Art. 8. Accesso dei fonogrammi nella scuola 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.
Articolo 7
- Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Articolo 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 93
Versione
1 marzo 1992
1 marzo 1992
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