CGARS, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1064
CGARS
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Accolto
    Appello avverso la sentenza n. 114/2025 del TAR Catania

    Il Collegio accoglie parzialmente l'appello, riformando la sentenza impugnata. Respinge il ricorso iscritto al n. 1739/2024 e dichiara improcedibile il ricorso iscritto al n. 1307/2024.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca della gara per difetto di motivazione e presupposti di fatto errati

    Il Collegio ritiene la deliberazione della Giunta Municipale adeguatamente motivata sul piano dell'interesse pubblico perseguito nel dichiarato intento di affidare il servizio a condizioni economiche più favorevoli per le casse comunali. La rivalutazione della convenienza economica delle condizioni contrattuali è considerata logicamente coerente, sebbene opinabile. La doglianza relativa all'erronea valutazione della percentuale del prezzo del biglietto spettante al Comune è fondata, poiché la Giunta ha considerato solo il 30% anziché il 53,50% offerto.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'esclusione dalla gara per errata determinazione del monte ore necessario

    Il Collegio non condivide le conclusioni del TAR. Il monte ore richiesto (18.108 ore) è desumibile dal capitolato speciale d'appalto. L'esclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché la difformità dell'offerta rispetto ai requisiti essenziali può giustificare l'esclusione anche in assenza di espressa previsione.

  • Inammissibile
    Antieconomicità dell'offerta a causa del monte ore e del costo orario

    Il Collegio ritiene la doglianza irricevibile poiché attiene a una disciplina del bando di carattere escludente, implicante un onere di immediata impugnazione non adempiuto. Il termine di decadenza di 30 giorni è considerato ragionevole e non in contrasto con i principi europei.

  • Rigettato
    Contraddittorietà della decisione dell'Amministrazione

    Il Collegio ritiene la doglianza infondata, poiché il dirigente ha sempre il potere di annullamento d'ufficio anche dopo aver ritenuto l'offerta congrua.

  • Rigettato
    Utilizzo di tirocinanti e lavoratori autonomi

    Il Collegio osserva che l'uso di tirocinanti e lavoratori autonomi implica una modifica dell'offerta originaria. L'art. 5 del capitolato speciale impone l'uso di 'personale proprio', escludendo i lavoratori autonomi. I tirocinanti, inoltre, non possono sostituire personale specializzato e devono essere impiegati in affiancamento.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il ricorso proposto dalla C.A. Due Servizi s.r.l. deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il provvedimento impugnato revocato dalla stessa amministrazione comunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1064
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 1064
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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