Articolo 326 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 326.
(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie ((A, B, C e D)) )
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida ((...)) della categoria A e B, purche' i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.
2. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente speciale ((delle categorie C e D)) occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle patenti speciali di categoria ((A, B, C e D)) puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati.
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996