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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO EN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 215/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-006133-000-001-001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5732/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione del 11 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II, recuperava imposta di registro, in misura fissa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986, assumendo che la clausola penale inserita nel contratto di locazione stipulato dalla società Resistente_1 S.r.l. costituisse autonoma disposizione patrimoniale.
La società contribuente proponeva ricorso, sostenendo che la clausola avesse natura meramente accessoria e non fosse suscettibile di autonoma tassazione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 9346/28/2024, ha accolto il ricorso, affermando che la clausola penale “non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma tassazione”, applicandosi il comma 2 dell'art. 21
T.U.R.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 D.P.R. 131/1986, nonché degli artt. 1382 e 1591 c.c., insistendo per l'autonomia negoziale della clausola penale.
La società appellata ha resistito con controdeduzioni e memoria illustrativa, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la clausola penale non è autonomamente tassabile, ma attratta alla disciplina dell'atto principale.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
La clausola penale disciplinata dall'art. 1382 c.c. ha la funzione di predeterminare convenzionalmente il danno da inadempimento o ritardo, rafforzando il vincolo negoziale, ma non genera un distinto rapporto patrimoniale autonomamente apprezzabile sul piano fiscale. Essa accede funzionalmente al contratto cui inerisce, e non manifesta una capacità contributiva ulteriore rispetto a quella espressa dall'atto principale.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 21, comma 2, D.P.R. 131/1986, rilevando che tra la clausola penale e il contratto di locazione intercorre un nesso di dipendenza necessaria per intrinseca natura, e che, pertanto, l'imposta di registro va applicata come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
Le argomentazioni dell'Ufficio appellante non colgono nel segno, in quanto non ricorre un collegamento negoziale autonomo, ma una unità di causa: la clausola penale non costituisce un distinto negozio giuridico, bensì un elemento accessorio interno al rapporto locatizio. Neppure può assimilarsi la pattuizione in esame a un atto sottoposto a condizione sospensiva ex art. 27 T.U.R., giacché l'efficacia del contratto è immediata,
e la clausola penale opera solo quale effetto eventuale dell'inadempimento, senza generare un nuovo atto soggetto a registrazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore di parte resistente, che si liquidano complessivamente in euro 500,00, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari)
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
24/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
LAUDIERO EN, Relatore
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 215/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
28 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020-3T-006133-000-001-001 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5732/2025 depositato il
03/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di liquidazione del 11 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli II, recuperava imposta di registro, in misura fissa, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 131/1986, assumendo che la clausola penale inserita nel contratto di locazione stipulato dalla società Resistente_1 S.r.l. costituisse autonoma disposizione patrimoniale.
La società contribuente proponeva ricorso, sostenendo che la clausola avesse natura meramente accessoria e non fosse suscettibile di autonoma tassazione.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 9346/28/2024, ha accolto il ricorso, affermando che la clausola penale “non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma tassazione”, applicandosi il comma 2 dell'art. 21
T.U.R.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 27 D.P.R. 131/1986, nonché degli artt. 1382 e 1591 c.c., insistendo per l'autonomia negoziale della clausola penale.
La società appellata ha resistito con controdeduzioni e memoria illustrativa, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la clausola penale non è autonomamente tassabile, ma attratta alla disciplina dell'atto principale.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello infondato.
La clausola penale disciplinata dall'art. 1382 c.c. ha la funzione di predeterminare convenzionalmente il danno da inadempimento o ritardo, rafforzando il vincolo negoziale, ma non genera un distinto rapporto patrimoniale autonomamente apprezzabile sul piano fiscale. Essa accede funzionalmente al contratto cui inerisce, e non manifesta una capacità contributiva ulteriore rispetto a quella espressa dall'atto principale.
La sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 21, comma 2, D.P.R. 131/1986, rilevando che tra la clausola penale e il contratto di locazione intercorre un nesso di dipendenza necessaria per intrinseca natura, e che, pertanto, l'imposta di registro va applicata come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.
Le argomentazioni dell'Ufficio appellante non colgono nel segno, in quanto non ricorre un collegamento negoziale autonomo, ma una unità di causa: la clausola penale non costituisce un distinto negozio giuridico, bensì un elemento accessorio interno al rapporto locatizio. Neppure può assimilarsi la pattuizione in esame a un atto sottoposto a condizione sospensiva ex art. 27 T.U.R., giacché l'efficacia del contratto è immediata,
e la clausola penale opera solo quale effetto eventuale dell'inadempimento, senza generare un nuovo atto soggetto a registrazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore di parte resistente, che si liquidano complessivamente in euro 500,00, oltre iva, c.p.a e rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari)