Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 459/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza non definitiva con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CHIEFFO AGOSTINO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituita in giudizio;
Controparte_1
-appellata contumace-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 158/2024 del 09/05/2024, emessa dal
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 05/06/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07/11/2024 , già dipendente di Parte_1 Controparte_1
dal 27/07/2019 al 03/03/2022 quale barista –V livello del CCNL Turismo-Pubblici
[...]
Esercizi- presso il bar gestito dalla datrice in Vasto, in base a contratto di lavoro part time al
60%, per 24 ore settimanali, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il
09/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale erano state respinte le
L'impugnata sentenza ha ritenuto non raggiunta la prova della prestazione da parte della lavoratrice di attività con orario maggiore rispetto a quello contrattualmente pattuito, stante la genericità di quanto riferito dai testi escussi circa l'orario di lavoro effettivamente osservato dalla , ed il contrasto tra le testimonianze rese. Parte_1
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione per omessa, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti oggetto di causa, degli atti di parte, della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, poiché:
1. i testi escussi in primo grado, addotti da essa appellante, avevano confermato che l'orario di lavoro effettivamente osservato era di 40 ore settimanali, articolato su tre turni (mattina, dalle
5,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì; mezzo turno, dalle 6,25 alle 11,25 dal lunedì al venerdì, oltre il sabato dalle 5,30 alle 13,30 e la domenica dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle
20,00; pomeriggio, dalle 12,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato), mentre i testi addotti dall'appellata, ed dovevano considerarsi inattendibili, Testimone_1 Testimone_2
trattandosi di suo marito e di suo figlio, ed il primo era peraltro incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., essendo titolare della tabaccheria annessa al bar gestito dall'appellata; pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, era stata raggiunta la prova dell'osservanza di orario di lavoro di 40 ore settimanali;
2. in ogni caso essa appellante aveva percepito retribuzione ordinaria inferiore a quanto previsto dal CCNL di settore, e non aveva percepito la 13ª degli anni 2020 e 2022, la 14ª e le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti per l'intero rapporto di lavoro, né il t.f.r.,
e l'appellata non aveva in alcun modo contestato l'omesso pagamento, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sussisteva il proprio diritto alla percezione delle relative differenze retributive.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
, nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è infondato, essendo corrette le statuizioni dell'impugnata sentenza in tema di valutazione delle risultanze istruttorie circa la prova dello svolgimento da parte dell'appellante di orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente pattuito.
Va in primo luogo osservato che il teste , marito dell'appellata, non può Testimone_1
ritenersi incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., non essendo in alcun modo emerso che la rivendita di tabacchi da lui condotta ed il bar dell'appellata fossero unitariamente gestite dai coniugi, sicché la coincidenza delle sedi aziendali, in mancanza di ulteriori elementi significativi di una cointeressenza, impresa familiare o società di fatto, resta di per sé irrilevante.
Tes_ Ciò posto, i testi e rispettivamente compagno convivente e cugino Parte_1 dell'appellante, hanno riferito per conoscenza diretta, esclusivamente, il primo di averla accompagnata al lavoro, o di essere andato lì a riprenderla, quando poteva in base alla compatibilità con i propri turni di lavoro;
ed il secondo di essere stato cliente del bar ove l'appellante lavorava e di essersi spesso lì intrattenuto, in orari serali dopo le 19.00, al termine dei propri turni di lavoro, vedendola molto spesso al lavoro, anche fino a dopo le 20.00, ed a volte accompagnandola a casa al termine del turno di lavoro.
Inoltre, la teste , collega di lavoro dell'appellante, pur confermando che i propri turni Tes_4
di lavoro erano articolati secondo gli orari indicati in ricorso, ha riferito di avere lavorato insieme all'appellante solo quando l'una osservava il turno di mattina e l'altra il cd. mezzo turno, e per il resto di averla incontrata al lavoro alle 13.30 quando l'una faceva la mattina e l'altra il pomeriggio.
Pertanto, da quanto riferito dai testi per conoscenza diretta, vi è prova dell'osservanza da parte dell'appellante di orario di lavoro dalle 6.25 alle 11.25 dal lunedì al venerdì, una settimana ogni tre (cadenza con la quale, in base alla richiamata articolazione dei turni, il turno mattutino dell'appellante coincideva con il cd. mezzo turno della teste , o viceversa), Tes_4
nonché del fatto che, parimenti ogni tre settimane, quando faceva la mattina o il pomeriggio,
l'appellante iniziava o finiva il turno alle 13.30, e del fatto che l'appellante, quando faceva il turno di pomeriggio, nei giorni in cui veniva vista dal teste lavorava dalle 19.00 Parte_1
alle 20.00 e spesso anche oltre.
Per il resto, i testi hanno reso dichiarazioni esclusivamente de relato di quanto appreso dall'appellante stessa, di valore probatorio nullo, come pacifico (cfr. Cass. Sez. I n. 569 del
15/01/2015 rv. 634331). Tes_ Va quindi considerato che: il teste pur avendo accompagnato al lavoro o ivi ripreso l'appellante in orari corrispondenti a quanto indicato in ricorso, non l'ha mai vista lavorare, sicché quanto riferito è del tutto ininfluente ai fini della decisione;
il teste ha visto Parte_1
l'appellata lavorare solo per un'ora o poco più al giorno, e peraltro (anche volendosi ritenere che egli si recasse al bar tutti i giorni o quasi) solo nei giorni in cui l'appellata osservava il turno pomeridiano, quindi, in base alla richiamata articolazione dei turni, ogni tre settimane;
la teste lavorava insieme all'appellante solo ogni tre settimane, e per il resto la Tes_4
incontrava solo ad inizio o a fine turno.
Non è emersa, perciò, prova specifica dell'effettivo orario di lavoro complessivamente osservato dall'appellante, ma esclusivamente di alcuni spezzoni della sua attività, ed in particolare nulla risulta circa l'inizio e la fine del lavoro nel turno mattutino quando esso coincideva con il mezzo turno della , o sull'inizio del lavoro nei giorni di turno Tes_4
mattutino quando essi coincideva con i giorni di turno pomeridiano della , né può Tes_4 ritenersi che il turno pomeridiano dell'appellante durasse più delle quattro ore contrattualmente pattuite, nulla essendo emerso circa l'effettiva articolazione del turno, avendo il visto l'appellante al lavoro solo nella parte finale del turno, ed essendovi Parte_1 peraltro contrasto tra quanto riferito dalla circa l'orario di inizio del turno Tes_4 pomeridiano, indicato nelle 13.30, e quanto sostenuto dall'appellante, la quale ha dedotto di avere iniziato alle 12.00. Nemmeno potrebbe ritenersi raggiunta la prova dello svolgimento da parte dell'appellante di un'ora di lavoro supplementare ogni tre settimane, poiché, pur corrispondendo l'orario indicato dalla nelle settimane in cui i turni mattutino o Tes_4 mezzo coincidevano con quelli dell'appellante a cinque ore al giorno e venticinque la settimana, nulla è emerso circa l'effettivo orario osservato nelle altre settimane, sicché detto maggiore orario ben avrebbe potuto essere stato compensato con una minore attività nelle altre settimane del mese, come dedotto dall'appellata e come riferito dai testi Tes_1
ed le cui dichiarazioni, precise e circostanziate e non incompatibili
[...] Testimone_2
con il restante quadro probatorio, non possono ritenersi inattendibili per il solo rapporto familiare con l'appellata.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha ritenuto non raggiunta la prova dell'osservanza da parte dell'appellante di orario di lavoro maggiore di quello contrattualmente pattuito, essendo pacifico in giurisprudenza che la prestazione di lavoro supplementare o straordinario va provata dal lavoratore in maniera specifica e rigorosa quanto alle ore lavorate in più, senza possibilità di valutazione equitativa (cfr. Cass. sez. L. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795,
16150 del 19/06/2018 rv. 649482 - 01).
Il secondo motivo, invece, è fondato.
L'appellante era dipendente part-time dell'appellata, con orario di lavoro fissato in 24 ore settimanali e 96 ore mensili, come da contratto di lavoro del 26/07/2019 in atti.
Tenuto conto che l'orario normale di lavoro mensile previsto dall'art. 111 del CCNL
Turismo-Pubblici Esercizi prodotto dall'appellata, richiamato nel contratto di lavoro e pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui si procede, è pari a 40 ore settimanali, tale orario corrisponde alla percentuale di part time del 60% indicata nei fogli paga in atti.
Essendo previsti dagli artt. 157 e 161 del CCNL importi retributivi mensili minimi fissi, e dovendo la retribuzione minima mensile, per i lavoratori part time quali l'appellante, essere riparametrata all'orario di lavoro effettivamente prestato ex art. 7 d.lgs. n. 81/2015 ed ex art. 78 del CCNL, l'ammontare mensile della retribuzione base dell'appellante, in presenza di regolare prestazione di lavoro giornaliera ed indipendentemente dalle ore o dai giorni effettivamente lavorati complessivamente nel mese, non può essere inferiore al 60% della retribuzione minima mensile per il livello di riferimento.
Ciò posto, va considerato che, di fatto, per quanto risulta dai fogli paga in atti, l'appellante è stata sempre retribuita con importi quantificati su base oraria e minori di tale percentuale del
60%, ad eccezione che per i mesi di agosto 2019, agosto, settembre e ottobre 2020, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre 2021, e gennaio 2022, e che l'ammontare della retribuzione oraria è stato quantificato in misura inferiore alle previsioni dell'art. 160 del
CCNL, tenuto conto del divisore orario di 172 ivi previsto e dell'ammontare delle retribuzioni mensili di cui alle tabelle retributive allegate al CCNL.
L'appellante, pertanto, è stata retribuita, per il lavoro ordinario svolto, con retribuzione inferiore rispetto alla retribuzione base mensile dovutale per il lavoro prestato in base all'orario di lavoro a tempo parziale previsto nel contratto di lavoro tra le parti.
Inoltre, la datrice di lavoro appellata, pur onerata come pacifico, non ha fornito prova alcuna di avere corrisposto all'appellante la 13ª mensilità di cui all'art. 183 del CCNL per gli anni
2020 e 2022, nonché la 14ª di cui all'art. 184 del CCNL, per l'intera durata del rapporto, ed il t.f.r. maturato.
Infine, dai fogli paga in atti (predisposti dalla datrice di lavoro appellata ed aventi, come pacifico, valore confessorio – cfr. Cass. Sez. L. n. 2239 del 30/01/2017 rv. 642870 - 01), si rileva che l'appellante ha fruito di ferie solo per 6 giorni nel 2020, 20 giorni nel 2021 e 7 giorni nel 2022, quindi in misura inferiore ai 26 giorni anni previsti dall'art. 134 del CCNL, ha fruito dei permessi cd. ROL di cui all'art. 114 del CCNL solo per 2 giorni, quindi in misura inferiore a quanto ivi previsto, né ha percepito le relative indennità sostitutive. Ne consegue la sussistenza del diritto dell'appellante alla percezione delle relative differenze retributive ed indennità rispetto a quanto effettivamente corrispostole.
Per la quantificazione di tali differenze non sono utilizzabili i conteggi allegati al ricorso di primo grado, in quanto non contenenti esplicitazione delle basi di calcolo utilizzate e riportanti maggiorazioni per lavoro supplementare non dovute, in base a quanto sopra osservato, e dovendosi tenere conto dei periodi di fruizione di congedo per maternità e CIG indicati nei fogli paga, sicché, essendo necessari calcoli complessi, dovrà procedersi a c.t.u. tecnico-contabile.
Spese al definitivo come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, non definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 158/2024 in data 09/05/2024 del Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta il diritto dell'appellante alla percezione, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con l'appellata, delle differenze retributive maturate in base all'orario di lavoro indicato nella lettera di assunzione, delle retribuzioni maturate a titolo di
13ª mensilità per gli anni 2020 e 2022, 14ª mensilità per gli anni dal 2019 al 2022 e trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità per le ferie ed i permessi non goduti per gli anni dal 2019 al 2022; rigetta le restanti domande proposte dall'appellante verso l'appellata con ricorso del 06/10/2022 avanti il Tribunale di Vasto – G.L.; dispone con separata ordinanza per la quantificazione delle differenze retributive dovute all'appellante; spese al definitivo.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 05/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -