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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
In persona della Giudice monocratica dott.ssa Laura Cresta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6604/2023 promossa da :
, (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli Avv.ti Matteo Salvi e Luca de Nora che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE Controparte_1
PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA (C.F. ), che lo rappresenta e difende ex lege C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE come nella nota di pc depositata al pct (“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Imperia ./II^ Sez./Cont./nr. 8 di Controparte_2 reg. del 19 gennaio 2023, notificato al ric ivo 8 maggio 2023 e, per l'effetto, annullarlo;
accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. Con ogni conseguenza anche per ciò che concerne gli onorari e le spese di causa nonché il contributo unificato.”)
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“insiste nella richiesta istruttoria formulata nella memoria depositata il 5.9.2024 e, nel merito, come in comparsa di costituzione” (“si chiede che, ai sensi dell'art. 213 cpc Codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre accertamenti presso le Autorità Tedesche circa l'attivazione di richiesta di permesso di soggiorno in quello Stato e in caso positivo, acquisirne gli esiti”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato: - Che il ricorrente, cittadino turco, ha contratto matrimonio con la signora
, cittadina tedesca, residente in [...], in data 28 marzo 2022 ad RO;
- Che in seguito al matrimonio civile egli ha chiesto il rilascio della Carta di Soggiorno, in data 30 marzo 2022, alla Questura di Imperia, per familiari di cittadini ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 30/2007; Pt_2
- Che in 21 settembre 2022, la Questura di Imperia ha recapitato al ricorrente preavviso di rigetto della domanda, motivato per “Assenza delle condizioni previste dagli articoli 2,7,10 co.5 – Dlgs. 30/2007 e 30 c.5 Dlgs 286/98. Assenza dal territorio nazionale del richiedente e di una stabile e accertata convivenza con la cittadina tedesca SCHW AA ”; Persona_1
- Che il Signor ha presentato le proprie osservazioni evidenziando le Pt_1 problematiche di salute della moglie e specificando che “… pur essendo frequenti e prolungate le trasferte in Germania, la vita della coppia si svolge prevalentemente in RO per la durata complessiva, orientativamente, di almeno sette/otto mesi all'anno e che la coppia ha scelto RO quale proprio centro di vita familiare”;
- Che il Questore ha rigettato la domanda ritenendo non soddisfatte “le condizioni di legge per il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini del sussistendo ragionevoli elementi (assenza di convivenza Pt_2 coniugale, pregresso soggiorno irregolare, notevole differenza di età, irreperibilità in Territorio Nazionale) che fanno ritenere il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”;
- Che la moglie del ricorrente sia in cura presso strutture sanitarie tedesche, come da documentazione prodotta, e che abbia mantenuto la residenza anche a Mulheim am Mein;
- Che il ricorrente abbia la residenza anagrafica, come la coniuge, in RO, via Cassini 6. Si è costituita l'Avvocatura di Stato per parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e, in corso di giudizio, all'esito dell'istruttoria orale espletata, (audizione del ricorrente, della moglie e di un teste disposto d'ufficio) ha chiesto che venissero disposti accertamenti “presso le Autorità Tedesche circa l'attivazione di richiesta di permesso di soggiorno in quello Stato e in caso positivo, acquisirne gli esiti”. All'udienza del 2.5.2024 è stata svolta istruttoria orale e, al termine, richiamando la precedente ordinanza del 14.12.2024 (che aveva disposto:” che, a mezzo della Polizia Municipale competente per territorio in ordine alla residenza coniugale sita in RO (IM) via Cassini 6, vengano svolti accertamenti al fine di verificare se ivi i coniugi e convivano, sia svolgendo un sopralluogo, sia Parte_1 Persona_1 assumendo sommarie informazioni dai vicini di casa;
con richiesta altresì di trasmettere i certificati di residenza storici dei coniugi presso l'indirizzo predetto e l'esito degli accertamenti compiuti preliminarmente all'iscrizione presso l'anagrafe dei residenti del predetto Comune.”) la Giudice ha disposto accertamenti a mezzo della Polizia Municipale territorialmente competente per il Comune di RO, già evidenziando alla PG delegata che i coniugi si sarebbero spostati in Germania, per controlli medici prefissati per la moglie del ricorrente, nel mese di maggio 2024, e successivamente avrebbero fatto rientro ed ha ordinato che la Questura di Imperia trasmettesse l'annotazione relativa agli accertamenti svolti dalla P.G. e posti a fondamento del provvedimento di rigetto del 19.1.2023. In data 24.4.2024, con nota depositata al pct da parte convenuta, sono stati depositati:
1. relazione di servizio del Commissariato di Ventimiglia 24.6.2022; 2. accertamenti del CCPD di;
3. relazione di servizio Uff.Imm. del 3.12.22 CP_3
In data 28.5.2024 veniv a parte della polizia Municipale l'annotazione redatta in pari data che riportava:
All'udienza del 15.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, previa precisazioni delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. OSSERVA Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va sottolineato che la stessa parte convenuta, svolta l'istruttoria orale, ha chiesto che venissero disposti accertamenti ex art 213 c.p.c. (su cui ha insistito anche con le precisazioni della conclusioni) evidenziando:”Se anche, in un primo tempo, si era eccepita principalmente la non genuinità del rapporto, qui si contesta, a prove espletate, il diritto ad un permesso di soggiorno in un luogo ove di fatto il cittadino turco non risiede e pertanto non si ritiene provato il requisito della residenza in Italia né dello stesso,né della moglie. Non risulta infatti la stabile presenza di entrambi i coniugi nel luogo indicato quale domicilio coniugale: la signora risiede in Per_1 Germania e non in RO , Germania ove il cittadino turco aveva intentato domanda di asilo politico, rigettata.” Preliminarmente va confermata la ritenuta superfluità, relativamente alla questione oggetto del presente giudizio, dell'istruttoria richiesta dalla parte convenuta. Non pare risultare, infatti, di alcuna utilità, in relazione alla valutazione devoluta alla Giudice in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto già richiesto al Questore di Imperia, eventuali ulteriori domande svolte in altri Stati UE. Oltre a ciò si osserva che l'istruttoria richiesta ex art 213 c.p.c. risulta inammissibile trattandosi di prova acquisibile dalla stessa parte convenuta istante,
[...]
. CP_1
Passando al merito, seppure la stessa convenuta abbia superato la questione rilevata nel provvedimento impugnato, dopo l'audizione effettuata all'udienza del 02/05/2024 del ricorrente, di sua moglie, e del teste disposto d'ufficio, relativa alla fittizietà del matrimonio ovvero alla mancata convivenza fra i coniugi, si osserva comunque che dalle dichiarazioni assunte risulti l'evidenza della autenticità della comunanza di vita tra i coniugi nonché della loro convivenza, seppure requisito pacificamente non richiesto al fine di ritenere veridico il matrimonio (come più volte spiegato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - cfr. a titolo di esempio, Cass. Civ. n.6747/21 - il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi, ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza). Il provvedimento del Questore di Imperia oggetto di giudizio si fonda sulla mancanza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno per coniuge di cittadina comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. L'art. 10 del D. Lgs. n.30/2007 stabilisce che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Nel caso di specie, non viene contestata né la celebrazione del matrimonio, né la cittadinanza tedesca della coniuge del richiedente, e la richiesta è stata respinta sulla base degli accertamenti compiuti dall'amministrazione competente che non avrebbe rilevato la presenza del richiedente (e neppure della coniuge) nel luogo indicato dalle parti come domicilio familiare, ed inoltre in quanto alla luce di informazioni acquisite sul posto sarebbero emersi elementi tali da far ritenere non effettiva la sussistenza di un reale vincolo coniugale. Nel corso del procedimento il teste sentito ha riferito in ordine alla relazione affettiva tra i coniugi prima dell'effettiva celebrazione del matrimonio, preceduta dalla permanenza del futuro marito nella abitazione della moglie in Germania. Inoltre, il teste ha dichiarato di frequentare la casa familiare delle parti ad RO e di sentire anche telefonicamente la propria amica tedesca che, nel corso delle conversazioni, oltre a riferire della propria vita coniugale, attesta l'effettiva convivenza della coppia. Oltre a tali evidenze anche le dichiarazioni rese dai coniugi sono risultate non solo genuine, ma anche del tutto collimanti fra loro. Nel caso di specie quindi, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta provato, oltre all'effettiva celebrazione del matrimonio, preceduto da una relazione affettiva, anche la convivenza del ricorrente con la moglie di cittadinanza tedesca dopo la celebrazione del matrimonio. Assodato ciò va rilevato che il convenuto ha contestato ulteriormente, nel CP_1 corso del giudizio, l'effettiva permanenza della coppia ad RO, luogo di residenza, sottolineando l'esito degli accertamenti svolti nel corso del 2022 da parte della Questura e dei successivi accertamenti svolti dalla Polizia Locale, nel maggio del 2024, su disposizione giudiziale. A questo proposito va osservato che non è oggetto di contestazione che la signora abbia avuto ed abbia Persona_1 tuttora dei seri problemi sanitari in relazione ai quali risulta seguita dai sanitari in Germania. Neppure è oggetto di contestazione da parte del ricorrente la frequente presenza dei coniugi nella città di Muhleim am Main per l'effettuazione delle cure mediche. Per quanto riguarda i primi accertamenti va evidenziato che dalla nota della Questura del 24/06/2022 risulta che la signora , loro collaboratrice domestica, Persona_2 avesse riferito che i coniugi saltuariamente ed a scopo di vacanza dimorino in RO essendo la signora “gravemente malata e bisognevole di costanti cure, motivo per cui risulta assistita a livello sanitario dal competente servizio tedesco”, mentre privo di alcuni serio rilievo risulta la circostanza riferita dal sindaco del Comune di RO che, avendo personalmente officiato il matrimonio, aveva riferito che la cerimonia si fosse svolta in una forma “piuttosto sbrigativa e poco partecipata”. I successivi accertamenti, nonostante nella delega della Giudice fosse stato appositamente disposto che non venissero effettuati nel mese di maggio 2024, stante la necessità di controlli medici in Germania da parte della moglie, sono stati svolti proprio e solo nel mese di maggio. Peraltro dalla loro nota del 28/05/2024 risulta che la signora sia residente Per_1 ormai da trent'anni all'indirizzo di via Cassini numero 6, ove in passato trascorreva lunghi periodi che, negli ultimi anni (in corrispondenza con la malattia n.d.r.), si erano molto ridotti e che, dopo avere celebrato nel 2022 il proprio matrimonio, non si era poi vista molto spesso “forse anche a causa delle sue condizioni di salute, visibilmente sofferente, molto dimagrita, si accompagna sempre al signo . Parte_1
Tali circostanze, tenuto conto dei lunghi periodi di permanenza in Germ a delle cure necessarie alla cittadina tedesca, non oggetto di contestazione, non paiono così rilevanti da ritenere che non sussista un effettivo collegamento con il territorio italiano. Ed infatti sia dall'annotazione della Questura che da quella della Polizia Locale emerge con chiarezza l'assoluta indispensabilità di dette cure e le condizioni di salute compromesse della signora. Inoltre gli accessi compiuti dalla sovraintendente risultano del tutto inutili se solo si considera che si sono limitati al Parte_3
2024. A fronte di ciò, oltre alle dichiarazioni delle parti e del teste, è stata concessa la residenza anagrafica non solo alla moglie ma anche al ricorrente, circostanza che presuppone l'esito positivo dei dovuti accertamenti da parte dell'Ufficio anagrafe. Va per tale motivo ritenuto che sussista un effettivo legame della moglie con il territorio italiano e, dall'avvenuta celebrazione del matrimonio, anche del marito, non potendo deporre a loro sfavore i periodi trascorsi in Germania per gravi problemi di salute. Il ricorso è pertanto fondato, non avendo rappresentato l'amministrazione resistente ulteriori motivi di diniego. Deve quindi essere affermato il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione previo annullamento del provvedimento del Questore di Imperia del 19.1.2023 di diniego del rilascio del documento. La materia trattata e le ragioni del diniego a causa dell'assenza dei coniugi dalla casa familiare nel momento dell'accertamento giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore di Imperia 19.1.2023 di diniego della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; dispone il rilascio in favore del ricorrente della Carta di soggiorno di Parte_1 familiare di cittadino dell'Unione in quanto coniuge della cittadina tedesca
[...]
Persona_1 dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Genova, 1.6.2025 La Giudice Dott.ssa Laura Cresta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
In persona della Giudice monocratica dott.ssa Laura Cresta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6604/2023 promossa da :
, (C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli Avv.ti Matteo Salvi e Luca de Nora che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE Controparte_1
PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA (C.F. ), che lo rappresenta e difende ex lege C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE come nella nota di pc depositata al pct (“accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Imperia ./II^ Sez./Cont./nr. 8 di Controparte_2 reg. del 19 gennaio 2023, notificato al ric ivo 8 maggio 2023 e, per l'effetto, annullarlo;
accertare e dichiarare, di conseguenza, il diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. Con ogni conseguenza anche per ciò che concerne gli onorari e le spese di causa nonché il contributo unificato.”)
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“insiste nella richiesta istruttoria formulata nella memoria depositata il 5.9.2024 e, nel merito, come in comparsa di costituzione” (“si chiede che, ai sensi dell'art. 213 cpc Codesto Ill.mo Tribunale voglia disporre accertamenti presso le Autorità Tedesche circa l'attivazione di richiesta di permesso di soggiorno in quello Stato e in caso positivo, acquisirne gli esiti”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato: - Che il ricorrente, cittadino turco, ha contratto matrimonio con la signora
, cittadina tedesca, residente in [...], in data 28 marzo 2022 ad RO;
- Che in seguito al matrimonio civile egli ha chiesto il rilascio della Carta di Soggiorno, in data 30 marzo 2022, alla Questura di Imperia, per familiari di cittadini ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 30/2007; Pt_2
- Che in 21 settembre 2022, la Questura di Imperia ha recapitato al ricorrente preavviso di rigetto della domanda, motivato per “Assenza delle condizioni previste dagli articoli 2,7,10 co.5 – Dlgs. 30/2007 e 30 c.5 Dlgs 286/98. Assenza dal territorio nazionale del richiedente e di una stabile e accertata convivenza con la cittadina tedesca SCHW AA ”; Persona_1
- Che il Signor ha presentato le proprie osservazioni evidenziando le Pt_1 problematiche di salute della moglie e specificando che “… pur essendo frequenti e prolungate le trasferte in Germania, la vita della coppia si svolge prevalentemente in RO per la durata complessiva, orientativamente, di almeno sette/otto mesi all'anno e che la coppia ha scelto RO quale proprio centro di vita familiare”;
- Che il Questore ha rigettato la domanda ritenendo non soddisfatte “le condizioni di legge per il rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini del sussistendo ragionevoli elementi (assenza di convivenza Pt_2 coniugale, pregresso soggiorno irregolare, notevole differenza di età, irreperibilità in Territorio Nazionale) che fanno ritenere il matrimonio celebrato al solo scopo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”;
- Che la moglie del ricorrente sia in cura presso strutture sanitarie tedesche, come da documentazione prodotta, e che abbia mantenuto la residenza anche a Mulheim am Mein;
- Che il ricorrente abbia la residenza anagrafica, come la coniuge, in RO, via Cassini 6. Si è costituita l'Avvocatura di Stato per parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso e, in corso di giudizio, all'esito dell'istruttoria orale espletata, (audizione del ricorrente, della moglie e di un teste disposto d'ufficio) ha chiesto che venissero disposti accertamenti “presso le Autorità Tedesche circa l'attivazione di richiesta di permesso di soggiorno in quello Stato e in caso positivo, acquisirne gli esiti”. All'udienza del 2.5.2024 è stata svolta istruttoria orale e, al termine, richiamando la precedente ordinanza del 14.12.2024 (che aveva disposto:” che, a mezzo della Polizia Municipale competente per territorio in ordine alla residenza coniugale sita in RO (IM) via Cassini 6, vengano svolti accertamenti al fine di verificare se ivi i coniugi e convivano, sia svolgendo un sopralluogo, sia Parte_1 Persona_1 assumendo sommarie informazioni dai vicini di casa;
con richiesta altresì di trasmettere i certificati di residenza storici dei coniugi presso l'indirizzo predetto e l'esito degli accertamenti compiuti preliminarmente all'iscrizione presso l'anagrafe dei residenti del predetto Comune.”) la Giudice ha disposto accertamenti a mezzo della Polizia Municipale territorialmente competente per il Comune di RO, già evidenziando alla PG delegata che i coniugi si sarebbero spostati in Germania, per controlli medici prefissati per la moglie del ricorrente, nel mese di maggio 2024, e successivamente avrebbero fatto rientro ed ha ordinato che la Questura di Imperia trasmettesse l'annotazione relativa agli accertamenti svolti dalla P.G. e posti a fondamento del provvedimento di rigetto del 19.1.2023. In data 24.4.2024, con nota depositata al pct da parte convenuta, sono stati depositati:
1. relazione di servizio del Commissariato di Ventimiglia 24.6.2022; 2. accertamenti del CCPD di;
3. relazione di servizio Uff.Imm. del 3.12.22 CP_3
In data 28.5.2024 veniv a parte della polizia Municipale l'annotazione redatta in pari data che riportava:
All'udienza del 15.5.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, previa precisazioni delle conclusioni e discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. OSSERVA Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va sottolineato che la stessa parte convenuta, svolta l'istruttoria orale, ha chiesto che venissero disposti accertamenti ex art 213 c.p.c. (su cui ha insistito anche con le precisazioni della conclusioni) evidenziando:”Se anche, in un primo tempo, si era eccepita principalmente la non genuinità del rapporto, qui si contesta, a prove espletate, il diritto ad un permesso di soggiorno in un luogo ove di fatto il cittadino turco non risiede e pertanto non si ritiene provato il requisito della residenza in Italia né dello stesso,né della moglie. Non risulta infatti la stabile presenza di entrambi i coniugi nel luogo indicato quale domicilio coniugale: la signora risiede in Per_1 Germania e non in RO , Germania ove il cittadino turco aveva intentato domanda di asilo politico, rigettata.” Preliminarmente va confermata la ritenuta superfluità, relativamente alla questione oggetto del presente giudizio, dell'istruttoria richiesta dalla parte convenuta. Non pare risultare, infatti, di alcuna utilità, in relazione alla valutazione devoluta alla Giudice in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto già richiesto al Questore di Imperia, eventuali ulteriori domande svolte in altri Stati UE. Oltre a ciò si osserva che l'istruttoria richiesta ex art 213 c.p.c. risulta inammissibile trattandosi di prova acquisibile dalla stessa parte convenuta istante,
[...]
. CP_1
Passando al merito, seppure la stessa convenuta abbia superato la questione rilevata nel provvedimento impugnato, dopo l'audizione effettuata all'udienza del 02/05/2024 del ricorrente, di sua moglie, e del teste disposto d'ufficio, relativa alla fittizietà del matrimonio ovvero alla mancata convivenza fra i coniugi, si osserva comunque che dalle dichiarazioni assunte risulti l'evidenza della autenticità della comunanza di vita tra i coniugi nonché della loro convivenza, seppure requisito pacificamente non richiesto al fine di ritenere veridico il matrimonio (come più volte spiegato dalla giurisprudenza della Suprema Corte - cfr. a titolo di esempio, Cass. Civ. n.6747/21 - il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi, ma, ai sensi dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza). Il provvedimento del Questore di Imperia oggetto di giudizio si fonda sulla mancanza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno per coniuge di cittadina comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. L'art. 10 del D. Lgs. n.30/2007 stabilisce che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Nel caso di specie, non viene contestata né la celebrazione del matrimonio, né la cittadinanza tedesca della coniuge del richiedente, e la richiesta è stata respinta sulla base degli accertamenti compiuti dall'amministrazione competente che non avrebbe rilevato la presenza del richiedente (e neppure della coniuge) nel luogo indicato dalle parti come domicilio familiare, ed inoltre in quanto alla luce di informazioni acquisite sul posto sarebbero emersi elementi tali da far ritenere non effettiva la sussistenza di un reale vincolo coniugale. Nel corso del procedimento il teste sentito ha riferito in ordine alla relazione affettiva tra i coniugi prima dell'effettiva celebrazione del matrimonio, preceduta dalla permanenza del futuro marito nella abitazione della moglie in Germania. Inoltre, il teste ha dichiarato di frequentare la casa familiare delle parti ad RO e di sentire anche telefonicamente la propria amica tedesca che, nel corso delle conversazioni, oltre a riferire della propria vita coniugale, attesta l'effettiva convivenza della coppia. Oltre a tali evidenze anche le dichiarazioni rese dai coniugi sono risultate non solo genuine, ma anche del tutto collimanti fra loro. Nel caso di specie quindi, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta provato, oltre all'effettiva celebrazione del matrimonio, preceduto da una relazione affettiva, anche la convivenza del ricorrente con la moglie di cittadinanza tedesca dopo la celebrazione del matrimonio. Assodato ciò va rilevato che il convenuto ha contestato ulteriormente, nel CP_1 corso del giudizio, l'effettiva permanenza della coppia ad RO, luogo di residenza, sottolineando l'esito degli accertamenti svolti nel corso del 2022 da parte della Questura e dei successivi accertamenti svolti dalla Polizia Locale, nel maggio del 2024, su disposizione giudiziale. A questo proposito va osservato che non è oggetto di contestazione che la signora abbia avuto ed abbia Persona_1 tuttora dei seri problemi sanitari in relazione ai quali risulta seguita dai sanitari in Germania. Neppure è oggetto di contestazione da parte del ricorrente la frequente presenza dei coniugi nella città di Muhleim am Main per l'effettuazione delle cure mediche. Per quanto riguarda i primi accertamenti va evidenziato che dalla nota della Questura del 24/06/2022 risulta che la signora , loro collaboratrice domestica, Persona_2 avesse riferito che i coniugi saltuariamente ed a scopo di vacanza dimorino in RO essendo la signora “gravemente malata e bisognevole di costanti cure, motivo per cui risulta assistita a livello sanitario dal competente servizio tedesco”, mentre privo di alcuni serio rilievo risulta la circostanza riferita dal sindaco del Comune di RO che, avendo personalmente officiato il matrimonio, aveva riferito che la cerimonia si fosse svolta in una forma “piuttosto sbrigativa e poco partecipata”. I successivi accertamenti, nonostante nella delega della Giudice fosse stato appositamente disposto che non venissero effettuati nel mese di maggio 2024, stante la necessità di controlli medici in Germania da parte della moglie, sono stati svolti proprio e solo nel mese di maggio. Peraltro dalla loro nota del 28/05/2024 risulta che la signora sia residente Per_1 ormai da trent'anni all'indirizzo di via Cassini numero 6, ove in passato trascorreva lunghi periodi che, negli ultimi anni (in corrispondenza con la malattia n.d.r.), si erano molto ridotti e che, dopo avere celebrato nel 2022 il proprio matrimonio, non si era poi vista molto spesso “forse anche a causa delle sue condizioni di salute, visibilmente sofferente, molto dimagrita, si accompagna sempre al signo . Parte_1
Tali circostanze, tenuto conto dei lunghi periodi di permanenza in Germ a delle cure necessarie alla cittadina tedesca, non oggetto di contestazione, non paiono così rilevanti da ritenere che non sussista un effettivo collegamento con il territorio italiano. Ed infatti sia dall'annotazione della Questura che da quella della Polizia Locale emerge con chiarezza l'assoluta indispensabilità di dette cure e le condizioni di salute compromesse della signora. Inoltre gli accessi compiuti dalla sovraintendente risultano del tutto inutili se solo si considera che si sono limitati al Parte_3
2024. A fronte di ciò, oltre alle dichiarazioni delle parti e del teste, è stata concessa la residenza anagrafica non solo alla moglie ma anche al ricorrente, circostanza che presuppone l'esito positivo dei dovuti accertamenti da parte dell'Ufficio anagrafe. Va per tale motivo ritenuto che sussista un effettivo legame della moglie con il territorio italiano e, dall'avvenuta celebrazione del matrimonio, anche del marito, non potendo deporre a loro sfavore i periodi trascorsi in Germania per gravi problemi di salute. Il ricorso è pertanto fondato, non avendo rappresentato l'amministrazione resistente ulteriori motivi di diniego. Deve quindi essere affermato il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione previo annullamento del provvedimento del Questore di Imperia del 19.1.2023 di diniego del rilascio del documento. La materia trattata e le ragioni del diniego a causa dell'assenza dei coniugi dalla casa familiare nel momento dell'accertamento giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore di Imperia 19.1.2023 di diniego della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; dispone il rilascio in favore del ricorrente della Carta di soggiorno di Parte_1 familiare di cittadino dell'Unione in quanto coniuge della cittadina tedesca
[...]
Persona_1 dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Genova, 1.6.2025 La Giudice Dott.ssa Laura Cresta