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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata a Lecce in viale Aldo Moro n° 53, presso lo studio legale dell'Avv. EL De LE in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Lecce in Via Orsini del Balzo n. 14, presso lo studio legale dell'Avv.
ST SI in virtù di mandato alle liti in atti, giusta delibera G.C. n. 57/2025;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con ricorso in appello iscritto il 2/1/2025, impugnava la sentenza Parte_1
n. 3646/2024, depositata in Cancelleria il 12/7/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da essa stessa introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 26005/23 – verbale V018629 - emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 26/7/2023 in cui CP_1 era stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art. 142 comma
8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida, alla stessa attribuita e rilevata il 20/7/2023 alle ore 15:57 in località S.S. 16 km 963 + 800 “Maglie Lecce” DIR.NORD, in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura con misuratore di velocità a postazione fissa PHOTORED F17Dr, consistita nella circolazione su strada con autovettura Audi A8 targata GK093GS di sua proprietà alla “velocità di 109,4 km/h, per cui sottratta la tolleranza, dovuta per l'apparecchiatura di rilevamento, pari al 5%, e comunque non inferiore a 5km/h, la velocità calcolata è di km/h 103,93, eccedendo di km/h 13,93 il limite massimo di velocità stabilito in km/h 90”, e comminata la sanzione pecuniaria di € 134,45 (minimo edittale), di cui € 13,35 per spese postali e amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie,
l'istante formulava, come motivi di appello: 1) errata valutazione di infondatezza dei seguenti motivi di opposizione: violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla esistenza e collocazione sul tratto stradale interessato di uno strumento di misurazione della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
mancata prova della taratura e delle verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'illecito; mancata individuazione del luogo preciso dell'infrazione; 2) erroneità della sentenza impugnata ove statuisce che sia stato utilizzato uno strumento di misurazione munito di omologazione; chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'avv.
EL De LE dichiaratosi antistatario.
Il si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la violazione Controparte_1 dell'art. 345 c.p.c. avendo l'appellante formulato come motivo di appello anche l'errata equiparazione della procedura di omologazione e approvazione dell'apparecchiatura,
2 nonostante la mancata omologazione non fosse stato motivo di opposizione;
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite
All'udienza del 24/9/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Preliminarmente, va chiarito che è da ritenersi ammissibile il motivo d'appello incentrato su asserita erronea affermazione, nella sentenza di primo grado, in ordine alla esistenza di un certificato di omologazione dello strumento di misurazione della velocità utilizzato, in quanto trattasi in ogni caso di un punto della motivazione posto alla base della decisione di rigetto del ricorso. Peraltro, la questione era stata affrontata anche dallo stesso CP_1 in comparsa di costituzione pp. 7-8, il quale, dunque, nulla ha da dolersi in termini di lesione del diritto di difesa.
Tanto premesso, decidendo la causa in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio” (v. Cass., Sez.,
Unite, 8 maggio 2014 n. 9936 conf. Cass., sez. V, 11 maggio 2018 n. 11458), la sentenza impugnata, in effetti, si è rivelata errata nella parte di cui innanzi.
Invero, nel verbale di accertamento è, invero, indicato, come decreto di omologazione, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 257 del 19/1/2016, decreto che, invece, si limita ad “approvare” il dispositivo denominato Photored F17Dr, per la rilevazione automatica delle infrazioni dei limiti massimi di velocità e delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
3 l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di appello, stante la fondatezza di quest'ultimo si ritiene superflua ogni valutazione.
4 La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 26005/23- verbale V018629 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Come di Cavallino in data 26/7/2023.
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 3646/2024,
[...] depositata in Cancelleria il 12/7/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 26005/23- verbale V018629 elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 26/7/2023; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. EL De LE, dichiaratosi difensore antistatario.
Lecce, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata a Lecce in viale Aldo Moro n° 53, presso lo studio legale dell'Avv. EL De LE in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Lecce in Via Orsini del Balzo n. 14, presso lo studio legale dell'Avv.
ST SI in virtù di mandato alle liti in atti, giusta delibera G.C. n. 57/2025;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con ricorso in appello iscritto il 2/1/2025, impugnava la sentenza Parte_1
n. 3646/2024, depositata in Cancelleria il 12/7/2024, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite) il ricorso in opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) da essa stessa introdotto avverso il verbale di accertamento N.R.G. 26005/23 – verbale V018629 - emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 26/7/2023 in cui CP_1 era stata accertata, come infrazione, la violazione della norma di cui all'art. 142 comma
8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida, alla stessa attribuita e rilevata il 20/7/2023 alle ore 15:57 in località S.S. 16 km 963 + 800 “Maglie Lecce” DIR.NORD, in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura con misuratore di velocità a postazione fissa PHOTORED F17Dr, consistita nella circolazione su strada con autovettura Audi A8 targata GK093GS di sua proprietà alla “velocità di 109,4 km/h, per cui sottratta la tolleranza, dovuta per l'apparecchiatura di rilevamento, pari al 5%, e comunque non inferiore a 5km/h, la velocità calcolata è di km/h 103,93, eccedendo di km/h 13,93 il limite massimo di velocità stabilito in km/h 90”, e comminata la sanzione pecuniaria di € 134,45 (minimo edittale), di cui € 13,35 per spese postali e amministrative, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente;
nella specie,
l'istante formulava, come motivi di appello: 1) errata valutazione di infondatezza dei seguenti motivi di opposizione: violazione dell'obbligo di informazione in ordine alla esistenza e collocazione sul tratto stradale interessato di uno strumento di misurazione della velocità dei veicoli in marcia con rilascio di risultanze fotografiche;
mancata prova della taratura e delle verifiche periodiche dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'illecito; mancata individuazione del luogo preciso dell'infrazione; 2) erroneità della sentenza impugnata ove statuisce che sia stato utilizzato uno strumento di misurazione munito di omologazione; chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da distrarre in favore dell'avv.
EL De LE dichiaratosi antistatario.
Il si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente la violazione Controparte_1 dell'art. 345 c.p.c. avendo l'appellante formulato come motivo di appello anche l'errata equiparazione della procedura di omologazione e approvazione dell'apparecchiatura,
2 nonostante la mancata omologazione non fosse stato motivo di opposizione;
chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite
All'udienza del 24/9/2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto merita accoglimento.
Preliminarmente, va chiarito che è da ritenersi ammissibile il motivo d'appello incentrato su asserita erronea affermazione, nella sentenza di primo grado, in ordine alla esistenza di un certificato di omologazione dello strumento di misurazione della velocità utilizzato, in quanto trattasi in ogni caso di un punto della motivazione posto alla base della decisione di rigetto del ricorso. Peraltro, la questione era stata affrontata anche dallo stesso CP_1 in comparsa di costituzione pp. 7-8, il quale, dunque, nulla ha da dolersi in termini di lesione del diritto di difesa.
Tanto premesso, decidendo la causa in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio” (v. Cass., Sez.,
Unite, 8 maggio 2014 n. 9936 conf. Cass., sez. V, 11 maggio 2018 n. 11458), la sentenza impugnata, in effetti, si è rivelata errata nella parte di cui innanzi.
Invero, nel verbale di accertamento è, invero, indicato, come decreto di omologazione, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 257 del 19/1/2016, decreto che, invece, si limita ad “approvare” il dispositivo denominato Photored F17Dr, per la rilevazione automatica delle infrazioni dei limiti massimi di velocità e delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
3 l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Per quanto concerne gli ulteriori motivi di appello, stante la fondatezza di quest'ultimo si ritiene superflua ogni valutazione.
4 La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 26005/23- verbale V018629 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Come di Cavallino in data 26/7/2023.
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti di
[...] CP_1
, in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 3646/2024,
[...] depositata in Cancelleria il 12/7/2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 26005/23- verbale V018629 elevato dal Comando di Polizia
Locale del Comune di in data 26/7/2023; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. EL De LE, dichiaratosi difensore antistatario.
Lecce, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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