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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 764/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA 3
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di modifica delle condizioni di divorzio, promossa da:
, nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado C.F._1
Scimonello, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Iozzia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 4
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale Parte_1
adìto una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 197 del 2021, resa nel proc. R.G.N. 1057/2018, nel senso di revocare l'assegno divorzile posto a suo carico in favore dell'ex coniuge. Deduceva il ricorrente, come fatto sopravvenuto, che la aveva raggiunto, dal mese di marzo 2024, i requisiti per CP_1
ottenere il trattamento pensionistico da parte dell e che CP_2
pertanto era venuto meno lo squilibrio reddituale tra le parti, posto dalla sentenza citata a fondamento dell'assegno divorzile. Allegava inoltre il ricorrente una scrittura privata intervenuta tra le parti, con la quale la si impegnava a presentare, al momento in cui CP_1
avrebbe raggiunto l'età pensionabile, un ricorso congiunto, onde far accertare dal Tribunale la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno divorzile, mentre si era successivamente sottratta agli obblighi assunti.
La resistente, , ammetteva di aver raggiunto i CP_1
requisiti pensionistici e di ricevere il relativo trattamento;
tuttavia, affermava che continuava ad esistere uno squilibrio reddituale tra le 5
parti, in quanto il trattamento pensionistico del era più Parte_1
alto, ed inoltre lo stesso continuava ad utilizzare in via esclusiva la casa coniugale di proprietà di entrambe le parti. Chiedeva pertanto disporsi che il ricorrente continuasse a versarle l'assegno divorzile dell'importo di euro 150,00, o, in subordine, prevederne la cessazione dal giorno del provvedimento conclusivo del giudizio;
in ulteriore subordine, chiedeva ritenersi il ricorrente tenuto a versare l'assegno divorzile fino al mese di giugno 2024, data in cui sarebbe iniziata di fatto la liquidazione delle relative somme. Chiedeva, ancora, in seno alla propria comparsa responsiva tardivamente depositata, dichiararsi la nullità della scrittura privata allegata dal ricorrente, attesa l'indisponibilità dell'assegno divorzile.
All'udienza del 10.10.2024 la resistente riconosceva di percepire la pensione di vecchiaia, dichiarando un ammontare equivalente a quello goduto dal ricorrente, sempre a titolo pensionistico, come dallo stesso riferito alla medesima udienza;
dichiarava inoltre di aver firmato la scrittura privata, allegata dal ricorrente, con la minaccia da parte del marito che, diversamente, non le avrebbe versato alcun assegno.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 del 29.11.2024, essendo emerso un raggiunto equilibrio reddituale tra le parti, veniva revocato l'assegno divorzile, posto a carico di Parte_1 6
nei confronti di , con decorrenza dal 01 aprile 2024, stante CP_1
la comunicazione di liquidazione del 27.6.2024, allegata dal CP_2
ricorrente, la quale espressamente sanciva tale data di decorrenza.
Ciò premesso, il ricorso proposto dal appare Parte_1
meritevole di accoglimento, e può pertanto confermarsi quanto statuito con la già menzionata ordinanza.
Ed invero, costituisce un principio consolidato quello per cui la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - per trovare accoglimento debba trovare fondamento nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate (c.d giudicato rebus sic stantibus)
(Cass. 14 settembre 2020 n. 19020; Cass. 1° luglio 2015 n. 13514).
Orbene, nel caso di specie risulta accertato che la , CP_1
successivamente alla pronuncia di divorzio, sia divenuta percettrice di pensione di anzianità, come ammesso dalla medesima, la quale, all'udienza di comparizione dei coniugi, ha quantificato la suddetta pensione in € 700,00, importo sostanzialmente equivalente a quello 7
che il ha dichiarato, alla medesima udienza, di percepire Parte_1
sempre come trattamento pensionistico, oltre ad essere emersa, dalle allegazioni della resistente stessa, la decorrenza dal 01 aprile
2024 per la liquidazione in concreto del citato trattamento (cfr. comunicazione di liquidazione del 27.6.2024). CP_2
Potendosi ritenere venuto meno lo squilibrio reddituale tra le parti, unico presupposto sul quale era stato fondato, in seno alla sentenza di divorzio, il diritto della a percepire l'assegno CP_1
divorzile, stante il sopravvenuto raggiunto equilibrio economico tra gli ex coniugi, dovrà ritenersi accoglibile la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, con conseguente revoca dell'assegno divorzile.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale Collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
In accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
A parziale modifica della sentenza divorzile n. 197/2021, pubblicata il
22.2.2021 (R.G.N. 1057/2018)
Revoca l'assegno divorzile posto a carico di nei Parte_1
confronti di , a far data dal mese di aprile 2024. CP_1
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 1.100,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 26.03.2025. Il Giudice rel.
Dott.ssa R. Scollo
9
Il Presidente
Dott. M. Pulvirenti