CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 419 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato, presso il cui studio, sito in Foggia, Corso Cairoli n. 37, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Contratto a termine.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal sig. per intervenuta conciliazione tra le parti presso CP_1
l' di Vibo Valentia;
2. in via principale, nel merito, accertare e Controparte_2 dichiarare ammissibile e fondato il presente appello per le ragioni esposte in atti.
3. in ogni caso con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari>>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, il 07/03/2019, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta Controparte_1 trasformazione, a far data dal 1^.1.2018, del rapporto contrattuale a termine part time in conseguenza del mancato rispetto da parte della ell'intervallo temporale tra Pt_1 un rinnovo e l'altro, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 81/2015, nonché la conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate e maturande dal giorno di conversione del contratto a tempo indeterminato alla sentenza nell'importo mensile di € 895,00 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A fondamento del ricorso deduceva di prestare attività lavorativa alle dipendenze della nell'ambito dell'appalto r.s.u. presso il comune di Controparte_3
Ricadi. Aggiungeva che veniva assunto, a tempo determinato part time, con qualifica di
“autista/operatore ecologico” ed inquadramento nel livello III del CCNL imprese di pulizia, disinfestazione, multiservizi e che il contratto a termine, raggiunta la sua originaria scadenza (31 dicembre 2017), veniva rinnovato, in data 1° gennaio 2018, con scadenza prevista per il giorno 30 giugno 2018. Il nuovo rapporto contrattuale a termine, raggiunta la sua naturale scadenza (30 giugno 2018), in data 1° luglio 2018, veniva rinnovato con scadenza 31 agosto 2018 e che, ancora una volta, il rapporto contrattuale a tempo determinato raggiunta la sua naturale scadenza (31 agosto 2018) in data 1° settembre 2018, veniva rinnovato sino al 30 settembre 2018 nonché in data 1 ottobre 2018 veniva rinnovato sino al 31 dicembre 2018. Deduceva che, il suddetto rinnovo contrattuale, veniva fittiziamente qualificato dalla Società come proroga contrattuale, al fine di eludere le norme di legge in tema di rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e che la circolare n. 18/2014 del Ministero del Lavoro detta, chiaramente, il discrimine tra proroga e rinnovo contrattuale, prevedendo che:
“si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto”. Rilevava, quindi, che nel caso in esame, si verteva in ipotesi di rinnovo contrattuale, posto che, raggiunto l'originario termine di scadenza, la società procedeva alla sua riassunzione, alle medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, il datore di lavoro, in aperta violazione dell'art. 21 D. Lgs. 81/2015, ometteva di rispettare il termine di intervallo temporale tra un rapporto contrattuale a termine e l'altro.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'improponibilità della Parte_1 domanda proposta dal sig. per intervenuta conciliazione tra le parti presso CP_1
Pag. 2 di 8 l' di Vibo Valentia e chiedendo, in via subordinata, il rigetto del Controparte_2 ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguenziale condanna alle spese, ai diritti e agli onorari del giudizio.
§3
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, converte il rapporto a decorrere dal primo gennaio 2018, liquida l'indennità risarcitoria di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificandola in euro 2244,15
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: rassegnate conclusioni parte ricorrente adduce di aver prestato la propria attività lavorativa per la parte datrice/odierna resistente a far data dal 07 novembre 2017 al 31 dicembre 2017; nonché, a seguito di tale periodo, per i periodi così individuati:
1. 1° gennaio 2018 - 30 gennaio 2018;
2. 1° luglio 2018 - 31 agosto 2018;
3. 1° settembre 2018 - 30 ottobre 2018;
4. 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018.
Incontestata tra le parti, sotto il profilo fattuale, tale scansione temporale, oggetto dell'odierno giudizio è la qualificazione giuridica da attribuirvi ed il regime giuridico da applicarvi in via conseguenziale.
Parte ricorrente deduce nel senso della violazione della norma di cui all'art.21, d.lgs.81/2015; parte resistente contesta tale profilo, deducendo la legittimità del suo operato.
Sul punto, giova rilevare che:
• In base al 1° comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.
• Ulteriormente, in base all'art. 21 del D.Lgs. 81/2015, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,
Pag. 3 di 8 solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
• Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
• Art. 21, comma 2: qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, intervenuta la scadenza del primo contratto (07/11/2017 – 31/12/2017), il prestatore veniva riassunto il 01/01/2018 con un contratto della durata di 30 giorni. Pertanto, tale contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2018. Il ricorso va dunque accolto sotto tale profilo….
L'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
La parte ricorrente ha, pertanto, diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria che, considerata la breve durata del rapporto, va determinata nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR….>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dalla con atto depositato il 28 aprile 2023. Parte_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_1 costituito in giudizio.
Pag. 4 di 8 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con il primo motivo di gravame, la società lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione tra le parti presso l' CP_2
di Vibo Valentia: <… In data 30 aprile 2019, e, dunque, successivamente
[...] all'impugnativa del contratto a termine intercorso tra le parti (avvenuta con missiva di febbraio 2019), presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, veniva sottoscritto tra le parti in causa processo verbale di conciliazione – art. 11 D. Lgs. 124/2004 in cui dichiaravano quanto qui pedissequamente trascritto e riportato “la parte datoriale, a saldo e transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato, dichiara di voler corrispondere la somma netta complessiva di € 1.000,00 a titolo di mensilità dicembre 2018, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie, permessi, TFR per l'intero rapporto di lavoro, 13^ mensilità, e TFR spettante. (…) Con la puntuale esecuzione di quanto concordato, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a nessun titolo, l'una dall'altra per le causali sopra riportate, in riferimento al pregresso periodo di lavoro specificato oggetto della presente controversia e al periodo lavorativo riconosciuto da entrambi le parti”. Orbene, le richieste formulate dal sig. e oggetto di conciliazione riguardavano proprio il CP_1 rapporto di lavoro intercorso dal 07.11.2017 al 31.12.2018 con la società appellante e poiché la transazione, per espressa dichiarazione delle parti, ha riguardato “ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato”, non vi è chi non veda come, nella suddetta ampia formula di rinuncia, dovesse necessariamente rientrare anche l'azionato diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine intercorso. Il suddetto verbale di conciliazione, peraltro, non è stato oggetto di alcuna impugnativa e/o contestazione da parte del lavoratore ragion per cui si insiste CP_1 nell'accoglimento di tale eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti in sede protetta>>.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che ha ragione l'appellante a dolersi dell'avere il Tribunale omesso di delibare in ordine alla proposta eccezione di inammissibilità; sennonché, la suddetta è infondata.
§5.2
In effetti, con missiva del 13.2.2019 (all. 4 del fascicolo di parte convenuta di primo grado), il lavoratore aveva impugnato il contratto a tempo determinato che, con le varie proroghe, era scaduto il 31.12.2018, chiedendo il ripristino del rapporto e il pagamento
Pag. 5 di 8 delle retribuzioni maturate e maturande, il risarcimento dei danni e la regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Nel verbale di conciliazione, in premessa, si dà atto che la seduta viene svolta per la trattazione delle pretese del lavoratore inerenti al rapporto di lavoro intercorso tra il 7 novembre 2017 e il 31 dicembre 2018, meglio chiarite nella nota n. 2082 del 4.2.2019
“regolarmente notificata alle parti”.
Pertanto, per avere conferma di quanto sostiene la società, ossia che la conciliazione ha avuto riguardo anche alla questione sottesa al presente giudizio (ossia la conversione del rapporto, per illegittimità delle proroghe), è stato onerato l'appellante (cfr. ordinanza del 12 marzo 2025) di acquisire la nota in questione, posto che nel verbale di conciliazione si dà atto che era stata notificata alle parti unitamente alla convocazione;
la società l'ha prodotta in allegato alla nota depositata il 13 novembre 2025, ma la relativa disamina smentisce l'affermazione dell'appellante, perché in essa l'oggetto viene individuato in “Mancate retribuzioni e consegna prospetti paga e C.U.; differenze retributive derivanti da ccnl non pertinente”.
§6
Con la seconda censura, la deduce la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Parte_1
DEGLI ARTT. 19 E 21 DEL D. LGS. 81/2015: << …il contratto di lavoro tra il sig. e CP_1 Parte la è rimasto sempre lo stesso, così come si evince dalle comunicazioni di proroga inviate al di Vibo Valentia, allegate in atti, e che il Giudice avrebbe Parte_2 dovuto valutare attentamente. Se fossero stati accuratamente vagliati i documenti correlandoli con la normativa prevista in tema di proroga dei contratti a termine, il Magistrato di prime cure avrebbe dovuto ritenere che nessun rinnovo del contratto di lavoro è intervenuto tra le parti in causa trattandosi invece di proroghe dello stesso contratto. La natura di proroga e non di rinnovo dell'atto intervenuto in data 31 dicembre 2017 è stata confermata, con valore confessorio, anche dal sig. il CP_1 Parte quale, nella missiva datata 13 febbraio 2019 (allegato 7 fascicolo di parte di primo grado), affermava espressamente di impugnare “il contratto a termine “e le relative proroghe, scaduto il 31 dicembre 2018”, così attestando inequivocabilmente l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale confessione è stata confermata dal dipendente anche in sede di conciliazione dinanzi alla ITL di Vibo Valentia, nel cui verbale si legge espressamente: “I presenti sono qui intervenuti, a seguito di rituale convocazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 124/2004, in riferimento alle richieste del lavoratore, Sig. , nei confronti della società Controparte_1 [...]
in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 07.11.2017al Controparte_3
31.12.2018, in qualità di autista, III livello, richieste già specificate nella nota n. 2082del 04.02.2019, regolarmente notificata alle parti. Tanto premesso, il Conciliatore dichiara aperta la seduta, concede la parola alle parti e dopo breve discussione le parti medesime si accordano sulla seguente proposta conciliativa: la parte datoriale, a saldo e transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o
Pag. 6 di 8 causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato, dichiara di voler corrispondere la somma netta complessiva di € 1.000,00 a titolo di mensilità dicembre 2018, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie, permessi, TFR per l'intero rapporto di lavoro, 13^ mensilità, e TFR spettante”. Anche in questa sede Parte protetta, dunque, il lavoratore confermava l'esistenza, con la di un solo rapporto di lavoro, escludendo, dunque, qualsiasi rinnovo, che avrebbe determinato, al contrario, una pluralità di rapporti tra le parti. …>>.
§6.1
La doglianza è fondata.
Ora, il Tribunale ha ritenuto che dopo l'assunzione del 7.11.2017, ci sia stata un'ulteriore assunzione dal 1^ gennaio 2018; sennonché, risulta (cfr. doc 3 fascicolo di appellante di primo grado) la proroga comunicata al Centro per impiego il 5 gennaio (ossia ben prima della scadenza del 30 gennaio) e, a mente dell'art. 21 d. l.vo 81/2015, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi, sicché la prima proroga, a gennaio 2018 (fino a 30 giugno) è senza dubbio legittima;
analogamente, lo è la seconda proroga (all. 4), effettuata l'ultimo giorno di lavoro, dal 30 giugno al 31 agosto, in quanto intervenuta entro i dodici mesi dalla prima assunzione, al pari di quelle successive, al 30 settembre (intervenuta il 30 agosto, cfr. documento 5) e poi al 31 dicembre (intervenuta il 30 settembre, cfr. allegato 6), perché effettuate prima del 7 novembre 2018, ossia prima dello scadere dei dodici mesi dall'assunzione.
Peraltro, essendo la durata complessiva inferiore ai ventiquattro mesi, non c'è violazione del disposto del secondo comma dell'art. 19 d. l.vo cit., secondo cui la durata complessiva dei contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, per effetto di proroghe e rinnovi, non può superare i 24 mesi
§7
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza va riformata nel senso del rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Pt_1 ricorso in data 28 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 260/2023, resa in data 22 marzo 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
Pag. 7 di 8 2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2700,00 quanto al primo grado, ed in euro 3000,00 quanto al secondo, da distrarsi ex art. 93 cpc, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 8 di 8
Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 419 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato, presso il cui studio, sito in Foggia, Corso Cairoli n. 37, è elettivamente domiciliata appellante
E
Controparte_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Contratto a termine.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <
1. in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal sig. per intervenuta conciliazione tra le parti presso CP_1
l' di Vibo Valentia;
2. in via principale, nel merito, accertare e Controparte_2 dichiarare ammissibile e fondato il presente appello per le ragioni esposte in atti.
3. in ogni caso con ogni conseguenza di legge anche in ordine al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari>>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia, Giudice del lavoro, il 07/03/2019, chiedeva l'accertamento dell'intervenuta Controparte_1 trasformazione, a far data dal 1^.1.2018, del rapporto contrattuale a termine part time in conseguenza del mancato rispetto da parte della ell'intervallo temporale tra Pt_1 un rinnovo e l'altro, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 81/2015, nonché la conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate e maturande dal giorno di conversione del contratto a tempo indeterminato alla sentenza nell'importo mensile di € 895,00 o nella diversa misura di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
A fondamento del ricorso deduceva di prestare attività lavorativa alle dipendenze della nell'ambito dell'appalto r.s.u. presso il comune di Controparte_3
Ricadi. Aggiungeva che veniva assunto, a tempo determinato part time, con qualifica di
“autista/operatore ecologico” ed inquadramento nel livello III del CCNL imprese di pulizia, disinfestazione, multiservizi e che il contratto a termine, raggiunta la sua originaria scadenza (31 dicembre 2017), veniva rinnovato, in data 1° gennaio 2018, con scadenza prevista per il giorno 30 giugno 2018. Il nuovo rapporto contrattuale a termine, raggiunta la sua naturale scadenza (30 giugno 2018), in data 1° luglio 2018, veniva rinnovato con scadenza 31 agosto 2018 e che, ancora una volta, il rapporto contrattuale a tempo determinato raggiunta la sua naturale scadenza (31 agosto 2018) in data 1° settembre 2018, veniva rinnovato sino al 30 settembre 2018 nonché in data 1 ottobre 2018 veniva rinnovato sino al 31 dicembre 2018. Deduceva che, il suddetto rinnovo contrattuale, veniva fittiziamente qualificato dalla Società come proroga contrattuale, al fine di eludere le norme di legge in tema di rispetto dei termini dilatori di cui all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e che la circolare n. 18/2014 del Ministero del Lavoro detta, chiaramente, il discrimine tra proroga e rinnovo contrattuale, prevedendo che:
“si ha proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha invece rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto”. Rilevava, quindi, che nel caso in esame, si verteva in ipotesi di rinnovo contrattuale, posto che, raggiunto l'originario termine di scadenza, la società procedeva alla sua riassunzione, alle medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, il datore di lavoro, in aperta violazione dell'art. 21 D. Lgs. 81/2015, ometteva di rispettare il termine di intervallo temporale tra un rapporto contrattuale a termine e l'altro.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare l'improponibilità della Parte_1 domanda proposta dal sig. per intervenuta conciliazione tra le parti presso CP_1
Pag. 2 di 8 l' di Vibo Valentia e chiedendo, in via subordinata, il rigetto del Controparte_2 ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conseguenziale condanna alle spese, ai diritti e agli onorari del giudizio.
§3
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, converte il rapporto a decorrere dal primo gennaio 2018, liquida l'indennità risarcitoria di cui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificandola in euro 2244,15
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni: rassegnate conclusioni parte ricorrente adduce di aver prestato la propria attività lavorativa per la parte datrice/odierna resistente a far data dal 07 novembre 2017 al 31 dicembre 2017; nonché, a seguito di tale periodo, per i periodi così individuati:
1. 1° gennaio 2018 - 30 gennaio 2018;
2. 1° luglio 2018 - 31 agosto 2018;
3. 1° settembre 2018 - 30 ottobre 2018;
4. 1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018.
Incontestata tra le parti, sotto il profilo fattuale, tale scansione temporale, oggetto dell'odierno giudizio è la qualificazione giuridica da attribuirvi ed il regime giuridico da applicarvi in via conseguenziale.
Parte ricorrente deduce nel senso della violazione della norma di cui all'art.21, d.lgs.81/2015; parte resistente contesta tale profilo, deducendo la legittimità del suo operato.
Sul punto, giova rilevare che:
• In base al 1° comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.
• Ulteriormente, in base all'art. 21 del D.Lgs. 81/2015, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,
Pag. 3 di 8 solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
• Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
• Art. 21, comma 2: qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Nel caso di specie, intervenuta la scadenza del primo contratto (07/11/2017 – 31/12/2017), il prestatore veniva riassunto il 01/01/2018 con un contratto della durata di 30 giorni. Pertanto, tale contratto si è trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2018. Il ricorso va dunque accolto sotto tale profilo….
L'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
La parte ricorrente ha, pertanto, diritto al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria che, considerata la breve durata del rapporto, va determinata nella misura di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR….>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello dalla con atto depositato il 28 aprile 2023. Parte_1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_1 costituito in giudizio.
Pag. 4 di 8 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
Con il primo motivo di gravame, la società lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta conciliazione tra le parti presso l' CP_2
di Vibo Valentia: <… In data 30 aprile 2019, e, dunque, successivamente
[...] all'impugnativa del contratto a termine intercorso tra le parti (avvenuta con missiva di febbraio 2019), presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia, veniva sottoscritto tra le parti in causa processo verbale di conciliazione – art. 11 D. Lgs. 124/2004 in cui dichiaravano quanto qui pedissequamente trascritto e riportato “la parte datoriale, a saldo e transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato, dichiara di voler corrispondere la somma netta complessiva di € 1.000,00 a titolo di mensilità dicembre 2018, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie, permessi, TFR per l'intero rapporto di lavoro, 13^ mensilità, e TFR spettante. (…) Con la puntuale esecuzione di quanto concordato, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere, a nessun titolo, l'una dall'altra per le causali sopra riportate, in riferimento al pregresso periodo di lavoro specificato oggetto della presente controversia e al periodo lavorativo riconosciuto da entrambi le parti”. Orbene, le richieste formulate dal sig. e oggetto di conciliazione riguardavano proprio il CP_1 rapporto di lavoro intercorso dal 07.11.2017 al 31.12.2018 con la società appellante e poiché la transazione, per espressa dichiarazione delle parti, ha riguardato “ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato”, non vi è chi non veda come, nella suddetta ampia formula di rinuncia, dovesse necessariamente rientrare anche l'azionato diritto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine intercorso. Il suddetto verbale di conciliazione, peraltro, non è stato oggetto di alcuna impugnativa e/o contestazione da parte del lavoratore ragion per cui si insiste CP_1 nell'accoglimento di tale eccezione di inammissibilità e/o improponibilità della domanda per intervenuta conciliazione tra le parti in sede protetta>>.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che ha ragione l'appellante a dolersi dell'avere il Tribunale omesso di delibare in ordine alla proposta eccezione di inammissibilità; sennonché, la suddetta è infondata.
§5.2
In effetti, con missiva del 13.2.2019 (all. 4 del fascicolo di parte convenuta di primo grado), il lavoratore aveva impugnato il contratto a tempo determinato che, con le varie proroghe, era scaduto il 31.12.2018, chiedendo il ripristino del rapporto e il pagamento
Pag. 5 di 8 delle retribuzioni maturate e maturande, il risarcimento dei danni e la regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Nel verbale di conciliazione, in premessa, si dà atto che la seduta viene svolta per la trattazione delle pretese del lavoratore inerenti al rapporto di lavoro intercorso tra il 7 novembre 2017 e il 31 dicembre 2018, meglio chiarite nella nota n. 2082 del 4.2.2019
“regolarmente notificata alle parti”.
Pertanto, per avere conferma di quanto sostiene la società, ossia che la conciliazione ha avuto riguardo anche alla questione sottesa al presente giudizio (ossia la conversione del rapporto, per illegittimità delle proroghe), è stato onerato l'appellante (cfr. ordinanza del 12 marzo 2025) di acquisire la nota in questione, posto che nel verbale di conciliazione si dà atto che era stata notificata alle parti unitamente alla convocazione;
la società l'ha prodotta in allegato alla nota depositata il 13 novembre 2025, ma la relativa disamina smentisce l'affermazione dell'appellante, perché in essa l'oggetto viene individuato in “Mancate retribuzioni e consegna prospetti paga e C.U.; differenze retributive derivanti da ccnl non pertinente”.
§6
Con la seconda censura, la deduce la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Parte_1
DEGLI ARTT. 19 E 21 DEL D. LGS. 81/2015: << …il contratto di lavoro tra il sig. e CP_1 Parte la è rimasto sempre lo stesso, così come si evince dalle comunicazioni di proroga inviate al di Vibo Valentia, allegate in atti, e che il Giudice avrebbe Parte_2 dovuto valutare attentamente. Se fossero stati accuratamente vagliati i documenti correlandoli con la normativa prevista in tema di proroga dei contratti a termine, il Magistrato di prime cure avrebbe dovuto ritenere che nessun rinnovo del contratto di lavoro è intervenuto tra le parti in causa trattandosi invece di proroghe dello stesso contratto. La natura di proroga e non di rinnovo dell'atto intervenuto in data 31 dicembre 2017 è stata confermata, con valore confessorio, anche dal sig. il CP_1 Parte quale, nella missiva datata 13 febbraio 2019 (allegato 7 fascicolo di parte di primo grado), affermava espressamente di impugnare “il contratto a termine “e le relative proroghe, scaduto il 31 dicembre 2018”, così attestando inequivocabilmente l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale confessione è stata confermata dal dipendente anche in sede di conciliazione dinanzi alla ITL di Vibo Valentia, nel cui verbale si legge espressamente: “I presenti sono qui intervenuti, a seguito di rituale convocazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 124/2004, in riferimento alle richieste del lavoratore, Sig. , nei confronti della società Controparte_1 [...]
in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 07.11.2017al Controparte_3
31.12.2018, in qualità di autista, III livello, richieste già specificate nella nota n. 2082del 04.02.2019, regolarmente notificata alle parti. Tanto premesso, il Conciliatore dichiara aperta la seduta, concede la parola alle parti e dopo breve discussione le parti medesime si accordano sulla seguente proposta conciliativa: la parte datoriale, a saldo e transazione di ogni e qualsiasi eventuale pretesa che possa trovare origine, ragione o
Pag. 6 di 8 causa in relazione al rapporto di lavoro de quo, per tutto il periodo denunciato, dichiara di voler corrispondere la somma netta complessiva di € 1.000,00 a titolo di mensilità dicembre 2018, differenze retributive, lavoro straordinario, ferie, permessi, TFR per l'intero rapporto di lavoro, 13^ mensilità, e TFR spettante”. Anche in questa sede Parte protetta, dunque, il lavoratore confermava l'esistenza, con la di un solo rapporto di lavoro, escludendo, dunque, qualsiasi rinnovo, che avrebbe determinato, al contrario, una pluralità di rapporti tra le parti. …>>.
§6.1
La doglianza è fondata.
Ora, il Tribunale ha ritenuto che dopo l'assunzione del 7.11.2017, ci sia stata un'ulteriore assunzione dal 1^ gennaio 2018; sennonché, risulta (cfr. doc 3 fascicolo di appellante di primo grado) la proroga comunicata al Centro per impiego il 5 gennaio (ossia ben prima della scadenza del 30 gennaio) e, a mente dell'art. 21 d. l.vo 81/2015, il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi, sicché la prima proroga, a gennaio 2018 (fino a 30 giugno) è senza dubbio legittima;
analogamente, lo è la seconda proroga (all. 4), effettuata l'ultimo giorno di lavoro, dal 30 giugno al 31 agosto, in quanto intervenuta entro i dodici mesi dalla prima assunzione, al pari di quelle successive, al 30 settembre (intervenuta il 30 agosto, cfr. documento 5) e poi al 31 dicembre (intervenuta il 30 settembre, cfr. allegato 6), perché effettuate prima del 7 novembre 2018, ossia prima dello scadere dei dodici mesi dall'assunzione.
Peraltro, essendo la durata complessiva inferiore ai ventiquattro mesi, non c'è violazione del disposto del secondo comma dell'art. 19 d. l.vo cit., secondo cui la durata complessiva dei contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, per effetto di proroghe e rinnovi, non può superare i 24 mesi
§7
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di gravame, la sentenza va riformata nel senso del rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Pt_1 ricorso in data 28 aprile 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 260/2023, resa in data 22 marzo 2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da;
Controparte_1
Pag. 7 di 8 2. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1 lite, che liquida in euro 2700,00 quanto al primo grado, ed in euro 3000,00 quanto al secondo, da distrarsi ex art. 93 cpc, oltre al rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 15 dicembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 8 di 8