Versione
31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 20. 1. L' articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 68. - (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
"ART. 68. - (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2003, n. 10681Provvedimento: composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Renato ACQUARONE Presidente Dott. Luciano DERIU Consigliere Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere Dott. Francesco IPPOLITO (rel.) Consigliere Dott. Giorgio COLLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR CE n. a Reggio Calabria il 21.10.1934; avverso l'ordinanza della corte d'appello di Milano, emessa in data 15.1.2002; - letto il ricorso e il provvedimento impugnato; - udita la relazione del cons. F. Ippolito; - letta la requisitoria del Procuratore generale, G. Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva in: FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza 15.1.2002 la Corte d'appello …Leggi di più...
- divieto per il magistrato addetto a funzioni di sorveglianza di essere adibiti a funzioni diverse·
- esclusione·
- fattispecie·
- conseguente incompatibilità all'esercizio di funzioni diverse·
- esecuzione (cod. proc. pen. 1988)·
- procedimento·
- magistratura di sorveglianza