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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12556 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Roma, terza sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Wanda Selloni , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 57883 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione il
19.12.2024 e vertente
TRA
Parte_1
(avv. LL EN)
convenuto-creditore
E
Controparte_1
(avv.ti Amenta Maurizio e Mancini Gianluca)
attore-opponente
E
Controparte_2 terzo pignorato -contumace
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 l'avv. LL EN promuoveva l'esecuzione forzata nei confronti di nella procedura esecutiva 3305/17 Controparte_1 alla quale sono state riunite le procedure nn. R.G.E. 3394/2017,
3390/2017, 3391/2017, 3535/2017, 3534/2017, con atti di pignoramento notificati ad intimando il pagamento di spese di lite Controparte_1 liquidate in suo diretto favore quale procuratore antistatario in diversi giudizi svoltisi in grado di appello innanzi al Tribunale di Napoli –
Sezione distaccata di Casoria, aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni asseritamente subiti da altrettanti clienti del creditore procedente a seguito di un Black out risalente al settembre 2003 ;
Con ricorso depositato in data 8.11.2017 la società Parte_2 ha proposto opposizione all'esecuzione ex art 615, comma 2 ,c.p.c eccependo la compensazione con il proprio maggior credito e la contrarietà al principio di buona fede quanto alla esecuzione di una moltiplicazione delle iniziative esecutive;
il creditore opposto si costituiva con comparsa di costituzione e chiedeva che fosse respinta l'opposizione; il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29.5.2018, ha disposto la sospensione dell'esecuzione assegnando i termini per l'introduzione del giudizio di merito;
Nel predetto termine, la società notificava atto Controparte_1
di citazione in riassunzione , reiterando le doglianze esposte nell'atto oppositivo;
Il Sig. EN LL proponeva reclamo ex art 669 terdecies c.p.c avverso il provvedimento cautelare adottato dal ge. Il Collegio accoglieva il reclamo e, in riforma della impugnata ordinanza, revocava il provvedimento di sospensione;
il convenuto costituendosi ,in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della riassunzione ex adverso proposta sostenendo che l'accoglimento del reclamo proposto da parte comparente avesse di fatto revocato l'ordinanza di sospensione della esecuzione, in maniera totale senza nulla stabilire i tempi ed i modi di un eventuale giudizio di merito oggi introdotto. Chiedeva dunque in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della riassunzione. In via gradata chiedeva di rigettare le avverse richieste . Il tutto con vittoria di spese.
In data 26.9.2019 il Giudice Di Giovanni veniva sostituito dalla Dott.ssa
Chiara Aytano;
in data 16.2.2021 il giudice tratteneva la causa in decisione;
in data 29.7.2021 il giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ed in data 8.06.2022 integrato il contraddittorio la causa era CP_2 rinviata per pc all'udienza del 10.10 2023. In data 10.10.2023 il Giudice rinvia nuovamente per pc all'udienza del
17.12.2024 ; in data 17.4.2024, il Presidente ff della terza sezione Dott.ssa Aytano , ha disegnato questo giudice per la trattazione e la decisione della causa in epigrafe indicata, in sostituzione della dott.ssa Aytano.
All'udienza del 19.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie e repliche;
2 – Occorre in primo luogo evidenziare che la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta in data 18.10.2022 dalla dott. Chiara Aytano in quanto” riassunta a distanza di oltre tre anni dall'ordinanza di rigetto emesso in sede di reclamo RG 42162/28 ….. quindi oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all'art 627 c.p.c decorrenti dalla pronuncia del provvedimento”;
va respinta preliminarmente l'eccezione del convenuto rispetto alla inammissibilità della riassunzione del giudizio di merito ed infatti secondo la giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al giudice dell'esecuzione, all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuta a rispettarlo a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo”.
Tanto premesso, considerata l'estinzione della procedura esecutiva e considerato che non è stato impugnato il provvedimento di estinzione emesso in data 18.10.2022 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
con la pronuncia di cessazione della materia del contendere il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, venendo ad esaminare il merito della opposizione la questione concernente i
contro
-crediti posti a base della sollevata eccezione di compensazione sono costituiti, nella prospettazione di parte opponente, da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma (si tratta del n. 27825/2016), avente ad oggetto un importo di Euro 21.235,93 e da un altro credito di
Euro 7.329,16 spettante a titolo di restituzione di spese di lite corrisposte all'avv. LL in forza di sentenze di primo grado successivamente annullate dalla competente Corte d'Appello. Per quanto attiene al credito sancito da decreto ingiuntivo n. 27825/2016, già in sede di introduzione del giudizio di merito l'attore non ha insistito su tale eccezione avendo L'avv LL corrisposto quanto statuito dalla sentenza della Corte d'Appello n. 15139/19;
Quanto poi al dedotto
contro
-credito di € 7.329,16, derivante dalla riforma, in sede di appello, di sentenze di primo grado recanti condanna alle spese in favore del LL, deve osservarsi come una tale pronuncia di appello, allo stato ed in mancanza di un espresso ordine di restituzione di quanto pagato in esecuzione delle sentenze di primo grado, neppure costituisca titolo per pretendere la restituzione delle somme, dovendosi ritenere quindi il relativo credito allo stato sprovvisto dei requisiti prescritti dall'art. 1243 c.c., anche in merito alla sua stessa certezza.
Venendo, infine, al motivo di opposizione concernente la pretesa parcellizzazione del credito, deve osservarsi come non sembri configurarsi alcun abuso nel caso di specie, atteso che i crediti dallo stesso azionati in diverse procedure hanno origine in titoli diversi, essendo quindi rimessa alla parte ogni valutazione in merito alla opportunità di agire per la riscossione dei crediti derivanti dagli stessi con una unica azione esecutiva o con una pluralità di procedure.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le spese , in virtù del principio della soccombenza virtuale, valutata complessivamente la vicenda processuale e la condotta delle parti, si liquidano in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 così come aggiornati con D.M. del 2022,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA cessata la materia del contendere
• Dichiara la contumacia CP_2
• Condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_3
a favore di LL EN che liquida complessivamente in € 2000,00 oltre spese generali, c.p.a. ed Iva;
Così deciso in Roma, il 11.09.2025
Il Giudice Onorario
Wanda Selloni