Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 184. Contratto di affitto di azienda 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
Commentari • 5
- 1. L'affitto d'azienda "pendente" alla data della liquidazione giudizialeMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 31 ottobre 2025 · 1
Giurisprudenza • 94
- 1. Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 814Provvedimento: n.R.G. 2217/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Civile – Area Lavoro Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice unico del lavoro, nella persona del dott. FA CI, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con termine fissato al 10 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2217/2021 promossa da Parte_1 , rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno REDIVO come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Vico della Torre n. 27 - parte ricorrente CONTRO Controparte_1 - parte resistente …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- lavoro supplementare·
- differenze retributive·
- D.Lgs. n. 81/2015·
- nullità clausola part time·
- art. 2113 c.c.·
- regolarizzazione contributiva·
- onere della prova·
- impugnazione part time·
- art. 127-ter c.p.c.