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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 31/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tezzele Claudio e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Manzoni n.3, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il
29.05.1993 in Rovereto;
preso atto che all'udienza del 23.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; preso atto che con decreto di data 03.05.2017 questo
Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.03.2017 erano comparsi avanti al
Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C. e che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
considerato che
la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 31 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Trento per l'anno 1993 alle seguenti condizioni:
1) Le spese ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento della figlia laddove non sostenute direttamente dalla figlia con le Persona_1
proprio e risorse, saranno sopportate dai ricorrenti nella misura del 50% a carico di ciascuno di loro;
i versamenti saranno da loro eseguiti nelle mani della figlia;
2) La casa familiare (p.ed. 176 in P.T. 312 II C.C. Villa Lagarina) rimane assegnata al signor . Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 30.1.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tezzele Claudio e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Manzoni n.3, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il
29.05.1993 in Rovereto;
preso atto che all'udienza del 23.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; preso atto che con decreto di data 03.05.2017 questo
Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.03.2017 erano comparsi avanti al
Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C. e che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015;
considerato che
la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 31 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Trento per l'anno 1993 alle seguenti condizioni:
1) Le spese ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento della figlia laddove non sostenute direttamente dalla figlia con le Persona_1
proprio e risorse, saranno sopportate dai ricorrenti nella misura del 50% a carico di ciascuno di loro;
i versamenti saranno da loro eseguiti nelle mani della figlia;
2) La casa familiare (p.ed. 176 in P.T. 312 II C.C. Villa Lagarina) rimane assegnata al signor . Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 30.1.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 2 di 2