Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 09/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 1950 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
[...]
***** letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09/01/2025;
− Ritenuto che la presente udienza viene celabrata in modalità cartolare;
− Considerato che entrambe le parti hanno depositato note scritte cui si rinvia integralmente;
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa
Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Alle ore 11.10, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. il Giudice
Maria Margherita Urso Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa
Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE nella persona del Giudice onorario dr.ssa Maria Margherita Urso, al termine dell'udienza cartolare celebrata il giorno 09.01.2025, all'esito della Camera di
Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1950 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
n. 4, CF: elettivamente domiciliato in Corleone CodiceFiscale_1
nella Via F. Bentivegna n. 185 presso lo studio dell'Avv. Pierfranco Puccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto,
- ricorrente -
E
C.F. e PEC Controparte_2 P.IVA_1
t, con sede legale in nella via Email_1 CP_1
Maqueda n.100, in persona del legale rappresentante pro tempore, On. Prof.
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rappresentato e difeso – giusta determinazione n. 5275 del Parte_2
28.11.2024 e per mandato conferito con separato atto – sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Caterina Cantiello del foro di e dall'avv. CP_1
Simona Vitale del foro di , Funzionari dell'Avvocatura dell'Ente, CP_1
- resistente - avente oggetto: opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4613 del
21.08.2024, emessa dalla Controparte_3
[...] Controparte_4
e Tributo speciale, notificata in data 02.09.2024 dal al Sig. Controparte_5
Parte_1
********
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, respinta, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4613 del 21.08.2024, emessa dalla
[...]
Controparte_6
e Tributo
[...]
speciale, notificata in data 02.09.2024 dal al Sig. Parte_1
• conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
• condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'Amministrazione
opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 462,00 per
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compensi professionali, oltre spese generali, ed oneri riflessi (CPDEL
e INAIL) nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da avvocati iscritti all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici;
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatte queste brevi premesse si osserva che, con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 19.09.2024, il Sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso l'ordinanza – ingiunzione, irrogata dalla CP_1 [...]
, n. 4613 del 21 agosto 2024, Controparte_7
notificata in data 2 settembre 2024, con la quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 600,00 per violazione dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e l'importo di 8,52 € per spese di notifica.
L'opponente chiedeva al Tribunale adito, previa sospensione dei suoi effetti,
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
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Con decreto reso inaudita altera parte, in data 20.09.2024, il Tribunale sospendeva l'esecutorietà del provvedimento impugnato, fissando l'udienza di prima comparizione per il 11.12.2024.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la Controparte_2
con memoria di costituzione, con la quale contestava i motivi di
[...]
opposizione, perché infondati in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11.12.2024, celebrata in modalità cartolare, Il Tribunale fissava l'udienza del 09.01.2025 per la discussione e la decisione orale, assegnando alle parti termine di dieci giorni prima l'udienza per il deposito di note conclusive.
Con successivo decreto reso in data 17.12.2024, il Tribunale disponeva – per l'udienza del 09.01.2025 – la trattazione scritta ed assegnava alle parti termine sino alle ore 8.00 dello stesso giorno per il deposito di note scritte.
Indi, alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con le note scritte, tempestivamente depositate, la causa veniva trattenuta in riserva e decisa con lettura del dispositivo, in assenza delle parti e deposito delle motivazioni in Cancelleria.
Ciò posto, nel merito si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sulla nullità dell'ordinanza – ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento presupposto -violazione dell'iter procedimentale ai sensi della
Legge n. 689 del 1981 e del diritto di difesa:
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Con il primo motivo di opposizione, il Sig. ha eccepito la nullità Pt_1
dell'ordinanza ingiunzione, sull'assunto che non gli sarebbe stato notificato il verbale di accertamento presupposto.
Tale eccezione non merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione versata in atti, si evince chiaramente la correttezza dell'iter procedimentale a seguito del quale è stata elevata la sanzione amministrativa per violazione dell'art. 192, 1 comma, del D. Lgs. n.
152/2006 a carico di parte opponente.
Infatti, quest'ultimo fonda la nullità dell'ordinanza – ingiunzione opposta asserendo che “non è mai stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento dell'infrazione”. Pertanto, “l'ordinanza – ingiunzione è da considerarsi nulla se non viene fornita prova della corretta notifica dei verbali in essa richiamati”.
Tale affermazione, tuttavia, non corrisponde al vero.
Infatti, il verbale di accertamento della violazione è stato correttamente notificato a parte opponente, come risulta dalla relata di notifica, allegata al presente verbale (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte resistente), notificata dall'Ispettore di P.C. e firmata per ricevuta dal Controparte_8
sig. Parte_1
L'apposizione della firma da parte del sig. è prova del fatto che ha Pt_1
ricevuto correttamente il verbale di accertamento. Peraltro, è evidente che la sottoscrizione apposta dal sig. nella citata relata, è autentica. Infatti, da Pt_1
una semplice comparazione della stessa (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte resistente) con la sottoscrizione apposta nel verbale di dichiarazioni
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spontanee rese il 14.10.2019 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo di parte resistente) è facile intuire che le due sottoscrizioni sono perfettamente corrispondenti.
È palese, dunque, che il procedimento sotteso all'adozione dell'ordinanza – ingiunzione è stato svolto correttamente, e, pertanto, la suddetta ordinanza è pienamente legittima.
L'opponente, inoltre, asserisce l'avvenuta violazione dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689/1981.
Anche tale eccezione non merita accoglimento.
Infatti, nel verbale di accertamento dell'infrazione, è espressamente indicata la possibilità per il trasgressore di presentare scritti difensivi, documenti o la possibilità di essere sentiti personalmente. Dunque, essendo stata fornita la prova della corretta notifica del verbale al sig. è chiaro che non è stato Pt_1
violato né il predetto art. 18, né, di conseguenza, l'art. 24 della Costituzione.
In ragione di quanto sopra detto è evidente che l'iter procedimentale condotto dalla è assolutamente corretto e, Controparte_2
pertanto, l'ordinanza – ingiunzione è pienamente legittima.
Sulla nullità dell'Ordinanza – Ingiunzione per violazione del termine previsto dall'art. 14, comma 2, Legge n. 689 del 1981:
In ordine al motivo di doglianza attinente alla presunta violazione del termine di cui all'art. 14 comma 2, Legge n. 689 del 1981, per quanto argomentato nel primo motivo è chiaro che anche questo è del tutto infondato.
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Sul punto, essendo stata fornita la prova della corretta notifica del verbale di accertamento nr. B1/82/19 ne consegue la correttezza dell'iter procedimentale previsto di cui al citato art.14.
Infatti, la violazione è stata accertata durante il sopralluogo del 24.08.2019 e il verbale di accertamento dell'illecito è stato notificato al signor in data Pt_1
16.10.2019, pertanto nel pieno rispetto del termine perentorio non superiore a
90 gg. per la comunicazione dell'addebito agli interessati di cui all'art. 14, comma 2, Legge n. 689 del 1981.
Alla luce di quanto argomentato anche tale motivo risulta infondato.
Sulla nullità dell'ordinanza – ingiunzione per intervenuta prescrizione del credito:
In merito all'asserita intervenuta prescrizione del credito si rappresenta quanto segue.
Parte opponente fonda tale motivo sull'avvenuto decorso del termine breve di prescrizione – previsto per le sanzioni amministrative – di 5 anni, asserendo che non è stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione tra la data dell'accertamento dell'illecito ambientale, avvenuto in data 24.08.2019 e l'ordinanza – ingiunzione, oggi opposta, notificata in data 2.09.2024.
Il diritto della PA di riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dal momento in cui è stata commessa la violazione.
La prescrizione, secondo le norme del codice civile, inizia nuovamente a decorrere per intero ogni volta che l'amministrazione notifica un atto dal
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quale emerge la volontà di realizzare il proprio credito ed in particolare dai seguenti atti: notificazione del processo verbale di accertamento;
notificazione dell'ordinanza ingiunzione, iscrizione al ruolo esattoriale.
Per giurisprudenza consolidata l'idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'art. 2943 cod. civ., va riconosciuta non soltanto a quegli atti della sequenza procedimentale specificamente contenenti la "intimazione ad adempiere" – ma a qualsiasi atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, rilevabile anche di ufficio ove risultante dagli atti.
A tal riguardo, va rilevato che la Corte di Cassazione “…dopo avere precisato che il diritto dell'Amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. L'art. 2943, comma 4, cod. civ. stabilisce, a sua volta, che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore…”. Inoltre, afferma che “…la notifica al trasgressore del verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria
e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria…”. Infine, ritiene che non “…ha pregio l'argomento … che il tempo trascorso dal fatto fino all'adozione dell'ordinanza ingiunzione avrebbe inciso negativamente sulle possibilità di difesa dell'interessato, atteso che il privato non deve attendere l'ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive, potendo
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proporle…a seguito della notifica del verbale di accertamento e di contestazione della infrazione” (Corte di Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28011/2023).
Alla luce delle superiori argomentazioni, è indubbio che la regolare notifica del verbale di accertamento dell'illecito va considerata quale atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, essendo avvenuta la notifica del suddetto verbale in data 16.10.2019
è chiaro che il credito non risultava prescritto in data 2.09.2024, data in cui la ha correttamente emesso e notificato Controparte_2
l'ordinanza – ingiunzione.
Alla luce di quanto sopra, anche tale eccezione deve essere rigettata.
Sulla mancanza di prove in ordine alla presunta violazione dell'art. 192 D.
Lgs. n. 152 del 2006, sulla carenza di legittimazione passiva del sig. in Pt_1
ordine alla violazione accertata e sulla mancanza di prove sufficienti ex art. 23 della Legge n.689 del 1981:
L'opponente afferma che l'Ordinanza – Ingiunzione andrebbe comunque annullata in quanto “non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, asserendo, altresì, che: “non v'è alcun elemento valido che induca ad identificare come autore della violazione il sig. atteso che, come riportato nell'ordinanza impugnata, i Pt_1
rifiuti venivano rinvenuti a seguito di un sopralluogo e che, pertanto, non veniva accertata
l'infrazione nel momento in cui la stessa veniva compiuta”.
Tale doglianza, tuttavia, non è condivisibile.
Come è stato rappresentato dall'opposta e come si evince dalla documentazione allegata, la predetta ordinanza – ingiunzione fa seguito al
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verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.B1/82/19 del 14/10/2019 (All.3), redatto dal Corpo di Polizia Municipale di Corleone, a carico del sig. in qualità di autore dell'infrazione. Parte_1
Il suddetto verbale è stato elevato a seguito del sopralluogo del data
24.08.2019, alle ore 17.00, effettuato presso il Comune di Corleone, contrada
Montagna Vecchia-Acqua di Pietà, durante il quale – a seguito di apposita segnalazione – il personale del Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Corleone accertava la presenza di un cumulo di rifiuti rinvenuti in stato di abbandono su area pubblica.
Sul posto, quindi, gli Agenti riscontravano la presenza di un cumulo di rifiuti di diverso genere, quali manufatti in plastica, giocattoli, pezzi di mobilio, carta e cartoni tra cui materiale scolastico, sacchetti vari, vecchi abiti, bottiglie in vetro e ulteriori rifiuti. Gli Agenti di Polizia, pertanto, provvedevano a redigere un verbale di accertamento delle attività svolte, assunto al prot. n.
703 (cfr. doc. 4 allegato al fascicolo di parte resistente), nel quale sono state allegati i rilievi fotografici.
Dall'ispezione dei rifiuti, il Corpo di Polizia Municipale riusciva a risalire alla loro provenienza ritenendo che questi fossero di proprietà del nucleo familiare del sig. nato a [...] il [...] e della sig.ra Parte_3
, nata a [...] il [...]. Controparte_9
In seguito alle predette attività, venivano svolte ulteriori indagini, verbalizzate nelle annotazioni del Corpo di Polizia Municipale – Uffici di Polizia
Giudiziaria – del 29.08.2019, prot. n. 714 (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo di
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parte resistente) nelle quali – attraverso la comparazione di ulteriore documentazione fotografica agli atti del suddetto ufficio – veniva confermata la riconducibilità dei rifiuti al suddetto nucleo familiare Parte_4
Pertanto, in data 12.10.2019, veniva notificato al signor , il Parte_3
verbale di accertamento di violazione nr. B1/66/19 del 30.08.2019, in qualità di autore dell'infrazione (cfr. doc. 6 allegato al fascicolo di parte resistente).
In seguito alla suddetta notifica, in data 14.10.2019, il signor. Parte_1
odierno opponente, si recava presso gli Uffici del Comando di Polizia
Municipale, sito in Corleone, via Giuseppe Verdi n.13 e rilasciava le seguenti dichiarazioni spontanee – trascritte nel verbale prot. n. 876 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo di parte resistente): “in merito al verbale di accertamento di sanzione amministrativa nr. B1/66/19 del 30/08/2019, elevato a carico di mio cognato
ed allo stesso notificato in data 12.10.2019, relativo al rinvenimento di Parte_3
vari oggetti illecitamente abbandonati in modo incontrollato su pubblica via riferisco che erano nelle mie disponibilità, in quanto risultavano custoditi all'interno della casa di mia madre sita in Cortile Giardini di questo Comune. Tali oggetti, poiché dovevo svuotare detta casa, erano da me stati affidati ad un soggetto di cui non so riferire il nominativo al fine di provvedere al loro smaltimento, quali rifiuti. Riconosco tali oggetti in quelli mostratomi in immagine fotografica dall'Ispettore di P.M. qui verbalizzante”.
A seguito delle suddette dichiarazioni spontanee, il Corpo di Polizia
Municipale di Corleone provvedeva in data 16.10.2019, a mezzo di ufficiale giudiziario, a notificare al signor – in qualità di autore Parte_1
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dell'infrazione – il Verbale di accertamento di violazione Nr. B1/82/19 del
14.10.2019 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte resistente).
La resistente ha evidenziato che nel predetto verbale, veniva rappresentata al trasgressore la possibilità per gli interessati di far pervenire “entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione … alla scritti difensivi e Controparte_2
documenti” ed alla possibilità di “chiedere di essere sentiti personalmente” e che l'opponente non produceva alcuna deduzione difensiva in ordine alla comunicazione ricevuta.
In mancanza, dunque, di argomentazioni difensive e confermata la bontà dell'accertamento e della contestata violazione, la Controparte_2
notificava al sig. in qualità di trasgressore,
[...] Parte_1
l'ordinanza ingiunzione, chiedendo il pagamento della somma pari ad €
608,52, comprensiva della sanzione amministrativa irrogata e delle spese di notifica dell'ordinanza di ingiunzione oggi impugnata.
Il verbale di accertamento dell'illecito notificato al signor è diretta Pt_1
conseguenza delle dichiarazioni spontanee rese dallo stesso opponente in data
14.10.2019 (cfr. doc. 7 allegato al fascicolo di parte resistente).
Proprio in sede di dichiarazioni spontanee, il afferma che i rifiuti Pt_1
rinvenuti durante il sopralluogo svolto dalla Polizia municipale di Corleone in data 29.08.2019, erano nella sua disponibilità, in quanto risultavano custoditi all'interno dell'abitazione della madre. Successivamente il signor al fine Pt_1
di svuotare la casa della madre, ha affermato di averli affidati ad un soggetto terzo affinché questi provvedesse al loro smaltimento.
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A fronte di tali dichiarazioni, il Corpo di Polizia Municipale di Corleone correttamente ha notificato al sig. il verbale di accertamento dell'illecito Pt_1
amministrativo nr. B1/82/19.
Successivamente, la , prima di emettere Controparte_2
l'ordinanza – ingiunzione, oggi opposta, nel corso dell'attività di istruttoria, ha chiesto chiarimenti circa il predetto verbale di accertamento al Corpo di
Polizia Municipale di Corleone.
Quest'ultimo mediante nota prot. n. 8262 del 10.03.2023 (cfr. doc. 8 allegato al fascicolo di parte resistente) ha relazionato su tutte le attività di accertamento svolte ai fini dell'elevazione del predetto verbale.
A seguito, pertanto, delle predette dichiarazioni spontanee, è emersa chiaramente la personale responsabilità per l'illecito oggetto dell'ordinanza in capo al signor in quanto lo stesso era il proprietario dei rifiuti, come da Pt_1
lui stesso affermato.
Nella qualità di proprietario, pertanto, aveva l'obbligo di assicurare il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.
A nulla vale, ai fini dell'esclusione della responsabilità, il fatto che l'opponente ha dichiarato di aver successivamente incaricato un soggetto – di cui, peraltro, non ha neanche saputo riferire il nominativo – al fine di provvedere allo smaltimento dei rifiuti.
Si precisa, peraltro, con riferimento a questa affermazione, che il sig. Pt_1
non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo incarico ad un terzo dello smaltimento dei rifiuti.
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È evidente, pertanto, che la norma violata è quella contemplata dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, la quale “vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo”.
La norma è diretta alla tutela del bene primario della salute pubblica, nonché dell'ambiente.
Nella fattispecie in esame è incontestato, anzi confermato dallo stesso trasgressore, per sua stessa ammissione, che i rifiuti appartenevano a quest'ultimo. Il fatto di averli affidati ad un terzo non può certo esimere il proprietario dei rifiuti dalla responsabilità per il loro corretto smaltimento.
Infatti, in materia di gestione dei rifiuti, vige il principio della responsabilità del proprietario/produttore per il corretto smaltimento. Il fatto che non sia stato materialmente lui a porre in essere la condotta di abbandono non ha rilevanza.
Infatti, se il proprietario volesse affidare ad un terzo lo smaltimento di rifiuti, comunque dovrebbe conferirli a soggetti abilitati al loro ritiro e smaltimento.
Viceversa, affidandoli a soggetti non autorizzato, accetta il rischio di uno smaltimento illecito e ne dovrà rispondere.
La norma, peraltro, è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, per evidenti esigenze di effettività della tutela ambientale, ricomprendendo nell'alveo degli obbligati qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti
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nocivi per la salvaguardia dell'ambiente (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 gennaio,
2021 n. 3; TAR Bari, sez. I, 11 novembre 2021 n. 1627; T.A.R. Parma, sez. I,
26/05/2017, n. 187; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 03/08/2015, n. 809).
Se così non fosse, paradossalmente, al proprietario dei rifiuti basterebbe affidare questi ad un soggetto terzo e non dover preoccuparsi del loro smaltimento, o, ancora più semplicemente negare di averli abbandonati per ottenere l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione irrogata.
In questo modo si andrebbe contro alla ratio sottesa all'art. 192 del D. Lgs.
152 del 2006, volta a sanzionare il proprietario del rifiuto che smaltisca questi in modo non conforme a quanto previsto dalla normativa o li affidi semplicemente a terzi non autorizzati.
Per le ragioni sopra dette, il fatto che l'accertamento della violazione sia avvenuta in un momento successivo alla commissione dell'illecito non esclude la responsabilità del proprietario dei rifiuti.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare superfluo qualsivoglia considerazione circa la presunta violazione dell'art. 23 della Legge n. 689 del
1981 sostituito dall'art.36 del D. Lgs. 150/2011, in ordine alla mancanza di prove sufficienti circa la responsabilità dell'opponente.
Infatti, per quanto detto risulta che sia stata data ampia prova della responsabilità del sig. nell'integrazione dell'illecito di cui al citato art. Pt_1
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quale autore dell'illecito sanzionato, come espressamente prescrive Pt_1
la norma.
Il ricorso, dunque, è assolutamente infondato anche sotto i profili qui considerati.
Pertanto, non vi è dubbio alcuno che il Sig. ha violato l'art. Parte_1
192 del D.lvo. 192 co. 1, sia che lo stesso sia produttore o detentore dei rifiuti depositati, sia che si possa considerare mero trasportatore degli stessi, perché in ogni caso ne è stato anche se per poco tempo detentore e li ha abbandonati sul suolo in violazione della legge.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata, pertanto, è stata correttamente emessa e risulta assolutamente legittima e valida, mentre le tesi di parte ricorrente non hanno alcun fondamento e/o riscontro né giuridico né reale e come tali vanno rigettate.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto del ricorso in opposizione e per l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte
(con esclusione dell'attività istruttoria che non è stata espletata), assumendo a riferimento lo scaglione fino ad € 1.100,00.
Così deciso in Termini Imerese il 09.01.2025
Il G.O.P.
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Maria Margherita Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
192 del Dlgs. 152/2006 che sanziona l'abbandono irregolare di rifiuti sul suolo, e non vi è dubbio alcuno che i rifiuti di cui al verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata siano stati abbandonati dal sig. Pt_1