Articolo 25 della Legge 6 luglio 1912, n. 734
Articolo 24Articolo 26
Versione
31 luglio 1912
Art. 25.

Al personale amministrativo, di biblioteca e disciplinare degli Istituti di belle arti e di musica si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 , in quanto non e' disposto diversamente dalla presente legge.

Entrata in vigore il 31 luglio 1912