Decreto presidenziale 26 aprile 2023
Decreto cautelare 15 maggio 2023
Sentenza breve 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 05/06/2023, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2023
N. 00776/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento avente ad oggetto “ -OMISSIS- ”, pervenuto all'interessato in data 21 dicembre 2022;
- di ogni atto comunque connesso.
B) quanto ai motivi aggiunti:
- -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere titolare della patente di categoria B dal 1988 e della patente CE dal 2008, di lavorare per una ditta di trasporti, e che nel corso degli anni non è risultato mai sanzionato per contravvenzioni al codice della strada, né ha mai subito alcuna decurtazione dei punti.
In data 17 giugno 2022, il ricorrente mentre era alla guida di un autoarticolato nel Comune di Rovigo, -OMISSIS- -OMISSIS-
In data 6 settembre 2022, la Motorizzazione civile con provvedimento del -OMISSIS-
Nella motivazione viene fatto riferimento alla circostanza che l-OMISSIS- nella guida; nella motivazione dell’atto è contenuto altresì un rinvio per relationem alla comunicazione della Polizia Locale da cui emerge che -OMISSIS-
In data 14 febbraio 2023, la Commissione medica locale di Padova, -OMISSIS-
Il provvedimento che ha disposto la revisione della patente è impugnato con il ricorso in epigrafe con due motivi.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. -OMISSIS-, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità, perché il provvedimento impugnato non evidenzia con sufficiente coerenza logica la sussistenza di elementi che possano ragionevolmente fondare il dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità psico fisica e tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.
Quanto al profilo dell’idoneità fisica, il ricorrente allega della documentazione medica, la quale attesta che, a seguito di accertamenti sanitari, è emerso-OMISSIS-OMISSIS- ( Continuous Positive Airway Pressure -OMISSIS-), che utilizza una maschera predisposta per l’erogazione di un flusso d’aria al fine di mantenere aperte le vie aeree durante il sonno.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, il difetto di istruttoria e di motivazione perché, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, è stata prodotta in sede procedimentale un’articolata e documentata memoria, e dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che non sono state considerate le circostanze di fatto e le argomentazioni ivi indicate.
Il ricorrente chiede infine lo svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio medico legale al fine di appurare la sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica in relazione alla titolarità della patente di guida.
Il ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, ha chiesto il rilascio di un duplicato della patente a seguito dell’acquisizione dell’attestazione da parte della Commissione medica locale dell’idoneità fisica alla guida fino al 14 agosto 2024.
In data 9 maggio 2023, la Motorizzazione Civile ha inviato una nota con la quale ha comunicato che, nelle more della definizione del ricorso giurisdizionale pendente, doveva ritenersi sospesa l’emissione del duplicato.
Tale atto è impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti con i quali lamenta l’erroneità dell’assunto posto a fondamento del diniego di rilascio del duplicato della patente, motivato con riferimento alla sussistenza della mera pendenza del giudizio, quando è ormai stato accertato che non permangono problemi fisici ostativi alla guida, ed è stato anche dissipato ogni dubbio -OMISSIS-
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione depositando in giudizio una relazione con la quale ripercorre le circostanze di fatto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, avvisate le parti della possibile definizione della causa con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse, ed in parte deve essere accolto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
L’art. 128 del D.lgs. n. 285 del 1992, prevede che l’Amministrazione possa disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale, o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
I dubbi riguardanti l’idoneità tecnica, ovvero l’idoneità fisica, traggono origine da presupposti tra loro autonomi e indipendenti.
Nel caso in esame la Motorizzazione ha ritenuto, -OMISSIS-, e con un unico provvedimento ha disposto la sottoposizione ad una visita presso la Commissione medica locale e, in caso di esito positivo, la sottoposizione agli esami di teoria e pratica.
In questa fattispecie pertanto, il provvedimento di revisione costituisce un atto ad oggetto plurimo, scindibile in una pluralità di provvedimenti, quello che ha disposto la sottoposizione alla visita medica, e quello che ha disposto la sottoposizione agli esami teorici e pratici della patente.
Le censure proposte con il ricorso introduttivo avverso la sottoposizione alla visita medica devono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse, in quanto, prima della proposizione del ricorso, il ricorrente era già stato sottoposto agli accertamenti medici da parte della Commissione medica locale la quale ha rilasciato un attestato di idoneità alla guida per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 1-OMISSIS-
Il ricorrente non ha impugnato, né ha preannunciato di voler impugnare tale provvedimento, facendovi acquiescenza.
Le censure proposte avverso il provvedimento di revisione, nella parte in cui dispone la revisione della patente per dubbi relativi all’inidoneità fisica alla guida, sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.
Le censure proposte nel ricorso introduttivo avverso la revisione della patente per dubbi relativi all’idoneità tecnica alla guida sono invece fondate, e rispetto a questo profilo il provvedimento impugnato deve essere annullato per le censure di difetto di istruttoria e di motivazione proposte con il primo motivo.
In considerazione della natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità tecnica che legittima il provvedimento, è necessaria la presenza di una motivazione approfondita, che non può ragionevolmente prescindere da un'autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza dei suddetti dubbi (-OMISSIS-).
Nel caso in esame l’Amministrazione si è limitata ad una breve enunciazione di tipo assertivo, circa la presenza di elementi sintomatici di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, di imperizia e di imprudenza nella guida, con un rinvio alla relazione della Polizia Locale, -OMISSIS-
Lo stesso ricorrente nella memoria procedimentale aveva evidenziato la mancanza, nell’istruttoria, di elementi idonei a giustificare dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica del conducente alla guida.
Effettivamente il provvedimento impugnato risulta silente in ordine all’indicazione di presupposti o elementi ritenuti idonei a determinare l’insorgenza di fondati dubbi circa l'idoneità dell'interessato alla guida.
Gli elementi sopravvenuti al provvedimento impugnato confermano la fondatezza di tali censure.
Sia -OMISSIS-
In tale contesto risultano pertanto riscontrabili favorevolmente le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, perché l’Amministrazione, nel disporre la revisione anche per l’idoneità tecnica e non solo per quella fisica, non ha tenuto conto delle modalità concrete con cui si è svolto l’incidente, essendo plausibile, -OMISSIS-
Va soggiunto che anche il file -OMISSIS-
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato nella parte in cui dispone, in modo non motivato, la revisione della patente mediante un nuovo esame di idoneità tecnica anziché solamente mediante un nuovo esame di idoneità fisica, come dedotto nel primo motivo del ricorso introduttivo, mentre le censure proposte con il secondo motivo avverso la mancata valutazione della memoria procedimentale, devono ritenersi assorbite.
Con i motivi aggiunti è impugnata la nota con la quale la Motorizzazione Civile, in risposta all’istanza di rilascio del duplicato della patente presentata a seguito dell’esito favorevole della visita presso la Commissione medica locale, ha comunicato di sospendere ogni determinazione sul punto in attesa della definizione del giudizio pendente.
Le censure proposte con i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse.
Infatti tale atto si sostanzia in un diniego espresso di autotutela rispetto al provvedimento che ha disposto la revisione della patente mediante un nuovo esame di idoneità tecnica.
Poiché non è stata compiuta una nuova valutazione degli interessi coinvolti, né una nuova istruttoria, la predetta nota costituisce un atto meramente confermativo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, in quanto tale priva di un’autonoma lesività, con la conseguenza che la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse (cfr. -OMISSIS-).
Nonostante l’esito del giudizio, le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la revisione della patente mediante un nuovo esame di idoneità tecnica, e dichiara l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.