CASS
Ordinanza 6 dicembre 2024
Ordinanza 6 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di determinazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, il trust fiduciario stipulato tra gli ex coniugi durante il matrimonio, non essendo finalizzato alla soddisfazione di interessi di natura familiare, né all'incremento del patrimonio comune dei coniugi, non può concorrere alla valutazione dello squilibrio patrimoniale che l'assegno stesso è destinato a compensare, trovando esclusiva tutela, in caso di inadempimento agli obblighi di ritrasferimento, negli ordinari rimedi contrattuali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/12/2024, n. 31333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31333 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Oscuramento O Assegno Dott. TI RT Presidente divorzile Dott. Tricomi Laura Consigliere Dott. Iofrida Giulia Consigliere Dott. Garri Guglielmo Consigliere-Rel. Ud. 12/09/2024 Dott. Reggiani Eleonora Consigliere CC Cron. ha pronunciato la seguente ORDINANZA R.G.N. 11368/2017 sul ricorso n. r.g. 22902/2023 proposto da: OL CA AD IA SCIUME', rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Mariconda e Francesca Pace, elettivamente domiciliato in Milano, Via Cerva n. 8 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Mariconda giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro NA SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica de Fanis, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso 22 Marzo n. 25 come da procura speciale in atti. 1 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2575/2023, pubblicata in data 29/08/2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere dott. Guglielmo Garri;
RILEVATO CHE 1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato in data 18 settembre 2020 la signora NA OS chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 maggio 1969 con il signor AO SC che pur aderendo alla domanda sullo status chiedeva in via riconvenzionale la somma di € 10.000,00 a titolo di assegno divorzile al fine di assicurargli i mezzi adeguati, fino alla reimmissione nella titolarità del suo patrimonio sociale trasferito fiduciariamente alla moglie e ai figli. 2. Il Tribunale di Milano disponeva in ordine allo status e respingeva la domanda formulata dal resistente, ritenendo insussistente l'allegato squilibrio reddituale in quanto estranee al giudizio le vicende patrimoniali intercorrenti tra le parti in ordine alla intestazione fittizia alla moglie dell'ingente patrimonio familiare posta in essere al fine di sottrarre l'ingente patrimonio familiare dalle conseguenze derivanti dalle condotte tenute nel corso della sua vita professionale. 3. La Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione. La sentenza della Corte di appello di Milano ha, in primo luogo, fondato la propria decisione sulla reciproca autosufficienza economica delle parti in quanto entrambi titolari di pensione di vecchiaia pari ad euro 80.767,00 per la signora OS ed euro 124.406,00 per il signor SC. Più in particolare, in ordine alla domanda di assegno divorzile pari ad euro 10.000 mensili finalizzata a percepire l'assegno fino a quando il ricorrente non fosse stato reimmesso nella disponibilità del suo 2 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 patrimonio che la moglie si rifiuterebbe di restituire, venendo meno così al patto fiduciario di restituzione, la corte distrettuale ha ritenuto non valutabile la circostanza dedotta dall'odierno ricorrente costituita dalla mancata restituzione dell'ingente patrimonio anche societario intestato fiduciariamente e che sarebbe stato trasferito ancor prima della separazione coniugale in un Trust intestato alla moglie ed al figlio per mettere il patrimonio stesso al riparo dalle conseguenze derivanti dal coinvolgimento in crack finanziari e da condotte sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria penale. La Corte di appello ha ritenuto tale circostanza irrilevante in tale sede non sussistendo in concreto, appunto, uno squilibrio economico patrimoniale tra le parti. Inoltre, la circostanza che il patrimonio intestato fiduciariamente in un trust non sia stato restituito non può essere equiparata ad un elemento di natura equiparativa/compensativa ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Ciò premesso, il signor SC propone ricorso per Cassazione assistito da cinque motivi di ricorso, cui la signora OS ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 cpc in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte della sentenza in cui il giudice di secondo grado ha affermato erroneamente che il reddito annuo del sig. SC di natura pensionistica è pari ad euro 124.000,00; tale errore, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato determinante dal momento che ha indotto il giudice di secondo grado a ritenere insussistente, nel caso di specie, alcuno squilibrio economico, sebbene in concreto il reddito da pensione sia di gran lunga inferiore, ossia pari ad € 50.000 circa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 5 comma 6 della legge numero 898/1970 in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza in cui la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la circostanza del trasferimento fittizio alla moglie del patrimonio 3 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 ricorrente non possa essere equiparata a un elemento di natura perequativo-compensativo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che entrambi i coniugi sono stati rinviati a giudizio dal GIP di Milano e che l'avv. SC avrebbe trasferito il suo reddito fittiziamente alla moglie per sfuggire ai creditori ed all'autorità penale.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la corte di merito totalmente trascurato elementi pacifici ed incontestati quali l'età e lo stato di salute del ricorrente sottoposto ad un intervento chirurgico di aneurismectomia dell'aorta, sostituzione di valvola cardiaca ed angioplastica. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la corte di appello a ritenere sussistente il presupposto della impossibilità dell'avvocato SC di procurarsi i mezzi adeguati per far fronte alla sua precaria situazione economica. 5. Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La posizione del ricorrente di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile anche in considerazione della intestazione fittizia del proprio patrimonio integrante ad avviso della corte distrettuale un'ipotesi di lite temeraria sarebbe la conseguenza degli errori perpetrati dal giudice in ordine all'errata valutazione delle posizioni economiche delle parti che avrebbero dovuto comportare un esito favorevole della domanda formulata dall'odierno ricorrente. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con il primo motivo l'odierno ricorrente contesta l'affermazione del giudice di secondo grado in ordine al reddito annuo del sig. SC di natura pensionistica pari ad euro 124.000,00, viceversa, avente natura 4 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 reddituale in quanto comprendente anche il pagamento di compensi professionali;
tale errore ad avviso del ricorrente sarebbe stato determinante, dal momento che ha indotto il giudice di secondo grado a ritenere che non sussista nel caso di specie alcuno squilibrio economico, sebbene in concreto il reddito da pensione del ricorrente sia in realtà di gran lunga inferiore. Orbene, tale censura è infondata. Va al riguardo premesso che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (vedi di recente SS.UU. 2024/5792). Ciò posto, più specificamente, sul punto è intervenuta questa Corte (Sentenza n. 37382 del 21/12/2022) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice 5 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 di merito;
d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza. Al riguardo si osserva come l'errore compiuto dalla Corte non possa ritenersi di natura decisiva, in quanto la motivazione non sarebbe stata diversa sulla base di un corretto scrutinio degli elementi probatori a disposizione del giudice. La Corte di appello facendo proprie le affermazioni del giudice di primo grado ha, comunque, ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile: il signor SC ha un reddito da pensione tale da consentirgli di condurre una vita dignitosa e, comunque, continua a produrre un reddito derivante dall'esercizio della professione forense;
pertanto è da ritenersi come l'errore percettivo imputato al giudice di secondo grado non sia da ritenersi decisivo ai fini della decisione. D'altra parte, la Corte di appello, facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto, per un verso come non vi sia uno squilibrio tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile e soprattutto come l'avv. SC non si trovi nella condizione soggettiva richiesta dalla legge dell'assenza di mezzi adeguati a condurre una vita libera e dignitosa. Conseguentemente, l'asserito errore circa l'importo percepito, che, peraltro, risulta corretto per l'anno 2020, non condiziona la correttezza della decisione fondata sull'assenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente aggredisce la sentenza della Corte di appello che ha escluso la idoneità del trasferimento fittizio alla moglie del patrimonio per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da parte del marito ai fini perequativo-compensativi. Va premesso che in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la Corte d'appello ha statuito in maniera conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte a partire dall'arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Sez.Un. n. 11.7.2018 n. 18287), al fine di indicare un percorso interpretativo che tenesse conto 6 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 dell'esigenza riequilibratrice (sottolineata dalle Sezioni Unite del 1990) e della necessità di «attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei», in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento, con superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio. Si è quindi affermato che il giudice deve accertare l'adeguatezza dei mezzi «attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto». I criteri di cui all'art.5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. E' stato, comunque, affermato dalle Sezioni unite che «La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla 7 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, accertare «se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano dunque una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Si è inoltre chiarito come «l'autoresponsabilità – cui nella sentenza della Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo - deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di 8 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole». Come ribadito nella successiva sentenza n. 9004/2021 delle stesse Sezioni Unite, «tale accertamento non inerisce all'atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest'ultimo nella sua effettività, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno». Nella ordinanza del 30 agosto 2019, n. 21926, questa Corte ha quindi ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. Sul tema della pariordinazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico e, in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo 9 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno, non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge. In definitiva, occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità 10 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Ciò detto, il giudice del merito deve effettuare un esame bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico- giuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale. Ciò posto, evidenziati gli elementi fondamentali dell'assegno divorzile, è da rilevarsi come la corte territoriale abbia correttamente ritenuto il trasferimento fiduciario come inidoneo ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo/compensativa. Ed invero, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il Trust fiduciario non ha comportato un reale arricchimento della signora OS tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il Trust a semplice richiesta di quest'ultimo che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore 11 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia. Inoltre, le partecipazioni trasferite fiduciariamente alla moglie non possono costituire elemento di valutazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore del marito a fini compensativi e perequativi, laddove il patrimonio comune la cui formazione nel corso del matrimonio potrebbe giustificare il riconoscimento a favore del soggetto non intestatario di tale patrimonio non può essere consistente nell'intestazione fittizia dei beni in virtù del Trust fiduciario che si ripete è caratterizzato da uno spostamento di ricchezza con precipua causa fiduciaria, con conseguente obbligo di ritrasferimento dei bani all'effettivo titolare. In altri termini, la titolarità dei beni intestati fiduciariamente alla moglie non comporta uno squilibrio economico ai danni del conferente (il sig. SC). La restituzione dei beni è questione per un verso non rientrante nell'ambito del giudizio in materia di famiglia non avendo il trasferimento una causa familiare ma eminentemente fiduciaria, per altro verso non rientra a far parte dell'apporto patrimoniale reso da uno dei due coniugi nella misura in cui è caratterizzato dall'obbligo restitutorio al reale titolare. L'obbligo di ritrasferimento esclude in radice la formazione di un patrimonio riconducibile alla coniuge da computarsi ai fini del contributo del marito alla formazione del patrimonio comune per giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativo/perequativa. In conclusione, è da ritenersi che il Trust fiduciario non si caratterizzi per un conferimento in un'ottica di soddisfazione di interessi di natura familiare da compensare con il riconoscimento dell'assegno divorzile, né sia comunque finalizzato all'incremento del patrimonio comune dei coniugi non rivestendo dal punto di vista causale la funzione di contributo alla formazione del patrimonio medesimo, trovando la sua tutela, in caso di inadempimento agli obblighi di ritrasferimento, negli ordinari rimedi di diritto civile nell'ambito della materia contrattuale. 12 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 D'altra parte, assegnare all'assegno in questione una funzione diversa da quella riequilibratrice comporterebbe una evidente violazione della norma di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio nella misura in cui gli fosse assegnata la funzione di strumento di pressione per il ritrasferimento dei beni fittiziamente intestati. In conclusione, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 5 citato non rientrando tale trasferimento fiduciario nell'ambito degli apporti economico-patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio da valutarsi in funzione perequativo compensativa. Anche il terzo motivo è da ritenersi infondato non avendo alcun rilievo ai fini della decisione in ordine all'assegno divorzile e alla sussistenza o meno dei suoi presupposti l'errore compiuto dal giudice in ordine agli esiti del giudizio penale dinanzi al gip di Milano. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della sentenza di secondo grado nella misura in cui la stessa avrebbe totalmente trascurato elementi pacifici ed incontestati come l'età del ricorrente, nonché il suo stato di salute. Tali elementi appaiono non appaiono determinanti ai fini della valutazione della correttezza della decisione del giudice di appello che ha fondato la stessa sulla base di una valutazione complessiva del reddito pensionistico dei coniugi che non evidenzia un chiaro e lampante squilibrio economico fra le parti;
peraltro è da evidenziarsi che il reddito per l'anno 2020 dello SC pari ad € 124.000,00 circa composto da pensione e compensi di natura professionale evidenzia ad avviso della corte una significativa capacità lavorativa e reddituale dell'odierno ricorrente. Infine, è inammissibile il quinto motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c. per genericità dello stesso che rimanda genericamente a tutti i motivi esposti in precedenza. Tale modalità di censura non è idonea ad aggredire utilmente la decisione impugnata. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza. 13 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 Va disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati personali. Così deciso in Roma, il 12/09/2024 Il Presidente RT TI 14 Rg 22902/2023
- ricorrente -
contro NA SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica de Fanis, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso 22 Marzo n. 25 come da procura speciale in atti. 1 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2575/2023, pubblicata in data 29/08/2023, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere dott. Guglielmo Garri;
RILEVATO CHE 1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presentato in data 18 settembre 2020 la signora NA OS chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19 maggio 1969 con il signor AO SC che pur aderendo alla domanda sullo status chiedeva in via riconvenzionale la somma di € 10.000,00 a titolo di assegno divorzile al fine di assicurargli i mezzi adeguati, fino alla reimmissione nella titolarità del suo patrimonio sociale trasferito fiduciariamente alla moglie e ai figli. 2. Il Tribunale di Milano disponeva in ordine allo status e respingeva la domanda formulata dal resistente, ritenendo insussistente l'allegato squilibrio reddituale in quanto estranee al giudizio le vicende patrimoniali intercorrenti tra le parti in ordine alla intestazione fittizia alla moglie dell'ingente patrimonio familiare posta in essere al fine di sottrarre l'ingente patrimonio familiare dalle conseguenze derivanti dalle condotte tenute nel corso della sua vita professionale. 3. La Corte di Appello di Milano rigettava l'impugnazione. La sentenza della Corte di appello di Milano ha, in primo luogo, fondato la propria decisione sulla reciproca autosufficienza economica delle parti in quanto entrambi titolari di pensione di vecchiaia pari ad euro 80.767,00 per la signora OS ed euro 124.406,00 per il signor SC. Più in particolare, in ordine alla domanda di assegno divorzile pari ad euro 10.000 mensili finalizzata a percepire l'assegno fino a quando il ricorrente non fosse stato reimmesso nella disponibilità del suo 2 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 patrimonio che la moglie si rifiuterebbe di restituire, venendo meno così al patto fiduciario di restituzione, la corte distrettuale ha ritenuto non valutabile la circostanza dedotta dall'odierno ricorrente costituita dalla mancata restituzione dell'ingente patrimonio anche societario intestato fiduciariamente e che sarebbe stato trasferito ancor prima della separazione coniugale in un Trust intestato alla moglie ed al figlio per mettere il patrimonio stesso al riparo dalle conseguenze derivanti dal coinvolgimento in crack finanziari e da condotte sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria penale. La Corte di appello ha ritenuto tale circostanza irrilevante in tale sede non sussistendo in concreto, appunto, uno squilibrio economico patrimoniale tra le parti. Inoltre, la circostanza che il patrimonio intestato fiduciariamente in un trust non sia stato restituito non può essere equiparata ad un elemento di natura equiparativa/compensativa ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Ciò premesso, il signor SC propone ricorso per Cassazione assistito da cinque motivi di ricorso, cui la signora OS ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 115 cpc in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nella parte della sentenza in cui il giudice di secondo grado ha affermato erroneamente che il reddito annuo del sig. SC di natura pensionistica è pari ad euro 124.000,00; tale errore, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato determinante dal momento che ha indotto il giudice di secondo grado a ritenere insussistente, nel caso di specie, alcuno squilibrio economico, sebbene in concreto il reddito da pensione sia di gran lunga inferiore, ossia pari ad € 50.000 circa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'articolo 5 comma 6 della legge numero 898/1970 in relazione all'articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nella parte della sentenza in cui la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che la circostanza del trasferimento fittizio alla moglie del patrimonio 3 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 ricorrente non possa essere equiparata a un elemento di natura perequativo-compensativo ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che entrambi i coniugi sono stati rinviati a giudizio dal GIP di Milano e che l'avv. SC avrebbe trasferito il suo reddito fittiziamente alla moglie per sfuggire ai creditori ed all'autorità penale.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 e dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la corte di merito totalmente trascurato elementi pacifici ed incontestati quali l'età e lo stato di salute del ricorrente sottoposto ad un intervento chirurgico di aneurismectomia dell'aorta, sostituzione di valvola cardiaca ed angioplastica. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la corte di appello a ritenere sussistente il presupposto della impossibilità dell'avvocato SC di procurarsi i mezzi adeguati per far fronte alla sua precaria situazione economica. 5. Con il quinto ed ultimo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. La posizione del ricorrente di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile anche in considerazione della intestazione fittizia del proprio patrimonio integrante ad avviso della corte distrettuale un'ipotesi di lite temeraria sarebbe la conseguenza degli errori perpetrati dal giudice in ordine all'errata valutazione delle posizioni economiche delle parti che avrebbero dovuto comportare un esito favorevole della domanda formulata dall'odierno ricorrente. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con il primo motivo l'odierno ricorrente contesta l'affermazione del giudice di secondo grado in ordine al reddito annuo del sig. SC di natura pensionistica pari ad euro 124.000,00, viceversa, avente natura 4 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 reddituale in quanto comprendente anche il pagamento di compensi professionali;
tale errore ad avviso del ricorrente sarebbe stato determinante, dal momento che ha indotto il giudice di secondo grado a ritenere che non sussista nel caso di specie alcuno squilibrio economico, sebbene in concreto il reddito da pensione del ricorrente sia in realtà di gran lunga inferiore. Orbene, tale censura è infondata. Va al riguardo premesso che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale» (vedi di recente SS.UU. 2024/5792). Ciò posto, più specificamente, sul punto è intervenuta questa Corte (Sentenza n. 37382 del 21/12/2022) secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice 5 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 di merito;
d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza. Al riguardo si osserva come l'errore compiuto dalla Corte non possa ritenersi di natura decisiva, in quanto la motivazione non sarebbe stata diversa sulla base di un corretto scrutinio degli elementi probatori a disposizione del giudice. La Corte di appello facendo proprie le affermazioni del giudice di primo grado ha, comunque, ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile: il signor SC ha un reddito da pensione tale da consentirgli di condurre una vita dignitosa e, comunque, continua a produrre un reddito derivante dall'esercizio della professione forense;
pertanto è da ritenersi come l'errore percettivo imputato al giudice di secondo grado non sia da ritenersi decisivo ai fini della decisione. D'altra parte, la Corte di appello, facendo proprie le motivazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto, per un verso come non vi sia uno squilibrio tale da giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile e soprattutto come l'avv. SC non si trovi nella condizione soggettiva richiesta dalla legge dell'assenza di mezzi adeguati a condurre una vita libera e dignitosa. Conseguentemente, l'asserito errore circa l'importo percepito, che, peraltro, risulta corretto per l'anno 2020, non condiziona la correttezza della decisione fondata sull'assenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Anche il secondo motivo è infondato. Il ricorrente aggredisce la sentenza della Corte di appello che ha escluso la idoneità del trasferimento fittizio alla moglie del patrimonio per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile da parte del marito ai fini perequativo-compensativi. Va premesso che in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la Corte d'appello ha statuito in maniera conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte a partire dall'arresto delle Sezioni Unite del 2018 (Sez.Un. n. 11.7.2018 n. 18287), al fine di indicare un percorso interpretativo che tenesse conto 6 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 dell'esigenza riequilibratrice (sottolineata dalle Sezioni Unite del 1990) e della necessità di «attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei», in coerenza con il quadro costituzionale di riferimento, con superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio. Si è quindi affermato che il giudice deve accertare l'adeguatezza dei mezzi «attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto». I criteri di cui all'art.5, comma 6, in esame costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur: l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà. E' stato, comunque, affermato dalle Sezioni unite che «La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla 7 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi». Le Sezioni Unite hanno evidenziato come il giudice debba, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, accertare «se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro». Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano dunque una funzione, oltre che assistenziale, perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole. Si è inoltre chiarito come «l'autoresponsabilità – cui nella sentenza della Prima civile del 2017 si era dato centrale rilievo - deve infatti percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di 8 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole». Come ribadito nella successiva sentenza n. 9004/2021 delle stesse Sezioni Unite, «tale accertamento non inerisce all'atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest'ultimo nella sua effettività, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno». Nella ordinanza del 30 agosto 2019, n. 21926, questa Corte ha quindi ribadito che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato dalle Sezioni Unite, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi. Sul tema della pariordinazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, si sofferma poi Cass. 17 febbraio 2021, n. 4215, a mente della quale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte, tenuto conto dei canoni enucleati dalle Sezioni Unite del 2018, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione «dell'intera storia familiare», in relazione al contesto specifico e, in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente - anche sotto il profilo della prognosi futura - un livello reddituale adeguato allo specifico contributo 9 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e/o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due e verifica, infine, se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che, nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno, non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge. In definitiva, occorre un accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno «perequativo», cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno divorzile, infatti, deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità 10 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Ciò detto, il giudice del merito deve effettuare un esame bifasico in ordine all'an debeatur dell'assegno divorzile in cui l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, nonché dello squilibrio economico/patrimoniale fra i coniugi costituisce un prius logico- giuridico e fattuale preliminare alla ulteriore valutazione dell'apporto dato dal coniuge economicamente più debole al c.d. menage familiare in costanza di rapporto matrimoniale. Ciò posto, evidenziati gli elementi fondamentali dell'assegno divorzile, è da rilevarsi come la corte territoriale abbia correttamente ritenuto il trasferimento fiduciario come inidoneo ai fini del riconoscimento dell'assegno in funzione perequativo/compensativa. Ed invero, il formale trasferimento di beni alla moglie tramite il Trust fiduciario non ha comportato un reale arricchimento della signora OS tale da far ritenere sussistente un rilevante squilibrio economico fra i coniugi, atteso che con il sottostante patto il fiduciario si obbliga a ritrasferire i beni al conferente il Trust a semplice richiesta di quest'ultimo che è da ritenersi il vero titolare dei beni con conseguente insussistenza nel caso di specie di uno squilibrio economico a favore 11 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 della moglie in forza della titolarità del patrimonio in considerazione della interposizione fittizia. Inoltre, le partecipazioni trasferite fiduciariamente alla moglie non possono costituire elemento di valutazione per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore del marito a fini compensativi e perequativi, laddove il patrimonio comune la cui formazione nel corso del matrimonio potrebbe giustificare il riconoscimento a favore del soggetto non intestatario di tale patrimonio non può essere consistente nell'intestazione fittizia dei beni in virtù del Trust fiduciario che si ripete è caratterizzato da uno spostamento di ricchezza con precipua causa fiduciaria, con conseguente obbligo di ritrasferimento dei bani all'effettivo titolare. In altri termini, la titolarità dei beni intestati fiduciariamente alla moglie non comporta uno squilibrio economico ai danni del conferente (il sig. SC). La restituzione dei beni è questione per un verso non rientrante nell'ambito del giudizio in materia di famiglia non avendo il trasferimento una causa familiare ma eminentemente fiduciaria, per altro verso non rientra a far parte dell'apporto patrimoniale reso da uno dei due coniugi nella misura in cui è caratterizzato dall'obbligo restitutorio al reale titolare. L'obbligo di ritrasferimento esclude in radice la formazione di un patrimonio riconducibile alla coniuge da computarsi ai fini del contributo del marito alla formazione del patrimonio comune per giustificare il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativo/perequativa. In conclusione, è da ritenersi che il Trust fiduciario non si caratterizzi per un conferimento in un'ottica di soddisfazione di interessi di natura familiare da compensare con il riconoscimento dell'assegno divorzile, né sia comunque finalizzato all'incremento del patrimonio comune dei coniugi non rivestendo dal punto di vista causale la funzione di contributo alla formazione del patrimonio medesimo, trovando la sua tutela, in caso di inadempimento agli obblighi di ritrasferimento, negli ordinari rimedi di diritto civile nell'ambito della materia contrattuale. 12 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 D'altra parte, assegnare all'assegno in questione una funzione diversa da quella riequilibratrice comporterebbe una evidente violazione della norma di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio nella misura in cui gli fosse assegnata la funzione di strumento di pressione per il ritrasferimento dei beni fittiziamente intestati. In conclusione, non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 5 citato non rientrando tale trasferimento fiduciario nell'ambito degli apporti economico-patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio da valutarsi in funzione perequativo compensativa. Anche il terzo motivo è da ritenersi infondato non avendo alcun rilievo ai fini della decisione in ordine all'assegno divorzile e alla sussistenza o meno dei suoi presupposti l'errore compiuto dal giudice in ordine agli esiti del giudizio penale dinanzi al gip di Milano. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della sentenza di secondo grado nella misura in cui la stessa avrebbe totalmente trascurato elementi pacifici ed incontestati come l'età del ricorrente, nonché il suo stato di salute. Tali elementi appaiono non appaiono determinanti ai fini della valutazione della correttezza della decisione del giudice di appello che ha fondato la stessa sulla base di una valutazione complessiva del reddito pensionistico dei coniugi che non evidenzia un chiaro e lampante squilibrio economico fra le parti;
peraltro è da evidenziarsi che il reddito per l'anno 2020 dello SC pari ad € 124.000,00 circa composto da pensione e compensi di natura professionale evidenzia ad avviso della corte una significativa capacità lavorativa e reddituale dell'odierno ricorrente. Infine, è inammissibile il quinto motivo relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 96 c.p.c. per genericità dello stesso che rimanda genericamente a tutti i motivi esposti in precedenza. Tale modalità di censura non è idonea ad aggredire utilmente la decisione impugnata. In conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza. 13 Rg 22902/2023 Numero registro generale 22902/2023 Numero sezionale 3308/2024 Numero di raccolta generale 31333/2024 Data pubblicazione 06/12/2024 Va disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso di € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Dispone l'oscuramento delle generalità e dei dati personali. Così deciso in Roma, il 12/09/2024 Il Presidente RT TI 14 Rg 22902/2023