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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4347 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2082/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 7 marzo
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocato Diego Manzo (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, C.F._2
Piazzetta Ascensione n.10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
Avvocati Francesca Baldini (c.f. ) e Giulio Avignone (c.f. C.F._5
presso il cui studio in Napoli, alla via Dario Fiore, 39, è C.F._6 elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Condominio Corridoio Fabbricato Piazzetta Mondragone n.12 Napoli Scala b 3 piano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Patrizia OT (c.f. presso il cui studio in Napoli C.F._7 alla Piazza dei Martiri, 30 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
(c.f. , (c.f. Controparte_2 C.F._8 Controparte_3
, (c.f. e C.F._9 Controparte_4 C.F._10 [...]
(c.f. ) CP_5 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
RGn°2082/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
le parti odierne appellate, dinanzi al Tribunale di Napoli, impugnando, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea del condominio convenuto dell'8.4.2021.
Ha al riguardo allegato che in data 1/04/2021 aveva ricevuto convocazione per deliberare su: esame e approvazione del regolamento nomina di amministratore di area CP_6
comune, formazione registro anagrafe con redazione di tabelle millesimali ovvero redazione di criteri per definire i criteri di partecipazione a spese e servizi per la gestione dell'area comune, posa di un contatore comune, lavori di ritinteggiatura del corridoio in comune e per la sostituzione della porta esterna dell'ascensore che è presente sul corridoio.
Dedotto di non aver partecipato alla predetta assemblea, ritenendo assenti gli elementi tecnico-catastali per l'individuazione dell'area, nonché i presupposti per la costituzione del condominio, ha allegato che all'esito dell'adunanza era stata deliberata la nomina ad amministratore di Patrizia OT, con approvazione del regolamento ed individuazione dei criteri di riparto delle spese tra i condomini sulla base dei millesimi loro attribuiti.
Ha pertanto chiesto che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità della delibera assembleare dell'8/04/2021, del regolamento approvato e dell'attribuzione dei millesimi di compartecipazione, nonché la nullità della nomina di amministratore, l'inesistenza del Parte
“Condominio corridoio Piazzetta Mondragone n.12 ( e di alcun diritto di Parte_2 compartecipazione sul corridoio a favore di Controparte_1
Con sentenza n. 3431/2022, il Giudice di prime cure, dopo aver precisato che le violazioni lamentate dall'istante integravano in astratto ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare – fatta eccezione per la doglianza relativa alla nullità della nomina dell'amministratore, per il difetto di attestazione dei requisiti professionali di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c.- ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l'impugnazione proposta relativamente a tutti i capi, ad eccezione per il capo n.4) all'ordine del giorno;
ha rigettato l'impugnazione con riferimento al capo n. 4) ed ha condannato la parte attrice al pagamento di euro 1.200,00 a titolo di spese processuali, in favore del condominio convenuto e di
Controparte_1
RGn°2082/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Tribunale partenopeo ha ritenuto fondata l'eccezione, proposta dal condominio convenuto, di decadenza dal termine decadenziale di cui all'art. 1337 cc, non trovando sufficiente riscontro probatorio la dedotta interruzione del termine decadenziale, a seguito di comunicazione dell'invito alla mediazione, nei confronti del condominio, in data 10 maggio 2021, e risultando per converso dal documentale in atti che tale comunicazione era stata inviata il giorno 26 maggio 2021, a termine decadenziale già decorso.
Il primo giudice ha poi escluso la nullità di nomina dell'amministratore, alla luce del tenore testuale dell'art. l'art. 71 bis, co 2, disp.att.cc., laddove prevede che i requisiti professionali non devono essere posseduti ove l'amministratore sia anche condomino, come nel caso in esame.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 5/05/2022 ha Parte_1 spiegato appello, affidato a due motivi;
ha pertanto chiesto che venga accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare dell'8/04/2021, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese processuali.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare che l'istante sia dichiarata Controparte_1 decaduta dall'impugnativa della delibera assembleare, che venga dichiarata e accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione; nel merito, che venga rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese processuali.
3. Si è costituito altresì in giudizio il Condominio Corridoio Fabbricato Piazzetta Mondragone
n.12 Napoli scala b terzo piano, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, di dichiarare inammissibile l'appello e che venga dichiarata la decadenza di parte appellante dall'impugnazione della delibera assembleare;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese processuali.
4. e sebbene Controparte_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ritualmente evocato in giudizio, non si sono costituiti in giudizio.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 5 maggio 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente
RGn°2082/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 8 aprile
2022.
6. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato.
I due motivi di impugnazione, per ragioni di logica connessione, meritano di essere trattati congiuntamente e appaiono indubitabilmente infondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato tardiva l'impugnazione della delibera assembleare dell'08.04.2021, assumendo che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la convocazione per la mediazione era stata trasmessa e ricevuta dal
Condominio il 10.05.2021, come dalla stessa documentato, e non il 26.05.2021, come sostenuto dall'appellato, secondo una prospettazione condivisa dal Tribunale.
A dire dell'impugnante, il verbale dell'assemblea dell'8 aprile 2021 era stato ricevuto dall'attrice il 12.4.2021; in data 26.4.2021 era stata depositata istanza di mediazione che era stata notificata in data 28.4.2021 a tutti i partecipanti all'assemblea dell'8.4.2021; in data 10 maggio 2021 era stata fatta richiesta di notifica della convocazione all'amministratore nominato del condominio convenuto, avv. Patrizia OT, convocazione avvenuta come risultante dalla missiva a mezzo p.e.c. versata in atti.
Era fuor di dubbio, pertanto, che la promozione del procedimento di mediazione era nota all'amministratore del condominio fin dal 10 maggio 2021 e non dal 26 maggio 2021, come sostenuto dal condominio convenuto.
I rilievi che precedono, all'esito dello scrutinio del documentale in atti, non possono essere condivisi, apparendo corretta la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure nell'escludere che la parte impugnante abbia adeguatamente provato di aver tempestivamente promosso nei confronti del condominio convenuto- incontestatamente individuato come legittimato passivo, senza che al riguardo l'impugnante abbia sollevato alcuna censura – il procedimento di mediazione.
Integra invero un principio pacifico, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia del 22 luglio 2013, n. 17781, quello secondo cui la proposizione dell'istanza di mediazione interrompe i termini processuali di impugnazione della delibera assembleare, in quanto essa “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c.”.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, sia pur occupandosi della diversa tematica riguardante il rispetto del termine, anch'esso decadenziale, per proporre la domanda di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, hanno ribadito che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione, così come del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale. Anche in caso di impugnativa di delibera condominiale, la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce la decadenza. Ciò significa che l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2° c.c.
Come pure sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità nel precedente sopra citato, l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione, così come ogni azione a tutela di esso, in quanto la prescrizione può decorrere solo se non vi è stata decadenza.
La Corte nomofilattica ha dunque rilevato che, in ordine alla decadenza, l'istanza di mediazione ha effetti limitati rispetto a quelli della domanda giudiziale – la sola che osta in via definitiva al venir meno del diritto di agire - in quanto essa impedisce la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell'ulteriore nuovo termine decadenziale.
Ciò sulla scorta dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis vigente - antecedente alle modifiche normative di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 – alla cui stregua “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Da tale disposizione può infatti evincersi, secondo quanto condivisibilmente argomentato dalla Corte di legittimità, che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2° c.c. (in tal senso si è espressa per altro la giurisprudenza di merito decisamente maggioritaria:
Tribunale di Monza, 12.01.2016 n. 65; Tribunale di Milano, 02.12.2016 n. 13360; Corte appello Palermo sez. II, 27.06.2017, n. 1245; Tribunale Messina, sez. I, 11.01.2018, n. 72;
Tribunale Roma sez. V, 12.03.2019, n. 5382; Tribunale Torre Annunziata, sez. I,
03.07.2019, n. 1703; Corte appello Salerno sez. II, 27.07.2020, n. 942; Tribunale Roma, sez.
V, 25.05.2021, n. 9078; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 18.02.2022, n. 244).
Poste tali condivisibili premesse, deve darsi atto che la parte appellante, al fine di suffragare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, si è limitata a versare in atti una missiva del 10 maggio 2021, contenente richiesta di convocazione dell'avvocato Patrizia OT in qualità di amministratore p.t. del Condominio Corridoio Piazzetta Parte_4
Mondragone, 12, Napoli, nonché una missiva, di pari data, dell'organismo di mediazione, con cui testualmente “ si invia istanza e lettera di convocazione per il giorno 24/05/2021 ore 11,00”.
Tale seconda missiva, consistente in una riproduzione analogica dell'originale digitale, risulta prodotta senza versare in atti gli allegati, consistenti nell'istanza di mediazione e nella correlata lettera di convocazione, il cui esame sarebbe stato necessario - nella condotta di netta contestazione assunta sul punto dal condominio convenuto - al fine di verificare se, effettivamente, l'istanza di mediazione fosse stata tempestivamente ed originariamente proposta anche nei confronti dell'ente di gestione.
A smentire tale ultima circostanza e ad avvalorare, per converso, la tesi difensiva sostenuta dalla parte appellata, recepita dal Giudice di prime cure, secondo cui l'istanza di mediazione non era stata originariamente proposta nei confronti del condominio, soccorre per converso il tenore testuale del verbale negativo di mediazione del 19 luglio 2021 ove appunto, dopo aver precisato che in data 26 aprile 2021 era stata presentata istanza di mediazione e che le parti ( evidentemente indicate in tale istanza) erano state convocate con raccomandate inviate in data 28 aprile 2021, si aggiunge che successivamente, con comunicazione PEC del 10.5.2021, l'avv. Diego Manzo, procuratore della parte istante, chiedeva la notifica
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'istanza di mediazione all'avv. Patrizia OT, quale amministratore del condominio oggi appellato;
tuttavia, in difetto di comparizione del predetto amministratore alla sessione di mediazione del giorno 24 maggio 2021, “si rinviava la stessa in prosieguo alla data del
05.07.2021, al fine di consentire alla parte istante di disporre l'integrazione dell'istanza nei confronti del condominio”. In quella sede, inoltre, le parti convocate ribadivano che il rinvio era stato concesso proprio per dar modo di convocare l'amministratore, che non figurava tra le parti invitate alla mediazione indicate nell'istanza.
Appare allora evidente che, in difetto di diverse risultanze - non fornite dalla parte attrice, onerata della prova della tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa - deve ritenersi che il tentativo di mediazione sia stato tardivamente promosso, e poi comunicato, all'amministratore del condominio, all'esito della sessione di mediazione del 24 maggio
2021, che era stata rinviata proprio per consentire di “integrare” l'istanza nei confronti del condominio, essendo evidentemente inidonea allo scopo la mera comunicazione di un'istanza di mediazione, il cui testo l'impugnante neppure ha versato in atti, che era stata originariamente proposta nei confronti di altre parti.
Da ciò la correttezza della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, nel ritenere che l'istanza di mediazione fosse stata tardivamente proposta nei confronti del condominio, in data 26 maggio 2021, in violazione del termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c.
Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, con cui la parte appellante, evidentemente al fine di ribaltare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, presupponente che i vizi prospettati integrassero ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, protestando che, difformemente da quanto ritenuto dal primo Giudice, le violazioni dedotte concretavano ipotesi di nullità delle deliberazioni.
In particolare, l'appellante ha dedotto che la maggioranza era stata determinata erroneamente, applicando criteri millesimali non corrispondenti alle quote di proprietà; che l'assemblea aveva deliberato su un bene che doveva ritenersi in comproprietà indivisa - con quote che a dire dell'impugnante andavano determinate nella misura del 50% in capo alla medesima nella misura del 25% in capo ai coniugi e nella Parte_1 Controparte_7 misura del 25% in capo a – mentre erano stati attribuiti millesimi non Controparte_2
RGn°2082/2022-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda corrispondenti alle quote di proprietà, essendo stata computata tra i condomini anche
[...]
che, in base ai titoli, non possedendo alcuna quota di proprietà del corridoio CP_1 comune, non aveva titolo per partecipare all'assemblea.
Gli argomenti che precedono non colgono nel segno, integrando la sentenza gravata, nella parte in cui ha qualificato le precitate denunce quali ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari, applicazione della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Come già affermato nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamare ad individuare il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità, (Cass. SU n.
4806 del 7.3.2005) “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione
o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.” (conf. Cass. 4014/2007; Cass. 17014/2010; Cass.
3586/2013).
Successivamente, la Corte nomofilattica (Cass. Sez. U, sentenza n. 9839 del 14/04/2021) ha meglio delineato il predetto discrimine, appunto precisando che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Sulla scorta di tali premesse, appare pienamente corretta la conclusione a cui è pervenuto il
Tribunale, avendo la parte impugnante denunciato - con riferimento all'erronea costituzione dell'assemblea ed alla prospettata erroneità delle quote di partecipazione, che erano state determinate sulla scorta dei valori millesimali rapportati alla consistenza degli immobili di proprietà esclusiva e non alle quote di comproprietà del corridoio – vizi di annullabilità della deliberazione impugnata.
Peraltro, anche la denuncia secondo cui non avrebbe dovuto prendere Controparte_1
parte all'assemblea, perché non partecipante alla comunione del corridoio, in base ai titoli, introduce nella fattispecie profili petitori non pertinenti, che al più potrebbero accertarsi incidenter tantum, e in ordine ai quali non appare ravvisabile un effettivo interesse ad agire dell'impugnante, nel silenzio dei condomini – danti causa della CP_3 CP_5
pur evocati in giudizio, che hanno pacificamente approvato il deliberato assembleare CP_1 impugnato.
Tale censura, inoltre, non tiene conto del nesso di accessorietà strumentale e funzionale intercorrente tra le unità immobiliari in proprietà esclusiva dei partecipanti all'assemblea e il corridoio in questione, munito di una funzione di accesso alle stesse. Pienamente conferente appare, al riguardo, il riferimento alla fattispecie del condominio parziale, configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, e pertanto parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene ( Cass. sez. 2, sentenza n. 23851 del 24/11/2010; Cass. sez. 2,
Sentenza n. 8136 del 28/04/2004, relativa proprio ad una fattispecie in tema di corridoio
RGn°2082/2022-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ritenuto comune soltanto a parte del fabbricato in condominio;
Cass. sez. 2, ordinanza n.
791 del 16/01/2020; Cass. sez. 2, sentenza n. 4127 del 02/03/2016).
Peraltro, nella delibera impugnata, la determinazione dei valori millesimali risulta intervenuta solo in via provvisoria, e salvo conguaglio, sulla base dell'estensione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, ed in attesa della definitiva redazione delle tabelle millesimali.
Ugualmente corretta, infine, è l'interpretazione cui è pervenuto il Tribunale, nell'escludere la nullità della nomina dell'amministratore del condominio parziale, in persona dell'avv.
Patrizia OT che, in quanto condomina del fabbricato, non deve essere necessariamente munita dei requisiti di professionalità di cui all'art.71 bis disp. att. c.c., lett. g), come appunto prevede il secondo comma del medesimo articolo, laddove specifica che “i requisiti di cui alle lettere f) e g) non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini del medesimo stabile”.
Non vale infatti sostenere, ad avviso di questa Corte distrettuale, che la qualità di condomina della OT non riguarderebbe il condominio del corridoio in contestazione, ma lo stabile condominiale, essendo il condominio parziale una situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni all'intera collettività condominiale, in ordine a determinati beni o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condomini e ricorrendo pertanto la medesima ratio volta a consentire per gli “amministratori” interni allo stabile, una deroga ai requisiti professionali legittimanti la nomina ad amministratore.
A ciò deve aggiungersi che, in occasione dell'assemblea del 25 novembre 2021 e della successiva adunanza del 28 maggio 2024, come si desume dall'esame dei relativi verbali,
l'avv. Patrizia OT ebbe a mostrare all'assemblea, che ne prendeva atto, ratificandone l'operato, attestato di frequentazione di un corso abilitante alla professione di amministratore, ribadendo comunque trattarsi di requisito non necessario, in considerazione della sua qualità di condomina dello stabile.
In considerazione del complesso degli argomenti che precedono, l'impugnazione non può che essere rigettata e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si
RGn°2082/2022-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda liquidano come da dispositivo che segue, in favore delle parti appellate costituite, con attribuzione all'avv. Patrizia OT, dichiaratasi anticipataria.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3431/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado in favore degli appellati costituiti, Controparte_8
, in Napoli, Scala b, 3° piano e spese che
[...] Controparte_1 liquida, in favore di ciascuna di tali parti, nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Patrizia OT, dichiaratasi anticipataria;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2082/2022-Sentenza
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2082/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 7 marzo
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocato Diego Manzo (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, C.F._2
Piazzetta Ascensione n.10, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CodiceFiscale_3
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
Avvocati Francesca Baldini (c.f. ) e Giulio Avignone (c.f. C.F._5
presso il cui studio in Napoli, alla via Dario Fiore, 39, è C.F._6 elettivamente domicilia
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Condominio Corridoio Fabbricato Piazzetta Mondragone n.12 Napoli Scala b 3 piano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Patrizia OT (c.f. presso il cui studio in Napoli C.F._7 alla Piazza dei Martiri, 30 è elettivamente domiciliato
APPELLATO
E
(c.f. , (c.f. Controparte_2 C.F._8 Controparte_3
, (c.f. e C.F._9 Controparte_4 C.F._10 [...]
(c.f. ) CP_5 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
RGn°2082/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
le parti odierne appellate, dinanzi al Tribunale di Napoli, impugnando, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea del condominio convenuto dell'8.4.2021.
Ha al riguardo allegato che in data 1/04/2021 aveva ricevuto convocazione per deliberare su: esame e approvazione del regolamento nomina di amministratore di area CP_6
comune, formazione registro anagrafe con redazione di tabelle millesimali ovvero redazione di criteri per definire i criteri di partecipazione a spese e servizi per la gestione dell'area comune, posa di un contatore comune, lavori di ritinteggiatura del corridoio in comune e per la sostituzione della porta esterna dell'ascensore che è presente sul corridoio.
Dedotto di non aver partecipato alla predetta assemblea, ritenendo assenti gli elementi tecnico-catastali per l'individuazione dell'area, nonché i presupposti per la costituzione del condominio, ha allegato che all'esito dell'adunanza era stata deliberata la nomina ad amministratore di Patrizia OT, con approvazione del regolamento ed individuazione dei criteri di riparto delle spese tra i condomini sulla base dei millesimi loro attribuiti.
Ha pertanto chiesto che venisse accertata e dichiarata la nullità/annullabilità della delibera assembleare dell'8/04/2021, del regolamento approvato e dell'attribuzione dei millesimi di compartecipazione, nonché la nullità della nomina di amministratore, l'inesistenza del Parte
“Condominio corridoio Piazzetta Mondragone n.12 ( e di alcun diritto di Parte_2 compartecipazione sul corridoio a favore di Controparte_1
Con sentenza n. 3431/2022, il Giudice di prime cure, dopo aver precisato che le violazioni lamentate dall'istante integravano in astratto ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare – fatta eccezione per la doglianza relativa alla nullità della nomina dell'amministratore, per il difetto di attestazione dei requisiti professionali di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c.- ha dichiarato inammissibile in quanto tardiva l'impugnazione proposta relativamente a tutti i capi, ad eccezione per il capo n.4) all'ordine del giorno;
ha rigettato l'impugnazione con riferimento al capo n. 4) ed ha condannato la parte attrice al pagamento di euro 1.200,00 a titolo di spese processuali, in favore del condominio convenuto e di
Controparte_1
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Il Tribunale partenopeo ha ritenuto fondata l'eccezione, proposta dal condominio convenuto, di decadenza dal termine decadenziale di cui all'art. 1337 cc, non trovando sufficiente riscontro probatorio la dedotta interruzione del termine decadenziale, a seguito di comunicazione dell'invito alla mediazione, nei confronti del condominio, in data 10 maggio 2021, e risultando per converso dal documentale in atti che tale comunicazione era stata inviata il giorno 26 maggio 2021, a termine decadenziale già decorso.
Il primo giudice ha poi escluso la nullità di nomina dell'amministratore, alla luce del tenore testuale dell'art. l'art. 71 bis, co 2, disp.att.cc., laddove prevede che i requisiti professionali non devono essere posseduti ove l'amministratore sia anche condomino, come nel caso in esame.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 5/05/2022 ha Parte_1 spiegato appello, affidato a due motivi;
ha pertanto chiesto che venga accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera assembleare dell'8/04/2021, con condanna delle parti appellate al pagamento delle spese processuali.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, si è costituita in giudizio chiedendo in via preliminare che l'istante sia dichiarata Controparte_1 decaduta dall'impugnativa della delibera assembleare, che venga dichiarata e accertata l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione; nel merito, che venga rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado, con vittoria sulle spese processuali.
3. Si è costituito altresì in giudizio il Condominio Corridoio Fabbricato Piazzetta Mondragone
n.12 Napoli scala b terzo piano, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, di dichiarare inammissibile l'appello e che venga dichiarata la decadenza di parte appellante dall'impugnazione della delibera assembleare;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria sulle spese processuali.
4. e sebbene Controparte_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
ritualmente evocato in giudizio, non si sono costituiti in giudizio.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 5 maggio 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla notificazione della sentenza di primo grado, pacificamente intervenuta in data 8 aprile
2022.
6. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve pertanto essere rigettato.
I due motivi di impugnazione, per ragioni di logica connessione, meritano di essere trattati congiuntamente e appaiono indubitabilmente infondati.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato tardiva l'impugnazione della delibera assembleare dell'08.04.2021, assumendo che il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che la convocazione per la mediazione era stata trasmessa e ricevuta dal
Condominio il 10.05.2021, come dalla stessa documentato, e non il 26.05.2021, come sostenuto dall'appellato, secondo una prospettazione condivisa dal Tribunale.
A dire dell'impugnante, il verbale dell'assemblea dell'8 aprile 2021 era stato ricevuto dall'attrice il 12.4.2021; in data 26.4.2021 era stata depositata istanza di mediazione che era stata notificata in data 28.4.2021 a tutti i partecipanti all'assemblea dell'8.4.2021; in data 10 maggio 2021 era stata fatta richiesta di notifica della convocazione all'amministratore nominato del condominio convenuto, avv. Patrizia OT, convocazione avvenuta come risultante dalla missiva a mezzo p.e.c. versata in atti.
Era fuor di dubbio, pertanto, che la promozione del procedimento di mediazione era nota all'amministratore del condominio fin dal 10 maggio 2021 e non dal 26 maggio 2021, come sostenuto dal condominio convenuto.
I rilievi che precedono, all'esito dello scrutinio del documentale in atti, non possono essere condivisi, apparendo corretta la conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure nell'escludere che la parte impugnante abbia adeguatamente provato di aver tempestivamente promosso nei confronti del condominio convenuto- incontestatamente individuato come legittimato passivo, senza che al riguardo l'impugnante abbia sollevato alcuna censura – il procedimento di mediazione.
Integra invero un principio pacifico, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la pronuncia del 22 luglio 2013, n. 17781, quello secondo cui la proposizione dell'istanza di mediazione interrompe i termini processuali di impugnazione della delibera assembleare, in quanto essa “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza con la conseguenza che l'istanza determina
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 co. 2° c.c.”.
In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, sia pur occupandosi della diversa tematica riguardante il rispetto del termine, anch'esso decadenziale, per proporre la domanda di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, hanno ribadito che l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione, così come del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale. Anche in caso di impugnativa di delibera condominiale, la presentazione della domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ed impedisce la decadenza. Ciò significa che l'avvio della mediazione determina un effetto di tipo interruttivo e non meramente sospensivo, per cui il termine per impugnare la delibera, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2° c.c.
Come pure sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità nel precedente sopra citato, l'istanza di mediazione interrompe la prescrizione del diritto per cui si tenta la conciliazione, così come ogni azione a tutela di esso, in quanto la prescrizione può decorrere solo se non vi è stata decadenza.
La Corte nomofilattica ha dunque rilevato che, in ordine alla decadenza, l'istanza di mediazione ha effetti limitati rispetto a quelli della domanda giudiziale – la sola che osta in via definitiva al venir meno del diritto di agire - in quanto essa impedisce la decadenza e consente la proposizione di una nuova domanda nell'ulteriore nuovo termine decadenziale.
Ciò sulla scorta dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione ratione temporis vigente - antecedente alle modifiche normative di cui al D.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 – alla cui stregua “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Da tale disposizione può infatti evincersi, secondo quanto condivisibilmente argomentato dalla Corte di legittimità, che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2° c.c. (in tal senso si è espressa per altro la giurisprudenza di merito decisamente maggioritaria:
Tribunale di Monza, 12.01.2016 n. 65; Tribunale di Milano, 02.12.2016 n. 13360; Corte appello Palermo sez. II, 27.06.2017, n. 1245; Tribunale Messina, sez. I, 11.01.2018, n. 72;
Tribunale Roma sez. V, 12.03.2019, n. 5382; Tribunale Torre Annunziata, sez. I,
03.07.2019, n. 1703; Corte appello Salerno sez. II, 27.07.2020, n. 942; Tribunale Roma, sez.
V, 25.05.2021, n. 9078; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 18.02.2022, n. 244).
Poste tali condivisibili premesse, deve darsi atto che la parte appellante, al fine di suffragare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, si è limitata a versare in atti una missiva del 10 maggio 2021, contenente richiesta di convocazione dell'avvocato Patrizia OT in qualità di amministratore p.t. del Condominio Corridoio Piazzetta Parte_4
Mondragone, 12, Napoli, nonché una missiva, di pari data, dell'organismo di mediazione, con cui testualmente “ si invia istanza e lettera di convocazione per il giorno 24/05/2021 ore 11,00”.
Tale seconda missiva, consistente in una riproduzione analogica dell'originale digitale, risulta prodotta senza versare in atti gli allegati, consistenti nell'istanza di mediazione e nella correlata lettera di convocazione, il cui esame sarebbe stato necessario - nella condotta di netta contestazione assunta sul punto dal condominio convenuto - al fine di verificare se, effettivamente, l'istanza di mediazione fosse stata tempestivamente ed originariamente proposta anche nei confronti dell'ente di gestione.
A smentire tale ultima circostanza e ad avvalorare, per converso, la tesi difensiva sostenuta dalla parte appellata, recepita dal Giudice di prime cure, secondo cui l'istanza di mediazione non era stata originariamente proposta nei confronti del condominio, soccorre per converso il tenore testuale del verbale negativo di mediazione del 19 luglio 2021 ove appunto, dopo aver precisato che in data 26 aprile 2021 era stata presentata istanza di mediazione e che le parti ( evidentemente indicate in tale istanza) erano state convocate con raccomandate inviate in data 28 aprile 2021, si aggiunge che successivamente, con comunicazione PEC del 10.5.2021, l'avv. Diego Manzo, procuratore della parte istante, chiedeva la notifica
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'istanza di mediazione all'avv. Patrizia OT, quale amministratore del condominio oggi appellato;
tuttavia, in difetto di comparizione del predetto amministratore alla sessione di mediazione del giorno 24 maggio 2021, “si rinviava la stessa in prosieguo alla data del
05.07.2021, al fine di consentire alla parte istante di disporre l'integrazione dell'istanza nei confronti del condominio”. In quella sede, inoltre, le parti convocate ribadivano che il rinvio era stato concesso proprio per dar modo di convocare l'amministratore, che non figurava tra le parti invitate alla mediazione indicate nell'istanza.
Appare allora evidente che, in difetto di diverse risultanze - non fornite dalla parte attrice, onerata della prova della tempestività dell'iniziativa giudiziaria intrapresa - deve ritenersi che il tentativo di mediazione sia stato tardivamente promosso, e poi comunicato, all'amministratore del condominio, all'esito della sessione di mediazione del 24 maggio
2021, che era stata rinviata proprio per consentire di “integrare” l'istanza nei confronti del condominio, essendo evidentemente inidonea allo scopo la mera comunicazione di un'istanza di mediazione, il cui testo l'impugnante neppure ha versato in atti, che era stata originariamente proposta nei confronti di altre parti.
Da ciò la correttezza della conclusione a cui è pervenuto il Giudice di prime cure, nel ritenere che l'istanza di mediazione fosse stata tardivamente proposta nei confronti del condominio, in data 26 maggio 2021, in violazione del termine di decadenza di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c.
Né merita miglior sorte il secondo motivo di gravame, con cui la parte appellante, evidentemente al fine di ribaltare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, presupponente che i vizi prospettati integrassero ipotesi di annullabilità del deliberato assembleare, ha denunciato l'erroneità della sentenza impugnata, protestando che, difformemente da quanto ritenuto dal primo Giudice, le violazioni dedotte concretavano ipotesi di nullità delle deliberazioni.
In particolare, l'appellante ha dedotto che la maggioranza era stata determinata erroneamente, applicando criteri millesimali non corrispondenti alle quote di proprietà; che l'assemblea aveva deliberato su un bene che doveva ritenersi in comproprietà indivisa - con quote che a dire dell'impugnante andavano determinate nella misura del 50% in capo alla medesima nella misura del 25% in capo ai coniugi e nella Parte_1 Controparte_7 misura del 25% in capo a – mentre erano stati attribuiti millesimi non Controparte_2
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda corrispondenti alle quote di proprietà, essendo stata computata tra i condomini anche
[...]
che, in base ai titoli, non possedendo alcuna quota di proprietà del corridoio CP_1 comune, non aveva titolo per partecipare all'assemblea.
Gli argomenti che precedono non colgono nel segno, integrando la sentenza gravata, nella parte in cui ha qualificato le precitate denunce quali ipotesi di annullabilità delle delibere assembleari, applicazione della giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento.
Come già affermato nel 2005 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamare ad individuare il criterio discretivo fra ipotesi di nullità ed ipotesi di annullabilità, (Cass. SU n.
4806 del 7.3.2005) “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione
o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.” (conf. Cass. 4014/2007; Cass. 17014/2010; Cass.
3586/2013).
Successivamente, la Corte nomofilattica (Cass. Sez. U, sentenza n. 9839 del 14/04/2021) ha meglio delineato il predetto discrimine, appunto precisando che, in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..
Sulla scorta di tali premesse, appare pienamente corretta la conclusione a cui è pervenuto il
Tribunale, avendo la parte impugnante denunciato - con riferimento all'erronea costituzione dell'assemblea ed alla prospettata erroneità delle quote di partecipazione, che erano state determinate sulla scorta dei valori millesimali rapportati alla consistenza degli immobili di proprietà esclusiva e non alle quote di comproprietà del corridoio – vizi di annullabilità della deliberazione impugnata.
Peraltro, anche la denuncia secondo cui non avrebbe dovuto prendere Controparte_1
parte all'assemblea, perché non partecipante alla comunione del corridoio, in base ai titoli, introduce nella fattispecie profili petitori non pertinenti, che al più potrebbero accertarsi incidenter tantum, e in ordine ai quali non appare ravvisabile un effettivo interesse ad agire dell'impugnante, nel silenzio dei condomini – danti causa della CP_3 CP_5
pur evocati in giudizio, che hanno pacificamente approvato il deliberato assembleare CP_1 impugnato.
Tale censura, inoltre, non tiene conto del nesso di accessorietà strumentale e funzionale intercorrente tra le unità immobiliari in proprietà esclusiva dei partecipanti all'assemblea e il corridoio in questione, munito di una funzione di accesso alle stesse. Pienamente conferente appare, al riguardo, il riferimento alla fattispecie del condominio parziale, configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, e pertanto parte oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene ( Cass. sez. 2, sentenza n. 23851 del 24/11/2010; Cass. sez. 2,
Sentenza n. 8136 del 28/04/2004, relativa proprio ad una fattispecie in tema di corridoio
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ritenuto comune soltanto a parte del fabbricato in condominio;
Cass. sez. 2, ordinanza n.
791 del 16/01/2020; Cass. sez. 2, sentenza n. 4127 del 02/03/2016).
Peraltro, nella delibera impugnata, la determinazione dei valori millesimali risulta intervenuta solo in via provvisoria, e salvo conguaglio, sulla base dell'estensione delle unità immobiliari in proprietà esclusiva, ed in attesa della definitiva redazione delle tabelle millesimali.
Ugualmente corretta, infine, è l'interpretazione cui è pervenuto il Tribunale, nell'escludere la nullità della nomina dell'amministratore del condominio parziale, in persona dell'avv.
Patrizia OT che, in quanto condomina del fabbricato, non deve essere necessariamente munita dei requisiti di professionalità di cui all'art.71 bis disp. att. c.c., lett. g), come appunto prevede il secondo comma del medesimo articolo, laddove specifica che “i requisiti di cui alle lettere f) e g) non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini del medesimo stabile”.
Non vale infatti sostenere, ad avviso di questa Corte distrettuale, che la qualità di condomina della OT non riguarderebbe il condominio del corridoio in contestazione, ma lo stabile condominiale, essendo il condominio parziale una situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni all'intera collettività condominiale, in ordine a determinati beni o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condomini e ricorrendo pertanto la medesima ratio volta a consentire per gli “amministratori” interni allo stabile, una deroga ai requisiti professionali legittimanti la nomina ad amministratore.
A ciò deve aggiungersi che, in occasione dell'assemblea del 25 novembre 2021 e della successiva adunanza del 28 maggio 2024, come si desume dall'esame dei relativi verbali,
l'avv. Patrizia OT ebbe a mostrare all'assemblea, che ne prendeva atto, ratificandone l'operato, attestato di frequentazione di un corso abilitante alla professione di amministratore, ribadendo comunque trattarsi di requisito non necessario, in considerazione della sua qualità di condomina dello stabile.
In considerazione del complesso degli argomenti che precedono, l'impugnazione non può che essere rigettata e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
7. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda liquidano come da dispositivo che segue, in favore delle parti appellate costituite, con attribuzione all'avv. Patrizia OT, dichiaratasi anticipataria.
8. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3431/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al Parte_1 presente grado in favore degli appellati costituiti, Controparte_8
, in Napoli, Scala b, 3° piano e spese che
[...] Controparte_1 liquida, in favore di ciascuna di tali parti, nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Patrizia OT, dichiaratasi anticipataria;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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