Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78/24 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE FALLIMENTARE
In persona del Giudice, dott. Alessandro Chiauzzi, ha pronunciato la seguente sentenza
nella procedura ex artt. 67 e ss. d.lgs. n. 14/2019 n. 17/2024 ruolo procedimento unitario, proposta da (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], alla C.da Casoni n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Vania
Tella, in virtù di delega allegata al ricorso, ricorrente
Oggetto: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 s.s. d.lgs. n.
14/19
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
In data 5 settembre 2024 la ricorrente ha provveduto a proporre istanza per Parte_1
l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss.
d.lgs. n. 14/2019, allegando relazione del professionista nominato in luogo di OCC, avv. Luigi
Acconcia, e domandando al Tribunale di Chieti l'omologa del piano proposto.
Con decreto emesso in data 18 settembre 2024 il giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha provveduto in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 70 d.lgs.
14/2019 e, contestualmente, ha disposto la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente nonché il divieto,
in capo alla ricorrente, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.
In merito alla ricorrenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, si osserva, innanzi tutto, quanto segue. La ricorrente può essere definita consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) d.lgs. n. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale.
La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019. La disposizione da ultimo citata rispecchia fedelmente la previsione di cui al precedente art. 7 della L. 3/2012, come modificato, il quale prevedeva al secondo comma, alla lett. d) ter che, “limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è
ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Tale richiamo si collegava con quanto disposto all'art. 12 bis, comma 3, a mente del quale il giudice dovrebbe omologare il piano del consumatore soltanto laddove è escluso “che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”. Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica, mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche. Sul punto, si richiama l'art. 124 bis del T.U.B., in combinato con l'art. 283 CCI, in base al quale l'OCC nella sua relazione deve indicare se il soggetto finanziatore “abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”; tale disposizione impone una valutazione ex ante che deve essere posta in essere dal finanziatore prima della concessione del finanziamento. In tale prospettiva, si ritiene come la valutazione del merito creditizio che devono aver necessariamente condotto gli istituti di credito ai fini concessione dei mutui conclusi,
praticamente, dalla ricorrente, possa assurgere da elemento idoneo a rafforzare il giudizio da parte del giudice in ordine alla meritevolezza della debitrice, ben potendo valere quale indice escludente il ricorso al credito non proporzionato alle sue capacità economiche.
In sede di osservazioni i creditori hanno dedotto, in primo luogo, che la debitrice non sarebbe legittimata a beneficiare delle procedure di composizione della crisi in quanto - in contrasto con quanto sostenuto nella relazione dell'OCC - sussisterebbero condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII. Viene infatti richiamata la sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 1712/2023, che ha accertato la natura fraudolenta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte della debitrice e del suo ex coniuge, volto a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Tale condotta, secondo gli opponenti, rivelerebbe dolo o colpa grave, aggravata dalla resistenza giudiziale all'azione revocatoria, con ulteriore pregiudizio economico (spese di lite) posto a carico della debitrice. Il relativo credito, pari a €
36.238,03, inizialmente non era stato nemmeno incluso nella proposta, e solo successivamente parzialmente menzionato nella versione integrata del piano.
Sul piano oggettivo, i creditori contestano la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in particolare con riferimento al trattamento del credito ipotecario privilegiato derivante da un contratto di mutuo fondiario del 2004. Il piano prevede la falcidia del credito ipotecario (€ 137.675,00) con il pagamento in 84 rate (7 anni) dell'importo di soli €
29.686,32, pari al 21,56%. Secondo tale percentuale è illusoriamente più elevata rispetto CP_1
a quella ricavabile dalla vendita giudiziaria, che la proposta quantifica nel 19,03%, in quanto basata su stime eccessivamente penalizzanti dei ricavi di vendita e sovrastimate per quanto riguarda i costi di procedura. I creditori ritengono inoltre che, anche nella denegata ipotesi di omologazione del piano, sarebbe comunque possibile ottenere un migliore soddisfacimento attraverso la vendita della quota indivisa dell'altro proprietario (il Sig. , non soggetta Per_1
alle misure protettive.
Quanto ai crediti chirografari, si eccepisce la mancata integrale indicazione delle somme dovute, con sottostima delle voci accessorie (spese esecutive, registrazione, ecc.). Inoltre, la nuova proposta prevede un aumento della dazione mensile di soli € 20,00 (da € 500,00 a €
520,00), con un incremento del piano di appena € 1.680,00 in sette anni. Ciò comporta un soddisfacimento marginale per i creditori chirografari, che secondo i dati della stessa proponente passerebbe dal 3,47% al 4,28%, a fronte del 2,46% stimato per l'alternativa liquidatoria. Anche tale comparazione viene ritenuta viziata da ipotesi strumentali e non documentate riguardo ai costi di liquidazione. Infine, si contesta la ricostruzione della responsabilità nella genesi del debito, ritenendo infondate le affermazioni circa un preteso comportamento scorretto della banca originaria nella concessione del credito. I creditori sostengono di aver agito legittimamente, con adeguata valutazione del merito creditizio congiunto dei mutuatari e sulla base di garanzie volontariamente prestate dalla debitrice.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni di parte creditrice, le osservazioni formulate da per il tramite di doNext S.p.A. e IFIS NPL Servicing S.p.A., non risultano fondate CP_2 né idonee a precludere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. del
D.lgs. 14/2019.
Come detto, i creditori, in primo luogo, deducono che la debitrice non possa accedere alla procedura in quanto avrebbe determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode, richiamando la sentenza della Corte d'Appello n. 1712/2023, che ha accertato la revocabilità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con il coniuge.
Tuttavia, dall'esame della motivazione della sentenza richiamata, emerge che la revoca è stata pronunciata ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto l'atto era a titolo gratuito, lesivo della garanzia patrimoniale del creditore, e stipulato in epoca successiva all'insorgere dell'indebitamento. La Corte ha evidenziato l'assenza di finalità familiare e la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, ma non ha qualificato la condotta come fraudolenta in senso stretto, né ha operato un accertamento penale o ricondotto l'atto ad una simulazione o ad un'intenzione dolosa originaria.
Ne consegue che l'atto in questione, pur elusivo nella sua struttura e inefficace ai fini opponibili ai creditori, non integra di per sé l'intento fraudolento o la colpa grave richiesti dall'art. 69 comma 2 CCII, anche tenuto conto che esso è stato posto in essere in un momento successivo alla contrazione del debito. Non sussiste pertanto alcuna condizione soggettiva ostativa alla procedura.
I creditori inoltre lamentano che nella prima versione del piano non fosse incluso il credito derivante dalle spese legali della revocatoria. Detta circostanza risulta superata, essendo tale credito interamente incluso nella proposta integrata, con collocazione in rango chirografario.
Eventuali divergenze nella quantificazione di accessori e oneri ulteriori (imposte, spese esecutive) non rilevano ai fini dell'ammissibilità della proposta, né integrano un intento elusivo o doloso da parte della debitrice.
I creditori contestano la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione al trattamento del credito ipotecario. La relazione dell'OCC attesta, tuttavia, che il piano garantisce un grado di soddisfacimento del credito ipotecario pari al 21,56%,
superiore a quanto stimato nella liquidazione (19,03%). Trattandosi di una valutazione comparativa fondata su criteri tecnici, e non superata da prove contrarie, non può ritenersi dimostrata la non convenienza del piano ai sensi dell'art. 67 comma 4 CCII. Né è ostativo il fatto che il pagamento sia articolato in 84 rate, soluzione coerente con la sostenibilità finanziaria del piano.
La percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari, seppur contenuta (4,28%),
risulta comunque superiore a quella stimata in caso di liquidazione giudiziale del patrimonio
(2,46%), secondo quanto attestato dall'OCC. Le critiche alla comparazione svolta non si fondano su dati certi o alternativi, e non incidono sull'unico parametro previsto dall'art. 67 comma 4 CCII, che richiede un soddisfacimento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, non un soddisfacimento “adeguato” in senso assoluto.
Le considerazioni appena svolte inducono a ritenere superate le osservazioni sollevate dalla parte creditrice.
Tanto osservato in ordine alla meritevolezza, va altresì osservato che la ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione del professionista nominato;
la stessa, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso. Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta alla lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo…”. La nozione di crisi è contenuta alla lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Quella di insolvenza si trova alla lettera b) ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Tanto osservato in ordine ai presupposti per accedere alla procedura, per quanto concerne il contenuto della proposta formulata ai creditori, esso è quello di seguito rappresentato (come esposto nella relazione dell'OCC)
Essa è articolata su un orizzonte temporale di 84 mesi e fondata su un impegno mensile pari ad € 520,00, da prelevarsi dal reddito disponibile. A tale somma si aggiunge l'importo di € 5.171,83, attualmente disponibile sul conto corrente della debitrice e messo interamente a disposizione della procedura. Il totale delle risorse destinate ai creditori ammonta pertanto ad €
48.851,83.
La proposta prevede il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati
(OCC, legale, Agenzia delle Entrate), nonché il pagamento parziale dei creditori ipotecari e chirografari. In particolare, al creditore ipotecario titolare di un credito residuo CP_2 pari a € 137.675,00 derivante da un mutuo contratto nel 2004, è destinata la somma di €
29.686,32, corrispondente ad una percentuale pari al 21,56%, da corrispondersi in 84 rate mensili.
Ai creditori chirografari, tra cui rientra nuovamente per l'escussione di fideiussioni CP_1
prestate in favore dell'ex coniuge, è destinata la somma complessiva residua, con un grado di soddisfacimento stimato pari al 4,28%, comunque superiore alla percentuale ricavabile dalla liquidazione giudiziale (2,46%).
Il patrimonio immobiliare della debitrice, costituito dalla quota del 50% di un immobile ad uso abitativo con pertinenze e terreni, è stato stimato in € 35.027,44, assumendo il valore di realizzo del secondo esperimento d'asta. A tale valore si sommano i beni mobili (autovettura e giacenze bancarie), per un attivo totale stimato in € 45.199,27.
La debitrice, attualmente insegnante con contratto a tempo determinato, percepisce un reddito netto mensile di circa € 1.603,42. Le spese familiari, congruamente documentate e contenute rispetto agli standard ISTAT, ammontano ad € 1.110,00 mensili, lasciando un margine disponibile di circa € 493,42, prudenzialmente arrotondato a € 520,00 per la proposta.
Le cause del sovraindebitamento sono individuate nella perdita del lavoro nel 2011, nella separazione coniugale e nella successiva escussione delle fideiussioni prestate in favore dell'ex coniuge imprenditore, a seguito dell'insuccesso dell'attività di quest'ultimo. Il gestore ritiene che le obbligazioni siano state assunte con diligenza e nella prospettiva plausibile di poter far fronte agli impegni finanziari, e rileva altresì una condotta collaborativa e trasparente nella fase istruttoria.
La relazione dell'OCC attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione, la sostenibilità del piano, e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, risultando quindi conforme ai requisiti di legge.
Ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, reputandosi, per i motivi già esposti, ai sensi del comma 9 dell'art. 70 del d.lgs., come i crediti possano essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
p.q.m.
1) OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs.
14/2019, dalla ricorrente (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Guardiagrele (CH) il 18/07/1976 e residente in [...], alla C.da Casoni n. 16, con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC;
2) DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) DISPONE il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
4) DISPONE che il Gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, ed a tutti i creditori;
5) DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista, nominato sul sito internet del Tribunale, ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di
Chieti;
6) AFFIDA al professionista nominato in luogo di Organismo di Composizione della Crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;
7) DISPONE che il professionista nominato in luogo di OCC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;
8) DISPONE, sempre a cura dell'OCC, la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Chieti e sul portale dei Fallimenti;
9) DICHIARA la chiusura della presente procedura.
Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Alessandro Chiauzzi)