Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2020, proposto da
Unione Montana delle Valli Monregalesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Diego Iula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Piccarreta, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di rigetto della domanda di pagamento di saldo e decadenza della domanda di sostegno datata 24/12/2019, a firma del Responsabile del Procedimento, con cui è stato comunicato alla ricorrente “il rigetto definitivo della domanda di pagamento di saldo; la decadenza della domanda di sostegno, consistente nella revoca d'ufficio del sostegno concesso; - il recupero delle somme eventualmente già erogate”; occorrendo e per quanto di ragione, della D.D. della Regione Piemonte, 02/02/2016 n. 233, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera, e dell’allegato Bando di finanziamento per l’attuazione dell’operazione 7.5.1 denominata “Infrastrutture turistico-ricettive ed informazione” nell’ambito del P.S.R. 2014-2020;
occorrendo e per quanto di ragione, della D.D. della Regione Piemonte 31/10/2018 n. 3525, a firma del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera, e dell’allegato Bando di finanziamento, modificato, per l’attuazione dell’operazione 7.5.1 denominata “Infrastrutture turistico-ricettive ed informazione” nell’ambito del P.S.R. 2014-2020;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, tra cui: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda di pagamento di saldo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e dell'art. 17 della Legge Regionale n. 14/2014 in data 14/11/2019 della Regione Piemonte, a firma del Responsabile del Procedimento; nota della Regione Piemonte n. 43175/A1808A in data 27/09/2019, a firma del Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; verbale di istruttoria della domanda di pagamento di saldo non noto nel suo contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale le è stato negato il saldo e conseguentemente revocato il sostegno già concesso in applicazione della D.D. 02/02/2016 n. 233 in relazione al “ Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 7 – S. Misura 7.5, Operazione 7.5.1”, denominato “Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione ”.
Ha dedotto che erano ammissibili al finanziamento 2 tipologie di interventi: “ Tipologia 1 Potenziamento di infrastrutture turistiche e per l’informazione turistica ” e “ Tipologia 2 Implementazione di sistemi informativi ”.
In base ai criteri di selezione il punteggio variava a seconda della struttura oggetto di intervento: i Rifugi Alpini conseguivano il punteggio massimo di 30, i Rifugi Escursionistici 20, gli Ostelli 18, i Bivacchi 15 e le altre strutture 15, oltre ad un massimo di 10 punti per i relativi interventi di riqualificazione proposti.
L’accesso al contributo prevedeva un preliminare vaglio di ammissibilità della domanda e completezza della documentazione, con attribuzione del relativo punteggio; all’esito veniva predisposta una graduatoria, con determinazione del contributo erogabile ai soggetti ammessi; tra la fase preliminare e quella definitiva erano ammesse variazioni progettuali nell’ordine del 20% del valore economico della domanda, con avvertenza che, qualora ciò avesse indotto una riduzione del punteggio oltre il limite per il collocamento utile nella graduatoria del finanziamento, ciò avrebbe comportato l’uscita dal novero dei soggetti finanziabili.
In data 29.4.2016 l’Unione dei comuni ricorrenti proponeva 7 progetti di miglioramento itinerari e riqualificazione strutture, per un importo complessivo di € 293.664,00. Ai fini qui di interesse venivano tra l’altro inseriti nella domanda la riqualificazione di una struttura con 16 posti letto, denominata “Rifugio ND NO” e ricadente nel Comune di OR di OV, per un importo dei lavori pari ad € 84.000,00, ed un rifugio escursionistico sito in Frabosa Soprana, denominato “Ex Scuole Fontane”, con 25 posti letto, per un importo dei lavori di €. 33.600,00. Quanto al primo edificio gli interventi consistevano in consolidamento fondazioni, intervento di drenaggio e rifacimento copertura; il nucleo di valutazione attribuiva all’intervento un punteggio di 30 per la struttura, qualificata nella domanda come rifugio. Un ulteriore punteggio di 20 veniva attribuito per il rifugio escursionistico, sito nel comune di Frabosa Soprana.
La ricorrente conseguiva in tal modo 174 punti, con un finanziamento di € 264.2097,60; l’ultima posizione di graduatoria utile corrispondeva ad un punteggio di 163.
In data 10/11/2016 la ricorrente presentava il progetto definitivo, dal quale si poteva evincere che la struttura “ND NO” era priva di servizi igienici e di cucina.
In data 9/5/2017 il Nucleo di valutazione redigeva il verbale di istruttoria n. 5, con cui rideterminava l’importo definitivo di spesa e l’ammontare del contributo concedibile alla ricorrente in € 261.385,49.
In data 14/11/2018 alla ricorrente veniva erogato un anticipo pari ad € 130.692,74.
In data 29/5/2019 la ricorrente presentava domanda di saldo.
In data 27/9/2019 la Regione chiedeva chiarimenti ed integrazioni documentali, che la ricorrente riscontrava.
Veniva quindi formulato preavviso di diniego del saldo rilevando, tra l’altro, che, per il rifugio NO, non era pervenuta documentazione relativa alla classificazione della struttura come rifugio ai sensi della l.r. Piemonte n. 8/2010, né era stato prodotto contratto di affidamento in gestione della struttura; per il rifugio escursionistico di Frabosa Soprana non era ugualmente pervenuta domanda di qualificazione della struttura ai sensi della legge regionale, né contratto di affidamento.
Tanto veniva qualificato inadempimento ai sensi del punto 4.7.1 del bando e induceva una rideterminazione del punteggio a 104, inferiore alla soglia di 164, corrispondente all’ultimo aspirante collocato in posizione utile.
In data 2/12/2019 la ricorrente presentava ulteriore documentazione inerente la gestione delle due strutture e chiedeva un termine per approfondire la questione della qualificazione del rifugio NO.
La Regione procedeva a decretare la decadenza, ribadendo che, per il rifugio NO, risultava mancante la qualificazione della struttura come rifugio nonché l’attivazione della gestione e, per il rifugio escursionistico Fontane, la documentazione sarebbe stata ugualmente carente, essendo stata inviata una documentazione incompleta e comunque essendo mancante il contratto di gestione. Evidenziava trattarsi di inadempimenti ad impegni essenziali previsti dal bando.
Venivano poi rilevate una serie di ulteriori carenze documentali, relative ad altri interventi ugualmente inseriti nella richiesta di finanziamento.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, del Bando di finanziamento approvato con D.D. della Regione Piemonte 02/02/2016, n. 233, come anche modificato con D.D. 31/10/2018 n. 3525, degli artt. 2, 3 e 4 l.r. Piemonte n. 8/2010, delle Linee Guida “ Sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 ”, della Determinazione Regione Piemonte n. 155 del 03/08/2016 e relativo Manuale ARPEA delle procedure controlli e sanzioni, dell’art. 5 D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25/01/2017, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22/10/2018, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18/01/2018, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 23/01/2015, dei Regolamenti UE nn. 1305/2013, 809/2014 e 640/2014 e s.m.i.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, da valere altresì quale violazione degli artt. 3 e segg. l. 241/1990. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento. Ingiustizia ed illogicità grave e manifesta. Sviamento.
La ricorrente riqualifica il contestato inadempimento in termini di annullamento in autotutela. Il rifugio NO sarebbe infatti storicamente denominato in tal modo ma non avrebbe le caratteristiche previste dalla legge regionale piemontese per essere tecnicamente classificato “rifugio”, in particolare in quanto mancante di cucina e servizi igienici. Tale caratteristica, tuttavia, sarebbe stata chiaramente evincibile dai progetti di riqualificazione presentati alla Regione già in fase di ammissione al finanziamento; ne deriverebbe che nessun inadempimento della ricorrente sussisterebbe, trattandosi al più di un errore di valutazione della Regione in fase di vaglio di ammissibilità dei progetti, errore cui la Regione avrebbe potuto/dovuto rimediare con l’apposito strumento dell’autotutela. A tutto concedere la Regione avrebbe dovuto procedere ad annullamento entro 18 mesi dall’erronea ammissione evidenziando un interesse pubblico, aspetti entrambi mancanti nel caso di specie. L’errata qualificazione della struttura (al più definibile bivacco) sarebbe in definitiva imputabile alla Regione stessa; in ogni caso la ricorrente avrebbe fatto legittimo affidamento su tale qualificazione;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4.7, 4.8, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del bando di finanziamento approvato con D.D. della Regione Piemonte 02/02/2016, n. 233 come anche modificato con D.D. 31/10/2018 n. 3525, degli artt. 2, 3 e 4 L.R. Piemonte n. 8/2010, delle Linee Guida “ Sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 ”, della Determinazione Regione Piemonte n. 155 del 03/08/2016 e relativo Manuale ARPEA delle procedure controlli e sanzioni, dell’art. 5 D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25/01/2017, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22/10/2018, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18/01/2018 e relativo Allegato 3, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 23/01/2015, dei Regolamenti UE nn. 1305/2013, 809/2014 e 640/2014 e s.m.i.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione da valere altresì quale violazione degli artt. 3 e segg. l. 241/1990 e s.m.i.. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento. Ingiustizia ed illogicità grave e manifesta. Sviamento. Si contesta altresì l’inadempimento rilevato con riferimento al rifugio escursionistico Fontane, per mancata produzione del contratto di gestione tanto all’atto di richiesta del saldo quanto nel corso della successiva istruttoria; la ricorrente avrebbe infatti inviato la prima pagina della SCIA relativa all’attività del rifugio per quanto riguarda la gestione ed una dichiarazione del Sindaco attestante l’affidamento all’associazione e-kye. Tanto comproverebbe il rispetto della disciplina del bando. In ogni caso il bando richiedeva che la gestione avesse inizio prima del saldo, non prima della richiesta del medesimo; ancora il bando sarebbe illegittimo là dove qualifica inadempimento essenziale tale presunta irregolarità, senza lasciare margine per una valutazione di gravità dell’inadempimento, posto che l’art. 14 del bando e i presupposti D.M. impongono una valutazione di gravità degli inadempimenti, con possibilità di applicare, anziché la revoca, una riduzione proporzionale del contributo compresa tra il 5 e il 15%. Trattasi per altro di norme attuative della presupposta normativa europea.
3) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4.7, 4.8, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del bando di finanziamento approvato con D.D. della Regione Piemonte 02/02/2016, n. 233 come anche modificato con D.D. 31/10/2018 n. 3525, degli artt. 2, 3 e 4 L.R. Piemonte n. 8/2010, delle Linee Guida “ Sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 ”, della Determinazione Regione Piemonte n. 155 del 03/08/2016 e relativo Manuale ARPEA delle procedure controlli e sanzioni, degli artt. 35, 36, 42, 80, 81, 82, 83 d. lgs 50/2016 e s.m.i., dell’art. 5 D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25/01/2017, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22/10/2018, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18/01/2018 e relativo Allegato 3, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 23/01/2015, dei Regolamenti UE nn. 1305/2013, 809/2014 e 640/2014 e s.m.i.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti difetto di istruttoria e motivazione da valere altresì quale violazione degli artt. 3 e segg. l. 241/1990 e s.m.i.. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. Ingiustizia ed illogicità grave e manifesta. Sviamento; si contestano, infine, gli ulteriori inadempimenti documentali censurati dalla Regione evidenziandone l’infondatezza in quanto i documenti richiesti sarebbero stati prodotti e in ogni caso in quanto si tratterebbe di documenti/adempimenti non prescritti per i progetti oggetto di contestazione; in ogni caso, nessuno degli inadempimenti oggetto di considerazione potrebbe essere qualificato essenziale; viene comunque ribadito come, anche in tal caso, potrebbe al più farsi applicazione di una riduzione del contributo;
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del bando di finanziamento approvato con D.D. della Regione Piemonte 02/02/2016, n. 233 come anche modificato con D.D. 31/10/2018 n. 3525, degli artt. 2, 3 e 4 L.R. P.tese n. 8/2010, degli artt. 35, 36 e 42 D.lgs 50/2016 e s.m.i., delle Linee Guida “ Sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 ”, della Determinazione Regione Piemonte n. 155 del 03/08/2016 e relativo Manuale ARPEA delle procedure controlli e sanzioni, dell’art. 5 D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25/01/2017, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 22/10/2018, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 18/01/2018 e relativo Allegato 3, del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 23/01/2015, dei Regolamenti UE nn. 1305/2013, 809/2014 e 640/2014 e s.m.i.. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione da valere altresì quale violazione degli artt. 3 e segg. l. 241/1990 e s.m.i.. Violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento, proporzionalità, giusto procedimento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione. Ingiustizia ed illogicità grave e manifesta. Sviamento.” Da ultimo viene contestata dall’amministrazione una presunta modifica progettuale in fase esecutiva dell’intervento realizzato nel comune di OR OV. Le modifiche oggetto di contestazione non integrerebbero varianti progettuali, e, come tali, non avrebbero richiesto autorizzazione, trattandosi piuttosto di mere modifiche delle modalità di realizzazione dei lavori.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita la Regione Piemonte, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo e preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
All’udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
L’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di giurisdizione, mossa dalla difesa dell’amministrazione, è fondata.
Il provvedimento con il quale è stato negato il saldo e revocato il contributo esplicitamente contesta plurimi inadempimenti, tra i quali i principali evidenziati consistono nel mancato rispetto dell’impegno a formalmente classificare due delle strutture interessate dalla riqualificazione quali “rifugio alpino o rifugio escursionistico” ai sensi della legge regionale e la mancata attivazione delle relative gestioni. Venivano poi censurati una ulteriore serie di possibili inadempimenti minori (riferibili a prescritte produzioni documentali ovvero variazioni progettuali) che, al di là della loro consistenza, neppure la ricorrente arriva a riqualificare in termini diversi da contestazione di “inadempimento”, limitandosi a contestare la proporzionalità della revoca quale effetto di tale inadempimento. Neppure è seriamente contestabile che l’addebito di non aver attivato un contratto di gestione della struttura (al di là dei suoi profili di merito e fondatezza), attivazione prescritta puntualmente dal bando e necessaria ai fini del saldo, sia qualificabile in altro modo che non inadempimento.
E’ giurisprudenza consolidata ( ex pluribus Cass. SU ord. n. 1946/2024 secondo la quale: “ spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale ”), seguita anche da questo TAR ( T.A.R. Piemonte - Sez. III sentenza 10.5.2024 n. 469, che richiama Sez. II, sentenza 24.2.2023, n. 193 secondo cui: “ il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Conseguentemente, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o all’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, non essendo implicato l’esercizio del potere
amministrativo, ma il diritto soggettivo dell'amministrazione al recupero dell’importo e lo speculare diritto soggettivo del beneficiario a trattenerlo. Diversamente, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo
ove, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse ” ) quella che devolve alla cognizione del GO la revoca per inadempimento dei contributi e/o finanziamenti pubblici.
Ora non vi è dubbio che l’amministrazione abbia inteso contestare degli inadempimenti e, coerentemente, non rappresenta un vizio dell’atto ma una fisiologica conseguenza dell’impostazione scelta quella per la quale non vi era alcuna esigenza di evidenziare specifiche ragioni di pubblico interesse alla revoca, dovendosi piuttosto individuare gli addebitati inadempimenti la cui sola censura evidenzia uno sviamento dell’attività posta in essere dalla modalità di pubblico interesse con le quali il bando la aveva conformata.
Il bando (punto 4.7.1, p. 9) richiedeva espressamente, a pena di decadenza, tra gli altri, due impegni qualificati “essenziali”: “ classificare le strutture destinate ai fini ricettivi extralberghieri ai sensi della legge reg. n. 8 del 18 Febbraio 2010 ” e che “ per le strutture per cui è prevista, deve essere assicurata la gestione
prima della richiesta del saldo del contributo ”.
Non è contestato che il cosiddetto “rifugio alpino” oggetto di domanda di finanziamento non sia stato classificato tale ai sensi della legge regionale richiamata dal bando e neppure sarebbe suscettibile di acquisire siffatta qualificazione; la struttura è infatti carente di elementi a tal fine essenziali, quali la cucina e il bagno.
Sostiene tuttavia parte ricorrente, al fine di forzare l’inquadramento dell’atto nell’ambito dell’annullamento in autotutela (con ovvi effetti anche in punto giurisdizione), che il “rifugio” non sarebbe mai stato classificato tale e che, tuttavia, già dalla documentazione prodotta ai fini dell’ammissione, la Regione avrebbe dovuto ab origine rendersi conto dell’incongruità della struttura rispetto alla qualificazione invocata e non riconoscere il punteggio richiesto.
E’ innanzitutto non condivisibile sostenere che la qualificazione della struttura sarebbe stata attribuita dalla stessa amministrazione, essendo inequivoco in tutti gli atti che la ricorrente ha esplicitamente e reiteratamente qualificato la struttura “rifugio alpino”.
Neppure è corretto che l’amministrazione abbia supinamente accettato la qualificazione proposta dalla ricorrente. Infatti in data 22.6.2016 l’amministrazione, proprio in riferimento alla proprietà del cosiddetto “rifugio NO”, chiedeva espressi chiarimenti quali: “ attestazione della proprietà ed indicazioni in merito all’attuale destinazione d’uso e funzionalità ” (doc. 4 di parte resistente). Replicava l’Unione producendo dichiarazione del sindaco di OR OV (trattandosi di proprietà comunale), nel cui incipit si ribadiva la qualificazione della struttura quale “rifugio alpino”, salvo precisare che, all’attualità, lo stesso non era in uso (cfr. doc. 6 di parte resistente)
Per altro l’istante, aderendo al bando, faceva propri tutti gli impegni ivi qualificati essenziali anche a fini di adempimento; per contro l’amministrazione non avrebbe potuto precludere l’accesso al finanziamento per mancanza “a priori” di requisiti che la disciplina del finanziamento stessa collocava in fase esecutiva. E’ evidente, infatti, come, al di là degli interventi oggetto di finanziamento, non era certo precluso al proprietario effettuarne di ulteriori.
Là dove il proprietario ha richiesto e ribadito un finanziamento sull’assunto di intervenire su un rifugio alpino e, in fase di finale adempimento, era prescritto dal bando che il medesimo si attivasse per la formale qualificazione in tal senso della struttura, la Regione non avrebbe certo potuto escludere ex ante che tale finale qualificazione venisse garantita dal proprietario.
Per contro resta contestabile in fase esecutiva il finale, ed a questo punto acclarato, inadempimento.
Ne consegue che la qualificazione attribuita dall’amministrazione in termini di “inadempimento” alla revoca è coerente con le condizioni del finanziamento, deriva da riscontri che potevano unicamente essere definitivamente verificati in fase esecutiva ed è, per altro, certamente coerente con tutte le ulteriori contestazioni mosse nel provvedimento impugnato (la mancata produzione di contratti di affidamento in gestione, che appartiene certamente alla fase esecutiva, così come il riscontro tra progetti originari ad attività complessivamente svolte, a prescindere dalla fondatezza o meno degli addebiti).
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, appartenendo la cognizione di atti di contestazione di inadempimento di carattere esecutivo alla giurisdizione al GO.
Ai sensi dell’art. 11 c.p.a. gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi, qualora la parte provveda a riassumere il giudizio entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.
La natura processuale delle contestazioni comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara inammissibile il ricorso, sussistendo la giurisdizione del GO;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO