Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03053/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3053 del 2025, proposto da
ON CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Del Gaudio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, nell'ordine:
- sentenza n. 19/2025 pubbl. il 09/01/2025, RG n. 1719/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO;
- sentenza n. Sentenza n. 1392/2024 pubbl. il 12/12/2024 RG n. 1812/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA, notifica il 10 gennaio 2025;
- sentenza n. 1248/2024 pubbl. il 21/11/2024 RG n. 1464/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO;
- sentenza n. 1411/2024 pubbl. il 13/12/2024 RG n. 2036/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA;
- sentenza n. 101/2025, pubbl. il 22/01/2025 RG n. 2294/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Anita Maria Brigida DAVIA;
- sentenza n. 416/2025, pubbl. il 27/03/2025 RG n. 2410/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tommaso Maria GUALANO;
- sentenza n. 275/2025, r.g. 2006/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Carlotta CONSANI;
- sentenza n. 74/2025 pubbl. il 17/01/2025, r.g. 1856/2024, presso Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Carlotta CONSANI;
entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza del predetto termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RC IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si espone nel ricorso che:
- con otto sentenze del Tribunale di Firenze, sez. Lavoro (sent. nn. 19/2025, 74/2025, 275/2025, 416/2025, 101/2025, 1411/2024, 1248/2024, 1392/2024) a definizione di altrettanti giudizi iscritti al ruolo del Tribunale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento delle spese di lite liquidate per complessivi euro 5.714,72 (meglio dettagliati nei documenti di causa, cfr. doc. n. 1, 8 e da n. 14 a 20 allegati al ricorso);
- le sentenze sono definitive e non sono state impugnate (come da attestazioni prodotte sub allegato n. 9 al ricorso) e sono state notificate al Ministero (cfr. doc. all. 1 e da 14 a 20 al ricorso).
Il legale beneficiario delle somme sopra indicate ha notificato il 30.10.2025 ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, per l’esecuzione delle citate sentenze e ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il pagamento integrale delle somme accertate.
L’Amministrazione intimata si è costituita (il 9.01.2026) con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Il Collegio rileva che:
- i titoli esecutivi sono stati notificati al Ministero e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione non ha ottemperato al pagamento di quanto dovuto;
- il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientrano anche le sentenze del Tribunale di Firenze, non più impugnabili, come risulta dalle certificazioni rilasciate ed esibite in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;
- per giurisprudenza costante in caso di giudizio di ottemperanza relativo a provvedimenti di analogo contenuto, recanti condanna della stessa amministrazione al pagamento di somme di denaro nei confronti di uno stesso soggetto, esistono le condizioni per consentire un'azione cumulativa, atteso che le posizioni nei diversi giudizi sono analoghe e non pongono alcuna confusione nella decisione delle controversie stesse. Ciò in adesione al principio in virtù del quale sussiste l'interesse della stessa amministrazione a non essere gravata ingiustificatamente di un incremento degli oneri processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti, che incidono, in particolare, sugli esborsi a titolo di spese di giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 21/04/2023, n. 2440).
L’Amministrazione non ha opposto nulla essendosi costituita con atto di mero stile.
Sussistendo i presupposti per accogliere il ricorso l’Ufficio ministeriale territorialmente competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito deve procedere all’ottemperanza delle sentenze dei Tribunali di Livorno e Prato sopra indicate procedendo alla liquidazione delle somme nelle stesse riconosciute e per come richieste nel presente ricorso, vale a dire euro 5.714,72.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al competente ufficio del Ministero della Istruzione e del Merito il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
4. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate, considerata la nota spese depositata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo dell’Ufficio territorialmente competente del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Gennaro del Gaudio che si è dichiarato antistatario, e refusione del contributo unificato;
- nomina quale commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi sessanta giorni.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND CA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
RC IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IE | ND CA |
IL SEGRETARIO