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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23795/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1 e difesa dall'avv. Corrado BOLOGNA e dall'avv. Matteo Domenico PRIAMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Monte Rosa n. 67
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca MURRU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, piazza Castello n. 1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarare in ogni caso non opponibili ad sia l'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
sia il titolo esecutivo ad esso sottostante, per le ragioni tutte dedotte in narrativa e, in Controparte_1 particolare, per effetto dell'attuale pendenza della procedura di concordato semplificato promosso da
tuttora in attesa di definitiva omologazione ai fini della piena attuazione del Piano Parte_1 Concordatario;
per l'effetto, dichiarare l'atto di precetto notificato privo di efficacia giuridica nei confronti di;
Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare non opponibili ad le spese legali liquidate nel decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e gli ulteriori interessi di mora.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 4 respingere e rigettare l'opposizione svolta da in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per tutti i motivi esposti e le ragioni tutte dedotte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto a lei notificato in data 13.6.2024 da Parte_1 con cui le è stato intimato il pagamento di € 105.057,93 in virtù del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 183/2023 emesso dal Tribunale di Monza.
La società attrice ha contestato la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, allegando lo stato di irreversibile insolvenza della debitrice che l'aveva condotta dapprima a formulare istanza di accesso al procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e, stante l'esito negativo di tale strumento, a depositare successivamente, in data 31.7.2023, ricorso per l'omologazione del concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 sexies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, veniva rigettato con decreto emesso in data 18.4.2024 dal Tribunale di
Torino.
Ha, quindi, chiesto accertarsi che non sussistesse il diritto a preannunciare Controparte_1
l'esecuzione forzata in virtù del credito portato dal titolo esecutivo azionato stante l'interposizione del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologa, dovendo preservare il proprio Parte_1
patrimonio nel rispetto del principio della par condicio creditorum e non potendo effettuarsi alcun pagamento preferenziale in favore di uno dei creditori.
Con decreto emesso in data 9.7.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita , chiedendo rigettarsi l'opposizione atteso che, al momento della Controparte_1 notifica dell'atto di precetto (in data 13.6.2024), la domanda di omologa del concordato semplificato svolta da era stata rigettata dal Tribunale di Torino e l'impugnazione non era stata ancora Parte_1
decisa, con conseguente diritto del creditore opposto ad intimare il pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'8.1.2025 i procuratori delle parti, in assenza di deposito di memorie integrative e di formulazione di istanze istruttorie, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di memoria autorizzata.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, pagina 2 di 4 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata.
Innanzitutto, si rileva che la società opponente non ha, in sede di atto introduttivo, contestato la sussistenza della pretesa creditoria deducendo fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo azionato che consentissero di escludere il diritto del creditore opposto a intimare il pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
La proposizione e la pendenza del reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Torino avverso il decreto di rigetto di omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII non costituiscono elementi che fanno venire meno il diritto del creditore consacrato nel titolo esecutivo e la possibilità di preannunciare l'avvio di azioni esecutive individuali.
Nel caso di specie, inoltre non risulta che siano stati né richiesti né concessi in sede di reclamo alcuno dei provvedimenti di concessione delle misure protettive e cautelari. Al riguardo, difatti, l'art. 55, co.
VI, CCII prevede che “I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla Corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50”.
Le disquisizioni della parte opponente circa la necessità di mantenere l'integrità del patrimonio destinato all'attuazione del piano concordatario in caso di omologazione del concordato semplificato e di non effettuare pagamenti preferenziali non sono giustificate da alcuna misura adottata dagli organi concorsuali ovvero dalla Corte d'appello di Torino in sede di reclamo.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento e della proposizione dell'opposizione a precetto, non vi era alcun fatto che impedisse al creditore munito di valido titolo esecutivo, qual è ed era di notificare l'atto di precetto, non essendo contestata in Controparte_1
alcun modo la pretesa creditoria consacrata nel titolo esecutivo.
Da ultimo, la domanda attorea di accertare l'inopponibilità delle spese legali e degli interessi di mora liquidati in sede monitoria è formulata in modo generico e priva di allegazione. Ad ogni modo, tali spese ed interessi appaiono dovuti in quanto espressamente previsti nel decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva - anche tenendo conto del procedimento di reclamo - e minimi per la fase decisionale, in considerazione della natura documentale e dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 29.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Vaghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23795/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1 P.IVA_1 e difesa dall'avv. Corrado BOLOGNA e dall'avv. Matteo Domenico PRIAMO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Monte Rosa n. 67
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Luca MURRU ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, piazza Castello n. 1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiarare in ogni caso non opponibili ad sia l'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
sia il titolo esecutivo ad esso sottostante, per le ragioni tutte dedotte in narrativa e, in Controparte_1 particolare, per effetto dell'attuale pendenza della procedura di concordato semplificato promosso da
tuttora in attesa di definitiva omologazione ai fini della piena attuazione del Piano Parte_1 Concordatario;
per l'effetto, dichiarare l'atto di precetto notificato privo di efficacia giuridica nei confronti di;
Parte_1
In ogni caso, accertare e dichiarare non opponibili ad le spese legali liquidate nel decreto Parte_1 ingiuntivo opposto e gli ulteriori interessi di mora.
Spese e competenze professionali integralmente rifuse.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 4 respingere e rigettare l'opposizione svolta da in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1 per tutti i motivi esposti e le ragioni tutte dedotte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto a lei notificato in data 13.6.2024 da Parte_1 con cui le è stato intimato il pagamento di € 105.057,93 in virtù del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 183/2023 emesso dal Tribunale di Monza.
La società attrice ha contestato la sussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, allegando lo stato di irreversibile insolvenza della debitrice che l'aveva condotta dapprima a formulare istanza di accesso al procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e, stante l'esito negativo di tale strumento, a depositare successivamente, in data 31.7.2023, ricorso per l'omologazione del concordato semplificato ai sensi dell'art. 25 sexies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, tuttavia, veniva rigettato con decreto emesso in data 18.4.2024 dal Tribunale di
Torino.
Ha, quindi, chiesto accertarsi che non sussistesse il diritto a preannunciare Controparte_1
l'esecuzione forzata in virtù del credito portato dal titolo esecutivo azionato stante l'interposizione del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologa, dovendo preservare il proprio Parte_1
patrimonio nel rispetto del principio della par condicio creditorum e non potendo effettuarsi alcun pagamento preferenziale in favore di uno dei creditori.
Con decreto emesso in data 9.7.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita , chiedendo rigettarsi l'opposizione atteso che, al momento della Controparte_1 notifica dell'atto di precetto (in data 13.6.2024), la domanda di omologa del concordato semplificato svolta da era stata rigettata dal Tribunale di Torino e l'impugnazione non era stata ancora Parte_1
decisa, con conseguente diritto del creditore opposto ad intimare il pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'8.1.2025 i procuratori delle parti, in assenza di deposito di memorie integrative e di formulazione di istanze istruttorie, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di memoria autorizzata.
All'udienza del 20.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, pagina 2 di 4 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione vada rigettata.
Innanzitutto, si rileva che la società opponente non ha, in sede di atto introduttivo, contestato la sussistenza della pretesa creditoria deducendo fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi successivi alla formazione del titolo esecutivo azionato che consentissero di escludere il diritto del creditore opposto a intimare il pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
La proposizione e la pendenza del reclamo dinanzi alla Corte d'appello di Torino avverso il decreto di rigetto di omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII non costituiscono elementi che fanno venire meno il diritto del creditore consacrato nel titolo esecutivo e la possibilità di preannunciare l'avvio di azioni esecutive individuali.
Nel caso di specie, inoltre non risulta che siano stati né richiesti né concessi in sede di reclamo alcuno dei provvedimenti di concessione delle misure protettive e cautelari. Al riguardo, difatti, l'art. 55, co.
VI, CCII prevede che “I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla Corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50”.
Le disquisizioni della parte opponente circa la necessità di mantenere l'integrità del patrimonio destinato all'attuazione del piano concordatario in caso di omologazione del concordato semplificato e di non effettuare pagamenti preferenziali non sono giustificate da alcuna misura adottata dagli organi concorsuali ovvero dalla Corte d'appello di Torino in sede di reclamo.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento e della proposizione dell'opposizione a precetto, non vi era alcun fatto che impedisse al creditore munito di valido titolo esecutivo, qual è ed era di notificare l'atto di precetto, non essendo contestata in Controparte_1
alcun modo la pretesa creditoria consacrata nel titolo esecutivo.
Da ultimo, la domanda attorea di accertare l'inopponibilità delle spese legali e degli interessi di mora liquidati in sede monitoria è formulata in modo generico e priva di allegazione. Ad ogni modo, tali spese ed interessi appaiono dovuti in quanto espressamente previsti nel decreto ingiuntivo non opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e ai valori medi per la fase di studio ed introduttiva - anche tenendo conto del procedimento di reclamo - e minimi per la fase decisionale, in considerazione della natura documentale e dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione;
- condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 6.307,00 per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 29.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi
pagina 4 di 4