Articolo 1 della Legge 5 giugno 1951, n. 520
Articolo 2
Versione
28 luglio 1951
Art. 1.
La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20 febbraio 1950, n. 78 , puo' essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato e' integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette suoli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.
Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della, borsa, ed occorrendo, altri funzionari di grado non inferiore al settimo, designati dai Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 28 luglio 1951