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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g.n. 956/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
EP ND GI - Presidente
CE NN - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 956/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 23 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Canicattì in Via Kennedy, 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1 rimarrà in uso alla stessa, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
3. Autorizzare la regolamentazione tutti gli aspetti relativi ai figli minori come da piano genitoriale congiunto (doc. 10) che qui si intende trascritto e riportato e che si riepiloga sinteticamente:
3/1. le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3/2. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la Persona_1 Persona_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/2-a) durante la settimana ogni qualvolta che lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze correlate all'età dei figli minori, con o senza pernottamento alle esigenze dei genitori e delle bambine, con obbligo di prelievo e di riaccompagno.
3/2-b) a settimane alterne dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque nella fascia oraria tra le
20.00 ore 21.00;
3/2-c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze
2 estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno.
3/3. verserà a , a far data dal mese di luglio 2025, Parte_1 Controparte_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nel mese precedente.
3/4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
3/4-a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3/4-b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3/5) resta a disposizione del genitore collocatario l'importo corrisposto dallo Stato a titolo di assegno unico, erogato in favore dei figli minori.
4. Nulla disporsi sul contributo al mantenimento della sig.ra in quanto Controparte_1
economicamente indipendente.
5. i coniugi si impegnano vicendevolmente a fornire entro i limiti temporali, previsti dalla legge la documentazione personale (fiscale, economica e patrimoniale) al fine di ottenere, tutti i benefici economici, indennità, assegni ect .
6. le spese straordinarie sostenute da entrambi i coniugi dovranno essere conteggiate, ove possibile, mensilmente e corrisposte entro e non oltre giorno 13 del mese successivo.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 8.10.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
3 che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/07/1981 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 18.12.2015 a Naro, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Naro al n. 48 parte II, serie A dell'anno 2015;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naro;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 9.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE NN EP ND GI
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
EP ND GI - Presidente
CE NN - Giudice relatore
G. Claudia Ragusa - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 956/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Cucchiarelli Emanuela) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in Parte_1 Controparte_1 data 23 giugno 2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Canicattì in Via Kennedy, 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, tutti di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1 rimarrà in uso alla stessa, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi.
3. Autorizzare la regolamentazione tutti gli aspetti relativi ai figli minori come da piano genitoriale congiunto (doc. 10) che qui si intende trascritto e riportato e che si riepiloga sinteticamente:
3/1. le figlie e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3/2. le figlie e restano collocate prevalentemente presso la Persona_1 Persona_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/2-a) durante la settimana ogni qualvolta che lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze correlate all'età dei figli minori, con o senza pernottamento alle esigenze dei genitori e delle bambine, con obbligo di prelievo e di riaccompagno.
3/2-b) a settimane alterne dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque nella fascia oraria tra le
20.00 ore 21.00;
3/2-c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze
2 estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno.
3/3. verserà a , a far data dal mese di luglio 2025, Parte_1 Controparte_1 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 13 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie eventualmente sostenute nel mese precedente.
3/4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio:
3/4-a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3/4-b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
3/5) resta a disposizione del genitore collocatario l'importo corrisposto dallo Stato a titolo di assegno unico, erogato in favore dei figli minori.
4. Nulla disporsi sul contributo al mantenimento della sig.ra in quanto Controparte_1
economicamente indipendente.
5. i coniugi si impegnano vicendevolmente a fornire entro i limiti temporali, previsti dalla legge la documentazione personale (fiscale, economica e patrimoniale) al fine di ottenere, tutti i benefici economici, indennità, assegni ect .
6. le spese straordinarie sostenute da entrambi i coniugi dovranno essere conteggiate, ove possibile, mensilmente e corrisposte entro e non oltre giorno 13 del mese successivo.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
che le parti hanno chiesto altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
che all'udienza cartolare del 8.10.2025, le parti hanno insistito nel ricorso;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
che sussistono i presupposti per la separazione di cui all'art.151, 1° co., e 158 c.c.;
3 che in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio;
visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.;
P.Q.M.
dichiara la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
24/07/1981 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 18.12.2015 a Naro, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Naro al n. 48 parte II, serie A dell'anno 2015;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa le condizioni concordate dai coniugi nella richiesta di separazione consensuale, soprariportate;
dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Naro;
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale il 9.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
CE NN EP ND GI
(atto firmato digitalmente)
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