Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 11579/2022 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 08.10.2024 e vertente
T R A
(C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Afragola (NA), alla Via della Libertà n. 25, presso lo studio dell'Avv. Domenico Iavarone (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_1
giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla
Via Lepanto n. 97, presso lo studio dell'Avv. Umberto Pagliuca (PEC:
, che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore,
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Il presente provvedimento è firmato digitalmente dal GE
All'udienza del 08.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.11.2022, la sig.ra
[...]
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
02820210008652211001 (relativa al Ruolo n. 2021/2772 e riguardante contravvenzioni al codice della strada con protocollo n. Controparte_2
842/2016) dell'importo di € 29.360,88, notificata ad istanza dell'
[...]
il 25.10.2022, adducendo non essere mai state notificate Controparte_1
le contravvenzioni in essa individuate e risultando quindi decorso il termine quinquennale di prescrizione del relativo diritto.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo Controparte_1
e deducendo che le domande dell'opponente andavano rivolte esclusivamente all'Ente impositore, titolare del diritto di credito e non all;
concludeva per il rigetto della domanda, con Controparte_3
vittoria di spese e competenze di lite.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Considerata la natura documentale del giudizio, con ordinanza del
01.03.2023 veniva fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 30.03.2023 veniva rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza e, con ordinanza del 12.03.2024, la causa veniva assegnata in decisione, concedendosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a rimetterla sul ruolo di udienza del 08.10.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Con ordinanza del 24.06.2024 veniva rigettata l'istanza di anticipazione dell'udienza.
Svoltasi l'udienza del 08.10.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia della Controparte_2
che, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, ha ritenuto di non doversi costituire.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
L'opponente ha rilevato di essere venuta a conoscenza della propria posizione debitoria solo con la notifica della cartella di pagamento da parte dell' in data 25.10.2022, dichiarando di Controparte_1
non avere ricevuto la notifica delle contravvenzioni al Codice della Strada sottese alla detta cartella di pagamento e relative a presunte infrazioni dell'anno 2016.
La Corte ha chiarito che la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 D. L.vo 01.09.2011 n. 150 e, quindi, è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato -che non abbia avuto conoscenza del procedimento- è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica remissione in termini (Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 22080/2017).
Ebbene, dal momento che l'opponente ha dichiarato di essere venuta a conoscenza delle sanzioni amministrative emesse nei suoi confronti con la notifica in data 25.10.2022 della cartella di pagamento e che l'opposizione alla stessa è stata spedita per la notifica in data 08.11.2022, ne consegue l'ammissibilità della doglianza per la proposizione della domanda nei termini di legge.
La domanda dell'opponente attiene sostanzialmente all'accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 28 L.
689/1981, che stabilisce il generale principio di prescrittività del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative entro il termine fisso di cinque anni dal giorno in cui fu commessa la violazione.
Sul punto la Corte di legittimità ha ritenuto che la prescrizione operi con riguardo sia alla violazione che autonomamente alla sanzione pecuniaria, funzionando quindi come causa estintiva sia dell'illecito che della sanzione
(Cass. Civ., 06.08.1992, n. 9310).
Il termine iniziale del decorso della prescrizione va individuato con riferimento alla data di commissione della violazione e non del suo accertamento, che può essere anche successivo;
mentre le cause di interruzione del decorso di tale termine sono individuate nell'art. 2943 c.c. e consistono in qualunque atto notificato valga tale intenzione.
Ebbene, dall'esame dell'estratto di ruolo versato in atti emerge che la cartella di pagamento opposta, notificata il 25.10.2022, riguarda contravvenzioni al codice della strada con protocollo n. Controparte_2
842/2016 e, quindi, relative all'anno 2016, mentre non risultano atti interruttivi della prescrizione.
Perciò, nel merito, va dichiarata l'estinzione del diritto di credito portato dalla suddetta cartella di pagamento n. 02820210008652211001 per intervenuta prescrizione quinquennale, trattandosi di somme dovute a titolo di contravvenzione al codice della strada.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna della e della Controparte_1
, in solido fra loro, al pagamento delle stesse in favore Controparte_2
dell'opponente sig.ra , che si liquidano nella misura Parte_1
indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
In proposito la Corte di legittimità evidenzia che la contumacia costituisce una condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., tra le quali, per l'appunto, non c'è la contumacia (Cass. Civ., ord. n. 8273/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla sig.ra nei confronti dell' Parte_1 [...]
e della , disattesa ogni contraria Controparte_1 Controparte_2
domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) dichiara l'estinzione per prescrizione del diritto di credito portato dalla cartella di pagamento n. 02820210008652211001;
2) condanna l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, nonché la , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra delle spese Parte_1
di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione all'Avv. Domenico Iavarone dichiaratosi antistatario. Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 07.01.2025.
Il giudice monocratico