Articolo 184 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 183Articolo 185
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31 dicembre 2019
Art. 184. Contratto di affitto di azienda 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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