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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4097 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4097 /2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZI CE, elettivamente domiciliato in VIA TARANTO N. 44 00182
ROMA presso il difensore avv. ZI CE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Parte_3 C.F._2
ZI CE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZI CE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NS NN, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA, 190 00144
ROMA presso il difensore avv. NS NN;
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado gli attori hanno detto di essere sottoscrittori dei seguenti Buoni Postali:
0000000000124 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP12RBOY
0000000000125 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP13RBOY
0000000000126 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP14RBOY
0000000000127 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP15RBOY
0000000000128 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP16RBOY
0000000000135 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP33RBOY
0000000000136 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP34RBOY
0000000000137 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP35RBOY
0000000000138 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP36RBOY.
Hanno dedotto che sui documenti cartacei consegnati erano riportate condizioni di rendimento diverse e maggiormente remunerative rispetto a quelle previste dal D.M.
Tesoro del 13.6.1986, già in vigore al momento della sottoscrizione.
Invocando la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 13979 del 15.6.2007), hanno reclamato l'intera somma loro dovuta sulla base delle condizioni riportate a tergo dei titoli.
ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha dedotto in primo luogo che il D.M. Tesoro del 13.6.1986 non era ancora in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli, contrariamente a quanto affermato in citazione. Pertanto, ha ritenuto il Tribunale, correttamente era stata riportata sui buoni la regolamentazione degli interessi vigente al momento dell'emissione, che è stata poi modificata con il D.M. del 13.6.1986, entrato però in vigore, il 28.6.1986.
Il Tribunale ha poi affermato che, come conseguenza di questa scansione temporale, la fattispecie oggetto di causa era diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dagli attori, posto che in quel caso si trattava di buoni postali
2 emessi dopo la variazione dei tassi disposta con D.M. che tuttavia riportavano a tergo la precedente regolamentazione degli interessi, maggiormente favorevole al risparmiatore.
La controversia, pertanto, è stata decisa dal base dei principi affermati con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3963/2019), che ha così ricostruito la vicenda per cui è causa. Era, in sintesi, consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, e, a fronte di siffatta variazione, era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione .
Hanno proposto appello gli attori.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
A) illegittimità della sentenza impugnata stante l'ingiusta condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado che, invece, andavano compensate integralmente tra le parti processuali avendo il Tribunale raggiunto il proprio convincimento in base a giurisprudenza successiva alla notificazione dell'atto di citazione e che, in subordine, sono state liquidate in eccesso in violazione del d.
M. 55/2014.
Quanto al primo profilo hanno dedotto che la controversia era stata decisa sulla base dei principii affermati da un pronunciamento (CASS. SS. UU. 3963/2019) successivo all'iniziativa giudiziaria degli appellanti. Hanno esposto che sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 92/2° c. p. c. per compensare integralmente tra le parti processuali le spese di lite del primo grado, poichè il Tribunale aveva deciso sulla base di cui era assimilabile il mutamento di giurisprudenza. Parte_4
3 Sotto il secondo profilo hanno esposto che le spese dovevano essere liquidato in un importo minore posto che il valore della causa era vicino alla misura minima dello scaglione adottato.
Hanno così concluso: piaccia alla Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, previa riforma parziale della sentenza impugnata n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma, X sezione civile – G. U. D. ssa Giovanna Schipani, emessa il 20/05/2021 a definizione del giudizio di prime cure rubricato al NRG. 23459/2018, pubblicata il 26/05/2021 e non notificata, per l'unico motivo di gravame testè indicato da intendersi qui integralmente trascritto e riportato
1- di compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti processuali;
2- in subordine, di rimodulare nel quantum la condanna alle spese di lite del primo grado con applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione da € 52.001/00 a €
260.000/00 di cui al D. M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non avendo la convenuta depositato in prime cure le memorie ex art. 183/6° c. p. c., con conseguente liquidazione della minore somma di € 4.015/00 a carico dei Signori
– , o della diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di Legge;
Pt_1 Pt_3
3- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello da liquidarsi ex D. M. 55/2014, oltre CNPAF, IVA e spese generali al 15%”.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
È noto che dalle modifiche peggiorative ai tassi di interesse di alcune serie di Buoni postali è derivato un contenzioso che ha condotto, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, a decisioni contrastanti.
Solo nel 2019 le SSUU hanno risolto la questione e la decisione è intervenuta nel corso del giudizio in esame.
Inoltre, successivamente al decisum delle Sezioni unite, era ancora pendente il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
4 modificato dell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 ed oggi abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 284 [Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso, per contrasto con gli articoli 3,
43, 47 e 97 della Costituzione. Questione decisa dalla Consulta solo in data 20/02/2020.
Il mutamento di giurisprudenza in corso di causa costituisce un valido motivo di compensazione delle spese di lite e, peraltro, nel caso di specie la questione, sia al momento della introduzione del giudizio che in corso di causa, non era del tutto definita in senso sfavorevole all'appellante.
La sentenza va, pertanto, parzialmente riformata mediante revoca della condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Le ragioni della compensazione delle spese di primo grado giustificano anche la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente le spese del grado di appello
Roma 15/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. EN Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 4097 /2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZI CE, elettivamente domiciliato in VIA TARANTO N. 44 00182
ROMA presso il difensore avv. ZI CE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 Parte_3 C.F._2
ZI CE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ZI CE
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NS NN, elettivamente domiciliato in VIALE EUROPA, 190 00144
ROMA presso il difensore avv. NS NN;
APPELLATO
1 Oggetto appello avverso sentenza n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado gli attori hanno detto di essere sottoscrittori dei seguenti Buoni Postali:
0000000000124 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP12RBOY
0000000000125 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP13RBOY
0000000000126 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP14RBOY
0000000000127 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP15RBOY
0000000000128 emesso il 23.06.1986, SERIE P N. OP16RBOY
0000000000135 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP33RBOY
0000000000136 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP34RBOY
0000000000137 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP35RBOY
0000000000138 emesso il 26.06.1986, SERIE P N. OP36RBOY.
Hanno dedotto che sui documenti cartacei consegnati erano riportate condizioni di rendimento diverse e maggiormente remunerative rispetto a quelle previste dal D.M.
Tesoro del 13.6.1986, già in vigore al momento della sottoscrizione.
Invocando la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 13979 del 15.6.2007), hanno reclamato l'intera somma loro dovuta sulla base delle condizioni riportate a tergo dei titoli.
ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha dedotto in primo luogo che il D.M. Tesoro del 13.6.1986 non era ancora in vigore al momento della sottoscrizione dei titoli, contrariamente a quanto affermato in citazione. Pertanto, ha ritenuto il Tribunale, correttamente era stata riportata sui buoni la regolamentazione degli interessi vigente al momento dell'emissione, che è stata poi modificata con il D.M. del 13.6.1986, entrato però in vigore, il 28.6.1986.
Il Tribunale ha poi affermato che, come conseguenza di questa scansione temporale, la fattispecie oggetto di causa era diversa da quella esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dagli attori, posto che in quel caso si trattava di buoni postali
2 emessi dopo la variazione dei tassi disposta con D.M. che tuttavia riportavano a tergo la precedente regolamentazione degli interessi, maggiormente favorevole al risparmiatore.
La controversia, pertanto, è stata decisa dal base dei principi affermati con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3963/2019), che ha così ricostruito la vicenda per cui è causa. Era, in sintesi, consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, e, a fronte di siffatta variazione, era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione .
Hanno proposto appello gli attori.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
A) illegittimità della sentenza impugnata stante l'ingiusta condanna degli appellanti alle spese di lite del primo grado che, invece, andavano compensate integralmente tra le parti processuali avendo il Tribunale raggiunto il proprio convincimento in base a giurisprudenza successiva alla notificazione dell'atto di citazione e che, in subordine, sono state liquidate in eccesso in violazione del d.
M. 55/2014.
Quanto al primo profilo hanno dedotto che la controversia era stata decisa sulla base dei principii affermati da un pronunciamento (CASS. SS. UU. 3963/2019) successivo all'iniziativa giudiziaria degli appellanti. Hanno esposto che sussistevano tutti i presupposti previsti dall'art. 92/2° c. p. c. per compensare integralmente tra le parti processuali le spese di lite del primo grado, poichè il Tribunale aveva deciso sulla base di cui era assimilabile il mutamento di giurisprudenza. Parte_4
3 Sotto il secondo profilo hanno esposto che le spese dovevano essere liquidato in un importo minore posto che il valore della causa era vicino alla misura minima dello scaglione adottato.
Hanno così concluso: piaccia alla Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, previa riforma parziale della sentenza impugnata n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma, X sezione civile – G. U. D. ssa Giovanna Schipani, emessa il 20/05/2021 a definizione del giudizio di prime cure rubricato al NRG. 23459/2018, pubblicata il 26/05/2021 e non notificata, per l'unico motivo di gravame testè indicato da intendersi qui integralmente trascritto e riportato
1- di compensare integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti processuali;
2- in subordine, di rimodulare nel quantum la condanna alle spese di lite del primo grado con applicazione dei valori minimi previsti dallo scaglione da € 52.001/00 a €
260.000/00 di cui al D. M. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria/trattazione, non avendo la convenuta depositato in prime cure le memorie ex art. 183/6° c. p. c., con conseguente liquidazione della minore somma di € 4.015/00 a carico dei Signori
– , o della diversa ritenuta di giustizia, oltre accessori di Legge;
Pt_1 Pt_3
3- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello da liquidarsi ex D. M. 55/2014, oltre CNPAF, IVA e spese generali al 15%”.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
È noto che dalle modifiche peggiorative ai tassi di interesse di alcune serie di Buoni postali è derivato un contenzioso che ha condotto, nella giurisprudenza di merito e di legittimità, a decisioni contrastanti.
Solo nel 2019 le SSUU hanno risolto la questione e la decisione è intervenuta nel corso del giudizio in esame.
Inoltre, successivamente al decisum delle Sezioni unite, era ancora pendente il giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
4 modificato dell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n. 588 ed oggi abrogato dall'art. 7 del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 284 [Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], nella parte in cui consentiva di estendere, con decreto del Ministro del Tesoro assunto di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso, per contrasto con gli articoli 3,
43, 47 e 97 della Costituzione. Questione decisa dalla Consulta solo in data 20/02/2020.
Il mutamento di giurisprudenza in corso di causa costituisce un valido motivo di compensazione delle spese di lite e, peraltro, nel caso di specie la questione, sia al momento della introduzione del giudizio che in corso di causa, non era del tutto definita in senso sfavorevole all'appellante.
La sentenza va, pertanto, parzialmente riformata mediante revoca della condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Le ragioni della compensazione delle spese di primo grado giustificano anche la compensazione delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n° 9222/2021 del Tribunale ordinario di Roma, così provvede:
1) accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
2) compensa integralmente le spese del grado di appello
Roma 15/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. EN Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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