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Sentenza 11 settembre 2024
Sentenza 11 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/09/2024, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'udienza dell'11.9.2024, esaurita la discussione ed udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6033/2023 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo giusta mandato allegato telematicamente al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Cittadella, via Mura
Rotta n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante -
contro
Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- appellato contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
Nel merito in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in riforma della sentenza impugnata:
1
in principalità: annullarsi il verbale n° 39U.23 (Prot.50) del 15.03.2023. spese di entrambe i gradi rifuse e da distrarsi a favore del difensore. in subordine: condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese del giudizio di Controparte_1
primo grado da distrarsi a favore del difensore.
Spese del presente grado rifuse da distrarsi a favore del difensore.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, il signor proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Giudice di Pace di Treviso che si era dichiarato incompetente a fronte dell'impugnazione del verbale n.
39U/23 (Prot. 50) del 15.3.2023 con cui era stata comminata sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 40, comma ottavo, e 146, secondo comma, cod. strad.
In particolare, l'odierno appellante aveva promosso ricorso davanti al Giudice di Pace avverso il suddetto provvedimento, emanato a seguito dell'infrazione accertata in data 15.3.2023 a seguito di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto l'odierno appellante e il signor (deceduto a seguito dell'impatto). Per_1
Al signor infatti, era stata contestata l'invasione dell'opposta corsia di marcia. Pt_1
Nel primo grado di giudizio, il aveva aderito alla prospettazione attorea, in base alla Controparte_1
quale ogni potestà sanzionatoria doveva attribuirsi al Giudice penale investito dell'ipotesi di reato.
Il Giudice di Pace si dichiarava incompetente a fronte dell'esistenza di un procedimento penale a carico del signor che determinava a suo dire un'ipotesi di connessione con traslatio della competenza per Pt_1
l'applicazione della sanzione amministrativa in capo al Giudice penale.
Avverso la suddetta decisione di primo grado, il signor roponeva appello evidenziando l'erroneità Pt_1
della declaratoria di incompetenza poiché – pur essendo il Giudice penale competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 221 cod. strad., il Giudice di Pace era competente in per l'annullamento del
2
verbale contestato.
Nessuno si costituiva nel presente giudizio d'appello per il pertanto – all'udienza del Controparte_1
1.2.2024 – ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.9.2024 compariva la parte appellante, che precisava le conclusioni sopra epigrafate.
* * *
1) Preliminarmente: sull'appellabilità della pronuncia di incompetenza
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con cui il Giudice di Pace statuisce sulla propria incompetenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria ma sia una vera e propria sentenza (come nel caso di specie), non è impugnabile con il regolamento di competenza ma è solo appellabile ex art. 339 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. III, ord. 18 febbraio 2020, n. 4001).
2) Sulla competenza del Giudice penale ex art. 221 cod. str. e del Giudice di Pace sull'opposizione
La L. n. 689 del 1981, art. 24, comma primo dispone che "Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa". L'ultimo comma aggiunge che "La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità".
L'art. 221 cod. strad. adotta una disciplina non dissimile, sintetizzata nella seguente previsione: "Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
3
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui all'art. 220, comma 4". Tale ultima disposizione prescrive all'autorità giudiziaria che ravvisi solo una violazione amministrativa di rimettere gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione in ipotesi di connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia allorché risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se sia stato commesso il fatto sanzionato in via amministrativa.
Ciò pacificamente sussiste nel caso di specie.
Il Giudice di Pace, nella sentenza in questa sede impugnata, ha infatti affermato testualmente la pendenza di un procedimento penale a carico del signor davanti alla Procura della Repubblica e dunque la Pt_1
competenza del Giudice penale all'applicazione della sanzione in caso di condanna.
Erroneamente, però, il Giudice di Pace ne ha tratto come conseguenza la sua incompetenza a decidere sull'opposizione proposta dal signor Pt_1
Ed infatti, occorre distinguere tra sindacato in materia di opposizione a sanzioni punitivo-amministrative e potere di irrogare direttamente la sanzione in luogo dell'autorità amministrativa.
E' certamente corretta la premessa del Giudice di prime cure, dal momento che l'autorità che ha comminato la sanzione non lo poteva fare in virtù della citata previsione di cui all'art. 221 cod. strad., sussistendo nel caso di specie una connessione con un fatto di reato per il quale è pendente procedimento penale (circostanza pacifica e nemmeno mai contestata dalla P.A. convenuta). Solo il Giudice penale del procedimento pendente, in altri termini, era ed è competente nel caso di specie a comminare la sanzione, salvo che il processo non si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Ma da ciò non consegue l'incompetenza del Giudice di Pace investito dell'opposizione ex art. 204 bis cod. strad., dal momento che non esiste autorità giurisdizionale che abbia il potere di annullare il verbale per incompetenza originaria della P.A.
4
Dunque il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiararsi incompetente bensì, accertata la sua competenza a decidere sull'opposizione proposta dal signor accertare altresì l'incompetenza Pt_1
originaria della Polizia Locale del a comminare la sanzione di cui al verbale n. 39U/23 Controparte_1
ai sensi dell'art. 221 cod. strad. e provvedere al suo annullamento.
La sentenza impugnata va dunque riformata.
3) Sulle spese di lite
In merito alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, l'appellante ha impugnato il relativo capo affermando che non ne sussistevano i presupposti.
Anche tale motivo di censura è fondato, dal momento che la prospettazione fin da subito delineata dal ricorrente ha trovato pieno accoglimento in questa sede. A nulla rileva l'adesione del Controparte_1
alle tesi attoree in merito alla competenza del Giudice penale a comminare la sanzione, dal momento che il verbale è stato emesso proprio in violazione dell'art. 221 cod. strad.
Con riguardo alle spese di lite della presente fase di giudizio, l'accoglimento dell'appello comporta la condanna del alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante. Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione – per entrambi i gradi di giudizio – dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, per le sole fasi di studio e introduttiva (dal momento che non si è svolta alcuna attività istruttoria e non sono stati depositati scritti conclusivi). Inoltre, si ritiene di applicare – stante la manifesta fondatezza dell'appello proposto, alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma ottavo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, ritenuta la propria competenza, accoglie l'opposizione avverso il provvedimento della Polizia Locale del n. 39U/23 (Prot. 50) del 15.3.2023 con cui è CP_1 CP_1
stata comminata a sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 40, comma Parte_1
5
ottavo, e 146, secondo comma, cod. strad. e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento sanzionatorio, con ogni effetto di legge;
2) in riforma della sentenza appellata, condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 43,00 per Pt_1
anticipazioni, € 136,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Scantamburlo degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata;
3) condanna il alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per anticipazioni, € 348,46 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo
Scantamburlo degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata.
Così deciso in Treviso, 11 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, all'udienza dell'11.9.2024, esaurita la discussione ed udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6033/2023 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Scantamburlo giusta mandato allegato telematicamente al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Cittadella, via Mura
Rotta n. 25;
c.f.: CodiceFiscale_1
- appellante -
contro
Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore
c.f.: P.IVA_1
- appellato contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
Nel merito in accoglimento dell'appello proposto con il presente ricorso e in riforma della sentenza impugnata:
1
in principalità: annullarsi il verbale n° 39U.23 (Prot.50) del 15.03.2023. spese di entrambe i gradi rifuse e da distrarsi a favore del difensore. in subordine: condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese del giudizio di Controparte_1
primo grado da distrarsi a favore del difensore.
Spese del presente grado rifuse da distrarsi a favore del difensore.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, il signor proponeva appello avverso la sentenza del Pt_1
Giudice di Pace di Treviso che si era dichiarato incompetente a fronte dell'impugnazione del verbale n.
39U/23 (Prot. 50) del 15.3.2023 con cui era stata comminata sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 40, comma ottavo, e 146, secondo comma, cod. strad.
In particolare, l'odierno appellante aveva promosso ricorso davanti al Giudice di Pace avverso il suddetto provvedimento, emanato a seguito dell'infrazione accertata in data 15.3.2023 a seguito di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto l'odierno appellante e il signor (deceduto a seguito dell'impatto). Per_1
Al signor infatti, era stata contestata l'invasione dell'opposta corsia di marcia. Pt_1
Nel primo grado di giudizio, il aveva aderito alla prospettazione attorea, in base alla Controparte_1
quale ogni potestà sanzionatoria doveva attribuirsi al Giudice penale investito dell'ipotesi di reato.
Il Giudice di Pace si dichiarava incompetente a fronte dell'esistenza di un procedimento penale a carico del signor che determinava a suo dire un'ipotesi di connessione con traslatio della competenza per Pt_1
l'applicazione della sanzione amministrativa in capo al Giudice penale.
Avverso la suddetta decisione di primo grado, il signor roponeva appello evidenziando l'erroneità Pt_1
della declaratoria di incompetenza poiché – pur essendo il Giudice penale competente ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 221 cod. strad., il Giudice di Pace era competente in per l'annullamento del
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verbale contestato.
Nessuno si costituiva nel presente giudizio d'appello per il pertanto – all'udienza del Controparte_1
1.2.2024 – ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.9.2024 compariva la parte appellante, che precisava le conclusioni sopra epigrafate.
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1) Preliminarmente: sull'appellabilità della pronuncia di incompetenza
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con cui il Giudice di Pace statuisce sulla propria incompetenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria ma sia una vera e propria sentenza (come nel caso di specie), non è impugnabile con il regolamento di competenza ma è solo appellabile ex art. 339 cod. proc. civ. (Cass. civ., sez. III, ord. 18 febbraio 2020, n. 4001).
2) Sulla competenza del Giudice penale ex art. 221 cod. str. e del Giudice di Pace sull'opposizione
La L. n. 689 del 1981, art. 24, comma primo dispone che "Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa". L'ultimo comma aggiunge che "La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità".
L'art. 221 cod. strad. adotta una disciplina non dissimile, sintetizzata nella seguente previsione: "Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
3
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui all'art. 220, comma 4". Tale ultima disposizione prescrive all'autorità giudiziaria che ravvisi solo una violazione amministrativa di rimettere gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione in ipotesi di connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia allorché risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se sia stato commesso il fatto sanzionato in via amministrativa.
Ciò pacificamente sussiste nel caso di specie.
Il Giudice di Pace, nella sentenza in questa sede impugnata, ha infatti affermato testualmente la pendenza di un procedimento penale a carico del signor davanti alla Procura della Repubblica e dunque la Pt_1
competenza del Giudice penale all'applicazione della sanzione in caso di condanna.
Erroneamente, però, il Giudice di Pace ne ha tratto come conseguenza la sua incompetenza a decidere sull'opposizione proposta dal signor Pt_1
Ed infatti, occorre distinguere tra sindacato in materia di opposizione a sanzioni punitivo-amministrative e potere di irrogare direttamente la sanzione in luogo dell'autorità amministrativa.
E' certamente corretta la premessa del Giudice di prime cure, dal momento che l'autorità che ha comminato la sanzione non lo poteva fare in virtù della citata previsione di cui all'art. 221 cod. strad., sussistendo nel caso di specie una connessione con un fatto di reato per il quale è pendente procedimento penale (circostanza pacifica e nemmeno mai contestata dalla P.A. convenuta). Solo il Giudice penale del procedimento pendente, in altri termini, era ed è competente nel caso di specie a comminare la sanzione, salvo che il processo non si chiuda per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
Ma da ciò non consegue l'incompetenza del Giudice di Pace investito dell'opposizione ex art. 204 bis cod. strad., dal momento che non esiste autorità giurisdizionale che abbia il potere di annullare il verbale per incompetenza originaria della P.A.
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Dunque il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiararsi incompetente bensì, accertata la sua competenza a decidere sull'opposizione proposta dal signor accertare altresì l'incompetenza Pt_1
originaria della Polizia Locale del a comminare la sanzione di cui al verbale n. 39U/23 Controparte_1
ai sensi dell'art. 221 cod. strad. e provvedere al suo annullamento.
La sentenza impugnata va dunque riformata.
3) Sulle spese di lite
In merito alla compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, l'appellante ha impugnato il relativo capo affermando che non ne sussistevano i presupposti.
Anche tale motivo di censura è fondato, dal momento che la prospettazione fin da subito delineata dal ricorrente ha trovato pieno accoglimento in questa sede. A nulla rileva l'adesione del Controparte_1
alle tesi attoree in merito alla competenza del Giudice penale a comminare la sanzione, dal momento che il verbale è stato emesso proprio in violazione dell'art. 221 cod. strad.
Con riguardo alle spese di lite della presente fase di giudizio, l'accoglimento dell'appello comporta la condanna del alla rifusione delle spese sostenute dall'appellante. Controparte_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con applicazione – per entrambi i gradi di giudizio – dei parametri di cui al D.M. 147/2022, valori medi, per le sole fasi di studio e introduttiva (dal momento che non si è svolta alcuna attività istruttoria e non sono stati depositati scritti conclusivi). Inoltre, si ritiene di applicare – stante la manifesta fondatezza dell'appello proposto, alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, la maggiorazione prevista dall'art. 4, comma ottavo.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in riforma della sentenza appellata, ritenuta la propria competenza, accoglie l'opposizione avverso il provvedimento della Polizia Locale del n. 39U/23 (Prot. 50) del 15.3.2023 con cui è CP_1 CP_1
stata comminata a sanzione amministrativa in relazione alla violazione dell'art. 40, comma Parte_1
5
ottavo, e 146, secondo comma, cod. strad. e, per l'effetto, dichiara la nullità del provvedimento sanzionatorio, con ogni effetto di legge;
2) in riforma della sentenza appellata, condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 43,00 per Pt_1
anticipazioni, € 136,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo Scantamburlo degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata;
3) condanna il alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 64,50 per anticipazioni, € 348,46 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo
Scantamburlo degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata.
Così deciso in Treviso, 11 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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