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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 6.2.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 42/2024
promossa
da -appellante- Parte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato
contro
- appellata - Controparte_1
Avv. Francesco Orecchioni
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, pubblicata il 22.12.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 22.12.2023 il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso con cui la professoressa docente a Controparte_1 tempo indeterminato di lingua spagnola nella scuola pubblica, aveva chiesto, in confronto del e del Parte_1 merito, l'accertamento del proprio diritto a continuare a prestare servizio presso l'Istituto Mattioli-Ravacciano di Siena per l'intero orario di cattedra (18 ore), a fronte della determinazione dell'amministrazione di ridurre, nell'anno scolastico 2022-2023, le ore di insegnamento di spagnolo a favore della formazione di una classe di inglese potenziato.
Determinazione cui aveva fatto seguito la trasformazione, in quell'anno scolastico, della cattedra della ricorrente in
Cattedra Orario Esterno (COE), con completamento dell'orario presso un'altra scuola.
2. In motivazione il Tribunale ha ritenuto che, per quanto fosse pacifica una riduzione delle iscrizioni presso la scuola di appartenenza dell'attrice e una prevalenza delle scelte degli studenti e delle loro famiglie per l'inglese potenziato (insegnato cioè per un numero di ore maggiore, rispetto a quanto previsto negli ordinari programmi di studio della scuola secondaria di primo grado), non di meno il ministero non avrebbe potuto trasformare la cattedra della prof. n Cattedra Orario CP_1
Esterno. Vi osterebbe, secondo il primo giudice, la previsione dell'art. 14 del D.P.R. 81/2009, che disciplina l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie di primo grado.
La norma dispone, innanzi tutto, che, in tale ordine di scuole, sia impartito l'insegnamento dell'inglese per tre ore settimanali e di un'altra lingua comunitaria per due. Essa consente tuttavia, “a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010,
a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria”, l'introduzione dell'insegnamento
“potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria”. Il secondo comma della medesima norma prevede poi che “L'offerta dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria tiene conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua
2 comunitaria possono essere accolte dagli uffici scolastici regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero,
e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà”.
3. Le previsioni della disposizione richiamata sono state poi specificate dalla normativa autoposta dall'amministrazione, pure citata dal Tribunale in sentenza. Così la circolare
13520/2021, p. 9, afferma che: “L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nell'istituzione scolastica;
eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria sono accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero”. Analoga previsione si trova nella successiva
C.M. 14603/2022, p. 11.
4. Secondo il Tribunale, le norme richiamate impedirebbero la trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria, in cattedre di inglese potenziato, in ogni caso in cui la cattedra della seconda lingua abbia un titolare. Del pari la trasformazione non sarebbe possibile, ove essa determini, a regime, la trasformazione della cattedra della seconda lingua in cattedra esterna. Che è quanto sarebbe invece accaduto nella specie, dato che con la formazione della cattedra di inglese potenziato, la ricorrente era stata costretta a
3 completare il suo orario (per due ore settimanali) presso un'altra scuola.
5. Il primo giudice ha quindi ha accolto il ricorso e condannato l'originario convenuto alla rifusione delle spese di lite.
6. L'amministrazione impugna la decisione davanti a questa
Corte e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a sette motivi. Con il primo eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della lite;
con il secondo assume la nullità della sentenza, per non essere stato integrato il contraddittorio, in favore sia del docente o dei docenti assegnatari dello due ore settimanali, che la parte privata aveva chiesto di continuare a svolgere presso l'istituto Mattioli, sia delle famiglie degli alunni che avevano chiesto l'insegnamento potenziato dell'inglese, soggetti che, secondo l'appellante, sarebbero tutti litisconsorti necessari. Con il terzo motivo poi il eccepisce il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, in favore dell'istituto Mattioli, mentre con il quarto assume la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse della lavoratrice a contraddire, dato che nell'anno scolastico
2023/2024, in ragione di un nuovo aumento delle iscrizioni, la cattedra di spagnolo era stata ripristinata con orario integralmente interno all'istituto Mattioli. Con il quinto e il sesto motivo, l'amministrazione contesta poi, sotto vari profili, il merito della decisione. Infine, con il settimo, censura il capo della pronuncia relativo al regolamento delle spese.
7. Il premette tuttavia, a tutte le sue difese, una serie Parte_1 di argomentazioni dirette a sostenere la tempestività dell'appello. Era infatti accaduto che la sentenza fosse stata notificata, in via telematica, al funzionario che difendeva l'amministrazione ex art. 417 bis c.p.c. il 23.12.2023
4 (segnatamente alle 9.17), che era sabato. Per contro il ricorso in appello era stato depositato il 26.1.2024.
8. Secondo l'amministrazione, tuttavia, il termine di legge sarebbe stato rispettato, in quanto il funzionario non avrebbe potuto prendere visione della notifica, se non il 27 dicembre, dato che il 24,25 e 26 erano giorni festivi, mentre il 23 gli uffici scolastici erano chiusi e il personale non era in servizio.
9. Secondo la difesa erariale, quindi, dovrebbe trovare applicazione nella specie il principio di scissione degli effetti soggettivi della notificazione, affermato anche per la notifica eseguita via pec, dalla sentenza n. 75/2019 della Corte
Costituzionale, proprio al fine di assicurare a ciascuna parte la fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare.
10. E la correttezza di una simile conclusione sarebbe confermata dalla fictio iuris prevista dall'art. 147 comma 3,
c.p.c., secondo cui “Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
11. Secondo l'amministrazione, una simile finzione sarebbe finalizzata a tutelare il tempo di riposo del destinatario, così che, analogamente, “dovrebbe essere tutelato il fatto che nella giornata di sabato gli Uffici scolastici sono chiusi e il personale gode del riposo lavorativo (limite che impedisce evidentemente di guardare la posta)” (così testualmente l'atto di appello). In altri termini, considerato che, nelle controversie in cui
5 l'amministrazione sia difesa, ex art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari, la notifica della sentenza deve avvenire nei loro confronti, secondo la prospettazione dell'appellante, la normativa speciale sulle notifiche in via telematica dovrebbe
“essere necessariamente letta, …, insieme alle norme relative all'ordinamento degli Uffici scolastici, al cui domicilio pec è stata effettuata la notifica, per i quali il sabato non è un giorno lavorativo”, secondo la previsione dell'art. 22, comma 1, legge n. 724/1994.
12. In caso diverso, secondo la parte pubblica, “si assisterebbe ad un vulnus difensivo insanabile” (così ancora l'atto di appello), poiché l'amministrazione potrebbe non avere in effetti la disponibilità dell'intero termine di legge per appellare, a maggior ragione in quanto il soggetto notificato non è lo stesso legittimato a proporre l'impugnazione (che spetta all'Avvocatura dello Stato), “con tutte le conseguenze in punto di ulteriori adempimenti che ne derivano” (sempre l'appello testualmente).
13. In ogni caso, secondo l'appellante, la notifica della sentenza sarebbe stata nulla, in quanto essa avrebbe fatto riferimento, nella relata, a una sentenza diversa da quella del
Tribunale di Siena qui impugnata.
14. Si è costituita la parte privata per resistere, assumendo nel merito l'infondatezza dell'impugnazione, ma prima argomentandone la tardività. Sul punto la docente rileva l'inammissibilità di una disciplina differenziata dei termini processuali, in considerazione della qualità del difensore dell'amministrazione, assumendo come in ogni caso, la notifica sarebbe stata conoscibile dal funzionario, senza alcuna necessità della sua presenza in ufficio.
6 15. Quanto poi alla regolarità della notifica, secondo l'appellata, l'erronea designazione del nome dell'allegato come sentenza del Tribunale di Chieti, contenuta nella relata, sarebbe stata inidonea a determinare un qualche vizio dell'atto, dato che, nella relata stessa, si sarebbe univocamente indicato che la notifica era effettuata in relazione alla decisione del Tribunale di Siena qui impugnata e l'allegato era costituito effettivamente dalla sentenza del
Tribunale di Siena. In ogni caso, secondo la docente, non avrebbe potuto darsi alcun vizio della notifica, attese le compiute difese spiegate dall'amministrazione.
16. All'udienza indicata in epigrafe, ascoltata la discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
17. Così riassunta la presente vicenda processuale, l'appello deve dirsi inammissibile, perché tardivo.
18. In proposito deve in primo luogo ritenersi certamente valida la notifica della sentenza, come effettuata dalla parte privata, in via telematica, al funzionario che aveva rappresentato l'amministrazione in primo grado ex art. 417 bis c.p.c. Non è ostativo infatti l'errore materiale, contenuto nella relata, già ex art. 156 c.p.c., dato che l'atto ha sicuramente raggiunto il suo scopo, avendo consentito all'amministrazione di individuare inequivocamente il procedimento di cui si discute e di svolgervi tutte le sue difese.
Del resto, neppure l'appellante assume di essere stato indotto in errore dalle indicazioni contenute nella relata di notifica o pone in una qualche relazione di causalità quelle indicazioni con i tempi dell'introduzione del giudizio d'appello.
19. Assunta allora l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la questione di causa è il dies a quo di tale decorrenza. Sul punto è necessario
7 ribadire come in fatto sia pacifico, e comunque documentato, che la notifica della sentenza sia stata consegnata, nella casella di posta elettronica certificata del funzionario che aveva rappresentato il in primo grado, sabato Parte_1
23.12.2023 alle 9,17. Neppure vi è questione in ordine al fatto che in quella giornata gli uffici dell'amministrazione fossero chiusi.
20. In diritto poi l'art. 147 c.p.c., che disciplina il tempo delle notificazioni, prevede che “1.Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. 2.Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. 3. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
21. La norma quindi non esclude, e perciò consente, che le notifiche telematiche vengano eseguite anche nella giornata di sabato (sul punto espressamente Cass. 20509/2025), ferma la disciplina prevista dall'art. 155 quinto comma c.p.c., quando il sabato sia giorno di scadenza di un termine processuale (in tal caso prorogato, appunto ex art. 155 quinto comma c.p.c., al giorno lavorativo successivo;
per l'applicabilità della disposizione anche alle notifiche telematiche cfr. Cass. 15952/2024). Quest'ultima evenienza è però del tutto diversa da quella di causa, in cui il sabato coincide, non con la data di scadenza, ma con l'inizio della decorrenza del termine. E neppure l'amministrazione assume
8 che, in via generale, il sabato non possa rappresentare il dies a quo di un termine processuale. Del resto l'assunto contrario
(per cui un termine può prendere a decorrere di sabato) si impone, in mancanza di qualsiasi norma eccettiva, di tenore analogo a quella che l'art. 155 quinto comma c.p.c. prevede per i casi in cui il termine scada di sabato.
22. L'amministrazione afferma tuttavia che una tale regola generale dovrebbe tenere conto necessariamente della disciplina dell'orario di lavoro dei funzionari difensori delle amministrazioni ex art. 417 bis c.p.c.
23. Si tratta di un argomento che non può essere condiviso.
Sul punto infatti merita precisare come la lettura della posta, consegnata al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sarebbe stata senz'altro possibile, per il funzionario difensore, anche senza accedere al luogo di lavoro. Così che il fatto che, nelle giornate dal 23 al 26 dicembre, gli uffici dell'amministrazione scolastica fossero chiusi, non determinava alcuna impossibilità oggettiva di accesso alle informazioni contenute nella casella di posta.
24. Assunto questo dato, deve poi escludersi, in mancanza di specifiche previsioni normative, che possa farsi questione di una disciplina differenziata delle notificazioni nelle ipotesi in cui le parti pubbliche siano rappresentate da propri funzionari, in disparte ogni questione sulla ragionevolezza di una simile ipotetica disciplina. Al contrario, le amministrazioni hanno la facoltà di avvalersi, per la loro difesa, di propri funzionari, una scelta che sconta il rischio di assenze o impedimenti del funzionario difensore, legittimi secondo le regole del rapporto di impiego, ma di cui deve necessariamente farsi carico l'amministrazione stessa, con opportune misure organizzative. Non è infatti pensabile che
9 tali impedimenti incidano sulle regole del processo, in modo diverso da quanto accade per analoghi impedimenti dei difensori delle altre parti, giacché un trattamento differenziato sarebbe all'evidenza in violazione del principio di parità dei litiganti nel processo.
25. In applicazione dei principi appena esposti, deve pertanto ritenersi che il termine breve per l'impugnazione abbia preso a decorrere, nella specie, il 23.12.2023 e fosse quindi già spirato al momento del deposito dell'impugnazione del , che è pertanto inammissibile. Parte_1
26. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore, seguono la soccombenza.
27. Non vi è luogo alla dichiarazione di cui all'art. 1 comma
17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228, atteso il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui “nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo”
(così ex plurimis Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ordinanza, 29-01-
2016, n. 177).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
10 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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