Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2917/2019
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale ordinario di Catanzaro Sezione prima civile Il Giudice, dott.ssa Chiara Di Credico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 2917 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2019, promossa da: sigg. , ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall' Avv. Laura Moschella (C.F.: C.F._2
); C.F._3 opponente/attore contro
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 interamente Controparte_1 versato, codice fiscale, numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma e partita
I.V.A. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco (codice fiscale: P.IVA_1 [...]
); C.F._4 opposta/convenuta società unipersonale, costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile Controparte_2
1999, avente numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno , e per essa, quale mandataria, P.IVA_2 Controparte_3 con l'Avv. Santi Puglisi (C.F. ); C.F._5
intervenuto
(di seguito ), C.F. e Partita IVA n. Controparte_4 CP_4
con l'Avv. Santi Puglisi (C.F. ); P.IVA_3 C.F._5 intervenuto
Conclusioni
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Concisa esposizione delle ragioni della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la introducendo la fase di Controparte_1 merito riferita all'opposizione all'esecuzione dagli stessi spiegata nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al r.g. es. imm. n. 67/2018 del Tribunale di Catanzaro, in cui gli odierni attori sono esecutati.
Con il ricorso in opposizione, depositato in seno alla procedura esecutiva, gli opponenti hanno chiesto: “- sospendere l'esecuzione ovvero il processo ex art. 618-624 c.p.c. fissando il termine per il giudizio di merito;
- nel merito dichiarare la nullità e l'improcedibilità della procedura esecutiva n.
67/18 per le motivazioni in cui in narrativa;
- in via ulteriormente subordinata, dichiarare che la somma da versare e inferiore a quanto richiesto nell'atto di precetto, per tanto ridurre in proporzione il credito”.
Nella presente fase del giudizio, invece, gli opponenti hanno chiesto: “Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, 1) Sospendere la procedura esecutiva immobiliare;
2) Nel merito dichiarare la nullità e l'improcedibilità della procedura esecutiva n. 67/18 per le motivazioni di cui in narrativa;
3) Per l'effetto dichiarare che la somma da versare è inferiore a quanto richiesto, per tanto ridurre in proporzione il credito;
4) Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'intera somma richiesta comprensiva di interessi ultralegali.”
A fondamento della domanda gli opponenti hanno lamentato che nel contratto di mutuo la clausola contrattuale prevede di fatto l'applicazione di un tasso di costo usurario a carico del contraente;
di conseguenza, l'usurarietà ab origine della pattuizione determinerebbe la non debenza di ogni interesse, “essendo garantita dall'art. 1815 c.c. la gratuità del mutuo”; hanno dedotto che nella disciplina antiusura devono rientrare anche gli interessi moratori e che ai fini del superamento del tasso soglia debba tenersi conto anche degli oneri per estinzione anticipata.
Con comparsa di risposta, si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che prive di adeguato supporto probatorio, e chiedendo l'accertamento della legittimità e liceità del metodo di calcolo degli interessi utilizzato dalla Controparte_1 nonché della piena validità ed efficacia del contratto di mutuo.
Pag. 2 di 9 Nel corso del giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., è intervenuta in giudizio la e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
quale cessionaria del credito vantato dalla convenuta dichiarando di “fare proprie
[...]
Parte le ragioni creditorie di per cui è causa nonché fare propri gli atti di causa dalla stessa depositati in corso del presente giudizio e tutte le deduzioni, domande, pretese ed eccezioni ivi contenute.
Successivamente nel corso del giudizio, con comparsa di intervento ex art. 111, comma 3,
c.p.c., è intervenuta quale cessionaria del credito vantato da Controparte_4 dichiarando di “di voler sostenere integralmente e fare proprie le ragioni di Controparte_2 [...]
per cui è causa nonché fare propri gli atti di causa dalla stessa depositati (anche a mezzo della CP_5 mandataria in corso del presente giudizio e tutte le deduzioni, domande, pretese Controparte_3 ed eccezioni ivi contenute”.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e mediante consulenza tecnica contabile, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 05.12.2024, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.
* * * *
La domanda degli opponenti non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, stante l'intervento in giudizio di successore a titolo Controparte_2 particolare nel diritto controverso di rileva il Tribunale che, sebbene vi sia il CP_6 consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, originaria opposta, CP_6 non ha perso la propria qualità di parte, non avendo la stessa avanzato alcuna richiesta di estromissione dal giudizio. Di conseguenza deve essere, in parte qua, revocata l'ordinanza depositata in data 23.11.2023. Stesso ragionamento si impone in relazione al successivo intervento di Controparte_4
Si osserva, al riguardo, che la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o
Pag. 3 di 9 meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2014, n.
22503).
Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare
(cfr. Cass. civ. n. 6471 del 24.4.2012; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22424 del 22/10/2009: “La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”).
Tanto precisato, ancora in via preliminare, occorre rilevare, in ordine al perimetro decisionale relativo alla presente fase di giudizio (i.e. la fase di merito di giudizio di opposizione all'esecuzione) che “non è consentito, nelle opposizioni esecutive, proporre ragioni di contestazione ulteriori rispetto a quelle dell'originario ricorso introduttivo della fase davanti al giudice dell'esecuzione, anche in quei giudizi vigendo rigorosamente il principio della domanda e con la sola eccezione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo” (Cass. civ., sez. un., 21 settembre
2021, n. 25478).
In ragione di quanto sopra, dunque, deve essere dichiarata inammissibile la domanda, formulata solo nell'atto introduttivo della presente fase di merito del giudizio di opposizione con la quale parte opponente chiede “Accertare e dichiarare la violazione da parte della Convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto impugnato e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'intera somma richiesta comprensiva di interessi ultralegali”.
In forza dello stesso principio, è inammissibile (oltre che per la sua genericità) altresì
l'eccezione veicolata nel corpo dell'atto di citazione avente ad oggetto “l'indeterminatezza del tasso applicato che comporterebbe il ricalcolo del piano di rimborso mediante l'utilizzo dei tassi di cui all'art. 117 TUB” (pag. 8, citazione).
Tanto chiarito e venendo, dunque, all'esame della doglianza attorea, la stessa si sostanzia nella ritenuta usurarietà del tasso di interessi pattuito nel contratto di mutuo.
La censura in primo luogo è inammissibile. Invero come sostenuto dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale
Pag. 4 di 9 intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del
T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”
(Cass. civ. sez. un. n. 19597 del 18/9/2020).
Nel caso di specie parte opponente nel proprio atto di citazione ha dedotto l'usurarietà della clausola di interessi, senza fare alcun richiamo specifico al caso concreto, senza alcunché dedurre in ordine al tipo contrattuale, alla clausola negoziale tacciata di usurarietà
(genericamente facendo riferimento agli interessi moratori), né al tasso moratorio in concreto applicato, all'eventuale qualità di consumatore, alla misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Per ciò solo, la doglianza formulata deve essere dichiarata inammissibile.
Quale ratio decidendi alternativa, si osserva, comunque, che la doglianza nel merito risulta anche infondata, alla luce delle risultanze della CTU.
Sul punto occorre fare due premesse.
In primo luogo, quanto alla rilevanza degli interessi moratori ai fini del superamento del tasso soglia la Suprema Corte ha precisato che “la L. n. 108 del 1996 non ammette che la comparazione possa attuarsi tra il tasso soglia e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia), ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi.
Gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento: essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass., sez. 3,
17/10/2019, n. 26286).
Di conseguenza, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto della L. n. 108 del
1996, art. 2, comma 4, e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale aumentato della metà; per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite: in particolare, poiché la L. n. 108 del 1996 si applica anche agli interessi
Pag. 5 di 9 moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dall'art. 2, comma 4 sopra citato;
laddove, invece, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti
(Cass., sez. U, 18/09/2020, n. 19597)” (Cass. n. 335/2023).
In secondo luogo, quanto alla pretesa rilevanza della commissione di estinzione anticipata, la Suprema Corte ha chiarito che “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996,
e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n.
16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
” (Cass. n. 7352/2022).
Pag. 6 di 9 Ancora, la commissione di estinzione anticipata “non rientra tra i costi rilevanti per i mutuatari trattandosi…di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata è una mera possibilità e solo nel caso di suo effettivo verificarsi l'importo prevista a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà sui mutuatari” dovendosi, invero, “riaffermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni” (Cassazione civile sez. III -
14/03/2022, n. 8109).
Dunque, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (cfr. Cass. n. 7352/2022 cit.).
Fatte tali due fondamentali premesse in ordine ai principi di diritto applicabili, e passando, dunque, all'esame della doglianza di usura originaria del contratto, il Tribunale ritiene di dover fare riferimento agli esiti della consulenza tecnica espletata in corso di causa, poiché ampiamente motivata e supportata dalla documentazione in atti, mentre le contestazioni formulate dagli opponenti sono inidonee a scalfire le risultanze della CTU.
Quanto agli interessi corrispettivi, esclusa, per quanto sopra esposto la rilevanza della commissione di estinzione anticipata, il CTU ha concluso “In relazione al suddetto accertamento, per quanto riguarda il valore del tasso corrispettivo del 6,05%, le modalità di calcolo degli interessi corrispettivi e del calcolo del T.E.G. come di seguito riportato (valore accertato del 6,83%), non sussistono dubbi circa la sua determinazione inferiore al tasso soglia (9,45%) e rispetto della L. n.
108/1996. Si precisa che, nel suddetto calcolo, si è tenuto conto sia dell'assicurazione mensile che di quella AR (vita/infortuni) prevista contestualmente alla stipula del mutuo.”… Sulla base di quanto precedentemente asserito, tecnicamente e per quanto attiene agli interessi corrispettivi e senza commissione di estinzione anticipata (scenario 1), il contratto può considerarsi nel suo complesso legittimo, pertanto si può confermare l'importo della situazione debitoria al 07.12.2018 (debito residuo, rate insolute e spese varie). (pag. 8 e 16 della relazione della consulenza).
Pag. 7 di 9 Quanto agli interessi moratori, il consulente incaricato ha precisato in premessa che:
“Preliminarmente, come risulta dall'estratto conto della banca e dall'analisi della complessiva situazione dei pagamenti, si evidenzia che, il mutuatario, ha pagato interessi di mora per € 12,574 ; inoltre, il tasso di mora nominale applicato dalla banca è stato sempre pari a quello soglia di volta in volta vigente e, lo scrivente, non ha rinvenuto particolari anomalie di calcolo nel calcolo diretto dell'interesse su singola rata.”(cfr. pag. 20-21, CTU). Di conseguenza, non possono essere condivise le conclusioni raggiunte dal consulente di parte dott. Persona_1 secondo cui: “la necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata appare evidente”, poiché non conformi alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, sopra richiamata.
Ha poi concluso il CTU affermando che: “In conclusione, sulla base della documentazione in atti e delle risposte ai quesiti posti riportate nelle pagine precedenti, si ha: 1. – anche considerando la polizza assicurativa AR di € 10.584,00 e quella mensile di € 3,60 sotto il profilo tecnico/contabile non risulta usurarietà ab origine del mutuo né in relazione al tasso d'interesse corrispettivo né in relazione al tasso mora se si considera il suo andamento fisiologico (per il tasso corrispettivo) o il c.d. worst case (caso limite o peggiore) per il tasso di mora senza l'ipotesi di estinzione anticipata;
” (cfr. pag. 31, CTU).
Per mera completezza si evidenzia, alla luce della consolidata giurisprudenza sopra richiamata, come non possano essere presi in considerazione, in quanto con essa contrastanti, gli scenari nn. 2 e 4 esposti dal CTU.
In conclusione, sulla base delle superiori motivazioni, la domanda attorea non può che essere rigettata. Da quanto esposto consegue la liceità delle clausole di pattuizione tanto degli interessi corrispettivi, quanto degli interessi moratori, contenute nel contratto di mutuo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n.
147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore indicato da parte attrice, come segue: a) per la con esclusione della fase CP_6 conclusionale, non avendo questa svolto alcuna attività riferibile a tale fase;
b) nulla per la essendosi limitata al mero deposito di comparsa ex art. 111 co. 3 c.p.c. ; Controparte_2
c) per possono essere liquidate le spese relative alla sola fase Controparte_4
Pag. 8 di 9 decisionale, essendo tale cessionaria intervenuta in data 8.4.2024, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate, come da decreto del 12.05.2023) sono poste definitivamente a carico di e in solido tra loro. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite della presente causa, che liquida, in complessivi € 4.925,00 CP_6 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna e , in solido tra loro, alla refusione in favore di Parte_1 Parte_2 delle spese di lite della presente causa, che liquida, in Controparte_4 complessivi € 2.127,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_2
- pone definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le Parte_1 Parte_2 spese di CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro in data 3.6.2025.
Il Giudice
Chiara Di Credico
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