Articolo 20 della Legge 10 ottobre 1986, n. 663
Articolo 19Articolo 21
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31 ottobre 1986
Art. 20. 1. L' articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 68. - (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.
2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.
3. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.
4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1986
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