Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Decreto presidenziale 28 dicembre 2021
Decreto presidenziale 28 dicembre 2021
Sentenza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 28/12/2021, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 00714/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00957/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 957 del 2020, proposto da
Scomenzera Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Cazzagon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Viale Garibaldi, 46/B;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Mestre, Via Cavallotti, n. 22;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
per la condanna dell'Amministrazione intimata
- al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a. subiti dalla società ricorrente a causa dell’illegittimità dei provvedimenti e dell’illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione in relazione al mancato rilascio della concessione demaniale richiesta con istanza del 20 maggio 2013 e oggetto di accordo preparatorio prot. n. 9776 del 24 giugno 2016 nonché del ritardo nella conclusione del procedimento;
- in via subordinata, al pagamento di indennizzo ex art. 11, comma 4, della Legge n. 241 del 1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata il 23 dicembre 2021, con cui la società ricorrente rappresenta la complessità della questione oggetto del ricorso in epigrafe - e del connesso ricorso n. 589 del 2021 - concernente il procedimento di rilascio di concessione demaniale marittima in ambito portuale, per l’esecuzione di un distributore di carburante e di un’attività cantieristica, procedimento avviato con istanza in data 20 maggio 2013 e concluso con diniego in data 29 marzo 2021;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Rilevato in particolare che la società ricorrente – evidenziato come “ i giudizi in questione, avendo ad oggetto domande risarcitorie, comportano l’esame di questioni sia processuali che sostanziali di particolare complessità e peculiarità (viste anche le plurime Amministrazioni coinvolte) ed impongono una compiuta illustrazione fattuale e giuridica, non riconducibile entro gli ordinari limiti dimensionali previsti dal c.p.a. ” – chiede l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2021;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Ritenuto altresì che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici della controversia - appaiono, in relazione alla peculiarità della fattispecie, idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali limitatamente alla memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2021, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 27 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO