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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 23903/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giovanni Della Corte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco alla via Mauro Leone 59;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente del C.d.A. Dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Debora Controparte_2
Lombardo, unitamente ai quali elegge domicilio in Napoli al Corso Garibaldi 387.
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed l'Indennità di Mensa ex CCNL 1986, anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di quiescenza (dicembre 2017), che ammontano ad € 3.355,29 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto”; Per la società convenuta: “1) Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) Dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; 3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, per i soli giorni di ferie fruite (e non per i permessi) oltre che in virtù della corretta determinazione dell'indennità compensativa, in € 1.892,06, per effetto della decurtazione delle somme rivendicate a titolo di ticket mensa;
4) In via ulteriormente gradata, ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, per i soli giorni di ferie fruite (e non per i permessi), oltre che in virtù della corretta determinazione dell'indennità compensativa, in € 2.527,06, con inclusione delle somme correttamente rideterminate a titolo di ticket mensa o comunque nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa, turno e ticket mensa), per i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente della inquadrato nel profilo professionale di coordinatore della CP_3 mobilità – lamentava che nei periodi di fruizione delle ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva, in particolare, che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011, oltre all'indennità di turno e di mensa.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che “gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione”. Inoltre, era stato previsto che indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la
“struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”. Assumevano i ricorrenti che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità di cassa, di diaria, di rischio, di agente solo, di indennità chilometrica, ecc, ovvero indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori.
Il lavoratore deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il ricorrente aggiungeva che la Corte di Giustizia aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dovevano essere compresi nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno e l'indennità domenicale di cui all'Accordo nazionale del 21.5.1981, oltreché le indennità di condotta/scorta e di riserva di cui all'Accordo aziendale del 26.5.2021. Proposto inutilmente reclamo gerarchico, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
Le voci retributive confluite in tali indennità erano, infatti, dirette a compensare una particolare condizione di lavoro (es. indennità domenicale, di rischio, di cassa ecc.) sicché il relativo diritto nasceva solo ove venisse effettivamente sopportata la condizione di lavoro presupposta.
La convenuta criticava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava ampiamente sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alle altre voci retributive rivendicate. Contr Inoltre, argomentava che alcuna pretesa potesse essere avanzata per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022, essendo ivi prevista un'indennità sostitutiva di quelle non percepite dal lavoratore nelle giornate di godimento delle ferie, denominata “indennità retribuzione ferie”, percepita dai dipendenti a decorrere dal 1° luglio 2022.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione per il 10.4.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al pagamento dei buoni pasti e chiedeva decidersi la causa. A tale Contr domanda non si opponeva e, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr.sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Per_2 Per_3 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_5 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_6
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_7
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_8
Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, OF e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché OF e altri, punto Persona_9
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Per_7
Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che, come si è detto, sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; Persona_8
OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”. Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni.
Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuali.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare.
Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Infine, con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Tuttavia, in virtù della nozione europea di trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie, nella quale va ricompreso “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”, deve essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale” da corrispondere nei giorni di ferie, anche il premio di risultato istituito con verbale sindacale del 12/07/2019.
Il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro un turno che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavorator avente carattere fisso e continuativo, anche l'indennità di turno deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità da versare durante i giorni di ferie.
Tale voce retributiva è intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore e ha la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni stesse essendo riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che prestano servizio su turni avvicendati per compensarne la penosità; è legata all'effettivo svolgimento della prestazione e viene corrisposta con carattere fisso e continuativo per ogni giornata di presenza lavorativa.
Anche tali voci retributive vanno, quindi, incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie. E', infine, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, atteso che il ricorrente– dopo la cessazione del rapporto di lavoro risalente al Dicembre 2017
– ha interrotto la prescrizione con due distinti atti di messa in mora datati 7.11.2019 e 17.5.2021 ed inviati a mezzo Pec.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute possono recepirsi i conteggi contenuti Contr nella memoria di comparsa dell' in cui, eliminando il ticket mensa, si ha l'importo richiesto dal ricorrente depurato proprio dal ticket mensa alla cui domanda ha rinunciato, con l'ulteriore correzione del valore dell'indennità compensativa per i primi tre mesi del 2013, per un totale pari a euro 1.892,06.
Contr L' va, pertanto, condannata al pagamento delle somme per i titoli di cui al ricorso quantificate con decorrenza dal 1° gennaio 2013 fino alla cessazione del rapporto e riportate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono computate in applicazione del D. M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, co. 4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di CP_3 euro 1.892,06 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.028,79, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 10.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 23903/2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giovanni Della Corte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pomigliano d'Arco alla via Mauro Leone 59;
Ricorrente
E
, in persona del Presidente del C.d.A. Dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Allocca e Debora Controparte_2
Lombardo, unitamente ai quali elegge domicilio in Napoli al Corso Garibaldi 387.
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “
1- accertare che per le giornate di ferie sussiste il diritto del ricorrente a ricevere una retribuzione parificata a quella erogata nelle giornate in cui la prestazione viene concretamente espletata e, quindi, 2- previa disapplicazione di ogni accordo e/o patto eventualmente ritenuto contrario, dichiarare che ha maturato il diritto al riconoscimento retributivo previsto dall'art. 3 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 - nella misura così come determinata nell'Ipotesi di Accordo del 25.07.2012, denominato indennità perequativa/compensativa – nonché l'indennità di turno ex Accordo 21.05.1981 ed l'Indennità di Mensa ex CCNL 1986, anche per tutte le 30 (o 31) giornate di ferie annuali sino ad ora godute e, per l'effetto, 3- condannare la resistente al pagamento dei relativi importi maturati nell'arco temporale compreso dal 01.01.2013 alla data di quiescenza (dicembre 2017), che ammontano ad € 3.355,29 lorde, così come riportato nei conteggi di cui alla parte narranda di cui al presente atto”; Per la società convenuta: “1) Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) Dichiarare la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante; 3) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, per i soli giorni di ferie fruite (e non per i permessi) oltre che in virtù della corretta determinazione dell'indennità compensativa, in € 1.892,06, per effetto della decurtazione delle somme rivendicate a titolo di ticket mensa;
4) In via ulteriormente gradata, ridurre la somma maturata a favore del ricorrente, per i soli giorni di ferie fruite (e non per i permessi), oltre che in virtù della corretta determinazione dell'indennità compensativa, in € 2.527,06, con inclusione delle somme correttamente rideterminate a titolo di ticket mensa o comunque nella minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della totalità delle voci richieste (diritto all'indennità perequativa, compensativa, turno e ticket mensa), per i motivi innanzi esposti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2024 il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente della inquadrato nel profilo professionale di coordinatore della CP_3 mobilità – lamentava che nei periodi di fruizione delle ferie annuali aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella corrisposta nei periodi di servizio.
Si doleva, in particolare, che la datrice di lavoro aveva illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione del periodo feriale l'indennità perequativa e l'indennità compensativa istituite con l'Accordo Regionale del 16.12.2011, oltre all'indennità di turno e di mensa.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale richiamato, aveva delineato la “struttura della retribuzione mensile i cui elementi costituiscono la retribuzione normale e sono corrisposti in 14 mensilità” mentre l'art. 3 aveva statuito la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali, fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva.
Pertanto, allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, erano state introdotte le suddette due indennità, prevedendo che “gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31/12/2011, saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione”. Inoltre, era stato previsto che indennità perequative e compensative, assorbendo le indennità corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo, sulla base di previgenti accordi, “ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite”.
L'accordo aziendale del 25 luglio 2012 aveva poi recepito tali prescrizioni e all'allegato n.1 aveva definito la “struttura della retribuzione normale”, non includendovi le due indennità sopra richiamate, mentre l'allegato n.2, concernente la
“struttura della retribuzione variabile”, aveva statuito che per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa veniva corrisposta una indennità perequativa e un'indennità compensativa, determinata in cifra fissa, “non rivalutabile, pensionabile, che confluisce nella base di calcolo del T.F.R. ed il cui valore è collegato alle singole figure professionali”. Assumevano i ricorrenti che nelle indennità in oggetto erano confluite le vecchie indennità di cassa, di diaria, di rischio, di agente solo, di indennità chilometrica, ecc, ovvero indennità corrisposte per le specifiche mansioni svolte dai lavoratori.
Il lavoratore deduceva che tali indennità rientravano nella retribuzione “normale” trattandosi di competenze “corrisposte a carattere fisso e continuativo” , come previsto dal CCNL di categoria;
inoltre, trattandosi di indennità “intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” rientravano nella nozione europea di retribuzione nel periodo feriale introdotta dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia.
Il ricorrente aggiungeva che la Corte di Giustizia aveva ricostruito il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto a mantenere la stessa retribuzione corrisposta nei periodi di lavoro, atteso che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Parte ricorrente eccepiva, quindi, la nullità e l'illegittimità dell'accordo regionale del 16.12.2011 (e dell'accordo aziendale del 25.7.2012 che aveva recepito i contenuti del primo) nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo del periodo di ferie l'indennità perequativa e l'indennità compensativa per contrarietà a norme imperative, anche di fonte eurounitaria.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dovevano essere compresi nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie anche l'indennità di turno e l'indennità domenicale di cui all'Accordo nazionale del 21.5.1981, oltreché le indennità di condotta/scorta e di riserva di cui all'Accordo aziendale del 26.5.2021. Proposto inutilmente reclamo gerarchico, formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Contr Si costituiva in giudizio l' che preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito azionato;
nel merito, contestava diffusamente le avverse difese e deduceva che l'indennità perequativa e l'indennità compensativa erano state espressamente disciplinate come rientranti nella retribuzione variabile ed erano legate al requisito oggettivo della presenza fisica del lavoratore e non alle mansioni svolte.
Le voci retributive confluite in tali indennità erano, infatti, dirette a compensare una particolare condizione di lavoro (es. indennità domenicale, di rischio, di cassa ecc.) sicché il relativo diritto nasceva solo ove venisse effettivamente sopportata la condizione di lavoro presupposta.
La convenuta criticava, inoltre, la ricostruzione che il lavoratore faceva della nozione europea di retribuzione durante il periodo di ferie ed argomentava ampiamente sull'infondatezza del ricorso anche con riferimento alle altre voci retributive rivendicate. Contr Inoltre, argomentava che alcuna pretesa potesse essere avanzata per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'Accordo di rinnovo CCNL 10 maggio 2022, essendo ivi prevista un'indennità sostitutiva di quelle non percepite dal lavoratore nelle giornate di godimento delle ferie, denominata “indennità retribuzione ferie”, percepita dai dipendenti a decorrere dal 1° luglio 2022.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione per il 10.4.2025, parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al pagamento dei buoni pasti e chiedeva decidersi la causa. A tale Contr domanda non si opponeva e, all'esito della discussione svolta, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui era data lettura alle parti.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre muovere dalla nozione di retribuzione relativa al periodo feriale alla luce della interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia delle norme dell'Unione e di quella della Corte di legittimità.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite è disciplinato sia nel diritto interno – e, in particolare, dall'art.36, comma 3, Cost. secondo cui:" Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite", dall'art. 2109, comma 2 c.c. che prescrive che il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite" e dal D.Lgvo n. 66/20023 che prevede che "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" - , sia in quello dell'Unione dall'art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE, intitolato "Ferie annuali", che così statuisce: “ Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché´ ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali".
Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art.31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art.6, n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (cfr.sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C214/16, Per_2 Per_3 punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque" prevede che: "
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle Per_5 autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 ( sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13).
Il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento, come previsto dalla Direttiva n.88/2003, rappresentano le due componenti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C- Persona_6
350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_7
26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia ha precisato che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art.7 n. 1 Direttiva n.88/20023, va interpretato nel senso che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione (sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e altri). Persona_8
Il lavoratore deve, cioè, percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C520/06, OF e altri, punto 58) in modo da mettere il lavoratore che ne fruisca, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile a quella dei periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché OF e altri, punto Persona_9
60).
In particolare, nella pronuncia 15 settembre 2011 causa C_155/10, ed altri, la Per_7
Corte di Giustizia ha affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ciò non implica la totale identità tra la retribuzione ordinaria e quella goduta nel periodo di ferie.
Con la stessa sentenza, la Corte di Giustizia ha, infatti, rilevato come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per se´ ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"; pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore e tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ; all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro".
Vanno, infine, mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore tra i quali rientrano quelli che si collegano “alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali” (cfr.sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31).
Viene, dunque, delineato un principio (che non è di uguaglianza), ma è di tendenziale omogeneità tra la retribuzione ordinaria e quella del periodo feriale.
La Corte di Giustizia ha fornito, quindi, un'interpretazione delle norme esaminate diretta ad assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che, come si è detto, sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che possa indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie (magari per effetto della sommatoria di distinte decurtazioni singolarmente modeste e della loro ripetizione) sarebbe, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza. Le statuizioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale ed hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario in quanto indicano il significato ed i limiti di applicazione di norme comunitarie con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (sentenze del 2006; Persona_8
OF e altri, 20.1.2009, cause C-350/06 e C-520/06; Williams e altri, 13.12.2018, C-155/10; To.He., 13.12.2018, C-385/17).
Pertanto, tenuto conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale, va verificata ex ante la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie che derivi dall'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie.
Alla luce del principio di tendenziale omogeneità fra la retribuzione ordinaria e quella delle ferie annuali desumibile dall'assetto normativo ed interpretativo così come delineato, non può ritenersi che solo una retribuzione palesemente irrisoria sia idonea a ledere il diritto irrinunciabile alle ferie, dovendosi valutare il paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, essendo esclusi dall'importo della retribuzione dovuta nel periodo feriale solo "gli elementi della retribuzione …diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …”.
Può, dunque, affermarsi che, ove la retribuzione sia divisa in parte fissa e parte variabile, l'inclusione di un emolumento nella retribuzione del periodo annuale di ferie prescinde dalla sua natura di voce fissa o di voce variabile della retribuzione di tal che anche le voci della retribuzione variabile corrisposte in modo continuativo siano incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, a condizione che si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni e "correlati allo status personale e professionale” in tal modo escludendosi anche la totale parificazione della retribuzione feriale a quanto percepito durante il lavoro effettivo.
L'art. 2 dell'Accordo Regionale del 16.12.2011 individuava gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, corrisposti per 14 mensilità, nelle seguenti voci: “retribuzione minima conglobata, indennità di contingenza, aumenti periodici di anzianità, indennità di mensa, indennità di funzione, trattamento distinto della retribuzione (TDR), competenze accessorie unificate, trattamenti sostitutivi 1980/1989/1997, ad personam CCNL 1998, ad personam 2000, assegno perequativo CCNL 18.11.2004, ad personam accordo regionale 16.12.2011”. Si legge, poi, nell'Accordo Regionale 2011: “…si concorda che gli importi derivanti dalle indennità previste dalla contrattazione aziendale in vigore fino al 31.12.2011. saranno distinti in due valori (indennità perequativa e indennità compensativa) ed erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione. Tali importi sono determinati in cifra fissa, non rivalutabili e comprensivi dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e sono utili ai soli fini del TFR. Le indennità perequative e compensative assorbono le indennità già corrisposte al personale in servizio alla data di stipula dell'accordo 16.12.2011 sulla base degli accordi vigenti nelle società di provenienza e disdettati per effetto del richiamato accordo regionale. Pertanto, ne conservano gli obblighi connessi alla natura dei compiti, delle funzioni e delle prestazioni rese dal personale cui venivano riconosciute le indennità assorbite. Per ogni figura professionale, il minor importo tra le singole aziende costituirà, per ogni figura professionale, il valore della nuova indennità perequativa. Le differenze economiche rispetto a quanto percepito in precedenza costituiranno il nuovo valore della nuova indennità compensativa.”
L'accordo regionale 16.12.2011 ha, quindi, escluso, dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa” e ha previsto che siano erogati per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione.
Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio, però, non costituisce condizione dell'erogazione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegata all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni …, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza) deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale e dell'espletamento delle sue mansioni.
Tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza, ma per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore;
pertanto, devono considerarsi intrinsecamente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa e devono quindi essere computate nel calcolo dell'indennità di ferie. Le indennità di cui si discorre, infatti, sono corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al mero svolgimento del lavoro.
Del resto, la correlazione delle singole voci retributive all'espletamento delle mansioni va valutata non con riguardo alla situazione in cui il lavoratore è in ferie (e dunque non svolge le mansioni) ma alla situazione in cui egli è in servizio.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Z.J.R. Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale); esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo. Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità che hanno l'esclusiva funzione di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità. Proprio l'eterogeneità delle voci che sono andate a comporre le indennità non può consentire il meccanismo del c.d. scomputo;
avendo le singole voci perso la loro originaria funzione, non potrebbe né scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa, né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuali.
Le indennità di cui si discorre, infatti, non possono considerarsi come mere eventualità che possono o meno verificarsi nel corso della prestazione lavorativa, essendo corrisposte a prescindere da qualsiasi eventualità ed in correlazione al fatto dello svolgimento del lavoro.
A conforto della tesi sostenuta si pone, inoltre, la stessa ragione istitutiva di tali indennità: se, infatti, queste sono state istituite con la specifica finalità di garantire ai lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina economica un trattamento retributivo equivalente a quello precedentemente in godimento, appare confermato che tali voci non possano che costituire la retribuzione ordinaria del lavoratore stesso;
escludere dal computo dell'indennità di ferie proprio quel trattamento che le parti hanno inteso preservare nel passaggio tra discipline economiche potrebbe infatti determinare proprio l'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie che la legislazione sovranazionale intende scongiurare.
Tale conclusione è dettata anche da esigenze di coordinamento sistematico;
infatti, sarebbe del tutto contraddittorio escludere l' indennità compensativa e di perequazione dalla retribuzione normale perché connesse al presupposto dell'effettiva presenza fisica del lavoratore ed, invece, riconoscere come facente parte della retribuzione ordinaria l'indennità sostitutiva di mensa (cfr. Accordo Regionale richiamato dianzi) che per definizione implica tale presenza fisica del prestatore di lavoro.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo svolgimento delle mansioni.
Infine, con riferimento all'indennità di turno, l'Accordo Nazionale del 21/05/1981 ha istituito la predetta indennità, prevedendone la corresponsione giornaliera al personale viaggiante di macchina, di guida ed a tutto il personale che presta servizio in turni avvicendati, per ogni giornata di effettiva prestazione, escludendo espressamente che tale indennità rientri nel concetto di “retribuzione normale” riconosciuta ai lavoratori.
Tuttavia, in virtù della nozione europea di trattamento retributivo da corrispondere durante i periodi di ferie, nella quale va ricompreso “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni”, deve essere ricompreso nel concetto di “retribuzione normale” da corrispondere nei giorni di ferie, anche il premio di risultato istituito con verbale sindacale del 12/07/2019.
Il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro un turno che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavorator avente carattere fisso e continuativo, anche l'indennità di turno deve essere ricompresa nella base di calcolo dell'indennità da versare durante i giorni di ferie.
Tale voce retributiva è intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore e ha la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni stesse essendo riconosciuta esclusivamente ai lavoratori che prestano servizio su turni avvicendati per compensarne la penosità; è legata all'effettivo svolgimento della prestazione e viene corrisposta con carattere fisso e continuativo per ogni giornata di presenza lavorativa.
Anche tali voci retributive vanno, quindi, incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie. E', infine, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente, atteso che il ricorrente– dopo la cessazione del rapporto di lavoro risalente al Dicembre 2017
– ha interrotto la prescrizione con due distinti atti di messa in mora datati 7.11.2019 e 17.5.2021 ed inviati a mezzo Pec.
Ai fini della quantificazione delle somme dovute possono recepirsi i conteggi contenuti Contr nella memoria di comparsa dell' in cui, eliminando il ticket mensa, si ha l'importo richiesto dal ricorrente depurato proprio dal ticket mensa alla cui domanda ha rinunciato, con l'ulteriore correzione del valore dell'indennità compensativa per i primi tre mesi del 2013, per un totale pari a euro 1.892,06.
Contr L' va, pertanto, condannata al pagamento delle somme per i titoli di cui al ricorso quantificate con decorrenza dal 1° gennaio 2013 fino alla cessazione del rapporto e riportate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono computate in applicazione del D. M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, co. 4, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento della somma di CP_3 euro 1.892,06 in favore del ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.028,79, oltre CP_3 spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.