante dell'inventario dei beni lasciati dal de cuius oppure con la stesura, da parte dell'interessato il cui stato di incapacità risulti essere cessato, dell'inventario dei beni lasciati dal de cuius entro 1 anno dal venir meno della causa di incapacità), il tutto, in ogni caso, fino allo spirare del termine di prescrizione di 10 anni dall'apertura della successione, decorso il quale l'incapace decade dall'acquisto della qualità di erede;
ritenuto che
l'eccezione preliminare in esame (inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di per non essere Persona_1
l'attore erede del de cuius avendo omesso di redigere l'inventario) non risulti sufficientemente persuasiva;
osservato che, sul tema, va affermato il principio espresso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'eredità devoluta all'incapace (minore o interdetto) e accettata dal legale rappresentante con beneficio di inventario comporta, anche nel caso in cui l'inventario non sia redatto, l'acquisto della qualità di erede da parte dell'incapace; rilevato che in tale direzione si è espressa in tempi recenti Cass. SS.UU.
n. 31310/24, che ha confermato l'indirizzo interpretativo1 che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall'inventario, sul presupposto, del tutto pacifico, che l'accettazione beneficiata è sempre 1 Indirizzo espresso attraverso le sentenze della Suprema Corte n. 15267 del 2019, n.
8832 del 1999, n. 2276 del 1995, n. 8034 del 1993, e motivato dal rilievo che la posizione del minore, una volta che l'eredità a suo favore sia stata debitamente accettata con beneficio di inventario, è disciplinata dalla norma, di carattere speciale, dettata dall'art. 489 cod. civ., secondo cui la decadenza a suo carico si verifica soltanto se nell'anno successivo al raggiungimento della maggiore età non sia redatto l'inventario. Il minore divenuto maggiorenne, nell'ipotesi considerata, non può rinunciare all'eredità, risultando essa già accettata in suo nome dal legale rappresentante, ma può solo procedere all'inventario, la cui omissione comporta che egli debba essere considerato erede puro e semplice. Infatti, l'art. 489 cod. civ., che consente ai minori, entro il compimento di un anno dalla maggiore età, di conformarsi alle norme sul beneficio di inventario e perciò, tra l'altro, di compiere l'inventario, commina, nel caso di inosservanza delle norme suddette, non già la nullità dell'accettazione con conseguente perdita della qualità di erede, ma la mera decadenza dal beneficio. pagina 8 di 14 accettazione dell'eredità, esprimendo la relativa dichiarazione la volontà del chiamato di succedere nel patrimonio del defunto;
rilevato che, nella richiamata pronuncia, la Corte non ha mancato di precisare: i) che la legge ripudia l'idea che l'intenzione di avvalersi del beneficio di inventario possa essere trattata alla stregua di una condizione sospensiva dell'accettazione, tale da esprimere la volontà del dichiarante di essere erede solo se risponderà dei debiti del de cuius nei limiti del valore dei beni ricevuti;
ii) che l'accettazione con beneficio d'inventario comporta ex sé l'acquisto della qualità di erede, tanto che gli art. 485 e seguenti cod. civ. disciplinano le condizioni ed i casi in cui può ottenersi o meno il beneficio, ma non si interessano della condizione di erede, che danno per acquisita;
iii) che deve escludersi che, ad accettazione dell'eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all'eredità e non erede;
osservato, pertanto, che, a fronte dei rilievi che precedono, appare non condivisibile l'argomento prospettato dai convenuti, secondo cui in mancanza dell'inventario “…la accettazione rimarrà priva di alcun effetto e il soggetto vulnerabile resterà nella posizione di chiamato all'eredità, sino alla redazione dell'inventario o sino alla decorrenza del termine prescrizionale”, sicchè, nel caso di specie, “…stante l'assoluta impossibilità per l'interdetto
di poter essere considerato erede puro e semplice – non è infatti Parte_2 mai venuta meno la causa della sua interdizione, ed è questa l'unica ipotesi per la quale egli avrebbe potuto acquisire detta qualità – egli, in qualità di chiamato all'eredità, è incorso a tutti gli effetti nel termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 480 c.c. e ha, così, perso il diritto di accettare
l'eredità del nonno ” (cfr. nota autorizzata dei convenuti dep. Per_4
24/09/25, pag. 8-9); ritenuto, invero, che i predetti assunti dei convenuti non possano essere condivisi, tenuto conto che i sopra riportati principi espressi dalla Corte operano non soltanto nel caso dell'incapace minore di età ma anche nel caso dell'incapace interdetto;
pagina 9 di 14 osservato, che la stessa Corte nella richiamata sentenza Cass. SS.UU.
n. 31310/24 ha sottolineato che argomenti contrari alla tesi in esame (qui sposata dai convenuti + 3) possono essere tratti proprio Controparte_1
dalla disciplina ricavabile dagli artt. 471 e 473 cod. civ., i quali, pur imponendo per i minori e gli incapaci, il primo, e per i corpi morali, il secondo, l'accettazione nella forma beneficiata, lasciano emergere due situazioni nettamente diverse e perciò diversamente tutelate, tenuto conto che mentre la condizione che impedisce agli enti morali di accettare l'eredità ultra vires è considerata dalla legge insita nella loro condizione o natura, ed
è quindi definitiva, per gli incapaci ( cioè sia i minori che gli interdetti) si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, per gli interdetti, al cessare dello stato di interdizione o d'inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ., sicché se per gli enti morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall'art. 485 cod. civ. con riguardo al termine entro cui l'inventario deve essere redatto, per gli incapaci [si legga, tutti] opera il diverso termine previsto dalla norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età o venuta meno la situazione di incapacità, la mancata redazione dell'inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale (cfr. Cass. SS.UU. n. 31310/24, in motivazione2 ); osservato, in tale prospettiva, che la Corte non ha mancato di sottolineare che, in base all'art. 487, comma 1, cod. civ., secondo l'interpretazione corrente, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità è impedita dall'atto di accettazione con beneficio di inventario, senza necessità che entro il termine prescrizionale l'inventario sia compiuto, precisando che tale conclusione è coerente con l'affermazione che la dichiarazione di accettazione beneficiata disgiunta dall'inventario vale come accettazione dell'eredità; osservato che, a fronte di quanto sopra, non convince neanche l'ulteriore rilievo critico dei convenuti, secondo i quali “Mentre per il minore si è certi che al compimento della maggiore età egli sceglierà se beneficiare o meno degli effetti della redazione dell'inventario (ma anche qui… se il minore al momento dell'apertura della successione ha 1 anno… dovremmo attenderne altri 18 per dare concretezza alla situazione ereditaria?!), per l'interdetto tale momento non potrebbe arrivare mai” (cfr. nota autorizzata dei convenuti dep. 24/09/25, pag. 8), tenuto conto che va preso atto che la disciplina legale si impernia sull'esigenza, che l'ordinamento considera primaria e prevalente anche su quella di dare certezza alle situazioni ereditarie, di dettare una regolamentazione di accentuato favore per gli incapaci chiamati a succedere, sia che si tratti di minori (destinati naturalmente a raggiungere la maggiore età, cioè la condizione per l'assunzione di responsabilità ultra vires per omessa redazione di inventario) sia, a fortiori, che si tratti di interdetti (cioè di soggetti che potrebbero potenzialmente perdurare sine die nella condizione di incapacità, con proporzionale rinvio in avanti, insieme al termine per l'inventario, anche del tempo di maturazione della condizione per l'assunzione di responsabilità ultra vires in caso di omessa redazione dell'inventario); ritenuto, pertanto, che quanto sopra sia sufficiente a respingere per infondatezza l'eccezione preliminare dei convenuti di inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di , dovendo Persona_1 affermarsi che l'attore è erede del de cuius;
passando all'eccezione preliminare sollevata dalla società CP_5
di incompetenza funzionale della domanda attorea di liquidazione della
[...]
quota ereditaria di nella società stessa e di pagamento CP_6 dell'indennità di carica spettante al defunto per essere di competenza del
Tribunale delle Imprese di Venezia;
ritenuto che
l'eccezione colga nel segno;
pagina 11 di 14 richiamato sul punto il contenuto dell'atto di citazione;
osservato che la liquidazione della partecipazione detenuta dal SI.
nella società va quantificata con le Persona_2 Controparte_5 modalità previste dall'art. 2473 cod.civ., così come richiamato dagli artt. 8 e
9 dello statuto di quest'ultima; rilevato che appare evidente che l'oggetto della domanda investe i rapporti societari e in particolare, a fronte delle norme che regolano le società (e, in particolare, dell'art. 2469 cod.civ.), i diritti disponibili che nascono dalla estinzione in capo ad un socio del rapporto societario in favore degli eredi del socio stesso, potenzialmente legittimati a subentrare nella società (vedi in senso analogo anche Trib. Venezia n. 345 del 2020, prodotta dalla società convenuta sub doc. 20); osservato che, in forza dell'art. 3 del D.Lgs. n. 168/2003, la competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa riguarda le cause che investono, in generale, i rapporti societari, cioè le relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e le situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale;
osservato che in tale ampia nozione rientrano anche le relazioni derivanti dall'estinzione dei detti rapporti societari e dal trasferimento delle partecipazioni sociali, sia le relazioni tra la società e i propri amministratori attuali e passati (cfr., per es., Cass. n. 2759/2016); rilevato, quindi, che, per gli stessi superiori rilievi, anche l'ulteriore domanda attorea di condanna di al pagamento iure Controparte_5 successionis dell'indennità per la carica di Presidente del CdA svolta dal de cuius dal 06/2002 al 09/2021 (cfr. atto di citazione, pag. 16) deve Per_2
essere considerata di competenza del Tribunale di Venezia - Sezione
Specializzata in materia di impresa. ritenuto, quindi, che le domande svolte dall'attore nei confronti della società (liquidazione di quota sociale facente capo ad Controparte_5
e pagamento di indennità di carica) rientrino nella competenza del Per_2
Tribunale delle Imprese;
pagina 12 di 14 osservato, quindi, che sulle dette domande debba essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Verona, per essere competente il Tribunale delle Imprese, Sezione Specializzata di Venezia;
osservato, quanto alle spese di lite, che, nel rapporto tra l'attore e i convenuti + 3, le spese vanno rimesse alla sentenza Controparte_1
definitiva; rilevato, per contro, che nel rapporto tra l'attore e la società CP_5
le spese seguono la soccombenza dell'attore, tenuto conto che con la
[...] declinatoria di competenza il giudice adito "…chiude il processo davanti a lui", ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c.; osservato, pertanto, che le spese tra l'attore e la società vanno liquidate come in parte dispositiva, ai sensi dei valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della domanda stessa come prospettato nell'atto introduttivo e dell'attività svolta (fasi di studio, introduttiva e istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare dei convenuti + 3 di Controparte_1 inammissibilità della domanda attorea di divisione dell'eredità di Per_1
;
[...]
2) dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Verona rispetto alle domande attoree di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento iure successionis Controparte_5 dell'indennità per la carica di Presidente del CdA, essendo competente sulle stesse il Tribunale delle Imprese istituito presso il Tribunale di Venezia;
3) dispone la separazione dalla presente causa della causa avente per oggetto le domande attoree di liquidazione della quota ereditaria di CP_6
nella società e di pagamento iure successionis
[...] Controparte_5 dell'indennità per la carica di Presidente del CdA,
4) concede il termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente provvedimento per la riassunzione innanzi al Tribunale competente;
5) condanna l'attore a rimborsare alla società le spese di Controparte_5
pagina 13 di 14 lite, che si liquidano in € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario
15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
6) dispone come da separata ordinanza per la rimessione della causa in istruttoria e la decisione sulle ulteriori domande di parte attrice.
Verona, 12/12/2025
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A sostegno della conclusione qui accolta, la Corte declina ulteriori argomenti.
Una prima conferma può trarsi dalla previsione dell'art. 320, comma 3, cod. civ., che sottopone l'accettazione dell'eredità del minore alla autorizzazione del giudice tutelare, tenuto conto che la necessità della preventiva autorizzazione implica che la legge riconosce all'atto di accettazione beneficiata, compiuto dal legale rappresentante, effetti nella sfera giuridica del minore, che non si vede possano essere diversi da quello dell'acquisto della qualità di erede.
In senso analogo - dice la Corte - milita l'art. 484 cod. civ., che prevede l'inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall'inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registri immobiliari, che, pur non avendo essa efficacia costitutiva, presuppone il riconoscimento alla relativa dichiarazione di un autonomo effetto ai fini della pubblicità, il quale, anche in questo caso, non può che identificarsi nella accettazione dell'eredità. pagina 10 di 14